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Totalizzazione

(Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42)

Cos'è la Totalizzazione

La totalizzazione consente all’assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche in periodi non coincidenti, al fine di ottenere un’unica pensione.
La totalizzazione è completamente gratuita.

La totalizzazione costituisce una alternativa alla ricongiunzione.
Infatti, l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 42/2006 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi e l'esercizio della totalizzazione, relativamente a tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto (3 marzo 2006).
In questo caso, non è possibile esercitare il diritto alla totalizzazione in presenza di accettazione della domanda di ricongiunzione qualora l'interessato abbia già provveduto al pagamento dell'onere (in un'unica soluzione) o al pagamento delle prime tre rate (nei casi di rateizzazione dell'onere di ricongiunzione).

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: non è possibile infatti la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali ( es.: non si può chiedere di cumulare i periodi di due gestioni previdenziali – INARCASSA e INPS- se l’assicurato ha versato i contributi anche alla Cassa Geometri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione ( es.: non si può chiedere di cumulare sei anni di contribuzione INPS se risulta un periodo contributivo di dieci anni presso tale gestione).

I Requisiti

L’assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se risulta in possesso dei seguenti requisiti:

  1. non essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali);
  2. poter vantare almeno tre anni di contribuzione presso ogni gestione previdenziale. I periodi contributivi inferiori vengono esclusi dal calcolo della pensione in totalizzazione.
    Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda, la quale promuoverà poi il relativo procedimento.
    A decorrere dal 01/01/2012 sono totalizzabili anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, Dl. 201/2011, convertito in L. 214/2011)


La domanda

La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore dell'assicurato.

La domanda dovrà contenere le indicazioni relative a tutti gli Enti presso i quali il lavoratore è stato iscritto. Ciò in quanto l'Ente previdenziale che riceve la domanda (c.d. “Ente istruttore”) dovrà poi avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali risultano accreditati i contributi previdenziali a favore dell'interessato.

Una volta ricevuta la comunicazione da parte degli altri Enti relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'Ente istruttore verificherà la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

Infatti ai fini del calcolo dell'anzianità utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.

Come si calcola

La misura del trattamento pensionistico in totalizzazione è determinata con un sistema di calcolo misto (parte contributivo e parte retributivo), ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 42/2006 [apri formula di calcolo].

Unica eccezione è qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione i requisiti minimi per il diritto ad autonoma pensione: in tal caso la pro quota viene calcolata con il sistema di calcolo previsto dalla normativa in vigore presso la singola gestione.

Ciascuna gestione previdenziale provvede a calcolare la “pro quota” di competenza sulla base dei propri periodi di iscrizione.

Le pensioni

Le prestazioni conseguibili mediante la totalizzazione sono:

  • pensione di vecchiaia: con 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva;
  • pensione di anzianità: con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica;
  • pensione di inabilità: con i requisiti previsti nella gestione di iscrizione al momento dell'evento inabilitante;
  • pensione indiretta ai superstiti: con i requisiti previsti nella gestione di iscrizione al momento del decesso.


Il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità si matura cumulando i contributi versati nelle gestioni dove risultano periodi contributivi di almeno tre anni.

Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Pagamento

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, calcolano la misura del trattamento, in proporzione all'anzianità contributiva maturata dall'assicurato in ciascuna di esse (ar. 4 D.Lgs. 42/2006).

Il pagamento della pensione da totalizzazione è effettuato dall'INPS (anche se la domanda è stata presentata ad altro Ente previdenziale), ma l'onere rimane a carico delle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.

Decorrenza

  1. vecchiaia:
    · per le pensioni maturate entro il 31/12/2010 la decorrenza del trattamento è attestata al primo giorno del mese successivo la data della domanda;
    · per le pensioni maturate dal 2011 la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti;
  2. anzianità:
    · per le pensioni maturate entro il 31/12/2010 la decorrenza del trattamento è attestata al primo giorno del mese successivo la data della domanda o dalla cancellazione dall’albo professionale se successiva alla domanda;
    · per le pensioni maturate nel corso del 2011 la decorrenza del trattamento è differita di 18 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti (art. 12, c. 3, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010), fermo restando l’obbligo di cancellazione dall’albo professionale;
    · per le pensioni maturate nel corso del 2012 la decorrenza del trattamento è differita di 19 mesi rispetto la data di maturazione dei requisiti (art.18,c. 22-ter. D.L. n. 98, convertito in L. n.111/2011), fermo restando l’obbligo di cancellazione dall’albo professionale;
  3. inabilità: il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo al quello di presentazione della domanda;
  4. pensione ai superstiti: il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.