Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Indennità di maternità

(D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e successive modificazioni)
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
La legge riconosce a ciascuna libera professionista iscritta alla propria Cassa di Previdenza categoriale il diritto ad una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto.
Se l'iscrizione è inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela.
OGGETTO DELLA TUTELA
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Gravidanza e puerperio
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. -
Adozione o affidamento
La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. L'ingresso del bambino in famiglia è tutelato sia in caso di affidamento preadottivo che provvisorio.
L’indennità spetta a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età, oppure i diciotto anni se di nazionalità straniera (Sentenza Corte Costituzionale n. 371 del 23/12/2003). -
Aborto spontaneo o terapeutico
La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro il 25° settimana e 6 giorni di gestazione.
DOMANDA
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere inoltrata, con raccomandata con ricevuta di ritorno:
- nel caso di maternità, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino;
- nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
NOTA BENE: in caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il 61° giorno di gravidanza l'indennità è corrisposta nella misura di 1/5 di quella ordinaria. Tuttavia l'indennità spetta in misura intera qualora l'aborto avvenga dopo il compimento del sesto mese di gravidanza (pari alla 26° settimana di gestazione).
MISURA DELL' INDENNITA'
L’indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell'evento.
Per esempio:
se l'evento avviene nell'anno 2012, e il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di riferimento 2010 è uguale a 100:
l'Indennità di Maternità = 100 x 0.8 x 5
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Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente i cinque mesi previsti, l’importo dell’indennità viene calcolato in misura proporzionale, rapportando il numero dei giorni relativi all’effettivo periodo di iscrizione e contribuzione ai cinque mesi, tradotti in giorni, previsti dalla norma.
La riduzione viene effettuata anche sull'importo minimo.
NOTA BENE: in caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il terzo mese di gravidanza l'indennità è corrisposta nella misura di 1/5 di quella ordinaria.
Tuttavia l'indennità spetta in misura intera qualora l'aborto avvenga dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.
INDENNITA' MINIMA
La misura dell'indennità minima per l’anno 2012 è pari a € 4.753,00.
MASSIMO EROGABILE
La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile. Per l’anno 2012 tale importo è pari a € 23.765,00.
LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO
La liquidazione del trattamento è disposta dopo il terzo mese dal parto o dall'ingresso del bambino in famiglia, cioè soltanto al termine del periodo oggetto della tutela.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La scelta del sistema di pagamento deve essere comunicata per iscritto. Sono previsti, in alternativa, due diversi tipi di pagamento:
- assegno circolare non trasferibile;
- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato (o quantomeno cointestato) alla professionista; in tal caso, occorre indicare l’istituto di credito, l’esatto numero di c/c, le coordinate bancarie ABI e CAB, il codice CIN e il codice IBAN, il numero dell’agenzia con l’indirizzo completo.
CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI
La Cassa provvede ad inviare apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.
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Attenzione! L'erogazione dell'indennità di maternità è subordinata all'integrale versamento dei contributi dovuti e delle eventuali sanzioni connesse. |

