Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Statuto
Art. 1- Natura e Denominazione Top
La INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, più brevemente INARCASSA, è un Ente associativo senza scopo di lucro, che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12, 14 e seguenti del Codice Civile e secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
Art. 2 - Sede Top
INARCASSA ha sede in Roma, in via Salaria, n. 229.
Art. 3 - Scopo Top
3.1 - INARCASSA, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti.
3.2 - Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione delle seguenti prestazioni:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di anzianità;
c) pensioni di inabilità ed invalidità;
d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;
e) rendite.
Ulteriori forme di attività previdenziali possono essere individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione del presente Statuto, senza pregiudizio delle forme di attività imposte dalla legge.
3.3 - Le pensioni e le rendite corrisposte dad Inarcassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.
3.4 - Le attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione della indennità di maternità.
Altre attività di assistenza possono essere:
a) la concessione di contributi per l’impianto dello studio all’ingegnere o all’architetto che si iscriva per la prima volta ad INARCASSA prima del compimento del 35esimo anno di età, se versa in condizioni di disagio economico;
b) la concessione di assegni di studio a favore dei figli dell’iscritto attivo, pensionato o deceduto;
c) la corresponsione di sussidi a favore dell’iscritto attivo o pensionato, ovvero, in mancanza, del coniuge o dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico e risultano conviventi ed a suo carico;
d) la concessione di mutui all’iscritto per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite convenzioni con Istituti di Credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi;
e) la prestazione, nei limiti consentiti dalla legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizze assicurative a favore degli iscritti e dei pensionati, con possibilità di estensione al coniuge ed ai familiari a carico, il cui onere verrà sostenuto compatibilmente con le disponibilità di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti;
f) le provvidenze a favore degli iscritti per inabilità temporanea, nei limiti consentiti dalla legge, con copertura economica per il periodo di sussistenza delle condizioni invalidanti, il cui onere verrà sostenuto compatibilmente con le disponibilità di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti.
3.5 - Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, Inarcassa svolge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque nel limite massimo dello 0,34% del gettito del contributo integrativo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle attività previdenziali di cui al comma 2, attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta
di strumenti finanziari (quali ad esempio prestiti, costituzione di fondi di garanzia ed altro) e servizi. (v. nota 2).
3.6 - Ulteriori forme di attività di assistenza possono essere individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione del presente Statuto.
Art. 4 - Attività integrative Top
Nellambito degli scopi di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, INARCASSA può anche promuovere e gestire attività integrative, con losservanza delle norme di settore ad esse relative, utilizzando fondi speciali costituiti da apposite contribuzioni, obbligatorie soltanto per gli aderenti.
Art. 5 - Entrate - Patrimonio - Investimenti Top
5.1 - Le entrate di Inarcassa sono costituite:
- dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai sensi degli artt. 22 e 23 del presente Statuto;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti normative.
5.2 - Il patrimonio di Inarcassa è costituito:
dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.
5.3 - I fondi disponibili di Inarcassa possono essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie, nell’ambito dell’Unione Europea;
b) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito di diritto pubblico o Istituti di Credito a carattere nazionale o Casse di Risparmio, nell’ambito dell’Unione Europea;
c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
d) in mutui ipotecari;
e) in quegli altri modi che potranno essere deliberati dal Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
5.4 - Le delibere contenenti i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta dei suddetti impieghi devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed a quello del Tesoro per l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 509/1994.
Art. 6 - Riserva legale Top
6.1 - La Riserva legale, di cui allart. 1, comma 4, lettera c del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è costituita dal patrimonio netto di Inarcassa e dovrà avere misura non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere. Qualora, durante la vita dellEnte, lammontare risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento.
6.2 - Detta riserva, nei limiti minimi di cui al comma precedente, può essere costituita da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o da altre forme di investimento che garantiscano una possibilità di rapida trasformazione in capitale liquido.
Art. 7 - Iscrizione ad Inarcassa Top
7.1 - L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2 - Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
Per la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l’iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (v. nota 3)
7.3 - Il requisito di cui al precedente punto non può essere posseduto in presenza di rapporto di lavoro subordinato all’estero, pur se ininfluente ai fini previdenziali in Italia in assenza di regime di reciprocità. I periodi di lavoro all’estero che non danno origine a pensione, non ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati. Forme e modalità di riscatto sono determinate con apposito regolamento.
7.4 - Gli iscritti ad INARCASSA che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell’esercizio professionale.
Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell’articolo 34 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all’articolo 22, rapportato al reddito stesso nonché il contributo di cui all’articolo 23 rapportato ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato.
Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 22 e 23.
7.5 - Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
7.6 - La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità dell’esercizio professionale nell’ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.
7.7 - Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
Art. 8 - Modalità di iscrizione Top
8.1 - L’iscrizione ad INARCASSA avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell’interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 7, secondo comma; essa ha effetto dalla data di inizio dell’esercizio professionale con carattere di continuità.
8.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 36 relativa all’anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l’iscritto è tenuto a versare ad Inarcassa una sanzione pari al 30 per cento dei contributi evasi. (v. nota 4)
8.3 - Nel caso di iscrizione d’ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti. (v. nota 4)
Art. 9 - Organi di Inarcassa Top
Gli organi di Inarcassa sono:
a) il Presidente;
b) le Assemblee provinciali degli iscritti;
c) il Comitato Nazionale dei Delegati;
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) la Giunta Esecutiva;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 - Il Presidente Top
10.1 - Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva; ha la rappresentanza legale di Inarcassa, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate dal presente Statuto, dalle altre fonti normative in materia, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva.
10.2 - Egli delibera, in caso di urgenza e nell'impossibilità di immediata riunione degli Organi, anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, salvo ratifica dell'Organo competente nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 15, comma 7.
10.3 - E' coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.
Art. 11 - Le Assemblee provinciali degli iscritti Top
11.1 - Le Assemblee provinciali degli iscritti sono costituite, nell'ambito delle singole Provincie, da tutti gli ingegneri ed architetti iscritti ad Inarcassa.
11.2 - Le Assemblee provinciali eleggono tra gli iscritti ad Inarcassa, con votazione espressa da almeno un quinto degli iscritti di ogni categoria, secondo le modalità di votazione stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati, i componenti del Comitato medesimo.
