DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021)
 
 Vigente al: 25-5-2017  
 

Capo I

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  agosto  2016,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza  dell'eccezionale  evento  sismico  che  ha   colpito   i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo  in  data  24
agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
con la quale  sono  stati  estesi,  in  conseguenza  degli  ulteriori
eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente  i  territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  in  data  26  ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con  la  citata
delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
con la quale sono stati  ulteriormente  estesi,  in  conseguenza  dei
nuovi ed eccezionali eventi sismici che  hanno  colpito  i  territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e  Abruzzo  in  data  30  ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
delibera del 25 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1°  settembre  2016,  n.
392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del  10  ottobre
2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406
del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre  2016,  n.  414  del  19
novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418  del  29  novembre
2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20  dicembre  2016,  n.
431 dell'11 gennaio 2017, nonche' n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti
ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli
eccezionali eventi sismici di cui trattasi; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016  recante  nomina  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei  territori  interessati  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale  reiterarsi  di
eventi sismici in concomitanza  con  il  verificarsi  di  eccezionali
condizioni  climatiche  avverse  e  calamita'  naturali   che   hanno
interessato le medesime regioni nonche' di  adottare  misure  urgenti
per il mantenimento della capacita' operativa del Servizio  Nazionale
della Protezione Civile; 
  Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da
eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di  misure
derogatorie e per l'accelerazione delle  procedure  di  realizzazione
degli interventi  funzionali  a  superare  la  fase  emergenziale,  a
garantire  condizioni  socio  abitative  adeguate  alle   popolazioni
interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per  la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la
ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 2 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, della giustizia, dei beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione,  per  gli  affari   regionali   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229
((di  seguito  denominato  decreto-legge  n.  189  del  2016)),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  l)  e'  aggiunta  la  seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato  a
dotare  i  Comuni  individuati  ai  sensi   dell'articolo   1   della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  il  13  novembre
2008 dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione  di  contributi  a
cio' finalizzati ai Comuni interessati,  con  oneri  a  carico  delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
4, comma 3, entro il limite di ((euro 6,5 milioni)), e  definendo  le
relative  modalita'  e  procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
  1) effettuazione degli studi secondo i  sopra  citati  indirizzi  e
criteri, nonche' secondo  gli  standard  definiti  dalla  Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma  7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3907  del  13  novembre
2010, ((pubblicata nel supplemento ordinario n. 262  alla))  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 
  2) affidamento degli incarichi da parte  dei  Comuni,  mediante  la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi  previsti,  ((a
professionisti  iscritti  agli  Albi  degli  ordini  o  dei   collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza)) in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
della   sussistenza   di   un'adeguata    esperienza    professionale
nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,   purche'
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34  ((del  presente
decreto)) ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei  modi  e  nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per  l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e  nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ((del presente articolo))  ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 
  3)   supporto   e   coordinamento   scientifico   ((,))   ai   fini
dell'omogeneita' nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri
nonche' degli standard di cui (( al numero 1) )), da parte del Centro
per la microzonazione sismica (Centro M S)  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata  con  il
Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e
l'omogeneita' degli studi. ((Agli oneri derivanti  dalla  convenzione
di  cui  al  periodo  precedente   si   provvede   a   valere   sulle
disponibilita' previste all'alinea della presente lettera))»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento
degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a  quelli  di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,
avviene,   mediante   procedure   negoziate   con    almeno    cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  34
((del presente decreto)).». 
  ((1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge  n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Alle donazioni di cui al  comma  5,  effettuate  mediante  il
numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,
comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  dall'articolo  27
della legge 13 maggio 1999, n. 133"; 
    b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    "7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    '4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di  cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'". 
  1-ter. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  35,  comma  18,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si  applicano  anche  agli
interventi  relativi  al  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e
ai  relativi  contratti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  n.
189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per  la  ricostruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "i  Comuni,  anche  con  il  supporto
degli Uffici speciali per la ricostruzione". 
  1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, dopo il  primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Mediante
apposita ordinanza commissariale sono disciplinate  le  modalita'  di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in  materia
di pianificazione e sviluppo territoriale")). 
  2.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali e'  compreso
il ripristino della sentieristica nelle  aree  protette,  nonche'  il
recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali  di
turismo lento nelle aree")). 
  a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite
le seguenti: «oppure i Comuni ((, le unioni  dei  Comuni,  le  unioni
montane)) e le Province ((interessati))»; 
  ((a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per  la  predisposizione  dei
progetti  e  per  l'elaborazione  degli  atti  di  pianificazione   e
programmazione urbanistica, in conformita'  agli  indirizzi  definiti
dal Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al  comma  4  del
presente articolo possono procedere all'affidamento di  incarichi  ad
uno o piu' degli operatori economici  indicati  all'articolo  46  del
citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,   purche'   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo  34  del  presente  decreto.
L'affidamento  degli  incarichi  di  cui  al  periodo  precedente  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita'  di  personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste  dai  commi
3-bis e  seguenti  dell'articolo  50-bis  del  presente  decreto,  in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale")). 
  b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono  sostituite
dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4». 
  ((2-bis. Gli interventi per la  delocalizzazione  temporanea  delle
attivita' economiche o produttive,  previsti  dalla  lettera  g)  del
comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n.  189  del  2016,  devono
essere effettuati nel territorio del medesimo comune  di  svolgimento
dell'attivita'. In caso di indisponibilita'  di  un  immobile  idoneo
ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito  del  medesimo  comune
risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze  di
continuita' e di  salvaguardia  dell'attivita',  la  delocalizzazione
puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi  sia  l'assenso
del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e'
delocalizzata. 
  2-ter. Al fine di assicurare la gestione,  il  funzionamento  e  le
nuove funzionalita'  del  sistema  informativo  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  nonche'  per  il  miglioramento  dei
servizi resi all'utenza, con  particolare  riferimento  ai  territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi
la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e'  autorizzata  la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2018. 
  2-quater. All'onere di cui al  comma  2-ter  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2-quinquies.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n.  189  del  2016,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  culto,  i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei  comuni  di
cui all'articolo 1, ovvero  le  competenti  Diocesi,  contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia  del  bene,
possono effettuare, secondo le modalita'  stabilite  nelle  ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  ulteriori
interventi che consentano la  riapertura  al  pubblico  delle  chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali  interventi,  per  il
perseguimento delle  medesime  finalita'  di  messa  in  sicurezza  e
riapertura al pubblico, sia  possibile  porre  in  essere  interventi
anche di natura definitiva  complessivamente  piu'  convenienti,  dal
punto  di  vista  economico,  dell'azione  definitiva  e  di   quella
provvisoria di cui al precedente  periodo,  comunque  nei  limiti  di
importi massimi stabiliti con  apposita  ordinanza  commissariale,  i
soggetti di cui al presente  comma  sono  autorizzati  a  provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate  ordinanze  commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle  competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo  e  della  valutazione  di  congruita'  dei  costi   previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio  speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del  danno  ai  beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  23  luglio  2015,  su  cui  saranno
autorizzati  tali  interventi,   e'   individuato   dal   Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi  ritenuti  prioritari  nell'ambito  dei
programmi definiti secondo le modalita'  previste  dall'articolo  14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai  sensi
della parte seconda del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque  subordinato  al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale  costituita  ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto". 
  2-septies. La notificazione e la comunicazione delle  ordinanze  di
demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata, di
cui all'articolo 54, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  emesse  nell'esercizio  delle
attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al
soccorso delle  popolazioni  sinistrate  e  a  ogni  altra  attivita'
necessaria e indifferibile, diretta al  contrasto  e  al  superamento
dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa  agli  eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, compresa la notificazione di  cui  all'articolo  28,
comma 6, sesto periodo, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  come
modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami,
in  caso  di  rilevante  numero  dei  destinatari,   di   difficolta'
nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i  tempi  richiesti
dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili  con  l'urgenza  di
procedere. In ogni caso, copia dell'atto  e'  depositata  nella  casa
comunale a disposizione degli aventi diritto e  pubblicata  nei  siti
internet istituzionali del comune, della provincia  e  della  regione
interessati. 
  2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del
2016, le parole: ", mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita'
del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse)). 
                               Art. 2 
 
 
 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza 
 
  1. Per l'affidamento delle opere  di  urbanizzazione  ((primaria  e
secondaria)) connesse alla realizzazione  delle  strutture  abitative
d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del  19  settembre  2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222  del  22  settembre  2016,
delle strutture e dei moduli  temporanei  ad  usi  pubblici  e  delle
strutture temporanee finalizzate a  garantire  la  continuita'  delle
attivita' economiche  e  produttive  di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 2  e  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 408  del  15  novembre  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016,  nonche'  dei  moduli
abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del  10  ottobre
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016,
e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i
singoli  operatori  danneggiati   ai   sensi   di   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali  delle  medesime  regioni,
ove a tali fini individuati quali  stazioni  appaltanti,  in  ragione
della sussistenza delle  condizioni  di  estrema  urgenza,  procedono
all'espletamento dei predetti interventi ai sensi  dell'articolo  63,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
nonche' con i poteri di cui all'articolo 5 della  medesima  ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  le  stazioni  appaltanti
provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di  cui
all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del  2016  o  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
almeno cinque operatori economici,  qualora  esistenti,  al  fine  di
procedere all'aggiudicazione delle opere  di  urbanizzazione  con  il
criterio del prezzo piu' basso.  ((Ferme  restando  le  modalita'  di
formazione e tenuta degli elenchi di  operatori  economici  stabilite
dall'ANAC con le linee guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  36,
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  sorteggio
di cui al presente comma puo'  anche  essere  effettuato  nell'ambito
degli  elenchi  regionali,  limitando  l'invito  alle   imprese   che
risultino contestualmente  iscritte  nell'Anagrafe  o  negli  elenchi
prefettizi di cui al periodo precedente)). 
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  5,
dell'ordinanza  n.  5  del   28   novembre   2016   del   Commissario
straordinario del  Governo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, ((pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 284  del  5  dicembre  2016,))  al  fine  di  favorire  la  rapida
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma
3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni  provvedono  a  concedere,  a
valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione,  fino
al  30  per  cento,  del  contributo  a  copertura  delle  spese   di
realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da
parte dei privati istanti, del progetto  dei  lavori,  ((comprendente
l'indicazione dei relativi costi)). 
  ((3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I  piani
di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico
diversi dall'Aquila possono altresi' comprendere  interventi  per  la
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria,  la  messa
in sicurezza del territorio  e  delle  cavita',  danneggiate  o  rese
instabili dal sisma, nei centri storici  dei  medesimi  comuni  e  il
miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi  e
complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere
ove i suddetti interventi  di  ricostruzione  non  siano  stati  gia'
eseguiti")). 
                               Art. 3 
 
