DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)). (16G00205)
 
 Vigente al: 25-5-2017  
 

Titolo I
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE

Capo I
Principi organizzativi

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo  5,  commi  1  e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza  dell'eccezionale  evento  sismico  che  ha   colpito   i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo  in  data  24
agosto 2016; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»,   e   successive
modificazioni; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388  e  n.  389
del 26 agosto 2016, n. 391 del 1°  settembre  2016,  n.  393  del  13
settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre
2016, n. 399  del  10  ottobre  2016  adottate  in  attuazione  della
predetta deliberazione; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016  recante  nomina  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la ricostruzione nei  territori  interessati  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016; 
  Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente
provvedimento  sulla   base   di   criteri   di   omogeneita'   delle
caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui  alla
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,  di
cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a  finalita'
strutturale assegnati  all'Italia  per  il  ciclo  di  programmazione
2014-2020; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento  sismico
verificatosi in data 24 agosto 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione dell'11 ottobre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  del
lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Ambito di applicazione e organi direttivi 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare
gli interventi per la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  ricompresi  nei  Comuni
indicati negli ((allegati 1, 2  e  2-bis)).  Nei  Comuni  di  Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di
cui agli articoli 45, 46, 47  e  48  si  applicano  limitatamente  ai
singoli  soggetti  danneggiati  che  dichiarino  l'inagibilita'   del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  con  trasmissione  agli  uffici
dell'Agenzia  delle  entrate  e  dell'Istituto   nazionale   per   la
previdenza sociale territorialmente competenti. 
  2. Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono  applicarsi,
altresi', in riferimento a immobili distrutti o  danneggiati  ubicati
in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati
negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati  che  dimostrino
il nesso di causalita' diretto tra i danni  ivi  verificatisi  e  gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato
da apposita perizia asseverata. 
  3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016,  il
Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente  decreto.  Il  Commissario
straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in
relazione  alla  ricostruzione  conseguente   agli   eventi   sismici
successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di  cui  al
comma 1. 
  4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del   presente   decreto,
finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. 
  5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in  qualita'  di
vice commissari per gli interventi di cui  al  presente  decreto,  in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo'  delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale  scopo
e'  costituita  una  cabina  di  coordinamento  della   ricostruzione
presieduta  dal  Commissario  straordinario,  con   il   compito   di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di  assicurare
l'applicazione  uniforme  e  unitaria  in  ciascuna   Regione   delle
ordinanze  e   direttive   commissariali,   nonche'   di   verificare
periodicamente l'avanzamento del processo  di  ricostruzione.  ((Alla
cabina   di   coordinamento   partecipano,   oltre   al   Commissario
straordinario, i  Presidenti  delle  Regioni,  in  qualita'  di  vice
commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti
della Giunta regionale  munito  di  apposita  delega  motivata)).  Al
funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente. 
  6.  In  ogni  Regione  e'  costituito  un  comitato  istituzionale,
composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di
vice commissario, dai Presidenti delle  Province  interessate  e  dai
Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei  quali
sono discusse e condivise le scelte strategiche,  di  competenza  dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali  si  provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente. 
  7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal  fine  programma
l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi,
nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e  di  costi
parametrici. 
                               Art. 2 
 