Art. 12 - Il Comitato azionale dei Delegati Top
12.1 - Il Comitato Nazionale dei Delegati è composto per ogni provincia da un numero di ingegneri ed architetti proporzionale agli iscritti di ogni categoria eletti dalle Assemblee provinciali:
a) se gli iscritti non superano i 2.500 viene eletto un Delegato;
b) se gli iscritti sono compresi tra 2.501 e 5.000 vengono eletti due Delegati;
c) se gli iscritti sono compresi tra 5.001 e 7.500 vengono eletti tre Delegati; e così via ogni 2.500 iscritti.
12.2 - Il Comitato Nazionale dei Delegati è convocato almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal Presidente di Inarcassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno contenente l'elenco delle materie da trattare. In caso di inadempienza del Presidente di Inarcassa la convocazione è effettuata dal Collegio dei Revisori dei
Conti.
12.3 - L’avviso deve essere spedito mediante raccomandata od altro mezzo che certifichi l’avvenuta spedizione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
12.4 - L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei Delegati, rappresentanti almeno i tre quarti degli iscritti rappresentati ad Inarcassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purché sia rappresentata almeno la metà degli iscritti rappresentati ad Inarcassa.
12.5 - Per modificare o integrare il presente Statuto è comunque necessaria la presenza di almeno la metà dei Delegati, rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati ad Inarcassa. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, secondo le modalità di cui al comma successivo.
12.6 - Ciascun Delegato ha diritto in totale:
a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati sono 300, o frazione di 300;
b) a due voti se il numero dei rappresentati è compreso tra 301 e 700;
c) a tre voti se il numero dei rappresentati è compreso tra 701 e 1.200;
d) a quattro voti se il numero dei rappresentati è compreso tra 1.201 e 1.800;
e) a cinque voti se il numero dei rappresentati è compreso tra 1.801 e 2.500.
Complessivamente ciascun Delegato non può avere più di cinque voti. Nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore a 2.500, per l’attribuzione dei voti dei Delegati eletti si procede con lo stesso criterio sopra riportato. Nel caso di più Delegati eletti, ad ogni Delegato compete un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti alla sua categoria in ragione degli iscritti diviso per il numero degli eletti; in caso di numero indivisibile per unità intere i voti non divisi vengono attribuiti al Delegato eletto con il maggior numero di preferenze. Il numero dei Delegati eleggibili, per ogni provincia e per ogni categoria, ed il numero dei voti a lui attribuiti viene fissato al momento dell’indizione delle elezioni e rimane invariato per tutta la durata del mandato, indipendentemente dalle iscrizioni e cancellazioni deliberate.
12.7 - Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi ragione nel corso dei primi quattro anni dalla sua elezione il Delegato viene sostituito ricorrendo ad elezione suppletiva che il Consiglio di Amministrazione indice entro 60 giorni dalla cessazione suddetta. Il componente subentrato, al quale competono i voti del Delegato sostituito, dura in carica fino alla scadenza del Comitato di cui fa parte.
Art. 13 - Attribuzioni del Comitato azionale dei Delegati Top
13.1 - Il Comitato Nazionale dei Delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione di Inarcassa;
b) deliberare sulle modificazioni e le integrazioni allo Statuto;
c) determinare la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare in ordine ai regolamenti riguardanti le attività di previdenza e assistenza, alle loro modificazioni ed integrazioni, e sulle variazioni della misura delle contribuzioni;
e) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti di sua competenza;
f) approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo di Inarcassa;
g) nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la società cui affidare la revisione contabile e la certificazione di cui all'art. 2, terzo comma del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
h) deliberare, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai conti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
i) esprimere parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
l) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e da altre fonti normative in materia;
m) deliberare la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
13.2 - Le delibere di cui alle lettere a) ed f) vanno trasmesse ai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 509/1994; le delibere di cui alla lettera b) vanno trasmesse ai Ministeri stessi per lesercizio delle funzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, mentre le delibere di cui alla lettera d) sono rese esecutive con lemanazione dei decreti previsti dallarticolo 12 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Art. 14 - Comitati ristretti Top
14.1 - In seno al Comitato Nazionale dei Delegati possono essere formati dei Comitati Ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del Comitato stesso.
14.2 - Possono essere chiamati a far parte di detti Comitati esperti esterni senza diritto di voto.
Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione Top
15.1 - Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato Nazionale dei Delegati con le norme di cui all'articolo 12, quarto e sesto comma del presente Statuto. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.
15.2 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.
15.3 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno sei volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri. In caso di inadempienza del Presidente la convocazione è effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
15.4 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno sei membri.
15.5 - Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
15.6 - Il componente il Consiglio di Amministrazione decaduto, dimissionario o defunto è sostituito dal Comitato Nazionale dei Delegati in una riunione che avrà luogo entro 90 giorni, ovvero entro 30 giorni dall'elezione suppletiva di cui al comma 12.7, ove necessaria, fermo restando il disposto dell'art. 15 comma 1.
15.7 - Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) predisporre il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio, il conto consuntivo e, a cadenza periodica non superiore ai 3 anni, il bilancio tecnico;
b) deliberare sull'assetto organizzativo di Inarcassa;
c) deliberare l'impiego dei fondi secondo i criteri generali dettati dal Comitato Nazionale dei Delegati e con osservanza delle disposizioni del presente Statuto;
d) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati o della Giunta Esecutiva;
e) fissare la misura delle indennità spettanti ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati;
f) nominare il Direttore Generale e i dirigenti con contratto a tempo determinato;
g) svolgere l'attività di amministrazione di Inarcassa, salvo che per le materie di competenza della Giunta Esecutiva;
h) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e da altre fonti normative in materia;
i) decidere in materia di ricorsi contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva.
15.8 - Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare talune attribuzioni a propri componenti.
Art. 16 - La Giunta Esecutiva Top
16.1 - La Giunta Esecutiva si compone del Presidente, del Vice Presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione; tra i componenti, due almeno sono ingegneri e due almeno architetti.
16.2 - La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
16.3 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ed a parità di voti prevale il voto del Presidente.
16.4 - La Giunta Esecutiva:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo di Inarcassa;
c) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di Amministrazione;
d) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;
e) delibera in caso di urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 15, comma 7;
f) adotta le iniziative atte a garantire il costituirsi del rapporto associativo nei confronti di chi sia obbligato a richiedere l'iscrizione e non abbia presentato domanda;
g) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta dal presente Statuto e da altre fonti normative in materia. Il compito di Segretario del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva è svolto da un funzionario di Inarcassa, allo scopo nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ad esso compete la verbalizzazione delle riunioni dei suddetti organi.