 
Nuove  disposizioni  in  materia  di  concessione  dei  finanziamenti
               agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  ((0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "finiture interne  ed
esterne" sono inserite le seguenti: "e gli impianti")). 
  a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45)); 
    b) dopo  il  comma  13  e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli  immobili
distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino  il  nesso  di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita
perizia asseverata.». 
  ((1-bis. Le risorse provenienti  dal  Fondo  per  la  ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di  interventi  per  la
ricostruzione e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico  e  culturale
di cui all'articolo 4 dello stesso  decreto-legge  n.  74  del  2012,
appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato  con
continuita' aziendale, sono erogate  dalla  stazione  appaltante,  su
richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al  liquidatore,
direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa  in
opera formalmente incaricati dall'impresa  appaltatrice.  In  assenza
della richiesta  dell'impresa  appaltatrice  la  stessa  puo'  essere
avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in  opera,
informandone l'impresa appaltatrice. 
  1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli  interventi  di
ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di  immobili
ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122,  dovuti  per  lavori  eseguiti  dopo  la  richiesta  di
ammissione al concordato con continuita'  aziendale  da  parte  delle
imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito
prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune
inviata anche al commissario liquidatore, direttamente  alle  imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera.  In  assenza  della
richiesta dell'impresa affidataria la  stessa  puo'  essere  avanzata
anche  dal  subappaltatore  o  dal  fornitore  con  posa  in   opera,
informandone l'impresa affidataria. 
  1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore
con posa in opera di cui ai commi 1-bis e  1-ter  possono  avere  per
oggetto solo prestazioni non contestate. 
  1-quinquies. L'importo dei fondi  di  cui  al  comma  1-bis  e  dei
contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle  imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera  e'  indicato  nello
stato di avanzamento dei lavori redatto  dal  direttore  dei  lavori.
L'erogazione e' condizionata al rispetto della  normativa  in  merito
alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  5-bis
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  1-sexies. I contributi gia'  concessi  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma  1,  lettera  c),  del  Protocollo  d'intesa  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  i   presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4  ottobre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre  2012,  non
sono recuperati nel caso in cui, per  le  mutate  esigenze  abitative
rilevate dagli uffici comunali competenti per  la  ricostruzione,  il
beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare  ovvero
dare in  comodato  l'unita'  immobiliare  oggetto  del  contributo  a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi
sismici  del  2012.  Resta  comunque  fermo,  in  capo  agli   stessi
beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di  locazione  a  canone
concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2,
del citato Protocollo d'intesa. 
  1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e  non  dovuti,
per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto  eccedenti  gli
importi  spettanti,  relativi  all'assistenza  alla   popolazione   e
connessi agli eventi sismici del 20 e  29  maggio  2012,  costituisce
titolo per l'iscrizione a  ruolo  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti
da provvedimenti di recupero di somme indebite  adottati  in  base  a
disposizioni diverse dalla presente. 
  1-octies. L'iscrizione a ruolo e'  eseguita  dai  presidenti  delle
regioni, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo  1
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,  ovvero,  quali
soggetti  incaricati   dai   commissari   delegati   all'espletamento
dell'istruttoria  delle  domande  di  contributo  e   alla   relativa
erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di  cui  al
comma 1-septies. 
  1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non  dovuti,
riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e 1-octies, sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di  cui  all'articolo  2
del citato decreto-legge n. 74 del 2012  ai  fini  del  trasferimento
alle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni. 
  1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti  in  sostituzione
dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  consentito
solo all'interno dello stesso comune. 
  1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189  del
2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite  dalle  seguenti:
"per gli anni 2016 e 2017"; 
    b) le parole: "nel limite massimo di 10  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "nel  limite  massimo  complessivo  di  10
milioni di euro di cui almeno il  70  per  cento  e'  riservato  agli
interventi di cui al comma 1")). 
                               Art. 4 
 
 
         Adeguamento termini per la richiesta di contributi 
 
  1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4  e'
sostituito dal seguente: «4. Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
comunicazione dell'avvio dei lavori ai  sensi  dei  commi  1  e  3  e
comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono
presentare   agli   Uffici   speciali   per   la   ricostruzione   la
documentazione  richiesta  secondo  le  modalita'   stabilite   negli
appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi  di
cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo.». 
                               Art. 5 
 
 
Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attivita' educativa e
                              didattica 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad  assicurare  il
ripristino,  per  il  regolare   svolgimento   dell'anno   scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo
svolgimento  della  normale   attivita'   scolastica,   educativa   o
didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale,
nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche'  comma   2
limitatamente  a  quelli  nei  quali  risultano  edifici   scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici.  I  piani  sono
comunicati al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;»; 
    b)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Gli
interventi funzionali alla realizzazione  dei  piani  previsti  dalla
lettera  a-bis)   del   comma   2   costituiscono   presupposto   per
l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma  1,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per  gli
appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi
da parte del Commissario straordinario si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 63, commi 1  e  6,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
concorrenza  e  rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione  dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,  sulla  base  del
progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici  iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista  dall'articolo  30
((del presente decreto)). In mancanza di  un  numero  sufficiente  di
operatori  economici  iscritti  nella  predetta  Anagrafe,   l'invito
previsto dal terzo periodo  deve  essere  rivolto  ad  almeno  cinque
operatori   iscritti   in   uno   degli    elenchi    tenuti    dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo  1,
comma 52 e seguenti, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,  e  che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'((Anagrafe antimafia di
cui al citato articolo 30)). Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base  della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice
costituita secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  216,  comma
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
  ((1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli appalti di  cui
al comma 1 puo'  essere  effettuata  dal  personale,  assegnato  alla
struttura commissariale  centrale  e  agli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e  3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e  della
professionalita'  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di   legge.
Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato  anche  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  progettazione  da  parte  del  personale,   anche
dipendente,  messo  a  disposizione  della  struttura   commissariale
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa - Invitalia. Mediante apposita convenzione  e'
altresi' disciplinato lo svolgimento da  parte  del  personale  della
societa' Fintecna Spa  delle  stesse  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  comma,
determinati, sulla base di appositi criteri di  remunerativita',  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  il  Ministro  dello
sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui  ai
periodi precedenti si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). 
  2. Nei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,
interessati  dalla  crisi  sismica  iniziata  il  24   agosto   2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga  all'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'
valido sulla base delle attivita' didattiche  effettivamente  svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini  della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello  relativo  all'ultimo
anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta  la
frequenza minima  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo  14,  comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.
122. 
  ((2-bis. Le  disposizioni  del  comma  2  si  applicano  anche  nei
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria
non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189  del  2016,
nei quali risultino edifici  scolastici  distrutti  o  danneggiati  o
siano state emanate  ordinanze  di  chiusura  a  causa  degli  eventi
sismici verificatisi dal mese di agosto 2016. 
  2-ter. Al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  dello  spopolamento
studentesco nella citta' di Teramo a causa degli eventi  sismici,  e'
assegnato all'Azienda per il diritto  allo  studio  universitario  di
Teramo un contributo di 3 milioni di euro  per  l'anno  2017  per  la
realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si
provvede,  per  l'anno  2017,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232)). 
  3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a  emanare  un'ordinanza  finalizzata  a
disciplinare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni  normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti,  degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico  2016/2017  nelle
aree di cui al comma 1. 
                               Art. 6 
 