 
    Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari 
 
  1. Il Commissario straordinario: 
  a) opera in stretto raccordo con il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, al fine di coordinare  le  attivita'  disciplinate
dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza  volti
al  superamento  dello  stato  di  emergenza  e   di   agevolare   il
proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo  la  conclusione
di quest'ultimo; 
  b) coordina gli interventi di  ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati  di  cui  al  Titolo  II,  Capo  I,  sovraintendendo
all'attivita' dei vice commissari di concessione  ed  erogazione  dei
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi
stessi, ai sensi dell'articolo 5; 
  c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima  il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione
delle risorse nei limiti di quelle assegnate; 
  d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2; 
  e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di  opere
pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14; 
  f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al  Titolo  II,
Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno  sede
nei territori interessati e il recupero del  tessuto  socio-economico
nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
  g) adotta e gestisce l'elenco  speciale  di  cui  all'articolo  34,
raccordandosi con le autorita'  preposte  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata negli interventi di ricostruzione; 
  h) tiene e gestisce la contabilita' speciale  a  lui  appositamente
intestata; 
  i) esercita il controllo  su  ogni  altra  attivita'  prevista  dal
presente decreto nei territori colpiti; 
  l) assicura il  monitoraggio  degli  aiuti  previsti  dal  presente
decreto al fine di verificare  l'assenza  di  sovracompensazioni  nel
rispetto delle norme europee e nazionali in  materia  di  ((aiuti  di
Stato)). 
  ((l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato
a  dotare  i  Comuni  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1  della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  il  13  novembre
2008 dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione  di  contributi  a
cio' finalizzati ai Comuni interessati,  con  oneri  a  carico  delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo
4, comma 3, entro il limite di  euro  6,5  milioni,  e  definendo  le
relative  modalita'  e  procedure  di  attuazione  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati  indirizzi  e
criteri, nonche' secondo  gli  standard  definiti  dalla  Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma  7,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3907  del  13  novembre
2010, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  262  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 
    2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,  mediante  la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera  a),  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  limiti  ivi  previsti,  a
professionisti  iscritti  agli  Albi  degli  ordini  o  dei   collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza in  materia  di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli  ed  apprezzamento
della   sussistenza   di   un'adeguata    esperienza    professionale
nell'elaborazione  di  studi  di  microzonazione   sismica,   purche'
iscritti nell'elenco speciale di cui  all'articolo  34  del  presente
decreto ovvero, in mancanza, purche'  attestino,  nei  modi  e  nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso  dei  requisiti  per  l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e  nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma  2  del  presente  articolo  ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 
    3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneita'
nell'applicazione  degli  indirizzi  e  dei  criteri  nonche'   degli
standard  di  cui  al  numero  1,  da  parte  del   Centro   per   la
microzonazione sismica (Centro M S)  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche,  sulla  base  di  apposita  convenzione  stipulata  con  il
Commissario straordinario,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'  e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione  di
cui al periodo precedente si provvede a valere  sulle  disponibilita'
previste all'alinea della presente lettera)). 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme  dell'ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell'ambito
della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e  sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. 
  ((2-bis.  L'affidamento  degli  incarichi  di  progettazione,   per
importi inferiori  a  quelli  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  avviene,  mediante  procedure
negoziate  con  almeno  cinque  professionisti  iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto)). 
  3. Il Commissario  straordinario  realizza  i  compiti  di  cui  al
presente  decreto  attraverso  l'analisi  delle   potenzialita'   dei
territori  e  delle  singole  filiere  produttive   esistenti   anche
attraverso  modalita'  di  ascolto  e   consultazione,   nei   Comuni
interessati, degli operatori economici e della cittadinanza. 
  4. Il Commissario straordinario,  anche  avvalendosi  degli  uffici
speciali per la ricostruzione di cui  all'articolo  3,  coadiuva  gli
enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo  di
garantirne la qualita' e  il  raggiungimento  dei  risultati  attesi.
Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni e Stato  svolgono
nell'ambito della strategia nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree
interne del Paese. 
  4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle
unita'  del  patrimonio  immobiliare  nuovo  o  in  ottimo  stato   e
classificato  agibile,  invenduto  e   di   cui   e'   accertata   la
disponibilita' alla vendita. 
  5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati: 
  a) presiedono il comitato  istituzionale  di  cui  all'articolo  1,
comma 6; 
  b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire
il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di
ricostruzione; 
  c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere  pubbliche  e
ai beni culturali di competenza delle Regioni; 
  d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei
contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6; 
  e) esercitano le funzioni di propria competenza in  relazione  alle
misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa  economica
di cui al Titolo II, Capo II. 
                               Art. 3 
 
