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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

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Pensione di inabilità

L'istruttoria della pensione di Inabilità è coperta dal servizio


( art. 27 Statuto Inarcassa )

MATURAZIONE DEL DIRITTO

La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

  1. la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
  2. l'iscritto abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio.

Nota bene

1. Sussiste diritto a pensione anche quando la patologia (o le patologie) preesistevano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la incapacità all'esercizio dell'attività professionale nei termini sopra esposti.

2. La pensione di inabilità spetta anche all’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni:

  • abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;
  • l’evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad Inarcassa e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età


3. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
Secondo art. 29 , comma 2 dello Statuto, in caso di infortunio le pensioni di invalidità e di inabilità sono concesse comunque, a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto dalle assicurazioni.


DOMANDA

La domanda di pensione (il cui modello è disponibile qui a destra) deve essere redatta in carta semplice ed accompagnata da certificato medico dal quale risultino le seguenti tre circostanze:

  • la natura dell'infermità sofferta e la data di insorgenza della stessa;
  • l'esistenza di una inabilità assoluta e permanente;
  • la data di insorgenza dell'inabilità (o quella presumibile) nonché la sussistenza della medesima alla data della domanda di pensione

L'inabilità pensionabile deve essere specifica, ossia deve riferirsi all'attività professionale di ingegnere o architetto: pertanto, ai fini della domanda, eventuali certificati di invalidità civile generica non saranno ritenuti validi.

In caso vi siano redditti  riferiti ad annualità pregresse non ancora presentati, è necessario compilare ed inviare anche l'apposito modulo di dichiarazione , sempre disponibile qui a destra (Modulo P160).

DECORRENZA

Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

CALCOLO DELLA PENSIONE

La pensione di inabilità è determinata esclusivamente con il metodo retributivo.

L'anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata di 10 anni (fino a un massimo di 35), salvo il caso in cui l'iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a € 25.050,00 per l'anno 2010. A tal fine si tiene conto della media del triennio antecedente la domanda di pensione.

L'aumento degli anni di anzianità non è riconosciuto ai titolari di pensione di altro ente.

REVISIONE DELLA PENSIONE

Nei dieci anni successivi alla liquidazione della pensione, Inarcassa può accertare la permanenza dell'inabilità.
L'erogazione della pensione viene sospesa nel caso in cui il pensionato non si sottoponga alla revisione.

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

La liquidazione della pensione avviene con delibera della Giunta Esecutiva Inarcassa entro 90 giorni dalla presentazione dell'ultimo documento utile ai fini dell'istruttoria.