Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Gestione Separata Inps

La legge - 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ha istituito presso l'INPS una gestione separata destinata al trattamento previdenziale dei compensi percepiti da soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo.
L'iscrizione alla Gestione Separata INPS, obbligatoria a decorrere dall'1/1/1996 comporta il versamento di un contributo calcolato in misura percentuale sul reddito, in parte a carico dell'iscritto ed in parte a carico del committente della prestazione.
Unico presupposto per l'obbligo assicurativo presso tale gestione è la produzione di un reddito non assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria, mentre è del tutto irrilevante l'eventuale contemporanea iscrizione ad altro ente in relazione ad ulteriore attività esercitata.
L'iscrizione a tale Gestione Separata (fatta eccezione delle categorie normativamente previste quali i titolari di borse di studio per dottorato di ricerca e assegno di ricerca e i venditori porta a porta) non determina l'esclusione dai ruoli previdenziali di Inarcassa.
L'iscrizione ad Inarcassa infatti rappresenta una forma di previdenza obbligatoria a carico di tutti coloro che esercitano la libera professione con carattere di continuità (iscritti all'albo professionale, titolari di partita IVA e non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria) producendo così redditi di lavoro autonomo e dichiarando gli stessi nella sezione della dichiarazione fiscale riservata all'esercizio di arti e professioni. A solo titolo di esempio, un ingegnere iscritto all'albo professionale, titolare di partita IVA individuale che non svolge attività di lavoro dipendente e che ricopre la carica di amministratore di società, ha l'obbligo di iscrizione nei ruoli previdenziali di Inarcassa e dovrà versare quale contributo soggettivo in aggiunta alla quota minima prevista per ciascun associato- una quota percentuale calcolata sul reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF nell'apposita sezione del modello fiscale (quadro RE del Modello Unico).
Di conseguenza ogni richiesta di esclusione o cancellazione in forza dell'iscrizione alla Gestione Separata INPS non è accoglibile nel rispetto della normativa vigente.
Nei casi di iscrizione retroattiva ad Inarcassa, è necessario indicare l'eventuale circostanza relativa al versamento di contributi presso la Gestione Separata INPS ( tramite apposito modello ) avendo cura di indicare i relativi redditi da lavoro autonomi sui quali è stata calcolata la contribuzione INPS oggetto di versamento.
Infatti, ai sensi della L. 388/2000 Finanziaria 2001 -, il versamento di contributi previdenziali al creditore apparente (nella fattispecie, il versamento alla Gestione Separata anziché ad Inarcassa) ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente che ha effettuato il pagamento a un ente previdenziale diverso dal titolare. Di conseguenza, riconoscendo la buona fede, in sede di adozione del provvedimento di iscrizione, non vengono così applicate le sanzioni sul contributo soggettivo previste da Inarcassa nei casi di ritardata comunicazione di iscrivibilità e viene altresì sospesa la riscossione dei contributi soggettivi per le annualità coincidenti con l'iscrizione alla Cassa, in attesa che l'INPS trasferisca ad Inarcassa i contributi versati dall'interessato.
Approfondimenti
Links
| Come rispondere correttamente alle verifiche della Gestione Separata Inps |
Documenti utili
| Gestione separata INPS - dichiarazione sostitutiva atto di notorietà |