 
        Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 
 
  1. Per la gestione della  ricostruzione  ogni  Regione  istituisce,
unitamente  agli  enti  locali  interessati,   un   ufficio   comune,
denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post  sisma  2016»,
di seguito «Ufficio speciale per la  ricostruzione».  Il  Commissario
straordinario,  d'intesa  con  i  comitati   istituzionali   di   cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo  di  convenzione.
Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali  uffici,
per  assicurarne  la  piena  efficacia  e  operativita',  nonche'  la
dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi  o
distacchi ((da parte delle stesse o  di  altre  Regioni,  Province  e
Comuni   interessati,   ovvero   da   parte   di   altre    pubbliche
amministrazioni)). Le Regioni, le Province  e  i  Comuni  interessati
possono  altresi'  assumere  personale,  strettamente  necessario  ad
assicurare la  piena  funzionalita'  degli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione,  con  forme  contrattuali  flessibili,  in  deroga  ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui  all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli  anni
2017 e 2018. ((Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo,  terzo  e
quarto)) si fa fronte per l'anno 2016  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo  52.
((Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto  periodo,
nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di
cui all'articolo 4,  comma  3,  possono  essere  destinate  ulteriori
risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli
anni 2017 e 2018,  per  i  comandi  ed  i  distacchi  disposti  dalle
Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni  ovvero  da  altre  Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali  interessate,  per  assicurare  la
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione  ovvero  per
l'assunzione da parte delle Regioni,  delle  Province  o  dei  Comuni
interessati di nuovo personale, con  contratti  a  tempo  determinato
della durata massima di due anni, con profilo professionale  di  tipo
tecnico-ingegneristico  a  supporto  dell'attivita'  del  Commissario
straordinario,  delle  Regioni,   delle   Province   e   dei   Comuni
interessati. L'assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  dal
quinto e dal sesto periodo  del  presente  comma  e'  effettuata  con
provvedimento del Commissario straordinario.)) Le assunzioni a  tempo
determinato  sono  effettuate  con  facolta'   di   attingere   dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni  a  tempo  indeterminato
garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di  collocazione  dei
candidati nelle medesime graduatorie. ((Le disposizioni del  presente
comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per  l'assunzione  di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel  limite  di
un contingente massimo di quindici unita', si applicano,  nei  limiti
delle  risorse  finanziarie  ivi  previste,  anche  agli  enti  parco
nazionali il cui territorio e' compreso, in tutto  o  in  parte,  nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2)). ((4)) 
  ((1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per  le
finalita' di cui al comma 1, quarto periodo, non sono  computati  nei
contingenti di cui all'articolo 19, commi  5-bis  e  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)) 
  ((1-ter. Le spese di funzionamento degli  Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal  comma  1,  sono  a
carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un  milione  di
euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  L'assegnazione  delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario. 
  1-quater. Le eventuali spese di funzionamento  eccedenti  i  limiti
previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria)). 
  2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma  2,  possono  essere  assegnate  agli  uffici
speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse  disponibili,
unita' di personale con  professionalita'  tecnico-specialistiche  di
cui all'articolo 50, comma 3. 
  3.  Gli  uffici   speciali   per   la   ricostruzione   curano   la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria
per il rilascio delle concessioni di contributi  e  tutti  gli  altri
adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono  altresi'
alla  diretta   attuazione   degli   interventi   di   ripristino   o
ricostruzione di opere  pubbliche  e  beni  culturali,  nonche'  alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo
42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori  assegnato  alle
Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di
competenza degli enti locali. 
  4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici  di
supporto e gestione operativa a  servizio  dei  Comuni  anche  per  i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad
adottare  l'atto  finale  per  il  rilascio  del  titolo  abilitativo
edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.  ((Ferme  restando
le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola  o
associata, possono procedere anche  allo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria relativa al  rilascio  dei  titoli  abilitativi  edilizi,
dandone  comunicazione  all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento
con l'attivita' di quest'ultimo)). 
  5.  Presso  ciascun  ufficio  speciale  per  la  ricostruzione   e'
costituito uno Sportello unico per  le  attivita'  produttive  (SUAP)
unitario per tutti i Comuni coinvolti. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera
a)) che nel comma 1 del  presente  articolo  "al  terzo  periodo,  le
parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati»  sono  sostituite
dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte
di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»". 
                               Art. 4 
 
 
          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una
dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. ((6)) 
  3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate  le
risorse provenienti dal fondo di cui al presente  articolo  destinate
al  finanziamento  degli  interventi  di  riparazione,  ripristino  o
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali,  realizzazione  di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese
per  l'assistenza  alla  popolazione.  Sulla  contabilita'   speciale
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali  ai
fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici.  Sulla  contabilita'
speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi
titolo destinate o da  destinare  alla  ricostruzione  dei  territori
colpiti dagli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1,  ivi  incluse
quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta'  dell'Unione  Europea  di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio  dell'11  novembre
2002, ad esclusione di quelle finalizzate  al  rimborso  delle  spese
sostenute nella fase di prima emergenza. 
  4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari  sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale per la gestione  delle  risorse  trasferite  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati. 
  5. Le donazioni raccolte mediante il  numero  solidale  45500  e  i
versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato  dal  Dipartimento
della protezione civile ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  28
agosto, n. 389, come sostituito  dall'articolo  4  dell'ordinanza  1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'  speciale
di cui al comma 3,  sono  utilizzate  nel  rispetto  delle  procedure
previste all'interno di protocolli di  intesa,  atti,  provvedimenti,
accordi e convenzioni  diretti  a  disciplinare  l'attivazione  e  la
diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 
  6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato  dei  garanti
previsto  dagli  atti  di  cui  al  comma  5,  e'  integrato  da   un
rappresentante designato dal Commissario straordinario che  sottopone
al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture
destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato  ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee. 
  7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il  numero
solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,  comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  dall'articolo  27  della
legge 13 maggio 1999, n. 133. 
  7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma
4 e' sostituito dal seguente: 
    '4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di  cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha disposto (con l'art. 42, comma  1)
che "Il Fondo di cui all'articolo 4, comma  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di  63  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e  2019  anche
per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla  prosecuzione
delle attivita'  di  assistenza  alla  popolazione  a  seguito  della
cessazione dello stato di emergenza". 