16.5 - Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della delibera.
Art. 17 - Collegio dei Revisori dei conti Top
17.1 - Le funzioni di Sindaco di Inarcassa sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito da:
a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia;
b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Tesoro;
c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
d) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato Nazionale dei Delegati nel proprio seno.
17.2 - Il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il proprio Presidente.
17.3 - I Revisori intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Comitato Nazionale dei Delegati per chiedere e dare informazioni e chiarimenti. La loro assenza non pregiudica la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.
17.4 - Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile ed in particolare:
a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;
b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
c) esamina i bilanci e le eventuali variazioni riferendone al Comitato Nazionale dei Delegati.
Art. 18 - Durata in carica degli organi di Inarcassa Top
Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. In ogni caso il Presidente e il Vice Presidente, rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.
Art. 19 - Requisiti di onorabilità e professionalità Top
19.1 - La nomina a componenti degli Organi di Inarcassa è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità. Essi sono considerati esistenti, attesa la disciplina in materia deontologica esercitata dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e la natura dell'attività professionale, in presenza dell'iscrizione all'Albo Professionale.
19.2 - Sono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Presidente o di componente del Comitato Nazionale dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva o del Collegio dei Revisori dei Conti di Inarcassa:
a) avere subìto negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione dall'iscrizione all'Albo Professionale;
b) avere subìto condanne definitive, ovvero aver patteggiato la pena, per delitti non colposi punibili con pena detentiva;
c) essere stato dichiarato responsabile verso Inarcassa con sentenza definitiva e non aver ancora estinto il debito.
Art. 20 - Direttore Generale Top
20.1 - Il Direttore Generale di Inarcassa, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
20.2 - Per la sua nomina o rimozione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
20.3 - Il Direttore Generale ha le seguenti attribuzioni:
a) dirige, coadiuvato dagli altri dirigenti, il funzionamento degli uffici di Inarcassa;
b) svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento;
c) è capo del personale, dispone circa la sua destinazione ai vari servizi e propone al Consiglio di Amministrazione provvedimenti di promozione e di licenziamento;
d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva;
e) esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva.
20.4 - Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva. Durante la trattazione di argomenti che riguardino la sua persona, egli si assenterà.
20.5 - Al Direttore Generale, nel caso di conferimento di delega con rappresentanza da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15, ottavo comma del presente Statuto, compete il potere di firma, nei limiti della delega.
Art. 21- Regolamenti Top
I compiti di previdenza ed assistenza sono descritti e disciplinati dal presente Statuto e da appositi regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione e/o integrazione sono soggette alla procedura di cui allarticolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Per lapprovazione e per le modifiche e/o integrazioni di tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto e dalle altre fonti normative, vale quanto previsto allart.12, quinto comma.
Art. 22 - Contributo soggettivo Top
22.1- Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto ad Inarcassa è pari, salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
- a) sul reddito sino a euro 80.850,00 il dieci per cento;
- b) sul reddito eccedente euro 80.850,00 il tre per cento.
- c) L’aliquota di cui alla lettera a) è elevata al 14,5 per cento dal 2013 secondo la seguente progressione:
- 1) al 11,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- 2) al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- 3) al 13,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- 4) al 14,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Ad ogni iscritto ad Inarcassa a partire dall’annualità 2010 la quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo calcolata sul reddito di cui alla lettera a) è destinata al finanziamento delle attività assistenziali. Tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali (v. nota 5)
22.2 - Fatto salvo l’importo di cui alla normativa previgente, è in ogni caso dovuto un contributo minimo pari, per il 2010, a euro 1.400,00 di cui euro 60,00 saranno destinate alle attività assistenziali.
Tale contributo aumenta a partire dall’anno 2010 come indicato nella seguente tabella:
| ANNO | Contributo minimo | di cui destinato all’assistenza |
| 2010 | 1.400 | 60,00 |
| 2011 | 1.600 | 65,00 |
| 2013 | 1.800 | 70,00 |
Per l’anno 2012 ed a partire dal 2014 il contributo minimo e la quota destinata all’assistenza vengono rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell’indice ISTAT di cui all’art. 35.(v. nota 6)
22.3 - Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell’art. 40, erogate da Inarcassa e che proseguono nell’esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo.
22.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione nella contribuzione di cui al primo comma per cinque anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre quello di compimento del trentacinquesimo anno di età; pertanto, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto a un terzo.
Tale riduzione si applica anche in caso di reiscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata.
La riduzione è applicata fino al reddito inferiore od uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all’art 25.5. Sull’eccedenza non verrà applicata la riduzione di cui sopra.
Per gli ingegneri ed architetti iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l’agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente. Anche nel caso di applicazione della normativa precedente, dall’anno 2010 la riduzione contributiva è applicata solo fino al reddito inferiore o uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all’art. 25.5. (v. nota 6bis)
22.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF, giusta l'articolo 9, ultimo comma, della Legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Art. 23 - Contributo integrativo Top
23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’I.V.A. e versarne ad INARCASSA l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
L’obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.
23.2 - Il contributo di cui al presente articolo è dovuto anche dalle associazioni o Società di Professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell’I.V.A. di cui al comma 5 del presente articolo che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo esercente l’attività predominante indicata nella ragione sociale della associazione o Società di Professionisti. Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA.
23.3 - A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo di euro 360,00. Per le annualità successive il contributo integrativo minimo è rivalutato annualmente in proporzione alle variazioni dell’indice ISTAT di cui all’art. 35. (v. nota 7)
23.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad Inarcassa, per il periodo in cui fruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 22, comma 4, devono corrispondere il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l’integrale debenza di tutto quanto addebitato alla committenza ai sensi del precedente comma 1.
Per gli ingegneri ed architetti, che siano stati iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l’agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente. (v. nota 6bis)
23.5 - Salvo quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, e dalla normativa previgente, a decorrere dall’annualità 2010, il contributo integrativo è pari al quattro per cento. (v. nota 8)
23.6 - Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando il destinatario della prestazione professionale è l’ingegnere, l’architetto, l’associazione o società di professionisti, o la società di ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell’art. 40, erogate da Inarcassa che proseguono nell’esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.
Art. 24 - Frazionabilità dei contributi Top
I contributi minimi di cui agli articoli 22 e 23 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione ad INARCASSA nellanno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 25 - Pensione di vecchiaia Top
25.1 - La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo.