 
            Conferenza permanente e Conferenze regionali 
 
  1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e'
sostituita  dalla  seguente:  «Conferenza  permanente  e   Conferenze
regionali»; 
  ((a-bis) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Al fine di  potenziare  e  accelerare  la  ricostruzione  dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'
di  garantire  unitarieta'  e  omogeneita'   nella   gestione   degli
interventi, e'  istituito  un  organo  a  competenza  intersettoriale
denominato  'Conferenza  permanente',  presieduto   dal   Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da  un  rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della Regione, della  Provincia,  dell'Ente  parco  e  del
Comune territorialmente competenti")). 
  b)  al  comma  2,  quarto  periodo,  dopo  le  parole:   «strumenti
urbanistici  vigenti»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7  del  Testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
2001, n. 380»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  Conferenza,  in
particolare: 
  a)  esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli   strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; 
  b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei  lavori
relativi   a   beni   culturali   di   competenza   del   Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  c) esprime parere obbligatorio e  vincolante  sul  programma  delle
infrastrutture ambientali.»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Per  gli  interventi
privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del  medesimo  articolo
15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici,  di
tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali, sono  costituite  apposite  Conferenze
regionali, presiedute dal Vice commissario competente  o  da  un  suo
delegato e composte da un rappresentante di  ciascuno  degli  enti  o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al  comma
1. Al fine di  contenere  al  massimo  i  tempi  della  ricostruzione
privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di  competenza,
con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma  2  per
la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i  tempi
stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo  2,  comma  2,
per la concessione dei contributi.»; 
    e) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  La  Conferenza
regionale esprime il parere obbligatorio ((entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  della  documentazione))  per   tutti   i   progetti   di
fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti  alla  tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e,  limitatamente  alle  opere
pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi  sottoposti  al
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree  dei  parchi  nazionali  o
delle aree protette regionali.»; 
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Con  provvedimenti
adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   si   provvede   a
disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento  e  di
convocazione della Conferenza permanente di cui al comma  1  e  delle
Conferenze regionali di cui al comma 4.». 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 7 
 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  dei  materiali
             derivanti dagli interventi di ricostruzione 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,  la
lettera e) e' ((abrogata)). 
  2.  All'articolo  28  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi  dell'articolo  1,
comma 5, approvano ((...)) il piano per la gestione delle  macerie  e
dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione  oggetto  del
presente decreto.»; 
    b) al comma 6: 
  1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di  cui  al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta  dei  materiali
di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico  ovvero,  nelle  sole
aree urbane, su suolo privato, ed il  loro  trasporto»  ((e  dopo  le
parole:  "ed  ai  siti  di  deposito  temporaneo"  sono  inserite  le
seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5)
se le caratteristiche delle macerie lo consentono,")); 
  2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «Ai  fini  dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali il Comune  di  origine  dei  materiali  stessi,  in  deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma  4  ((del
presente articolo)) insistenti nelle aree urbane  su  suolo  privato,
l'attivita' di raccolta  e  di  trasporto  viene  effettuata  con  il
consenso  del   soggetto   avente   titolo   alla   concessione   dei
finanziamenti   agevolati   per   la   ricostruzione   privata   come
disciplinato dall'articolo 6.  A  tal  fine,  il  Comune  provvede  a
notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti  disposizioni
di legge in materia  di  notifica  dei  provvedimenti  amministrativi
ovvero secondo quelle stabilite  dall'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,  apposita  comunicazione,   contenente   l'indicazione
((della  data))  nella  quale  si  provvedera'  alla  rimozione   dei
materiali.  Decorsi  quindici  giorni  dalla  data  di  notificazione
dell'avviso previsto dal sesto periodo, il  Comune  autorizza,  salvo
che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed  il
trasporto dei materiali»; 
    ((b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Al di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai  precedenti
commi,  ai  fini  della  ricostruzione  degli  edifici  di  interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli  aventi  valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,  le  attivita'  di
demolizione  e  di  contestuale  rimozione   delle   macerie   devono
assicurare,  ove  possibile,  il  recupero   dei   materiali   e   la
conservazione delle componenti identitarie, esterne  ed  interne,  di
ciascun  edificio,  secondo  le  modalita'   indicate   dal   decreto
ministeriale di cui al comma 5")) 
    c) al comma 7: 
  1) al quinto periodo, le  parole:  «Il  Commissario  straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,» e le  parole:  «e  separazione  di  flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di  recupero
e smaltimento» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  separazione  ((,
messa in riserva (R13)))  e  recupero  (R5)  di  flussi  omogenei  di
rifiuti  per  l'eventuale  successivo  trasporto  agli  impianti   di
destinazione finale della frazione non  recuperabile  ((.  I  rifiuti
devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza
usare  procedimenti  e  metodi  che  potrebbero  recare   pregiudizio
all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo  177,  comma  4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)).»; 
  2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il  Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5,»; 
  d) al comma 8 le parole: «del Commissario ((straordinario,))»  sono
sostituite dalle seguenti: «del Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5,»; 
    e) il comma 10 e' abrogato. 
    ((e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
  "13-bis. In deroga  all'articolo  266  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i  materiali  da
scavo provenienti dai cantieri allestiti per la  realizzazione  delle
strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse  all'emergenza
sono gestiti secondo le indicazioni di  cui  ai  commi  da  13-ter  a
13-octies del presente articolo. 
  13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  41-bis
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i  materiali
di  cui  al  comma  13-bis  del   presente   articolo,   qualora   le
concentrazioni di  elementi  e  composti  di  cui  alla  tabella  4.1
dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del  2012  non  superino  i
valori delle concentrazioni soglia di  contaminazione  indicati  alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla
specifica destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
potranno  essere  trasportati  e  depositati,  per  un  periodo   non
superiore  a  diciotto  mesi,  in  siti   di   deposito   intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello
di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la  qualifica  di
sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera  qq),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti  amministrativi,  il
produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  e'  il  comune  del
territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il
soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali. 
  13-quinquies.  In  deroga  alle  lettere  a)  e  d)  del  comma   1
dell'articolo  41-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo
non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale  del
sottoprodotto. 
  13-sexies. E' competenza del produttore dei  materiali  di  cui  al
comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui  al  comma  13-ter,
finalizzati a verificare che i suddetti materiali  ricadano  entro  i
limiti indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato  5  al  titolo  V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  13-septies.  In  deroga  al  comma  2  dell'articolo   41-bis   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta  il  rispetto
delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite
dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  del
presente articolo si accerta che siano rispettate  le  condizioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del
loro utilizzo")). 
  ((2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei  rifiuti,  di
cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n.  189  del  2016,
come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del  presente  articolo,
e' approvato entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto)). 
                             Art. 7-bis 
 
 
           (( (Interventi volti alla ripresa economica).)) 
 
  (( 1. Dopo l'articolo 20 del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1.  Al
fine di favorire la ripresa  produttiva  delle  imprese  del  settore
turistico,  dei  servizi  connessi,  dei  pubblici  esercizi  e   del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da  almeno  sei  mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui  agli
allegati 1 e 2 al presente decreto,  nel  limite  complessivo  di  23
milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime  imprese
contributi, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  sei
mesi successivi agli eventi  sismici,  una  riduzione  del  fatturato
annuo in misura non inferiore al  30  per  cento  rispetto  a  quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto  delle  risorse
tra le regioni interessate sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di  spesa
di cui al medesimo comma 1,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Alla  concessione  dei
contributi provvedono i vice commissari. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  23  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190".)) 
                             Art. 7-ter 
 
 
(( ((Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016). )) 
 
  ((1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189  del  2016,
le parole: "per l'esercizio finanziario 2016" sono  sostituite  dalle
seguenti: "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017". 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno
2017,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare)). 
                               Art. 8 
 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1.  All'articolo  30  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, lettera  b),  dopo  le  parole:  «articolo  4»  sono
aggiunte  le  seguenti:   «,   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   delle   risorse   di   cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»; 
  b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:
«Tutti gli operatori economici interessati sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»; 
  c) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole:  «presente  decreto»
sono inserite le seguenti: «((o  in  data  successiva))»  e  dopo  le
parole: «sono iscritti di diritto  nell'Anagrafe»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,». 
                               Art. 9 
 
 
Disciplina  del  contributo  per  le  attivita'   tecniche   per   la
                  ricostruzione pubblica e privata 
 
  1.  All'articolo  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  "In
ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne'  avere
avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali  quelli  di
legale rappresentante, titolare, socio,  direttore  tecnico,  con  le
imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei
lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero  rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi  riveste
cariche societarie nelle stesse")); 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario  straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la  ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al  netto  dell'IVA  e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro  2  milioni  il  contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e  le  modalita'
di erogazione  del  contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che  tenga  conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'  essere
riconosciuto  un  contributo  aggiuntivo,  per  le  sole  indagini  o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»; 
    c) al comma 7, le parole: «Per gli  interventi  di  ricostruzione
privata» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  interventi  di
ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8». 
                             Art. 9-bis 
 
 
                   (( (Indennita' di funzione).)) 
 
  ((1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189  del  2016,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  82  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
all'articolo 1, comma 136, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  al
sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,
del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000  abitanti,  in
cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',
e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione  prevista  dal
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  aprile
2000, n. 119, per la classe di comuni con  popolazione  compresa  tra
10.001  e  30.000  abitanti,  come   rideterminata   in   base   alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data  di  entrata
in vigore  della  presente  disposizione,  con  oneri  a  carico  del
bilancio comunale")). 
                               Art. 10 
 
 
            Sostegno alle fasce deboli della popolazione 
 
  1.  Ai  fini  della  mitigazione  dell'impatto  del   sisma   sulle
condizioni di vita, economiche e sociali  delle  fasce  deboli  della
popolazione, ai soggetti residenti in uno  dei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189  del  2016,  che  versano  in
condizioni di maggior disagio economico, come  individuati  ai  sensi
del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017,  nel
limite di 41 milioni di euro per  il  medesimo  anno,  la  misura  di
sostegno al reddito di cui al comma 5. 
  2.  Possono  accedere  alla   misura   i   soggetti   in   possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti: 
  a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due  anni  in
uno dei Comuni di cui all'allegato 1 ((al decreto-legge  n.  189  del
2016)) alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni  di  cui
all'allegato 2 ((al medesimo decreto-legge)) alla data del 26 ottobre
2016; 
  b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata
da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come  calcolato  ai
sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro. 
  3. Ai soli fini della concessione  della  presente  misura,  l'ISEE
corrente di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  e'  calcolato
escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,
il  valore  del  patrimonio   immobiliare   riferito   all'abitazione
principale e  agli  immobili  distrutti  e  dichiarati  totalmente  o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di  misure  temporanee  di
esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo  dell'indicatore  della
situazione  reddituale,  i  redditi  derivanti   dal   possesso   del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di  cui  al
presente comma. 
  4. Costituiscono trattamenti ai  fini  dell'articolo  9,  comma  3,
lettera c), ((del)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159,  anche  le  seguenti  prestazioni  godute  a
seguito degli eventi sismici: 
  a)  il  contributo  di  autonoma   sistemazione   (CAS),   di   cui
all'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile  n.  388  del  26  agosto  2016  e  all'articolo  5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
408 del 15 novembre 2016; 
  b) le indennita' di sostegno del reddito  dei  lavoratori,  di  cui
all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  c)  i   trattamenti   di   integrazione   salariale   ordinaria   e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici. 
  5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto  ai
nuclei familiari il trattamento economico  connesso  alla  misura  di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  del
26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166  del  18
luglio 2016. Ai fini del  presente  comma,  il  nucleo  familiare  e'
definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in  una
sola unita' abitativa. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono  stabilite,  nei  limiti  delle
risorse di  cui  al  comma  1,  le  modalita'  di  concessione  della
prestazione di cui al presente articolo. 
  7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal  decreto
di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al
comma 5. 
  8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni  di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
                             Art. 10-bis 
 
 
     (( (Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).)) 
 
