Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Il calcolo della pensione

IL MECCANISMO DI CALCOLO
A partire dall’anno 2010 l’importo della pensione Inarcassa è composto dalle seguenti quote:
- Quota retributiva, per le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF maggiori o uguali per l'anno 2012 ad euro 6.300,00 e/o volumi d'affari dichiarati ai fini IVA maggiori o uguali ad euro 10.550,00;
- Quota contributiva, per le annualità che presentano contemporaneamente redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori per l'anno 2012 ad euro 6.300,00 e volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori ad euro 10.550,00.
Resta applicabile in via esclusiva il sistema di calcolo retributivo di cui alla lettera a) per:
- le annualità anteriori al 2009;
- gli anni per i quali il professionista usufruisce della contribuzione agevolata prevista dall'art. 22.4 dello Statuto;
- i periodi oggetto di riscatto;
- i periodi oggetto di ricongiunzione;
- le pensioni di invalidità, inabilità e indirette ai superstiti.
CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE RETRIBUTIVA
Nel calcolo entrano in gioco i seguenti tre elementi:
- l’anzianità contributiva maturata (espressa in anni e giorni) per gli anni in quota retributiva;
- la media dei redditi professionali;
- le aliquote di rendimento per scaglioni di reddito ( vedi Art. 25 comma 5 ).
REDDITI UTILI PER IL CALCOLO
La media reddituale è determinata sulla base dei migliori 20 redditi professionali dichiarati dall’iscritto nei 25 anni anteriori alla maturazione del diritto. A partire dal 2011 il numero degli anni a riferimento per il calcolo della media è innalzato di un anno ogni anno, fino a raggiungere i migliori 25 degli ultimi 30 redditi.
Ai fini del calcolo della pensione, per ciascuna annualità i redditi vengono presi in considerazione nella misura massima del tetto pensionabile riportato nella seguente tabella:
| Anno | Tetto massimo pensionabile in euro |
| 1982 | 20.658,28 |
| 1983 | 24.531,70 |
| 1984 | 28.508,42 |
| 1985 | 32.795,01 |
| 1986 | 36.255,27 |
| 1987 | 39.354,02 |
| 1988 | 41.729,72 |
| 1989 | 43.640,61 |
| 1990 | 45.809,73 |
| 1991 | 48.598,59 |
| 1992 | 51.697,34 |
| 1993 | 54.486,20 |
| 1994 | 56.758,61 |
| 1995 | 58.979,38 |
| 1996 | 62.181,41 |
| 1997 | 64.608,76 |
| 1998 | 65.693,32 |
| 1999 | 66.881,17 |
| 2000 | 67.965,73 |
| 2001 | 69.721,68 |
| 2002 | 71.600,00 |
| 2003 | 73.300,00 |
| 2004 | 75.150,00 |
| 2005 | 76.650,00 |
| 2006 | 77.950,00 |
| 2007 | 79.500,00 |
| 2008 | 80.850,00 |
| 2009 | 83.450,00 |
| 2010 | 84.050,00 |
| 2011 | 85.400,00 |
| 2012 | 87.700,00 |
RIVALUTAZIONE DEI REDDITI
I redditi così individuati sono rivalutati in base agli indici istat
CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE CONTRIBUTIVA
La quota di pensione contributiva è determinata secondo le modalità previste dall’art. 40 dello Statuto. Nel calcolo entrano in gioco i seguentii due elementi:
- il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile, per gli anni in quota contributiva;
- il coefficiente di trasformazione legato alla età alla data di maturazione del diritto a pensione.
NOTA BENE
La quota di assistenza del contributo soggettivo (pari allo 0,5%), introdotta dall’anno 2010, è improduttiva ai fini previdenziali e viene scomputata dal contributo utile al calcolo per le prestazioni che vengono erogate con il sistema contributivo:
- quota b) del trattamento di vecchiaia e di anzianità;
- prestazione previdenziale contributiva di cui all’art. 40 dello Statuto;
- prestazioni supplementari reversibili, di cui all’art. 25, comma 6.
FORMULA DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI PENSIONE
La pensione annua lorda (P) è la seguente:
| P = A + B | dove |
A = quota di pensione retributiva
B = quota di pensione contributiva (dal 2009) |
| A = Ar * Mr * Cr | dove |
Ar = anzianità contributiva degli anni in quota retributiva (espressa in anni e giorni) Mr = media dei redditi scelti rivalutati Cr = Coefficienti di rendimento corrispondenti agli scaglioni di reddito |
| B = M * Ct | dove |
M = montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile per gli anni in quota contributiva Ct = Coefficienti di trasformazione in base all’età di maturazione del diritto |
L'importo della pensione è soggetto a rivalutazione annuale secondo la variazione dell'indice ISTAT a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo a quello di decorrenza della pensione.
PARTICOLARITA' PER LE PENSIONI DI ANZIANITA'
La pensione di anzianità è determinata con i criteri previsti per il calcolo della pensione di vecchiaia. Al valore così ottenuto si applica il coefficiente di riduzione corrispondente all’età dell'avente diritto alla data di decorrenza del trattamento, secondo il seguente schema:
| Età di pensionamento | Coefficiente riduzione |
| 58 | 17,3% |
| 59 | 15,3% |
| 60 | 13,1% |
| 61 | 10,8% |
| 62 | 8,4% |
| 63 | 5,8% |
| 64 | 3,0% |
PARTICOLARITA' PER LE PENSIONI DI INVALIDITA' E INABILITA'
La misura della pensione di invalidità è pari al 70% della pensione di inabilità.
L'anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata di 10 anni (fino a un massimo di 35), salvo il caso in cui l'iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a € 26.150,00 per l'anno 2012. A tal fine si tiene conto della media del triennio antecedente la domanda di pensione. L'aumento degli anni di anzianità non è riconosciuto ai titolari di pensione di altro ente.
PENSIONE MINIMA
Per l'anno 2012 la pensione minima ammonta a € 10.423,00 annui.
La pensione minima è ridotta di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità che confluiscono in quota contributiva.
Inarcassa ON line offre, fra i servizi telematici studiati per gli associati, anche la simulazione del calcolo della pensione.
Il servizio è disponibile a tutti gli utenti registrati di Inarcassa ON line iscritti alla Cassa, e cioè a tutti i professionisti che stiano maturando anzianità contributiva presso l'Associazione (esclusi quindi non iscritti e pensionati).
L'applicazione è studiata in modo da dare un'idea dell'importo annuo lordo di pensione che si andrà a percepire quando si avrà maturato il diritto, in base a dati che il professionista stesso potrà presumere o stimare, come la data di pensionamento e i redditi professionali per gli anni futuri.
Si potrà eseguire il calcolo, apportando modifiche ai dati, tutte le volte che lo si desidera!

