Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Statuto
Art. 37 Ter - Accertamento con adesione
Si può accedere allaccertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti notificati da Inarcassa. Il procedimento è attivato mediante istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione dellaccertamento. A seguito delladesione allaccertamento, le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso, sono ridotte con le seguenti modalità:
- a) in caso di iscrizione dufficio, o successiva a domanda formulata in ritardo, le sanzioni di cui allart. 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 30 per cento;
- b) in caso di omessa o ritardata dichiarazione la sanzione di cui allart. 36.4 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento;
- c) in caso di accertamento per infedele dichiarazione la sanzione di cui allart. 36.5 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento;
- d) in caso di omesso versamento contributivo, la sanzione è ridotta del 30 per cento. La definizione dellaccertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.
Nel caso in cui lassociato non abbia commesso alcuna violazione nellultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) c) e d) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso laccertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo.
(v. nota 22)