A decorrere dal 2010 l’importo della pensione è composto dalle seguenti quote:
- a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d’affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell’art. 35;
- b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d’affari dichiarati ai fini IVA inferiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell’art. 35. Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.
La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nel quale siano stati prodotti redditi professionali e/o volumi d’affari eguali o superiori a quelli sopra indicati, al due per cento della media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le annualità utili al calcolo della pensione, quali sotto indicati.
Fatta salva la normativa previgente, dal 1° gennaio 2010 la quota di pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati venti redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.
La quota b) è calcolata con le modalità previste dall’art. 40, comma 1.
Alle pensioni calcolate con applicazione contestuale di quanto previsto alle lettere a) e b) non si applica l’adeguamento al minimo.
Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a). (v. nota 9).
25.2 - Su richiesta dell’interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
25.3 - Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’articolo 22, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’art. 34 del presente Statuto.
25.4 - Per le pensioni aventi decorrenza fino al 2009, la misura del trattamento non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione. (v. nota 10)
A partire dal 2010 la pensione minima di cui al precedente comma è pari a quella del 2009 rivalutata in proporzione alle variazioni dell’indice Istat.
A decorrere dal 2010 la pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 1
25.5 - Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è superiore a euro 40.350,00, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue:
a) all’1,71 % per lo scaglione da euro 40.350,00 a euro 60.800,00;
b) all’1,43 % per lo scaglione di reddito da euro 60.800,00 a euro 70.900,00;
c) all’1,14 % per lo scaglione da euro 70.900,00 a euro 80.850,00. (v. nota 11)
25.6 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l’esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d’iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. (v. nota 12)
Art. 26 - Pensione di anzianità Top
26.1 - A partire dal 1° luglio 2010, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una quota pari a 96 (novantasei).
A partire dal 1° gennaio 2011, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una quota pari a 97 (novantasette).
A partire dal 1° gennaio 2013, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una quota pari a 98 (novantantotto).
Per le annualità successive al 2013 il Comitato Nazionale dei Delegati valutato l'andamento della spesa pensionistica potrà valutare ulteriori aggiustamenti. (v. nota 13).
26.2 - La corresponsione della pensione è incompatibile con l’iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso.
26.3 - La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell’articolo 25. Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un’età inferiore a 65 anni, l’importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l’applicazione dei seguenti coefficienti:
| Età di pensionamento | Coefficiente riduzione |
| 58 | 17,3% |
| 59 | 15,3% |
| 60 | 13,1% |
| 61 | 10,8% |
| 62 | 8,4% |
|
63 |
5,8% |
| 64 | 3,0% |
Gli iscritti, architetti ed ingegneri, che all'entrata in vigore delle presenti norme avranno compiuto cinquantacinque anni di età ed avranno maturato una contribuzione ad Inarcassa uguale o superiore a trent’anni continueranno a poter andare in pensione di anzianità a cinquantotto anni e con trentacinque anni di contribuzione senza alcuna decurtazione e/o riduzione. (v. nota 13)
26.4 - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.
Art. 27- Pensione di inabilità Top
27.1 - La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l’iscritto abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall’anzianità minima quando l’inabilità è causata da infortunio.
27.2 - Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 dai commi 1 a 5. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l’iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 34,2 milioni annui (n.d.r. euro 17.662,82); si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità. (v. nota 14)
All’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non si applica, in ogni caso, l’aumento degli anni previsto in questo stesso comma.
27.3 - Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l’entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
27.4 - La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall’Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
27.5 - Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità.
27.6 - L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Art. 28 - Pensione di invalidità Top
28.1 - La pensione di invalidità spetta alliscritto la cui capacità allesercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo liscrizione, a meno di un terzo a condizione che liscritto abbia, in tale circostanza, compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dallanzianità minima quando linvalidità è causata da infortunio.
28.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
28.3 - La misura della pensione è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità.
28.4 - INARCASSA accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che allatto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dellinvalidità e, tenuto conto anche dellesercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.
28.5 - La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.
28.6 - L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
28.7 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione della pensione di invalidità.
Art. 29 - Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità Top
29.1 - Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati.
29.2 - In caso di infortunio le pensioni di inabilità e invalidità sono concesse a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto da assicurazioni.
Art. 30 - Pensioni di reversibilità ed indirette Top
30.1 - Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità e la prestazione previdenziale contributiva di cui all’art. 40 sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l’aggiunta per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro previste dal comma 2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
30.2 - La misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.
30.3 - La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad Inarcassa. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di cui all'articolo 25, comma 4, è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.
30.4 - Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell’ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, ovvero nell’ipotesi di corsi di studio universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
Art. 31- Pensionati di altro Ente
Top31.1 - La pensione di inabilità ed invalidità spetta anche all’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;
b) l’evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad Inarcassa e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età (.
Per il calcolo di queste prestazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, dai commi 1 a 5 e di cui all’art. 27, comma 2 (v. nota 15).
31.2 - La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all’art. 30, comma 2 viene calcolata con le modalità previste all’art. 40, comma 1.
Art. 32 - Pagamento delle pensioni Top
Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
Art. 33 - Variabilità dei contributi Top
33.1 - La percentuale di cui all'articolo 22 primo comma, lettera a), può essere variata ogni due anni con delibera del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1996 con effetto dal 1° gennaio 1997.
33.2 - La percentuale di cui all'articolo 23, quinto comma, può essere variata annualmente con delibera del Comitato Nazionale dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.
33.3 - I provvedimenti di cui ai commi precedenti, resi esecutivi con lemanazione dei decreti previsti dallarticolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
33.4 - Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi di Inarcassa e di una verifica tecnica, da disporre almeno ogni tre anni, sull'equilibrio della gestione.
33.5 - Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla eventuale integrazione della riserva legale.
33.6 - Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli eventuali accantonamenti per la riserva legale, oppure quando la riserva legale ha raggiunto l'ammontare di sei annualità delle pensioni erogate.
Art. 34 - Rivalutazione dei redditi Top
Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 25 a 28 sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 35. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale ed al Ministro del Tesoro per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/94. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi Top
35.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni erogate da Inarcassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima. (v. nota 16)
35.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo e i limiti di reddito e di volume d’affari I.V.A. previsti per le quote a) e b) dell’art. 25.1, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini; i contributi soggettivo ed integrativo minimi, sono parimenti adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini. (v. nota 17)
Art. 36 - Comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa Top
36.1 - Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite Inarcassa on-line, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume d’affari complessivo ai fini dell’I.V.A. relativi all’anno precedente.