  ((1. Le regioni colpite dagli eventi  sismici  degli  anni  2016  e
2017,  al  fine  di  superare  eventuali  criticita'  connesse   alla
distribuzione  dei  farmaci   alla   popolazione,   con   riferimento
particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il
30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario
di erogazione  dei  farmaci  da  presentare  al  Comitato  paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni  23  marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il  15  maggio  2017.  In
tale  piano  la  regione  illustra  le  modalita'  organizzative  per
garantire la puntuale e tempestiva  distribuzione  dei  farmaci  alla
popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto  di
distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano
essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate,  con
le modalita' e alle  condizioni  stabilite  dagli  accordi  regionali
stipulati ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405.  Per  le
regioni in piano di rientro, tale piano  e'  oggetto  di  valutazione
nell'ambito  dell'ordinario  monitoraggio  del   piano   di   rientro
stesso)). 
                               Art. 11 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari
                            e ambientali 
 
  01. All'articolo 12 del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti: 
  "2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni  individuati  negli
allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  possono
dichiarare, ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
alle   autorita'   competenti   la   mancata   presentazione    della
comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi  3  e  4,  e
220, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.
182, limitatamente all'anno 2017,  qualora  a  seguito  degli  eventi
sismici i dati necessari per la citata  comunicazione  non  risultino
piu' disponibili. 
  2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per
i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione  del
modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti  nei  territori  colpiti
dagli eventi sismici degli anni 2016  e  2017,  il  termine  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2017". 
  1.  All'articolo  48,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) all'alinea, le parole: «delle ritenute effettuate da  parte  dei
soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto  2016  e
fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «delle  stesse,  relative  ai  soggetti
residenti nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire  dal  24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre  2016
fino al 18 dicembre 2016»; 
  2) la lettera b) e' abrogata; 
  3) alla lettera l), le parole:  «all'allegato  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti
d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli
interessati residenti nei comuni di cui agli  allegati  1  e  2,  non
devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017
fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle  imposte
sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e  successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»; 
  c)  al  comma  2,  le  parole:   ",   della   telefonia   e   della
radiotelevisione pubblica" sono sostituite dalle seguenti:  "e  della
telefonia,"; 
  c-bis) al comma 7, le parole: "dell'imposta di bollo per le istanze
presentate alla pubblica amministrazione fino al  31  dicembre  2016"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e dell'imposta
di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per
quelli in esecuzione di  quanto  stabilito  dalle  ordinanze  di  cui
all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei  contratti  e
dei  documenti  effettuato  presso  gli  Uffici   speciali   per   la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto
e dalle ordinanze commissariali, produce  i  medesimi  effetti  della
registrazione eseguita secondo le modalita'  disciplinate  dal  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  aprile
1986, n. 131. Non si procede al rimborso  dell'imposta  di  registro,
relativa alle istanze e ai documenti di cui  al  precedente  periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della  legge  di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8". 
  d) al comma 10, le parole:  «30  settembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2017». 
  e) al comma 11: 
  1) dopo le  parole:  «e  dai  commi»  sono  inserite  le  seguenti:
«1-bis,»; 
  2) le parole da: "con  decreto"  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  16  dicembre   2017   senza
applicazione di sanzioni e interessi. Il  versamento  delle  ritenute
non operate ai sensi del  comma  1-bis  del  presente  articolo  puo'
essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei  limiti  della
disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo  1,  comma
430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30  novembre  2017,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.
212,  e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica". 
    f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. La  ripresa
dei versamenti del canone di  abbonamento  alla  televisione  ad  uso
privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con le modalita' di cui al comma
11. Nei casi in cui  per  effetto  dell'evento  sismico  la  famiglia
anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio televisivo il canone di
abbonamento alla  televisione  ad  uso  privato  non  e'  dovuto  per
l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»; 
    g) al comma 12 le parole: «entro il mese di  ottobre  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017». 
    g-bis) al comma  16,  le  parole:  "28  febbraio  2017",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017". 
  2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge  n.  189
del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 ((fino alla scadenza dei termini delle  sospensioni  dei
versamenti tributari previste dall'articolo 48 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229)) e  riprendono  a  decorrere  dalla  fine  del
periodo di sospensione. 
  3. Fermo restando l'obbligo di versamento ((entro  il  16  dicembre
2017)), per il pagamento dei tributi ((oggetto  di  sospensione))  di
cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' per  i
tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre  2017,
i titolari di reddito di impresa e di  reddito  di  lavoro  autonomo,
nonche' gli esercenti attivita' agricole di cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare  il  30
novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori  possono
contrarre  finanziamenti,  da  erogare  alla  medesima  data  del  30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del
30 novembre  2018,  secondo  contratti  tipo  definiti  con  apposita
convenzione tra Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto  sono  concesse  le
garanzie dello Stato di cui al  presente  comma  e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio  2018  al  31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al  comma  3,  il
relativo  versamento  avviene  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
dicembre 2018.  Per  assolvere  tale  obbligo,  i  medesimi  soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di  euro,  il  finanziamento  di  cui  al  comma  3  o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018. 
  5. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  3  mediante  un  credito  di
imposta di importo pari all'importo relativo agli  interessi  e  alle
spese  dovuti.  Il  credito  di  imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei  limiti  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244,  ovvero  puo'  essere  ceduto  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive  modificazioni.  La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui  ai  commi  3  e  4,
rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1°  gennaio  2021
in cinque anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
finanziamento e prevede che gli interessi e le  spese  dovuti  per  i
relativi finanziamenti  siano  riconosciuti  con  riferimento  al  31
dicembre 2018. 
  6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a  ruolo  di  riscossione.  Il  credito  iscritto  a  ruolo  e'
assistito dai medesimi privilegi  che  assistono  i  tributi  per  il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento. 
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da
adottare entro il 31  maggio  2017,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle  entrate,  da  parte  dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti  erogati  e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6. 
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
delle compensazioni  effettuate  dai  soggetti  finanziatori  per  la
fruizione del credito d'imposta  e  i  dati  trasmessi  dai  soggetti
finanziatori. 
  9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8  e'  riconosciuto  ai  soggetti
esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti  di  cui  ai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un  registro
degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3  per  la  verifica
del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. 
  10. All'articolo 6 del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n.  225,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017"; 
  b) al comma 3, alinea, le parole: "31 maggio 2017" sono  sostituite
dalle seguenti: "15 giugno 2017"; 
  c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente: 
  "13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della  riscossione  dal
2000  al  2016  relativamente  ai  soggetti  cui  si   applicano   le
disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di  un  anno  i  termini  e  le
scadenze previsti dai  commi  1,  2,  3,  3-ter  e  12  del  presente
articolo". 
  10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis),  del  decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai  fini  della
definizione agevolata dei carichi, di  cui  al  comma  1  del  citato
articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in  cui  il
debitore sia lo stesso ente previdenziale. 
  11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di  cassa,  derivanti  dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  a  180
milioni di euro per l'anno  2018  e  seguenti  si  provvede  mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti  presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto  sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme  gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per  un
importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di  euro
per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e  ambientali  per
un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro
per il 2018. 
  12. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019. 
  13. Agli oneri di cui ai commi 5,  10,  11  e  12,  pari  a  20,190
milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in  termini
di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro  per  l'anno
2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro
per l'anno 2020, a 6,87 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  a  4,80
milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di  euro  per  l'anno
2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro
per l'anno 2025 si provvede: 
  a) quanto a 20,190 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  a  20,980
milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a  10,34  milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a  4,80  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a  0,94  milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189; 
  d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e  a  9  milioni  di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 10. 
  14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,
n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  termine  fissato   per   la
deliberazione del bilancio annuale di previsione  degli  enti  locali
per l'esercizio 2017». 
  15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma
5,  con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le  variazioni  di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  in  misura
corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le  risorse
effettivamente utilizzate. 
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio, anche in conto residui. 
                             Art. 11-bis 
 
 
(( (Applicazione dell'addizionale  al  tributo  di  conferimento  dei
rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ai  comuni  colpiti  da  eventi
                     sismici del 2016 e 2017).)) 
 
  (( 1. Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2  al  decreto-legge
n. 189 del 2016, dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si
applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei
rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) 
                             Art. 11-ter 
 
 
     (( (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti).)) 
 
