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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

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Pensione di invalidità

L'istruttoria della pensione di Invalidità è coperta dal servizio


(art. 28 Statuto Inarcassa)

MATURAZIONE DEL DIRITTO

La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

  1. la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o difetto mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
  2. l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio.

Nota bene

1. Sussiste diritto a pensione anche quando la patologia (o le patologie) preesistevano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la incapacità all'esercizio dell'attività professionale nei termini sopra esposti.

2. La pensione di invalidità spetta anche all’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni

  • abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;
  • l’evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad Inarcassa e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Secondo l'art. 29 comma 2 dello Statuto, in caso di infortunio le pensioni di invalidità e di inabilità sono concesse comunque, a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto dalle assicurazioni.


DOMANDA

La domanda di pensione (il cui modello è disponibile qui a destra) deve essere redatta in carta semplice ed accompagnata da certificato medico dal quale risultino le seguenti tre circostanze:

  1. la natura dell' infermità sofferta e la data di insorgenza della stessa;
  2. l'esistenza di una invalidità con riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all'esercizio dell'attività professionale;
  3. la data di insorgenza dell'invalidità (o quella presumibile).


Attenzione: L'invalidità pensionabile deve essere specifica, ossia deve riferirsi all'attività professionale di ingegnere o architetto: pertanto, ai fini della domanda, eventuali certificati di invalidità civile generica non saranno ritenuti validi.

In caso vi siano redditti riferiti ad annualità pregresse non ancora presentati, è necessario compilare ed inviare anche l'apposito modulo di dichiarazione , sempre disponibile qui a destra (Modulo P160).


DECORRENZA

Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.


CALCOLO DELLA PENSIONE

La pensione di invalidità è pari al 70% della pensione di inabilità, determinata esclusivamente con il metodo retributivo.

L'anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata di 10 anni (fino a un massimo di 35), salvo il caso in cui l'iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a € 25.050,00 per l'anno 2010. A tal fine si tiene conto della media del triennio antecedente la domanda di pensione.

L'aumento degli anni di anzianità non è riconosciuto ai titolari di pensione di altro ente.

REVISIONE DELLA PENSIONE

Successivamente alla liquidazione della pensione, Inarcassa può accertare la permanenza dello stato di invalidità.
Il diritto alla pensione è riconosciuto in maniera definitiva, qualora l'invalidità venga confermata per due volte.
L'erogazione della pensione viene sospesa nel caso in cui il pensionato non si sottoponga alla revisione.


Nota bene: il pensionato di invalidità che prosegua l'attività professionale e che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia (o di anzianità) può chiedere la liquidazione di tale trattamento, in sostituzione della pensione di invalidità.


LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

La liquidazione della pensione avviene con delibera della Giunta Esecutiva Inarcassa entro 90 giorni dalla presentazione dell'ultimo documento utile ai fini dell'istruttoria.