((Capo I-bis))
((Strutture provvisorie di prima emergenza))

                             Art. 4-bis 
 
 
((  (Disposizioni  in  materia  di  strutture  e   moduli   abitativi
                           provvisori). )) 
 
  ((1. Per fronteggiare l'aggravarsi  delle  esigenze  abitative  nei
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli
eventi sismici di cui  all'articolo  1,  individuando  soluzioni  che
consentano,  nelle  more  della  fornitura   di   diverse   soluzioni
abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa  delle  popolazioni,
in un contesto comprensivo di strutture a supporto  che  garantiscano
il  regolare  svolgimento  della   vita   della   comunita'   locale,
assicurando anche il presidio di  sicurezza  del  territorio,  tenuto
conto dell'approssimarsi della  stagione  invernale,  i  Sindaci  dei
Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile
le indicazioni relative alle aree da destinare agli  insediamenti  di
container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In
assenza di  indicazioni,  procede  il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni  competenti
per  territorio.  Nella  individuazione  delle   aree   deve   essere
assicurata la preferenza  per  quelle  pubbliche  rispetto  a  quelle
private e il contenimento del relativo  numero.  I  provvedimenti  di
localizzazione  su  aree  private  comportano  la  dichiarazione   di
sussistenza di  grave  necessita'  pubblica  e  valgono  anche  quali
provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della
legge  20  marzo  1865,  n.  2248,  allegato  E.  Si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
  2. La predisposizione delle aree, comprensiva  della  realizzazione
delle opere infrastrutturali strettamente necessarie  alla  immediata
fruizione degli insediamenti,  avviene  con  modalita'  definite  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in
relazione   alla   effettiva   capacita'   operativa   dei   soggetti
individuati. 
  3.  Il  Dipartimento  della   protezione   civile   provvede   alla
installazione dei  moduli  di  cui  ai  contratti  stipulati  per  la
fornitura mediante noleggio  dei  container,  destinati  ad  esigenze
abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile,
in relazione all'avanzamento  dei  lavori  di  predisposizione  delle
aree. 
  4. Ritenute sussistenti le condizioni di  estrema  urgenza  di  cui
all'articolo 63, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile  procede,
anche  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.a.,   ad   effettuare   procedure
negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale  di  una
pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di  contratti  aventi  ad
oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di  cui  al
comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali. 
  5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte  in  deroga
agli articoli 40, comma 1, e 93 del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50,  nonche'  all'obbligo  di  utilizzo  della  banca  dati
AVCpass,  istituita  presso  l'Autorita'   nazionale   anticorruzione
(ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di
cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  anche  in
relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura. 
  6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per
l'affidamento dei contratti di cui al comma 4  in  tempi  compatibili
con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze  abitative  della
popolazione interessata, la procedura negoziata di  cui  all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 puo' svolgersi con  l'unico
operatore  eventualmente  disponibile,  tenuto  anche   conto   della
possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in
appalto. 
  7. I  Comuni  provvedono  ad  assicurare  la  gestione  delle  aree
temporanee  di  cui  al  presente  articolo,  acquisendo  i   servizi
necessari con le  procedure  previste  con  ordinanze  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed
il fabbisogno di tecnostrutture per stalle  e  fienili  destinate  al
ricovero invernale del bestiame nei territori  colpiti  dagli  eventi
sismici  di  cui  all'articolo  1  e  in  ragione   della   oggettiva
imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione  dei  contratti,
gia' stipulati ovvero  da  stipulare,  aventi  ad  oggetto  i  moduli
necessari  allo  scopo,  puo'  essere  richiesto  un  aumento   delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,
in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma  12,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta
comunque di  soddisfare  i  fabbisogni  di  assistenza  in  corso  di
quantificazione  speditiva,  in  deroga  alle  disposizioni   vigenti
possono essere interpellati in  ordine  progressivo  i  soggetti  che
hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire  a  nuove  ed
ulteriori  aggiudicazioni  delle   forniture   oggetto   delle   gare
espletate, alle medesime condizioni alle quali  e'  stata  effettuata
l'aggiudicazione originaria. Qualora  non  risultino  sufficienti  le
modalita' di cui al primo periodo e si renda necessario procedere  ad
una nuova procedura di affidamento, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure  di  cui  al
comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli  obiettivi
di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i  moduli
di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati  direttamente
dagli operatori danneggiati, con modalita' disciplinate con  apposite
ordinanze di protezione civile. 
  10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4,  nonche'
di quelli gia' conclusi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto in relazione ad altre  tipologie  di
moduli  abitativi  e   container,   possono   essere   applicate   le
disposizioni di cui al comma 8. 
  11. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo
il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono  avvalersi
anche delle componenti e strutture operative del  Servizio  nazionale
della protezione civile. 
  12. Le procedure contrattuali di  cui  al  presente  articolo  sono
effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' e
i relativi atti sono trasmessi all'ANAC  ai  fini  dell'effettuazione
dei controlli di competenza. 
  13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse  stanziate  per   la   gestione
dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN)
di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies,  della  legge  n.  225  del
1992)). 