La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad Inarcassa privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite Inarcassa on-line entro il termine di cui sopra il volume d’affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di Inarcassa, nonché la quota parte relativa alle prestazioni di cui all’art. 23, sesto comma
(v. nota 18).
36.2 - Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
36.3 - Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 23, comma 2.
36.4 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L’omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro. Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta. (v. nota 19)
36.5 - L’infedele comunicazione non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi corrispondenti ai minori importi dichiarati come reddito professionale e/o come volume d’affari ai competenti uffici fiscali, oltre gli interessi. Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro. In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi. Si intende infedele la comunicazione resa ad Inarcassa con l’indicazione di un reddito professionale e/o di un volume d’affari professionale inferiore rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali. (v. nota 19)
36.6 - Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa delibera le modalità per l'applicazione del presente articolo e del successivo articolo 37. (v. nota 18)
36.7 - Ai sensi dell’art. 16 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, Inarcassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati. Analoghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria.
36.8 - Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Art. 37 - Pagamento dei contributi Top
37.1 - I contributi minimi di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del comma 6 del presente articolo. (v. nota 20)
37.2 - Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 36, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. (v. nota 20)
37.3 - I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli Istituti di Credito incaricati dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa. (v. nota 20)
37.4 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dellart. 22 e 23 del presente Statuto comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini e lobbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza. (v. nota 21)
37.5 - Gli importi di cui agli artt. 36 e 37 del presente Statuto sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni Istat dei prezzi al consumo ed arrotondati ai 5 euro superiori.Date e modalità di riscossione dei contributi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Gli interessi applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE, maggiorato di 4,5 punti. (v. nota 21)
37.6 - Fermo restando l'applicazione degli art. 8-36-37, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai ripetibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi. (v. nota 21)
37.7 - Ai fini della riscossione Inarcassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
37.8 - Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.
Art. 37 Bis - Ravvedimento operoso Top
Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui lirregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di Inarcassa o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a:
a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione;
b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione;
c) Ritardato versamento della contribuzione)
a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 8.3).
Lirregolarità può essere sanata mediante linvio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dallinvio, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e le sanzioni di cui allart 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 70 per cento.
b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione (artt 36.4 36.5).
Lirregolarità può essere sanata mediante linvio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e le sanzioni di cui allart. 36, commi 4 e 5 del presente Statuto sono ridotte del 70 per cento.
c) Ritardato versamento della contribuzione (art. 37.4)
Lirregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e la sanzione di cui allart. 37.4 del presente Statuto è ridotta del 70 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e Inarcassa procederà dufficio al recupero dellintero debito con lapplicazione delle sanzioni in misura intera. (v. nota 22)
Art. 37 Ter - Accertamento con adesione Top
Si può accedere allaccertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti notificati da Inarcassa. Il procedimento è attivato mediante istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione dellaccertamento. A seguito delladesione allaccertamento, le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso, sono ridotte con le seguenti modalità:
- a) in caso di iscrizione dufficio, o successiva a domanda formulata in ritardo, le sanzioni di cui allart. 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 30 per cento;
- b) in caso di omessa o ritardata dichiarazione la sanzione di cui allart. 36.4 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento;
- c) in caso di accertamento per infedele dichiarazione la sanzione di cui allart. 36.5 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento;
- d) in caso di omesso versamento contributivo, la sanzione è ridotta del 30 per cento. La definizione dellaccertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.
Nel caso in cui lassociato non abbia commesso alcuna violazione nellultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) c) e d) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso laccertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo.
(v. nota 22)
Art. 37 Quater - Creditore apparente Top
Qualora l’associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all’omessa comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente di previdenza, definito creditore apparente. Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad Inarcassa risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l’associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni. (v. nota 22)
Art. 38 - Prescrizione dei contributi (v. nota 23)
Top38.1 - La prescrizione dei contributi dovuti ad Inarcassa e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni.
38.2 - La prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui allart. 36 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.
Art. 39 - Controllo delle comunicazioni Top
39.1 - Inarcassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviatele e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari limitatamente agli ultimi dieci anni. 39.2 - Inarcassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 36, comma 4, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
39.3 - Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate ai sensi dellart. 36.
Art. 40 - (v.nota 24)
Top40.1 - Coloro che, in possesso di almeno 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, abbiano compiuto almeno 65 anni di età senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia e non fruiscano di pensione di inabilità ed invalidità hanno diritto, su richiesta, a ricevere una prestazione previdenziale contributiva reversibile calcolata con le modalità previste dal regolamento per il calcolo della prestazione supplementare di cui allart. 25.6 su un montante pari al 100%, anziché al 95%, dei contributi soggettivi di cui allart. 22.1, lettera a), fermo restando che i contributi utili per detta prestazione
corrispondono fino al 31 dicembre 2001 ai contributi soggettivi versati ai sensi dellart. 22 capitalizzati con linteresse composto del 5%, e al 95% dei contributi soggettivi versati ai sensi dellart.22.1 lettera a) tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003 rivalutati su base composta al 31 dicembre di ciascun anno ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente lanno da rivalutare. Il trattamento della prestazione previdenziale contributiva non dà luogo alladeguamento previsto dallart. 25, comma 4.
40.2 - La prestazione previdenziale contributiva è reversibile secondo le disposizioni di cui allart. 30 dello Statuto.
40.3 - Per il raggiungimento del periodo minimo di iscrizione e contribuzione previsti dal comma 1 sono utili anche i periodi riscattati ai sensi dellart. 45 e quelli ricongiunti ai sensi della Legge 45/90; nel calcolo della prestazione saranno ricompresi i relativi contributi trasferiti e versati.
40.4 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano lesercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari come previsto allart. 25.6.
Art. 41- Base di reddito per il passato Top
Agli effetti del calcolo delle pensioni, per gli anni anteriori al 1982, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 25, comma 1, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:
a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di integrazione contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo e secondo comma della legge 3.1.1981 n. 6, il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;
b) per gli anni 1973 e precedenti per i quali sia stata esercitata la suddetta facoltà, una somma pari a lire sei milioni (n.d.r. euro 3.098,74).
Art. 42 - Norme transitorie Top
42.1 - Per coloro che siano iscritti ad Inarcassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.
42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.
42.3 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 25.
42.4 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.
42.5 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite da detta legge.
42.6 - Le delibere e i regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano in vigore all'atto della trasformazione nell'Associazione Inarcassa.
