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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

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Statuto

Art. 37 Ter - Accertamento con adesione

Si può accedere all’accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti notificati da Inarcassa. Il procedimento è attivato mediante istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’accertamento. A seguito dell’adesione all’accertamento, le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso, sono ridotte con le seguenti modalità:

  • a) in caso di iscrizione d’ufficio, o successiva a domanda formulata in ritardo, le sanzioni di cui all’art. 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 30 per cento;
  • b) in caso di omessa o ritardata dichiarazione la sanzione di cui all’art. 36.4 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento;
  • c) in caso di accertamento per infedele dichiarazione la sanzione di cui all’art. 36.5 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento;
  • d) in caso di omesso versamento contributivo, la sanzione è ridotta del 30 per cento. La definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.


Nel caso in cui l’associato non abbia commesso alcuna violazione nell’ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) c) e d) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l’accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo.
(v. nota 22)