Titolo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E
PRODUTTIVO

Capo I
Ricostruzione dei beni danneggiati

                               Art. 5 
 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento  dei
contributi nell'ambito dei  territori  di  cui  all'articolo  1,  con
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   il
Commissario straordinario provvede a: 
    a) individuare  i  contenuti  del  processo  di  ricostruzione  e
ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo: 
  1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento  locale
degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; 
  2)  interventi  di   ripristino   con   miglioramento   sismico   o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
  3) interventi  di  ricostruzione  integrata  dei  centri  e  nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
  b)  definire  criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione,   la
progettazione e la realizzazione degli  interventi  di  ricostruzione
con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di  ripristino  con
miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo  da  rendere
compatibili gli interventi strutturali con la  tutela  degli  aspetti
architettonici,  storici  e  ambientali,  anche  mediante  specifiche
indicazioni dirette ad assicurare una architettura  ecosostenibile  e
l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per  tutti
i  soggetti  pubblici   e   privati   coinvolti   nel   processo   di
ricostruzione; 
  c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e   il   livello   di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per interventi immediati di riparazione  e  definire  le
relative procedure e modalita' di attuazione; 
  d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e   il   livello   di
danneggiamento per i quali i principi di cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per  gli  interventi  di  ripristino  con  miglioramento
sismico o  di  ricostruzione  puntuale  degli  edifici  destinati  ad
abitazione o attivita' produttive distrutti o  che  presentano  danni
gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione; 
  e) definire i criteri in base  ai  quali  le  Regioni  perimetrano,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   delle
disposizioni  commissariali,  i  centri  e  nuclei   di   particolare
interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e  nei
quali gli interventi sono attuati  attraverso  strumenti  urbanistici
attuativi; 
  f) stabilire i parametri da  adottare  per  la  determinazione  del
costo degli interventi ed i costi parametrici. 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in
coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per
cento delle spese  occorrenti,  sono  erogati  per  far  fronte  alle
seguenti tipologie di intervento  e  danno  conseguenti  agli  eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1: 
  a)  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  di
edilizia abitativa ((e)) ad uso produttivo e per servizi  pubblici  e
privati,   e   delle   infrastrutture,   dotazioni   territoriali   e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
  b) gravi danni a scorte e beni mobili  strumentali  alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
  c) danni economici subiti  da  prodotti  in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,  relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata; 
  d) danni alle  strutture  private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
  e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
  f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano  in  locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; 
  g)  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'   economiche   o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di
garantirne la continuita'; 
  h)  interventi  sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da  soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio; 
  i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi  comprese
le aziende pubbliche di servizi alla  persona,  nonche'  di  soggetti
privati, senza fine di lucro. 
  3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  e  g)  del
comma 2 sono erogati, con le modalita' del  finanziamento  agevolato,
sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei
lavori, alle prestazioni di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni
necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 
  4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma  3,
i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  operanti   nei
territori di cui all'articolo  1,  possono  contrarre  finanziamenti,
secondo contratti tipo definiti con  apposita  convenzione  stipulata
con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia  dello
Stato, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),  secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
concedere finanziamenti  agevolati  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.  Con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  concesse
le garanzie dello Stato di cui al presente comma e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo  al
beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile
esclusivamente  in  compensazione,  in  misura  pari,  per   ciascuna
scadenza  di  rimborso,  all'importo  ottenuto  sommando  alla  sorte
capitale  gli  interessi  dovuti,  nonche'  le   spese   strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita'  di
fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di  imposta  e'
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione  totale  o
parziale del contratto di finanziamento agevolato.  Il  soggetto  che
eroga il finanziamento agevolato comunica con  modalita'  telematiche
all'Agenzia delle  entrate  gli  elenchi  dei  soggetti  beneficiari,
l'ammontare del finanziamento concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
numero e l'importo delle singole rate. 
  6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima  venticinquennale
e possono coprire le eventuali spese  gia'  anticipate  dai  soggetti
beneficiari, anche con ricorso al credito  bancario,  successivamente
ammesse  a  contributo.  I  contratti  di   finanziamento   prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per  i  casi
di mancato o ridotto impiego dello stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel  presente
articolo.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione   del   contratto   di
finanziamento, il soggetto finanziatore  chiede  al  beneficiario  la
restituzione del capitale, degli interessi  e  di  ogni  altro  onere
dovuto. In mancanza di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono  riversate
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4. 
  7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti
adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i
criteri e le modalita' attuative del  presente  articolo,  anche  per
garantire uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei
limiti di spesa allo scopo autorizzati. 
  8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  generale  di
esenzione  n.  651/2014  del   17   giugno   2014,   in   particolare
dall'articolo 50. 
  9. L'importo  complessivo  degli  stanziamenti  da  autorizzare  e'
determinato  con   la   legge   di   bilancio   in   relazione   alla
quantificazione dell'ammontare dei danni e delle  risorse  necessarie
per gli interventi di cui al presente articolo. 
                               Art. 6 
 