  ((1. Al fine di consentire di allungare il  piano  di  ammortamento
dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole
e medie imprese individuate dalla raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio  2003,  ubicate  nei  comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2  al  decreto-legge  n.  189  del  2016,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto  e  previo  accordo  con
l'Associazione  bancaria  italiana  e   con   le   associazioni   dei
rappresentanti delle imprese e  dei  consumatori,  concordano,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  tutte  le  misure
necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il  pagamento  della
quota capitale delle rate dei mutui e  dei  finanziamenti  in  essere
alla data del 24 agosto 2016)). 
                               Art. 12 
 
 
          Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito 
 
  1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche,  Lazio  e
Umbria continua  ad  operare  nel  2017  fino  all'esaurimento  delle
risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni,  considerate  quali
limite  massimo  di  spesa,  relativamente   alle   misure   di   cui
all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189  del  2016,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  dello  stesso
decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito
di riconoscimento delle predette misure. 
                               Art. 13 
 
 
Svolgimento da parte dei  tecnici  professionisti  dell'attivita'  di
                    redazione della Scheda Aedes 
 
  1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo  1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  422  del  16
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  301  del  27
dicembre 2016, come modificata  dall'articolo  7  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11  gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio  2017,
e dall'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  436  del  22  gennaio  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del   30   gennaio   2017,   i   tecnici
professionisti  iscritti  agli  ordini  e  collegi  professionali   e
nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n.  189
del 2016, abilitati all'esercizio della professione  relativamente  a
competenze di tipo tecnico e strutturale  nell'ambito  dell'edilizia,
possono  essere  incaricati  dello  svolgimento  delle  verifiche  di
agibilita'   post-sismica   degli   edifici   e    delle    strutture
((interessati)) dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24
agosto 2016 attraverso la compilazione della  scheda  AeDES,  di  cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del  18
ottobre 2014, secondo le modalita' stabilite nelle apposite ordinanze
commissariali  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attivita'
progettuale. 
  2.  Il  compenso  dovuto  al  professionista  per  l'attivita'   di
redazione della scheda AeDES e' ricompreso nelle spese  tecniche  per
la ricostruzione degli immobili danneggiati di  cui  all'articolo  34
del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Con  le  ordinanze  commissariali  previste  dal  comma  1  sono
stabiliti i criteri e  la  misura  massima  del  compenso  dovuto  al
professionista.  ((Con  le  medesime  ordinanze   sono   individuate,
altresi', le modalita'  di  riconoscimento  del  compenso  dovuto  al
professionista, a valere sulle risorse  iscritte  nelle  contabilita'
speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.  189
del 2016, qualora l'edificio,  dichiarato  non  utilizzabile  secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di  protezione  civile,
sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
243 del 18 ottobre 2014)). 
  4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista
per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile  a  contribuzione
ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,  non  si
applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per
le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, ne' rilevano
i  criteri,  stabiliti  dai  provvedimenti  previsti  dal   comma   7
dell'articolo 34 stesso, finalizzati  ad  evitare  la  concentrazione
degli  incarichi  nel  settore  degli  interventi  di   ricostruzione
privata. 
  ((4-bis.  Al  fine  di   garantire   il   piu'   elevato   standard
professionale  nella  predisposizione  delle  schede   AeDES   e   di
consentire l'abilitazione di nuovi  tecnici,  il  Dipartimento  della
protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno,
in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati  e  gli
ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con
modalita' di formazione a distanza  utilizzando  gli  strumenti  piu'
idonei allo scopo.)) 
  ((4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente)). 
                               Art. 14 
 
 
Acquisizione di immobili ad  uso  abitativo  per  l'assistenza  della
                             popolazione 
 
  1. In considerazione degli obiettivi di contenimento  dell'uso  del
suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei,
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  ((,  sentiti  i  comuni
interessati)), possono acquisire  a  titolo  oneroso,  al  patrimonio
dell'edilizia   residenziale   pubblica,   nei   rispettivi    ambiti
territoriali, ((prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2
e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori  dei  comuni
con essi confinanti,)) unita' immobiliari ad  uso  abitativo  agibili
((o rese agibili dal proprietario, ai sensi di  quanto  previsto  dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380,  e  dalla  normativa  regionale  di  attuazione,  entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione  del  contratto  preliminare  di
vendita,)) e realizzate in conformita' alle vigenti  disposizioni  in
materia edilizia e alle norme tecniche per  le  costruzioni  in  zone
sismiche ((contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici  16
gennaio 1996, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5  febbraio  1996,  o  nei  decreti  ministeriali
successivamente adottati in materia)), da  destinare  temporaneamente
((in comodato  d'uso  gratuito))  a  soggetti  residenti  in  edifici
distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati  il  24  agosto
2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con  esito  di
rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  maggio
2011, ((pubblicato nel supplemento ordinario  n.  123  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 113)) del 17 maggio 2011, e al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,  quale  misura  alternativa  al
percepimento  del  contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di  cui
all'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 388 del 26  agosto  2016  ((,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  201  del  29  agosto  2016,))  e  successive
modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture  abitative  di
emergenza (SAE) di cui all'articolo 1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 ((,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22  settembre  2016)).
((In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei  contratti  di
vendita e il contratto preliminare e' risolto di diritto, qualora  il
proprietario non provveda a  rendere  agibile,  ai  sensi  di  quanto
previsto  dal  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla  normativa  regionale
di attuazione, l'unita' immobiliare  entro  il  termine  di  sessanta
giorni previsto dal periodo precedente)). 
  ((1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato  nel  proprio  sito
internet istituzionale l'elenco degli immobili  acquistati  ai  sensi
del presente articolo)). 
  2. Ai fini di cui ((al comma 1)) le  Regioni,  in  raccordo  con  i
Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo
conto delle rilevazioni gia' effettuate dagli stessi Comuni ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. 
  3. Le proposte ((di acquisizione)) sono sottoposte ((, ai soli fini
dell'assunzione della spesa a carico della  gestione  emergenziale,))
alla  preventiva  approvazione  del  Capo  del   Dipartimento   della
protezione  civile  previa  valutazione  di  congruita'  sul   prezzo
convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di  edilizia
residenziale  pubblica  con  riferimento  ai   parametri   di   costo
dell'edilizia    residenziale    pubblica    ed    alle    quotazioni
dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle  entrate
nonche' valutazione della soluzione economicamente  piu'  vantaggiosa
tra le diverse opzioni, incluse le  strutture  abitative  d'emergenza
(SAE). 
  4. Al termine  della  destinazione  all'assistenza  temporanea,  la
proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo'  essere
trasferita  senza  oneri  al  patrimonio  di  edilizia   residenziale
pubblica dei Comuni ((o dell'ente regionale competente in materia  di
edilizia residenziale pubblica)) nel cui territorio sono ubicati. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure  previste  dal
presente articolo si provvede con le  risorse  finanziarie  che  sono
rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi  dell'articolo  5
della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  per  la  gestione  della
situazione di emergenza. 
                               Art. 15 
 
 
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
                    agroalimentari e zootecniche 
 
  1. Al  fine  di  garantire  un  tempestivo  sostegno  alla  ripresa
dell'attivita'  produttiva  del  comparto  zootecnico  nei  territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di
cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016,  e'
autorizzata la spesa di 22.942.300  euro  per  l'anno  2017,  di  cui
20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per  cento  della  quota
nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai  sensi
del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione,  dell'8
settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino. 
  2.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle  risorse  disponibili
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
1987, n. 183, e successivamente reintegrate, ((entro il  31  dicembre
2018)), alla stessa AGEA dalle  Regioni  Abruzzo,  Marche,  Lazio  ed
Umbria, in misura corrispondente alla quota  di  contributo  ricevuto
dagli  allevatori  di  ciascuna  regione,   attraverso   le   risorse
disponibili derivanti dall'assunzione  da  parte  dello  Stato  della
quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo  21,  comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Per gli anni 2017 e  2018,  la  concessione  delle  agevolazioni
disposta ai sensi  dell'articolo  10-quater,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente  alle
imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. 
  4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto  2016,  nonche'  nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito  danni
a causa  delle  avversita'  atmosferiche  di  eccezionale  intensita'
avvenute nel periodo dal 5 al  25  gennaio  2017,  e  che  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e  produttiva  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  ((4-bis.  In  favore  delle  imprese  agricole  danneggiate   dalle
avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio
2017, e' previsto un contributo  per  la  riduzione  degli  interessi
maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga  delle  rate  delle
operazioni di credito agrario  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.)) 
  ((4-ter. La disposizione di cui  al  comma  4-bis  si  applica  nel
limite di un milione  di  euro  per  l'anno  2017.  Con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita'  per  la  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al   primo
periodo.)) 
  ((4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis  e
4-ter, pari a un  milione  di  euro  per  l'anno  2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali)). 
  5. Le regioni di cui  al  comma  4,  anche  in  deroga  ai  termini
stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del
2004,   possono   deliberare   la   proposta   di   declaratoria   di
eccezionalita' degli eventi di cui  al  medesimo  comma  4  entro  il
termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  6. Al fine di finanziare gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, lettera b), del decreto  legislativo  n.  102  del  2004  in
favore delle imprese agricole danneggiate  dagli  eventi  di  cui  al
comma 4, la dotazione del fondo  di  solidarieta'  nazionale  di  cui
all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del  2004  e'
incrementata di 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di  euro  per  l'anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                             Art. 15-bis 
 
 
((  (Contratti  di  sviluppo  nei  territori  colpiti  dagli   eventi
                             sismici).)) 
 
  ((1. Le istanze di  agevolazione  a  valere  sull'articolo  43  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la  realizzazione  di
progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente. 
  2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di  specifici  accordi
di programma stipulati ai  sensi  della  disciplina  attuativa  della
misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, tra il Ministero dello sviluppo economico,  l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di  impresa  Spa  -
Invitalia,  l'impresa  proponente,  la  Regione  che  interviene  nel
cofinanziamento del programma e le  eventuali  altre  amministrazioni
interessate)). 
                               Art. 16 
 
 
Proroga di termini  in  materia  di  modifiche  delle  circoscrizioni
                  giudiziarie de L'Aquila e Chieti 
 
  1. Per le esigenze di funzionalita' delle  sedi  dei  tribunali  de
L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i
termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155,  sono  ulteriormente  prorogati
sino al 13 settembre 2020. 
  2. Ai maggiori oneri ((derivanti dalla disposizione del comma  1)),
pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
                               Art. 17 
 
 
     Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali 
 
  1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016,
e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per  i  soggetti  che,  alla
data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o
avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,
Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali  di
cui al comma 3 e la sospensione dei termini  processuali  di  cui  al
comma 4, nonche' il rinvio e  la  sospensione  dei  termini  previsti
dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta'
delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7,  operano
dalla data dei predetti  eventi  e  sino  al  31  luglio  2017  e  si
applicano solo quando i predetti soggetti, entro il  termine  del  31
marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda.». 
  2. ((Se)) la dichiarazione di cui  all'articolo  49,  comma  9-ter,
secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata
nel  termine  ivi  previsto,  cessano,  alla  scadenza  del  predetto
termine, gli  effetti  sospensivi  disposti  dal  primo  periodo  del
medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al  31
marzo 2017. 
                             Art. 17-bis 
 
 
        (( (Sospensione di termini in materia di sanita').)) 
 