42.7 - Dal 1° gennaio 2000 la pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati undici redditi professionali dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai sedici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Il periodo di riferimento ed il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della pensione sono quindi aumentati per gli anni successivi di un anno ogni anno, e ciò fino a raggiungere i migliori venti su venticinque.
42.8 - Per coloro che, all’atto dell’entrata in vigore dell’art. 25.6 sono già pensionati di vecchiaia o, in possesso dei requisiti, hanno già presentato domanda di pensione, fino al completamento del biennio in corso continua a trovare applicazione la normativa precedente come di seguito specificata. La prestazione supplementare reversibile è pari alle percentuali di cui al primo ed al quinto comma dell’articolo 25 riferite alla media dei redditi professionali prodotti nei due
anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 34. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni. (v. nota 25 e Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile)
42.9 - Coloro che, pur in costanza di iscrizione, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non maturassero i requisiti assicurativi necessari per la pensione di vecchiaia, possono chiedere, in alternativa alla prestazione previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, con le modalità previste dalla normativa previgente. Ai superstiti di coloro che hanno esercitato l'opzione relativa alla restituzione spetta la pensione indiretta solo nel caso in cui possano far valere ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione. L'opzione per la restituzione è irrevocabile e deve essere esercitata al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti. (v. nota 26)
Art. 43 - Decorrenza delle rivalutazioni Top
43.1 - La rivalutazione ai sensi dell'articolo 34 è applicata anche ai trattamenti previdenziali di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo 42.
43.2 - Le entità dei redditi e contributi di cui agli articoli 25, comma 5, 27, comma 2, e 22, primo e secondo comma, sono riferite all'anno 1995.
Art. 44 - Iscritti volontari Top
44.1 - Per coloro che si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari ai sensi dell'articolo 7 della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al comma 2 dell'articolo 22 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 23.
44.2 - Agli effetti del calcolo delle pensioni si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 22.
Art. 45 - Riscatti (v.nota 37)
Top45.1 - Coloro che siano iscritti ad Inarcassa dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.
45.2 - Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.
45.3 - Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.
45.4 - I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.
45.5 - Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti da apposito regolamento.
Art. 46 - Trasparenza nei rapporti con gli iscritti (v.nota 38)
TopPer assicurare la trasparenza nei rapporti con gli iscritti:
a) il Presidente di Inarcassa, anche su richiesta del Delegato, sentito il Consiglio di Amministrazione, può indire, mediante lettera o con altri mezzi idonei di comunicazione, l'adunanza degli iscritti, anche separate per singole zone territoriali, cui hanno facoltà di partecipare anche i pensionati di Inarcassa non iscritti. In dette adunanze il Presidente riferisce sull'attività dell'Ente e può sottoporre agli intervenuti, a fini consultivi, altri argomenti o materie di interesse degli iscritti. Per delega del Presidente, dette adunanze possono essere presiedute dal Vice Presidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione;
b) dopo l'approvazione del conto consuntivo il riepilogo di questo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta, viene pubblicato sul periodico Inarcassa di cui alla successiva lettera c);
c) Il Consiglio di Amministrazione cura la pubblicazione e la diffusione di un periodico destinato agli iscritti e pensionati Inarcassa, rivolto alla trattazione e divulgazione dei temi connessi allo scopo dell’Associazione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Responsabile ed il Comitato di Redazione, stabilendone i relativi emolumenti. In sede di bilancio preventivo propone il piano editoriale ed identifica eventuali altri destinatari della rivista (v. nota 39);
d) il diritto degli iscritti di accedere a documenti e notizie in possesso di Inarcassa è definito con apposito regolamento approvato dal Comitato Nazionale dei Delegati;
e) viene garantito, anche mediante periodiche comunicazioni da parte di Inarcassa, il diritto di ciascun interessato di ottenere tempestive informazioni sulla propria personale posizione previdenziale e sull'avvio e lo svolgimento delle procedure inerenti l'erogazione delle prestazioni;
f) il Consiglio di Amministrazione cura i contatti che ritiene opportuni nell'interesse dell'Associazione;
g) il Consiglio di Amministrazione può attuare altre relazioni informative con gli iscritti mediante pubblicazioni, studi, ricerche e convegni, anche per il tramite degli organismi rappresentativi delle categorie di ingegneri e architetti liberi professionisti.
Art. 47 - Rinvio Top
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, se compatibili, le norme legislative vigenti.
1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.296 del 20/12/1995. Top
2] Nota all'art. 3 (comma 5): Top
3] Nota all'art. 7 (comma 2): Top
4] Nota allart. 8 (commi 2 e 3)
Top5] Nota all'art. 22 (comma 1)
TopComma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
L'importo indicato per gli scaglioni in tale comma si riferisce all'anno 2008. Si riportano di seguito gli scaglioni di reddito e le relative percentuali per gli anni successivi:
2009: 10% sul reddito fino a euro 83.450,00 (3% per il reddito eccedente)
2010: 11,5% sul reddito fino 84.050,00 (3% sul reddito eccedente)
2011: 12,5% sul reddito fino a euro 85.400,00 (3% per il reddito eccedente)
e, per memoria, quelli relativi agli anni precedenti:
1996: 6% sul reddito fino a £. 120.400.000 (euro 62.181,41) (3% per il reddito eccedente)
1997: 6% sul reddito fino a £. 125.100.000 (euro 64.608,76) (3% per il reddito eccedente)
1998: 6% sul reddito fino a £. 127.200.000 (euro 65.693,32) (3% per il reddito eccedente)
1999: 10% sul reddito fino a £. 129.500.000 (euro 66.881,17) (3% per il reddito eccedente)
2000: 10% sul reddito fino a £. 131.600.000 (euro 67.965,73) (3% per il reddito eccedente)
2001: 10% sul reddito fino a euro 69.721,68 (3% per il reddito eccedente)
2002: 10% sul reddito fino a euro 71.600,00 (3% per il reddito eccedente)
2003: 10% sul reddito fino a euro 73.300,00 (3% per il reddito eccedente)
2004: 10% sul reddito fino a euro 75.150,00 (3% per il reddito eccedente)
2005: 10% sul reddito fino a euro 76.650,00 (3% per il reddito eccedente)
2006: 10% sul reddito fino a euro 77.950,00 (3% per il reddito eccedente)
2007: 10% sul reddito fino a euro 79.500,00 (3% per il reddito eccedente)
2008: 10% sul reddito fino a euro 80.850,00 (3% per il reddito eccedente)
6] Nota all'art. 22 (comma 2)
TopComma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
Il contributo minimo per lanno 2011 è pari a euro 1.600,00.