 
Criteri e modalita' generali per  la  concessione  dei  finanziamenti
               agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi  nel
rispetto dei limiti, dei  parametri  e  delle  soglie  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  possono
essere previsti: 
  a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per  cento
del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,
comprese le finiture interne ed esterne ((e gli impianti)),  e  delle
parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da  realizzare
nell'ambito dello stesso insediamento,  nel  rispetto  delle  vigenti
norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle
superfici   preesistenti,   aumentabili   esclusivamente   ai    fini
dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico; 
  b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita'
inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari  al
100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o
del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli
elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
  c)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo pari  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi  sulle  strutture,  con  miglioramento  sismico,  compreso
l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli  elementi
architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e
delle parti comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
  a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, che, ((alla data del 24  agosto  2016  con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre
2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data
del 18 gennaio 2017 con riferimento ai  Comuni  di  cui  all'allegato
2-bis)),  risultavano  adibite  ad  abitazione  principale  ai  sensi
dell'articolo 13, comma  2,  terzo,  quarto  e  quinto  periodo,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai  proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, ((alla data del 24  agosto  2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1,  alla  data  del  26
ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  2  ovvero
alla data del 18 gennaio  2017  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 2-bis)), risultavano concesse in locazione sulla base di
un  contratto  regolarmente  registrato  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  ovvero  concesse
in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta'  indivisa,
e adibite a residenza anagrafica del conduttore,  del  comodatario  o
dell'assegnatario; 
  c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia o dei familiari  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
  d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e  per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
((alla data del 24 agosto 2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 1, alla data del 26  ottobre  2016  con  riferimento  ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni  di  cui  all'allegato  2-bis)),  era  presente
un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c); 
  e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge  o
per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data
della domanda sia tenuto a sostenere le spese per  la  riparazione  o
ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni  mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che  ((alla  data
del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  1,
alla data del 26 ottobre  2016  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento
ai  Comuni  di   cui   all'allegato   2-bis))   risultavano   adibite
all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali. 
  3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b),  e'
subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede  di
presentazione della domanda di  contributo,  alla  prosecuzione  alle
medesime condizioni  del  rapporto  di  locazione  o  di  comodato  o
dell'assegnazione  in  essere  alla  data   degli   eventi   sismici,
successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un  periodo  non
inferiore a  due  anni.  In  caso  di  rinuncia  dell'avente  diritto
l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato  o  assegnato
ad altro soggetto temporaneamente privo  di  abitazione  per  effetto
degli eventi sismici di cui all'articolo 1. 
  4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti  di  cui  alle
lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e)  del  comma  2,   la   percentuale
riconoscibile e' pari al 100 per  cento  del  contributo  determinato
secondo le modalita' stabilite con provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2. 
  5. COMMA SOPPRESSO DALL'AVVISO DI  RETTIFICA  IN  G.U.  22  OTTOBRE
2016, N. 248. 
  6. COMMA SOPPRESSO DALL'AVVISO DI  RETTIFICA  IN  G.U.  22  OTTOBRE
2016, N. 248. 
  5. Per gli interventi di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  su
immobili ricadenti nei Comuni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  da
eseguire su immobili siti all'interno  di  centri  storici  e  borghi
caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari  al  100
per  cento  del  valore  del  danno  puntuale  cagionato  dall'evento