  ((1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16
aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di  cui  agli
allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge  n.  189  del  2016  non  si
applicano, per i successivi trentasei mesi a partire  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della
salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui  singoli
provvedimenti di riorganizzazione della rete  ospedaliera  il  parere
favorevole del  Tavolo  di  monitoraggio  di  attuazione  del  citato
decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto  del  Ministro
della salute 29 luglio 2015)). 
                               Art. 18 
 
 
           Ulteriori disposizioni in materia di personale 
 
  1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) al terzo periodo, le parole:  «da  Regioni,  Province  e  Comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti  «da  parte  di  Regioni,
Province, Comuni ovvero da parte di altre  Pubbliche  Amministrazioni
regionali o locali interessate»; 
  2)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «Ai  relativi  oneri»   sono
sostituite dalle seguenti: «Agli  oneri  di  cui  ai  periodi  primo,
secondo, terzo e quarto»; 
  3) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ferme ((restando))
le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,  fino  ad  un
massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017  e  2018,
per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle  Province,
dai Comuni ovvero da  altre  Pubbliche  Amministrazioni  regionali  o
locali interessate, per  assicurare  la  funzionalita'  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte  delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo  personale,
con contratti a tempo determinato della durata massima di  due  anni,
con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico  a  supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario,  delle  Regioni,  delle
Province e  dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione  delle  risorse
finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del  presente
comma   e'   effettuata    con    provvedimento    del    Commissario
straordinario.»; 
  ((3-bis)  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   "Le
disposizioni del presente comma in materia di  comandi  o  distacchi,
ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a  tempo
determinato nel limite di un contingente massimo di quindici  unita',
si applicano, nei limiti  delle  risorse  finanziarie  ivi  previste,
anche agli enti parco nazionali il cui  territorio  e'  compreso,  in
tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2")). 
    b) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per  le  finalita'  di
cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di
cui all'articolo 19, commi 5-bis e  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165.»; 
    ((b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
    "1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal  comma  1,  sono  a
carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un  milione  di
euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  L'assegnazione  delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario. 
    1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i  limiti
previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria")). 
  2. Le unita' di personale di  cui  all'articolo  15-bis,  comma  6,
lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino
a ulteriori venti unita', nel limite ((dell'ulteriore importo  di  un
milione di euro)) annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.  Ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per le attivita'
connesse alla  messa  in  sicurezza,  recupero  e  ricostruzione  del
patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma,  e'
autorizzato ad  operare  attraverso  apposita  contabilita'  speciale
dedicata alla gestione  dei  fondi  finalizzati  esclusivamente  alla
realizzazione  dei  relativi  interventi  in  conto  capitale.  Sulla
contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme  assegnate  allo
scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato e riassegnazione su  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24  dicembre
2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per  il  periodo  di
tempo necessario al completamento degli  interventi  e  comunque  non
superiore a cinque anni.». 
  4.  All'articolo  50  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, lettera a), la  parola:  «cinquanta»  e'  sostituita
dalla seguente: «cento»; 
  ((a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis. Il  trattamento  economico  del  personale  pubblico  della
struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita': 
  a) le  amministrazioni  di  provenienza  provvedono,  con  oneri  a
proprio carico esclusivo,  al  pagamento  del  trattamento  economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione; 
  b) qualora l'indennita'  di  amministrazione  risulti  inferiore  a
quella prevista per il personale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, il Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle
sole   somme   eccedenti   l'importo   dovuto,   a    tale    titolo,
dall'amministrazione di provenienza; 
  c) ogni altro emolumento accessorio  e'  corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo del Commissario straordinario. 
  3-ter.  Al  personale  dirigenziale  di  cui  al   comma   3   sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura  equivalente  ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche', in attesa di  specifica  disposizione
contrattuale,  un'indennita'  sostitutiva   della   retribuzione   di
risultato,   determinata   con    provvedimento    del    Commissario
straordinario, di  importo  non  superiore  al  50  per  cento  della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche  responsabilita'
connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a  orari  disagevoli  e
della  qualita'  della  prestazione  individuale.  Restano  ferme  le
previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b)  e
c) del comma 7. 
  3-quater. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter  si
applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 
  3-quinquies.  Alle  spese  per  il  funzionamento  della  struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'  speciale
prevista dall'articolo 4, comma 3")); 
  ((a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: "nell'ambito della
contrattazione  integrativa   decentrata"   sono   sostituite   dalle
seguenti:  "nelle  more  della  definizione   di   appositi   accordi
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata")); 
  ((a-quater) alla lettera c) del comma 7,  le  parole:  "nell'ambito
della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento
fino al 30 per cento del trattamento accessorio,  tenendo  conto  dei
risultati conseguiti su specifiche attivita' legate  all'emergenza  e
alla ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata, un  incremento  fino  al  30  per  cento  del
trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su
specifici  progetti  legati  all'emergenza  e   alla   ricostruzione,
determinati semestralmente dal Commissario straordinario")); 
    b)  dopo  il  comma  7,  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Le
disposizioni di cui al comma  7  si  applicano  anche  ai  dipendenti
pubblici impiegati presso gli uffici  speciali  di  cui  all'articolo
3.»; 
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. All'attuazione  del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei  limiti
di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15  milioni  di  euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
oneri si fa fronte con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite  massimo  di
3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»; 
    ((c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
    "Ai fini dell'esercizio di ulteriori e  specifiche  attivita'  di
controllo sulla ricostruzione privata, il  Commissario  straordinario
puo' stipulare apposite convenzioni con il  Corpo  della  guardia  di
finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori  oneri  finanziari  si  provvede  con   le   risorse   della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3")). 
  5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) al comma 1, le parole da: "e  di  14,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2017" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
", di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro  per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale  con  professionalita'  di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte,  nel
limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di  14,5  milioni  di
euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di  9,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di  euro  per  l'anno
2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3")); 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Nei  limiti
delle risorse finanziarie previste dal comma  1  e  delle  unita'  di
personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2,  i  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli  anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa  dei
rapporti  di  lavoro  a   tempo   parziale   gia'   in   essere   con
professionalita' di tipo  tecnico  o  amministrativo,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296.»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis.  Nelle  more
dell'espletamento  delle   procedure   previste   dal   comma   3   e
limitatamente    allo    svolgimento    di    compiti    di    natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1  e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di  personale  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e di cui all'articolo  1,  commi  557  e  562,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31  dicembre  2017  e
non rinnovabili. 
  3-ter.  I  contratti  previsti  dal  comma  3-bis  possono   essere
stipulati, previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento  della
sussistenza di un'adeguata esperienza  professionale,  esclusivamente
con  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche
universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti
agli ordini e collegi professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo   tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle  opere  pubbliche.  Ai  fini  della
determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in  ogni  caso,
non puo' essere superiore alle voci di natura  fissa  e  continuativa
del  trattamento  economico  previsto  per  il  personale  dipendente
appartenente  alla  categoria  D  dalla   contrattazione   collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, relativamente alla non  obbligatorieta'  delle  vigenti  tariffe
professionali fisse o minime. 
  3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per
la sottoscrizione dei contratti previsti dal  ((comma  3-bis)),  sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti delle Regioni  -  vice  commissari,  assicurando  la
possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa ((...)). 
  3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che  i  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai  sensi  e
per  gli  effetti  del  comma  3-bis,   puo'   essere   superiore   a
trecentocinquanta. 
  3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis,  3-ter  e
3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal  fine,  una
quota pari al dieci per  cento  delle  risorse  finanziarie  e  delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati  commi
e' riservata alle Province per le assunzioni  di  nuovo  personale  a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro  autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa.  Con  provvedimento  del
Commissario straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile   e   previa   deliberazione   della   cabina   di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo  1,  comma
5, sono determinati i profili  professionali  ed  il  numero  massimo
delle unita' di personale che ciascuna Provincia  e'  autorizzata  ad
assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  assegnate  le   risorse   finanziarie   per   la
sottoscrizione dei contratti di  lavoro  autonomo  di  collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter. 
  ((3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia  stata  disposta  la
chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave
stato di allerta derivante da calamita' naturali di  tipo  sismico  o
meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici  situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia
disposto la chiusura verificano se  sussistono  altre  modalita'  che
consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da  parte  dei
propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il  lavoro  agile.
In caso  di  impedimento  oggettivo  e  assoluto  ad  adempiere  alla
prestazione  lavorativa,  per  causa  comunque  non   imputabile   al
lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono,  d'intesa  con  il
lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore  non
lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un  anno,
salvo  che  il  lavoratore  non  chieda  di  utilizzare  i   permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o  in  ore,  contemplati  dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  se  relativi  a
fattispecie diverse)).». 
  ((5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3  del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, dopo le parole: "pari a  2,0  milioni  di  euro,"  sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  un  contributo  di  500.000   euro
finalizzato alle spese per il personale impiegato presso  gli  uffici
territoriali per la ricostruzione,". 
  5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma  5-bis
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo  7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti. 
  5-quater. All'articolo 1, comma 5, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  "Alla  cabina
di coordinamento partecipano, oltre al Commissario  straordinario,  i
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero,  in
casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale
munito di apposita delega motivata". 
  5-quinquies. I  soggetti  pubblici  beneficiari  dei  trasferimenti
eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5,  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134,  dal  titolare  della  gestione  stralcio  della
contabilita' speciale n. 5281,  sono  autorizzati  ad  utilizzare  le
risorse   incassate   e   rimaste   disponibili    all'esito    della
rendicontazione effettuata ai sensi  dell'articolo  5,  comma  5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le  medesime  finalita'  di
assistenza ed emergenza nascenti dagli  eventi  sismici  verificatisi
dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione  deve
essere resa ai sensi del medesimo  articolo  5,  comma  5-bis,  della
legge n. 225 del 1992)). 
                             Art. 18-bis 
 
 
          (( (Realizzazione del progetto "Casa Italia").)) 
 
