Benvenuto nel sito della

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

sei in: Home   freccia path   Prestazioni   freccia path   Pensione di reversibilità

Pensione di reversibilità

L'istruttoria della pensione di Reversibilità è coperta dal servizio


(art. 30 Statuto Inarcassa)



MATURAZIONE DEL DIRITTO

I superstiti maturano il diritto alla pensione di reversibilità al verificarsi del decesso del professionista già pensionato, o in possesso dei requisiti per il diritto a pensione.

Sono reversibili tutte le pensioni dirette erogate dalla Cassa (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità).

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La pensione spetta ai seguenti superstiti:

  • coniuge;
  • figli minorenni;
  • figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
  • figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell’ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, oppure nell’ipotesi di corsi di studio universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età.

PERCENTUALI SPETTANTI AGLI AVENTI DIRITTO

  • per il coniuge superstite, 60% della pensione percepita dal deceduto;
  • per ogni ulteriore superstite, 20% della pensione percepita dal deceduto, fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione stessa.

DECORRENZA

Decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.


DOMANDA

La domanda di pensione (il cui modello è disponibile qui a destra) deve essere redatta in carta semplice.

In caso vi siano redditti e volumi d'affari riferiti ad annualità pregresse non ancora presentati, è necessario compilare ed inviare anche l'apposito modulo di dichiarazione , sempre disponibile qui a destra (Modulo P160).

Nela caso la domanda sia inoltrata da figlio/a maggiorenne inabile a proficuo lavoro, deve essere allegato anche il certificato, rilasciato dalle strutture pubbliche competenti, attestante:

  • la data di insorgenza dell’inabilità;
  • la natura dell’infermità sofferta;
  • l’esistenza di un’inabilità assoluta e permanente all’esercizio di qualsiasi attività lavorativa.


RESTITUZIONE RATEI DI PENSIONE

Il rateo di pensione relativo al mese del decesso (qualunque sia il giorno in cui esso è avvenuto) è di pertinenza della pensione del deceduto. Pertanto, in caso di impossibilità di riscossione del rateo, l’importo della mensilità deve essere restituito a Inarcassa che provvederà a riliquidarlo agli eredi.

Gli eventuali ratei successivi al mese del decesso, erogati a nome del deceduto e non spettanti, debbono essere restituiti a Inarcassa nei modi di seguito indicati:

  • nel caso di pagamento tramite assegno circolare non trasferibile, occorre restituire gli assegni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • nel caso di pagamento tramite accredito in c/c bancario, occorre incaricare della restituzione l’Istituto Bancario presso il quale veniva effettuato l’accredito.


LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

La liquidazione della pensione avviene con delibera della Giunta Esecutiva Inarcassa entro 90 giorni dalla presentazione dell'ultimo documento utile ai fini dell'istruttoria.