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Art. 25 - Pensione di vecchiaia

25.1 - La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.


La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo.


A decorrere dal 2010 l’importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

  • a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d’affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell’art. 35;
  • b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d’affari dichiarati ai fini IVA inferiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell’art. 35. Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.


La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nel quale siano stati prodotti redditi professionali e/o volumi d’affari eguali o superiori a quelli sopra indicati, al due per cento della media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le annualità utili al calcolo della pensione, quali sotto indicati.


Fatta salva la normativa previgente, dal 1° gennaio 2010 la quota di pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati venti redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.


La quota b) è calcolata con le modalità previste dall’art. 40, comma 1.


Alle pensioni calcolate con applicazione contestuale di quanto previsto alle lettere a) e b) non si applica l’adeguamento al minimo.


Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a).  (v. nota 9).


25.2 - Su richiesta dell’interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.



25.3 - Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’articolo 22, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’art. 34 del presente Statuto.


25.4 - Per le pensioni aventi decorrenza fino al 2009, la misura del trattamento non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione. (v. nota 10)


A partire dal 2010 la pensione minima di cui al precedente comma è pari a quella del 2009 rivalutata in proporzione alle variazioni dell’indice Istat.


A decorrere dal 2010 la pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 1


25.5 - Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è superiore a euro 40.350,00, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue:



a) all’1,71 % per lo scaglione da euro 40.350,00 a euro 60.800,00;
b) all’1,43 % per lo scaglione di reddito da euro 60.800,00 a euro 70.900,00;
c) all’1,14 % per lo scaglione da euro 70.900,00 a euro 80.850,00. (v. nota 11)


25.6 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l’esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d’iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. (v. nota 12)