  (( 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo  e  coordinamento
dell'azione  strategica  del  Governo  connesse  al  progetto   "Casa
Italia", anche a seguito degli eventi sismici che  hanno  interessato
le aree dell'Italia  centrale  nel  2016  e  nel  2017,  al  fine  di
sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e
alla valorizzazione del territorio e delle aree  urbane  nonche'  del
patrimonio  abitativo,  anche  in  riferimento   alla   sicurezza   e
all'efficienza  energetica   degli   edifici,   ferme   restando   le
attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  in
capo  al  Dipartimento  della  protezione   civile   e   alle   altre
amministrazioni competenti  in  materia,  e'  istituito  un  apposito
dipartimento  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303. 
  2.   Per   garantire   l'immediata   operativita'   del    suddetto
dipartimento, fermi restando la dotazione organica del  personale  di
ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti  del  personale  di
prestito previsti per la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' incrementata di tre posizioni di livello  generale  e  di
quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facolta'  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di  procedere,  in  aggiunta  a
quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta'  assunzionali,  al
reclutamento nei propri  ruoli  di  venti  unita'  di  personale  non
dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello
non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del  quale
puo' avvalersi della Commissione per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1.300.000 euro  per  l'anno  2017  e  di  2.512.000  euro  a
decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede: 
  a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000  euro  per
l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi  strutturali
di  politica  economica  di  cui  all'articolo  10,  comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 2.512.000 euro a  decorrere  dall'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
                             Art. 18-ter 
 
 
(( (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli  eccezionali
           eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).)) 
 
  ((1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e  alle
attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
comma 2 dell'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
relativamente agli eccezionali eventi  atmosferici  verificatisi  nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda
decade del mese  di  gennaio  2017,  si  provvede  sulla  base  della
relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.)) 
                           Art. 18-quater 
 
 
(Credito  d'imposta  per  investimenti  nelle   regioni   dell'Italia
               centrale colpite dagli eventi sismici). 
 
  1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti
dagli eventi sismici succedutisi dal 24  agosto  2016,  di  cui  agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta
di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28  dicembre
2015, n. 208, ((fino al 31 dicembre 2019)) e' attribuito nella misura
del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie
imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. 
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano,  in
quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,  commi  98  e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. La disposizione di cui al  comma  1  del  presente  articolo  e'
notificata, a cura  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  alla
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  4. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in  20
milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per  l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
del Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                          Art. 18-quinquies 
 
 
  (( (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).)) 
 
  ((1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma  10
e' sostituito dai seguenti: 
  "10. Il proprietario che aliena  il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei  Comuni
di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre  2016,  con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e
prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero  entro  due
anni dal completamento di detti interventi,  e'  dichiarato  decaduto
dalle provvidenze ed e' tenuto al  rimborso  delle  somme  percepite,
maggiorate  degli  interessi  legali,  da  versare  all'entrata   del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  10-bis. La concessione del contributo e'  trascritta  nei  registri
immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di
concessione, senza alcun'altra formalita'. 
  10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano: 
  a) in caso di vendita  effettuata  nei  confronti  del  promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in  possesso
di un titolo  giuridico  avente  data  certa  anteriore  agli  eventi
sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui  all'allegato  1,  ovvero  del  26  ottobre  2016,  con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2; 
  b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi all'esito
di una procedura  di  esecuzione  forzata  ovvero  nell'ambito  delle
procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  ovvero  dal
capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
  10-quater. Le  disposizioni  dei  commi  10,  10-bis  e  10-ter  si
applicano anche agli immobili distrutti  o  danneggiati  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi  a  beneficiare  delle
misure previste dal presente decreto".)) 
                           Art. 18-sexies 
 
 
((  (Modifica  all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  n.  189  del
                              2016).)) 
 
  ((1. All'articolo 14-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  189  del
2016,  le  parole  da:  "nonche'  la   valutazione   del   fabbisogno
finanziario" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di  protezione
civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti  e
della salute, con oneri a  valere  sulle  risorse  stanziate  per  le
emergenze a far data dal 24 agosto 2016".)) 
                           Art. 18-septies 
 
 
((  (Nuove  disposizioni  in  materia  di  Uffici  speciali  per   la
                          ricostruzione).)) 
 
  ((1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Ferme   restando   le
disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni,  in  forma  singola  o
associata, possono procedere anche  allo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria relativa al  rilascio  dei  titoli  abilitativi  edilizi,
dandone  comunicazione  all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento
con l'attivita' di quest'ultimo".)) 
                           Art. 18-octies 
 
 
(( (Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico
             suscettibile di destinazione abitativa).)) 
 
  ((1. All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  "a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,  ripristinabili  con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati
alla soddisfazione delle esigenze  abitative  delle  popolazioni  dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016"; 
  b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
  "3-ter. Ai fini del riconoscimento  del  contributo  relativo  agli
immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i  Presidenti  delle
Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  in  qualita'  di  vice
commissari, procedono, sulla base della ricognizione  del  fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata
in  raccordo  con  i  Comuni  interessati,  all'individuazione  degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili  secondo  la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del  17  maggio  2011,  e  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre  2014,  oppure  classificati
non  utilizzabili  secondo  procedure   speditive   disciplinate   da
ordinanza  di  protezione  civile,  che  siano   ripristinabili   con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.  Ciascun  Presidente
di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al
Commissario  straordinario  l'elenco  degli  immobili   di   cui   al
precedente periodo. 
  3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  ovvero  gli
enti  regionali  competenti  in  materia  di  edilizia   residenziale
pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a  tali
fini da esse individuati, previa  specifica  intesa,  quali  stazioni
appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e  previa
approvazione da parte del Presidente della Regione,  in  qualita'  di
vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa  a  carico
delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del  presente  decreto,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli  immobili
di loro proprieta'. 
  3-quinquies. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  provvedono,
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4,  comma  3,  e
nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018  e
inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle  Regioni,  in
qualita' di vice commissari. 
  3-sexies. Con ordinanza del Commissario  straordinario,  emessa  ai
sensi e per gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  2,  del  presente
decreto,  sono  definite  le  procedure  per   la   presentazione   e
l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di  cui  ai  commi
3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di  cui  alla  lettera  a-bis)  del
comma 1,  ultimati  gli  interventi  previsti,  sono  tempestivamente
destinati  al  soddisfacimento   delle   esigenze   abitative   delle
popolazioni  dei   territori   interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016".)) 
                           Art. 18-novies 
 
 
 (( (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).)) 
 
  ((1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189  del  2016,
dopo le parole: "dalla crisi sismica del 1997 e 1998"  sono  inserite
le seguenti: "e, in Umbria, del 2009".)) 
                           Art. 18-decies 
 
 
(( (Disposizioni  relative  ai  movimenti  franosi  verificatisi  nei
Comuni di cui agli allegati  1  e  2  al  decreto-legge  n.  189  del
                              2016).)) 
 
  ((1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante  delocalizzazione,
degli edifici interessati  dai  movimenti  franosi  verificatisi  nei
territori compresi negli elenchi di  cui  agli  allegati  1  e  2  al
decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli  eventi  sismici
di cui al presente decreto, si provvede con le procedure  di  cui  al
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come  modificate  dal  presente
decreto.)) 
                          Art. 18-undecies 
 
 
(( (Introduzione dell'allegato 2-bis  al  decreto-legge  n.  189  del
                              2016).)) 
 
  ((1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle  conseguenze  degli  eventi
sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre  2016  e  della
necessita' di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189  del
2016 anche a territori della  Regione  Abruzzo  non  compresi  tra  i
Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al  medesimo  decreto-legge
n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1,  le  parole:  "allegati  1  e  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis"; 
  b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed  e),  le  parole:
"alla data del 24 agosto  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"alla data del 24 agosto  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 1, alla data del 26  ottobre  2016  con  riferimento  ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis"; 
  c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "alla  data  del  24  agosto
2016 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  1,  ovvero  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  1,  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis"; 
  d) all'articolo 10, commi 1 e 2,  le  parole:  "alla  data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  1,  ovvero
alla data del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di  cui  all'allegato  1,  alla
data  del  26  ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni   di   cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis"; 
  e) all'articolo 44: 
  1) al comma 1, le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per  i
Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle  seguenti:  "alla
data di entrata in vigore del presente decreto per i  Comuni  di  cui
all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis"; 
  2) al comma 3, le parole: "dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per  i
Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti:  "dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per i  Comuni  di  cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge  11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui  all'allegato  2  e  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato
2-bis"; 
  f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di  cui  all'allegato  A
annesso al presente decreto. 
  2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al  decreto-legge
n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente
decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per  ogni
effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera
f) del comma 1 del presente articolo. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  15,8  milioni
di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. 
  4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata  di  6,1  milioni  di
euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019)). 

