Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Le sanzioni

Con Decreto Interministeriale del 20/05/2011 è stato approvato il nuovo sistema sanzionatorio, deliberato dal Comitato Nazionale dei delegati nella seduta del 27 e 28 maggio 2010.
E necessario chiarire che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data di approvazione ministeriale e, pertanto, gli eventuali inadempimenti contributivi e dichiarativi riferiti a scadenze precedenti restano disciplinati dalle norme anteriormente vigenti.
Le modifiche statutarie sono state ideate per raggiungere una serie di obiettivi, quali:
- Mitigare lentità degli importi notificati;
- Non sanzionare chi commette errori seguiti da azioni congruenti;
- Tenere alta lattenzione verso linfedeltà della dichiarazione, stabilendo una soglia minima di riferimento;
- Prevedere una maggiore progressività nellapplicazione, mantenendo la rivalutazione dellimporto;
- Incentivare la spontanea regolarizzazione dellassociato;
- Introdurre gli istituti dellaccertamento con adesione e del ravvedimento operoso, al fine di evitare linsorgere di contenziosi - leffetto premiale si concretizza in una riduzione delle sanzioni dal 30 al 70 per cento.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda effettuata oltre il termine del 31 ottobre dellanno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, comporta una sanzione del 30% dei contributi dovuti. Per chi omette la domanda ed incorre in una iscrizione dufficio la sanzione sale al 40% (60% nel caso di provvedimento di iscrizione a partire dal quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità).
In entrambi i casi per le scadenze anteriori al 20 maggio 2011 la sanzioni restano quelle del 50% (ritardo) e del 100% (omissione) previste dalla precedente normativa.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Viene confermata linfrazione disciplinare per lomissione, il ritardo oltre il 31 ottobre e linfedeltà della comunicazione non rettificata entro il termine medesimo. Gli Ordini, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura, la seconda infrazione comporta la sospensione dallAlbo fino alla regolarizzazione.
Lomissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del 31 ottobre comporta una sanzione di 100, non applicata se i contributi si pagano correttamente entro i termini previsti e non si ritardi linvio oltre il 31 dicembre dellanno nel quale la comunicazione deve essere prodotta. In questo caso lassenza del danno economico alla Cassa rende, infatti, lirregolarità meramente formale.
La sanzione è irripetibile agli eredi perché conserva la natura di sanzione amministrativa.
Linfedele comunicazione non seguita da rettifica entro il 31 ottobre e dal pagamento dei contributi comporta, invece, una sanzione del 50% dei contributi evasi, oltre gli interessi. Se il contributo evaso è di importo inferiore a 500 non si applicano sanzioni ma solo interessi.
Questa fattispecie viene assimilata ad un comportamento elusivo ed è pertanto sanzionata nella misura più severa (precedentemente la sanzione era pari al 40%).
Si intende infedele la comunicazione di un reddito professionale e/o di un volume di affari professionale inferiore a quello dichiarato agli uffici fiscali, con ciò riconoscendo che per i redditi dichiarati con importo superiore la mera inadempienza formale costituisce esimente.
Il momento per la determinazione del regime sanzionatorio resta quello in cui è stata compiuta linfrazione. La nuova normativa si applica a partire dalla comunicazione obbligatoria per il 2010 in scadenza al 31/10/2011.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Ispirato ai principi di progressività e proporzionalità della sanzione è poi il regime del pagamento dei contributi, in modo da censurare solo leffettivo ritardo nei versamenti e passando, quindi, dal 15% previsto dalla precedente norma allattuale 2% mensile, fino ad un massimo del 60% dei contributi non corrisposti nei termini, più interessi. E il decorso del tempo e la gravità del ritardo che elevano lentità della sanzione ed i correlati interessi.
La nuova norma si applica a partire dalla 1° rata della contribuzione minima 2011 (30 giugno 2011) per gli iscritti e dalla scadenza del contributo integrativo per il 2010 (31 agosto 2011) per i non iscritti e per le società di ingegneria.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Listituto già adottato dal sistema fiscale è attivabile direttamente dallinteressato in un momento nel quale lirregolarità non gli è già stata notificata, beneficiando della riduzione delle sanzioni per:
- a) Ritardata domanda di iscrizione
- b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione
- c) Ritardato versamento della contribuzione
Il ravvedimento prevede che dopo la eliminazione della irregolarità, con la presentazione della domanda di iscrizione o della dichiarazione o della rettifica della stessa, nei 60 giorni che seguono venga effettuato il pagamento dei contributi e delle sanzioni. Per il ritardato versamento di cui al punto c) lirregolarità è sanata con il contestuale pagamento dei contributi evasi, degli interessi e delle sanzioni.
Per facilitare la regolarizzazione della posizione debitoria, è prevista la possibilità di rateizzare il versamento degli importi dovuti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, previa istanza dellinteressato e formale accettazione del debito. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 2.500. Necessariamente va posta particolare attenzione al rispetto del piano in quanto lomesso versamento di almeno tre rate comporta la decadenza dello stesso ed il ripristino delle sanzioni in misura intera.
Il ravvedimento è una leva accessibile per tutte le irregolarità commesse anche anteriormente alla data di approvazione ministeriale per le quali non sia intervenuto il provvedimento di accertamento.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il secondo istituto introdotto dà al professionista la possibilità di conciliare sulle irregolarità già notificate, presentando istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione dellaccertamento. Permette di ottenere uno sconto sulle sanzioni già irrogate che saranno rideterminate con una riduzione del 30% per le seguenti fattispecie:
- a) Omessa o ritardata domanda di iscrizione
- b) Omessa o ritardata dichiarazione
- c) Infedele dichiarazione
- d) Omesso versamento contributivo
La definizione dellaccertamento si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla istanza, degli importi dovuti (contributi e sanzioni). Se nellultimo decennio, ovvero dalla iscrizione se inferiore al decennio, non sono state commesse infrazioni la riduzione sale al 70% per le violazioni di cui ai punti b) c) e d).
Gli importi dovuti possono rateizzarsi con le stesse modalità indicate per il ravvedimento.
Laccertamento è applicabile su tutti i provvedimenti sanzionatori notificati successivamente alla data del 20 maggio 2011.
CREDITORE APPARENTE
Ispirato al principio del creditore apparente, il nuovo sistema prevede espressamente che il pagamento effettuato ad altro Ente di previdenza ha efficacia liberatoria, a condizione che il debitore abbia, in buona fede e senza colpa, ritenuto il destinatario del pagamento legittimato a riceverlo. La buona fede è comprovata dalla esibizione delle quietanze di pagamento e costituisce esimente dalle sanzioni relative a: a) omessa domanda di iscrizione; b) omessa dichiarazione obbligatoria; c) omesso versamento dei contributi.
In accordo con il professionista si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata allaltra gestione e se la stessa dovesse risultare insufficiente lassociato dovrà integrare i contributi con la maggiorazione degli interessi ma senza applicazione di sanzioni.
CUMULABILITA
Tutte le sanzioni sono determinate per ogni irregolarità in misura fissa o con percentuale predeterminata. In risposta ad una pluralità di inadempimenti può accadere che alcune sanzioni si cumulino ed al fine della quantificazione si sommino; fa eccezione la sanzione per linfedeltà della comunicazione che non è dovuta ove siano comminabili le sanzioni previste per irregolarità connesse alla domanda di iscrizione o al pagamento dei contributi.
Approfondimenti
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