Si riportano di seguito i contributi minimi per gli anni precedenti:
1996: £ 1.800.000 (euro 929,62)
1997: £ 1.870.000 (euro 965,77)
1998: £ 1.900.000 (euro 981,27)
1999: £ 1.930.000 (euro 996,76)
2000: £ 1.960.000 (euro 1.012,26)
2001: £. 2.010.000 (euro 1.038,08)
2002: euro 1.065,00
2003: euro 1.090,00
2004: euro 1.115,00
2005: euro 1.135,00
2006: euro 1.155,00
2007: euro 1.180,00
2008: euro 1.200,00
2009: euro 1.240,00
2010: euro 1.400,00
6bis] Nota all'art. 22 (comma 4)
TopComma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 24 e 25 marzo 2011 e approvato con Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2011.
7] Nota all'art. 23 (comma 3) Top
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
Il contributo minimo per lanno 2011 è pari a euro 365,00.
Si riportano di seguito i contributi minimi dovuti per gli anni precedenti:
1995: £ 513.000 (euro 264,94)
1996: £ 540.000 (euro 278,89)
1997: £ 561.000 (euro 289,73)
1998: £ 570.000 (euro 294,38)
1999: £ 579.000 (euro 299,03)
2000: £ 588.000 (euro 303,68)
2001: £. 603.000 (euro 311,42)
2002: euro 320,00
2003: euro 327,00
2004: euro 335,00
2005: euro 341,00
2006: euro 347,00
2007: euro 354,00
2008: euro 360,00
2009: euro 372,00
2010: euro 360,00
8] Nota all'art. 23 (comma 5)
TopComma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
Nelladunanza del 25 e 26 marzo 2010 il Comitato Nazionale dei Delegati ha deliberato di dare effetto alla modifica dellart. 23, comma 5, con decorrenza 1° gennaio 2011.
9] Nota all'art. 25 (comma 1):
TopComma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
I limiti di reddito e di volume daffari IVA per le quote a) e b) per lanno 2011 sono rispettivamente pari a euro 6.150,00 e a euro 10.250,00.
10] Nota all'art. 25 (comma 4):
TopComma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
La pensione minima per lanno 2011 è pari a euro 10.149,00.
11] Nota all'art. 25 (comma 5):
TopSi riporta laggiornamento relativo agli scaglioni di reddito per lanno 2011:
- 2% fino a euro 42.600,00
- 1,71% da euro 42.600,00 a euro 64.200,00
- 1,43% da euro 64.200,00 a euro 74.850,00
- 1,14% da euro 74.850,00 a euro 85.400,00
12] Nota all'art. 25 (comma 6):
Top13] Nota all'art. 26 (commi 1 e 3):
Top14] Nota all'art. 27 (comma 2):
TopSi riportano di seguito i valori aggiornati dei limiti di reddito:
- anno 1996 £ 36.000.000 (euro 18.592,44)
- anno 1997 £ 37.400.000 (euro 19.315,48)
- anno 1998 £ 38.000.000 (euro 19.625,36)
- anno 1999 £ 38.700.000 (euro 19.986,88)
- anno 2000 £ 39.300.000 (euro 20.296,75)
- anno 2001 euro 20.813,21
- anno 2002 euro 21.400,00
- anno 2003 euro 21.900,00
- anno 2004 euro 22.450,00
- anno 2005 euro 22.900,00
- anno 2006 euro 23.300,00
- anno 2007 euro 23.750,00
- anno 2008 euro 24.150,00
- anno 2009 euro 24.900,00
- anno 2010 euro 25.050,00
- anno 2011 euro 25.450,00
15] Nota all'art. 31 (comma 1)
Top16] Nota all'art. 35 (comma 1):
TopDi seguito sono riportate le tabelle degli indici ISTAT e dei coefficienti di rivalutazione dei redditi.
| TABELLA INDICI ISTAT |
| Anno | Incremento | Anno | Incremento |
| 1982 | - | 1997 | + 3,90% |
| 1983 | + 18,70% | 1998 | + 1,70% |
| 1984 | + 16,30% | 1999 | + 1,80% |
| 1985 | + 15,00% | 2000 | + 1,60% |
| 1986 | + 10,60% | 2001 | + 2,60% |
| 1987 | + 8,60% | 2002 | + 2,70% |
| 1988 | + 6,10% | 2003 | + 2,40% |
| 1989 | + 4,60% | 2004 | + 2,50% |
| 1990 | + 5,00% | 2005 | + 2,00% |
| 1991 | + 6,10% | 2006 | + 1,70% |
| 1992 | + 6,40% | 2007 | + 2,00% |
| 1993 | + 5,40% | 2008 | + 1,70% |
| 1994 | + 4,20% | 2009 | + 3,20% |
| 1995 | + 3,90% | 2010 | +0,70% |
| 1996 | + 5,40% | 2011 | +1,60% |
| TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI REDDITI AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DELLE PENSIONI APPLICAZIONE ANNO 2011 |
|
Anno di produzione del reddito
|
Incremento % dellindice 2010 rispetto a quello dellanno di produzione
|
Coefficiente di rivalutazione
|
| 1981 e preced. | 272,01 | 3,7201 |
| 1982 | 219,75 | 3,1975 |
| 1983 | 178,07 | 2,7807 |
| 1984 | 151,46 | 2,5146 |
| 1985 | 131,55 | 2,3155 |
| 1986 | 118,24 | 2,1824 |
| 1987 | 108,61 | 2,0861 |
| 1988 | 98,76 | 1,9876 |
| 1989 | 86,44 | 1,8644 |
| 1990 | 75,72 | 1,7572 |
| 1991 | 65,13 | 1,6513 |
| 1992 | 56,66 | 1,5666 |
| 1993 | 50,34 | 1,5034 |
| 1994 | 44,65 | 1,4465 |
| 1995 | 37,30 | 1,3730 |
| 1996 | 32,15 | 1,3215 |
| 1997 | 29,90 | 1,2990 |
| 1998 | 27,60 | 1,2760 |
| 1999 | 25,62 | 1,2562 |
| 2000 | 22,48 | 1,2248 |
| 2001 | 19,29 | 1,1929 |
| 2002 | 16,45 | 1,1645 |
| 2003 | 13,66 | 1,1366 |
| 2004 | 11,44 | 1,1144 |
| 2005 | 9,58 | 1,0958 |
| 2006 | 7,43 | 1,0743 |
| 2007 | 5,62 | 1,0562 |
| 2008 | 2,31 | 1,0231 |
| 2009 | 1,55 | 1,0155 |
| 2010 | 0,00 | 1,0000 |
17] Nota all'art. 35(comma 2)
Top18] Nota all'art. 36 (commi 1 e 6) Top
19] Nota all'art. 36 (commi 4 e 5) Top
20] Nota all'art. 37 (commi 1, 2 e 3)
TopAi sensi dell'art. 37, comma 8 dello Statuto, le date e le modalità di pagamento e di riscossione risultano aggiornate come segue:
- i contributi minimi dovuti dagli iscritti ai sensi degli articoli 22 e 23 dello Statuto di Inarcassa ed il contributo per indennità di maternità sono riscossi mediante sistema M.AV. bancario/postale alle scadenze del 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento, a partire dall'anno 2000;
- il contributo per indennità di maternità dovuto dai professionisti che fruiscono di trattamenti pensionistici a carico di Inarcassa è riscosso mediante M.AV. bancario/postale alla scadenza unica del 30 settembre dell'anno di riferimento a partire dall'anno 2002.
