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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Condizioni per l'iscrizione obbligatoria

Art. 7 dello Statuto Inarcassa

Destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti.

Questi requisiti sono:

  • Iscrizione all’albo professionale;
  • Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali.


L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria è una condizione che va verificata esclusivamente in rapporto all'eventuale iscrizione in regime di "obbligatorietà" - alle seguenti Gestioni previdenziali:

  • INPDAP
  • INPDAI
  • INPS / Fondo Lavoratori Dipendenti
  • INPS / Gestione Esercenti Attività Commercianti
  • INPS / Gestione Artigiani
  • INPS / Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri, Coloni
  • CASSE LIBERO-PROFESSIONALI (Cassa Geometri, EPPI, ENPALS, ecc.)
  • ENASARCO

Attenzione!
L'eventuale iscrizione alla Gestione Separata INPS, istituita con Legge 335/95, è da considerare obbligatoria solo se connessa all'assegnazione da parte delle Università degli Studi di borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o di assegni di ricerca.
Qualora, invece, consegua ad altra attività di lavoro autonomo, detta iscrizione è ininfluente perché destinata a cessare per effetto dell'iscrizione ad Inarcassa.


La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi:

  • professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa
  • professionista socio di società di professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative - i cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc.).

Nota bene
Nel caso di partita IVA individuale, la condizione si intende soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fa eccezione, esclusivamente, la partita IVA attribuita per "costruzioni edilizie", il cui possesso può dar luogo all'iscrizione ad Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato, agli Uffici del Ministero delle Finanze, di svolgere anche attività professionale.