Capo II

Altre misure urgenti per il potenziamento della capacita' operativa
del Servizio nazionale della protezione civile

                               Art. 19 
 
 
Misure  urgenti  per  assicurare   la   continuita'   operativa   del
                Dipartimento della protezione civile 
 
  1. In considerazione della necessita' e urgenza  di  assicurare  la
piena operativita' della funzione di  coordinamento  delle  attivita'
emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in
riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle  popolazioni
colpite dai recenti eventi sismici nel quadro  delle  caratteristiche
specialistiche  delle  funzioni  tecnico-amministrative  e  operative
previste dalla legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  la  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri,  per  le  esigenze  del  Dipartimento  della
protezione civile, e' autorizzata a bandire, entro  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,   per   il
reclutamento di 13 dirigenti di seconda  fascia  del  ruolo  speciale
della  protezione  civile  di  cui  all'articolo  9-ter  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al  personale  appartenente  al
ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
elevata  al  40  per  cento.  A  conclusione   delle   procedure   di
reclutamento del presente  comma  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  nel  limite
complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di  euro  1,760
milioni  a   decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il  pubblico  impiego  di  cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nel
quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma. 
  ((2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al  comma
1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, in caso di  esito  non  favorevole  delle
procedure di interpello svolte ai sensi delle  vigenti  disposizioni,
e'   autorizzato   a   provvedere   all'attribuzione   di   incarichi
dirigenziali ai sensi  del  comma  6  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre  i  limiti  percentuali  ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni  dirigenziali
vacanti,  comunque  entro  il  limite  massimo  di  ulteriori   dieci
incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del  presente  comma,  in
deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale,  sono  rinnovabili
per una sola volta e, comunque, cessano  alla  data  dell'entrata  in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla  relativa
copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al  comma  2.
Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono
titolo ne' requisito valutabile ai fini della  procedura  concorsuale
di cui al comma 1. 
  2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  5-bis,  comma  4,
del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai  fini  dello
svolgimento del concorso di cui al  comma  1,  puo'  avvalersi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)). 
                             Art. 19-bis 
 
 
                       (( (Unita' cinofile).)) 
 
  ((1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50
per cento delle  facolta'  di  assunzione  previste  dalla  normativa
vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato  personale
da  destinare  alle  unita'  cinofile  mediante  avvio  di  procedure
speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato
nella Sezione cinofila del predetto Corpo  che  risulti  iscritto  da
almeno tre anni negli appositi elenchi  di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno
di  centoventi  giorni  di  servizio.  Con   decreto   del   Ministro
dell'interno,  fermi  restando  il  conseguimento  della   prescritta
certificazione operativa alla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  nonche'  il  possesso   dei
requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni,  sono  stabiliti  i  criteri  di
verifica dell'idoneita', nonche' modalita' abbreviate per l'eventuale
corso di formazione. Le assunzioni di  cui  al  presente  comma  sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)). 
                               Art. 20 
 
 
Disposizioni urgenti per  la  funzionalita'  del  Dipartimento  della
                          protezione civile 
 
  1. Le  somme  depositate  mediante  versamenti  su  conti  correnti
bancari attivati  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a  norma
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e  destinate
esclusivamente al  perseguimento  delle  finalita'  connesse  con  la
gestione  e  il  superamento  delle  situazioni   di   emergenza   in
conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato  lo
stato di emergenza, ai sensi dei commi 1  e  1-bis,  dell'articolo  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese  le  attivita'  di
ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le  emergenze  nazionali,
non sono soggette  a  sequestro  o  a  pignoramento  e  gli  atti  di
sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata  in  vigore
del  presente   decreto   sono   inefficaci.   L'impignorabilita'   e
l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili  d'ufficio  dal
giudice.  Il  pignoramento  non  determina  a   carico   dell'impresa
depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui  al  primo
periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la  piena
disponibilita' delle stesse. 
                             Art. 20-bis 
 
 
(( (Interventi urgenti per le  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica
                    degli edifici scolastici).)) 
 
  ((1. Per le verifiche  di  vulnerabilita'  sismica  degli  immobili
pubblici adibiti ad uso  scolastico  nelle  zone  a  rischio  sismico
classificate 1 e 2  nonche'  per  la  progettazione  degli  eventuali
interventi di  adeguamento  antisismico  che  risultino  necessari  a
seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali  le  risorse
di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13  luglio  2015,
n. 107, come accertate  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  assicurando  la  destinazione  di
almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si  trovano
nelle quattro regioni interessate dagli  eventi  sismici  degli  anni
2016 e  2017.  Le  risorse  accertate  sono  rese  disponibili  dalla
societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa  stipulazione,  sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione  con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  che
disciplina le modalita' di attuazione e le procedure  di  accesso  ai
finanziamenti,  anche  tenendo  conto  dell'urgenza,   di   eventuali
provvedimenti di accertata  inagibilita'  degli  edifici  scolastici,
della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita'
sismica  nonche'  dei  dati  contenuti  nell'Anagrafe   dell'edilizia
scolastica. I documenti attestanti  le  verifiche  di  vulnerabilita'
sismica eseguite  ai  sensi  della  normativa  tecnica  vigente  sono
pubblicati  nella  home  page  del  sito  internet   dell'istituzione
scolastica che utilizza l'immobile. 
  2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e
messa  in  sicurezza  previsti   nell'ambito   della   programmazione
nazionale   predisposta   in   attuazione   dell'articolo   10    del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  eseguiti  nelle
zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di
vulnerabilita'  sismica  degli  edifici  e,  ove  necessario,   della
progettazione  per  il  miglioramento  e  l'adeguamento   antisismico
dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  3. Gli interventi di  miglioramento  e  adeguamento  sismico  degli
edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle  verifiche
di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1  o  gia'  certificati  da
precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica  sono  inseriti  nella
programmazione  triennale  nazionale  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2013,  n.  128,  per  essere
finanziati   con   le   risorse   annualmente    disponibili    della
programmazione triennale ovvero con  altre  risorse  che  si  rendano
disponibili. 
  4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso  scolastico
situato nelle  zone  a  rischio  sismico  classificate  1  e  2,  con
priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2
al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto  a  verifica
di vulnerabilita' sismica.)) 
                             Art. 20-ter 
 
 
                  (( (Disposizioni finanziarie).)) 
 
  ((1.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva  attivazione   degli
interventi a favore delle aree del centro Italia colpite  dal  sisma,
nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico
del Fondo di solidarieta' di cui al regolamento  (CE)  n.  2012/2002,
come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.  661/2014,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  protezione   civile,   dispone   le
occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite  di  300  milioni  di
euro,  a  valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo   di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1
si provvede a carico dei successivi  accrediti  disposti  dall'Unione
europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma
del centro Italia)). 

Capo III

Disposizioni di coordinamento e finali

                               Art. 21 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: "da  parte
di Regioni, Province, Comuni, ovvero  da  parte  di  altre  Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali interessate" sono sostituite dalle
seguenti: "da parte delle stesse  o  di  altre  Regioni,  Province  e
Comuni   interessati,   ovvero   da   parte   di   altre    pubbliche
amministrazioni")); 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato»
sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»; 
  b) all'articolo 14,  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «edifici
pubblici ad uso pubblico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «edifici
privati ad uso pubblico»; 
  c) dopo l'articolo  49,  le  parole:  «Titolo  VI  Disposizioni  in
materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle
seguenti: «Titolo V  Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e
personale e finali». 
  2. L'importo di 47 milioni di  euro,  ((versato  dalla  Camera  dei
deputati e)) affluito al bilancio dello Stato in  data  26  settembre
2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane  destinato  nell'esercizio
2016 al Fondo per la ricostruzione  delle  aree  terremotate  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  per  essere
trasferito  alla  contabilita'  speciale  intestata  al   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori
interessati dall'evento sismico del  24  agosto  2016,  nominato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  228  del   29
settembre  2016.  Conseguentemente,  sono  fatti   salvi   gli   atti
amministrativi adottati ai fini della destinazione di  detto  importo
con riferimento all'esercizio 2016. 
                             Art. 21-bis 
 
 
(( (Utilizzo  di  risorse  stanziate  in  favore  di  interventi  nei
territori colpiti dagli  eventi  sismici  del  20  e  del  29  maggio
                              2012).)) 
 
  ((1. All'articolo 13 del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Il  Presidente  della  regione  Lombardia,  in   qualita'   di
Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a  205
milioni di euro per le finalita' di cui  agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".)) 
                             Art. 21-ter 
 
 
((  (Destinazione  di  risorse  della  quota  dell'otto   per   mille
              dell'IRPEF a diretta gestione statale).)) 
 
  ((1. Le risorse della quota dell'otto per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche a  diretta  gestione  statale,  di  cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  derivanti  dalle
dichiarazioni dei redditi relative agli  anni  dal  2016  al  2025  e
riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2,
comma 5, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate  agli  interventi  di
ricostruzione  e  di  restauro  dei  beni  culturali  danneggiati   o
distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal  24  agosto
2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma  4,  del  citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  76
del 1998)). 
                               Art. 22 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Padoan, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
                                Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                Calenda, Ministro dello sviluppo 
                                economico 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture 
                                e dei trasporti 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e delle 
                                politiche sociali 
 
                                Martina, Ministro delle politiche 
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Galletti, Ministro dell'ambiente e 
                                della tutela del territorio e del 
                                mare 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Franceschini, Ministro dei beni e 
                                delle attivita' culturali e del 
                                turismo 
 
                                Madia, Ministro per la 
                                semplificazione e la pubblica 
                                amministrazione 
 
                                Costa, Ministro per gli affari 
                                regionali 
 
                                Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                                dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
    

                                                       ((Allegato A
                                                   (Art. 18-undecies)
                                                      "Allegato 2-bis

                 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma
                    del 18 gennaio 2017 (Art. 1)

    Regione Abruzzo:
      1) Barete (AQ);
      2) Cagnano Amiterno (AQ);
      3) Pizzoli (AQ);
      4) Farindola (PE);
      5) Castelcastagna (TE);
      6) Colledara (TE);
      7) Isola del Gran Sasso (TE);
      8) Pietracamela (TE);
      9) Fano Adriano (TE)")).