- i conguagli contributivi dovuti dagli iscritti sono riscossi mediante sistema M.AV. bancario/postale in unica soluzione con scadenza al 31 dicembre successivo alla data di scadenza della presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36 dello Statuto, a partire dai redditi prodotti nell'anno 1999;
- il contributo integrativo dovuto dai professionisti iscritti all'Albo ma non ad Inarcassa è riscosso con scadenza al 31 agosto. Inarcassa invierà congiuntamente il bollettino di conto corrente postale per il versamento ed il modulo per la comunicazione del reddito professionale e del volume di affari IVA;
- il contributo integrativo dovuto dalle società di ingegneria è riscosso con scadenza al 31 agosto mediante bonifico bancario.
21] Nota all'art. 37 (commi 4, 5 e 6)
Top22] Nota all'art. 37 Bis, Ter e Quater:
Top23] Nota all'art. 38 (commi 1 e 2):
Top24] Nota all'art. 40
Top25] Nota all'art. 42 (comma 8)
Top26] Nota all'art. 42 (comma 9)
TopIl comma 9 dellart. 42 è stato modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta dell1 e 2 aprile 2004 ed approvato con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2005.
Esercizio dellopzione di restituzione:
Ai sensi dellart. 42.9 dello Statuto coloro che abbiano già compiuto e compiranno i sessantacinque anni di età entro tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria (22 luglio 2008) possono chiedere, in alternativa alla prestazione previdenziale di cui allart. 40.1 dello Statuto, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi precedenti il 1° gennaio 2004 con le modalità previste dalla normativa previgente.
In caso di esercizio dellopzione i contributi oggetto del rimborso sono, quindi, calcolati secondo le modalità di seguito indicate:
- contributi riferiti a periodi fino al 31 dicembre 2001: 100% dei contributi di cui all'articolo 22, degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente, dei contributi trasferiti e di quelli versati ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45, nonché delle eventuali somme versate a titolo di riscatto. Sulle somme oggetto del rimborso è dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.
- contributi riferiti a periodi compresi fra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003: 95% di quanto complessivamente versato per contributi soggettivi di cui all'articolo 22, primo comma lettera a), degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente e dei contributi trasferiti e di quelli versati ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45, nonché delle eventuali somme versate a titolo di riscatto. Le somme oggetto del rimborso sono rivalutate su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione delle somme versate nello stesso anno, ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare
- contributi riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2004: non è prevista la restituzione dei contributi.
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- Art. 1- Natura e Denominazione
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- Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione
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- Art. 25 - Pensione di vecchiaia
- Art. 26 - Pensione di anzianità
- Art. 27- Pensione di inabilità
- Art. 28 - Pensione di invalidità
- Art. 29 - Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità
- Art. 30 - Pensioni di reversibilità ed indirette
- Art. 31- Pensionati di altro Ente (v. nota 25)
- Art. 32 - Pagamento delle pensioni
- Art. 33 - Variabilità dei contributi
- Art. 34 - Rivalutazione dei redditi
- Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
- Art. 36 - Comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa
- Art. 37 - Pagamento dei contributi
- Art. 37 Bis - Ravvedimento operoso
- Art. 37 Ter - Accertamento con adesione
- Art. 37 Quater - Creditore apparente
- Art. 38 - Prescrizione dei contributi (v. nota 33)
- Art. 39 - Controllo delle comunicazioni
- Art. 40 - (v. nota 24)
- Art. 41- Base di reddito per il passato
- Art. 42 - Norme transitorie
- Art. 43 - Decorrenza delle rivalutazioni
- Art. 44 - Iscritti volontari
- Art. 45 - Riscatti (v. nota 37)
- Art. 46 - Trasparenza nei rapporti con gli iscritti (v. nota 38)
- Art. 47 - Rinvio
- 1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.296 del 20/12/1995.
- 2] Nota all'art. 3 (comma 5):
- 3] Nota all'art. 7 (comma 2):
- 4] Nota allart. 8 (commi 2 e 3)
- 5] Nota all'art. 22 (comma 1)
- 6] Nota all'art. 22 (comma 2)
- 6bis] Nota all'art. 22 (comma 4)
- 7] Nota all'art. 23 (comma 3)
- 8] Nota all'art. 23 (comma 5)
- 9] Nota all'art. 25 (comma 1):
- 10] Nota all'art. 25 (comma 4):
- 11] Nota all'art. 25 (comma 5):
- 12] Nota all'art. 25 (comma 6):
- 13] Nota all'art. 26 (commi 1 e 3):
- 14] Nota all'art. 27 (comma 2):
- 15] Nota all'art. 31 (comma 1)
- 16] Nota all'art. 35 (comma 1):
- 17] Nota all'art. 35 (comma 2)
- 18] Nota all'art. 36 (commi 1 e 6)
- 19] Nota all'art. 36 (commi 4 e 5)
- 20] Nota all'art. 37 (commi 1, 2 3)
- 21] Nota all'art. 37 (commi 4, 5 e 6)
- 22] Nota all'art. 37 Bis, Ter e Quater
- 23] Nota all'art. 38 (commi 1 e 2):
- 24] Nota all'art. 40
- 25] Nota all'art. 42 (comma 8)
- 26] Nota all'art. 42 (comma 9)