sismico, come documentato a norma  dell'articolo  12.  In  tutti  gli
altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il
50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 
  6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo  assicurativo
o di altri contributi  pubblici  percepiti  dall'interessato  per  le
medesime finalita' di quelli di cui al presente decreto. 
  7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
individuata una metodologia di  calcolo  del  contributo  basata  sul
confronto tra  il  costo  convenzionale  al  metro  quadrato  per  le
superfici degli alloggi, delle attivita'  produttive  e  delle  parti
comuni di ciascun edificio e i  computi  metrici  estimativi  redatti
sulla  base  del  prezzario  unico  interregionale,  predisposto  dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari  nell'ambito
del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma  5,  tenendo
conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. 
  8. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 34, comma 5. 
  9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono
la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari  per  la
concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di  ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni. 
  ((10. Il proprietario che aliena il  suo  diritto  sull'immobile  a
privati diversi dal coniuge, dai parenti  o  affini  fino  al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei  Comuni
di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre  2016,  con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e
prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero  entro  due
anni dal completamento di detti interventi,  e'  dichiarato  decaduto
dalle provvidenze ed e' tenuto al  rimborso  delle  somme  percepite,
maggiorate  degli  interessi  legali,  da  versare  all'entrata   del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  10-bis. La concessione del contributo e'  trascritta  nei  registri
immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di
concessione, senza alcun'altra formalita'. 
  10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano: 
    a) in caso di vendita effettuata nei  confronti  del  promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al  quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in  possesso
di un titolo  giuridico  avente  data  certa  anteriore  agli  eventi
sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui  all'allegato  1,  ovvero  del  26  ottobre  2016,  con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2; 
    b)  laddove  il  trasferimento  della  proprieta'  si   verifichi
all'esito di una procedura di esecuzione forzata  ovvero  nell'ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  ovvero
dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
  10-quater. Le  disposizioni  dei  commi  10,  10-bis  e  10-ter  si
applicano anche agli immobili distrutti  o  danneggiati  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi  a  beneficiare  delle
misure previste dal presente decreto)). 
  11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quinto  comma,  del
codice civile, gli  interventi  di  recupero  relativi  ad  un  unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere  disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno  la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti  devono  essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza  degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 
  12.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui  al  presente  articolo,  non
sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo  1,  comma  2,  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta mediante procedura  concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori  alla  migliore  offerta.  Alla  selezione
possono partecipare solo le  imprese  che  risultano  iscritte  nella
Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non  inferiore  a
tre.  Gli  esiti  della  procedura  concorrenziale,  completi   della
documentazione  stabilita  con  provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo. 
  ((13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano  anche
agli immobili distrutti o  danneggiati  ubicati  nei  Comuni  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  su  richiesta  degli   interessati   che
dimostrino  il  nesso  di  causalita'  diretto  tra   i   danni   ivi
verificatisi e gli eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.)) 
                               Art. 7 
 
 
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili  danneggiati
                             o distrutti 
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili   danneggiati   o   distrutti   dall'evento   sismico   sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi  nelle
zone di classificazione  sismica  1,  2,  e  3  quando  ricorrano  le
condizioni per la concessione del beneficio, a: 
  a) riparare, ripristinare o ricostruire gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi  quelli  destinati  al  culto,   danneggiati   o   distrutti
dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e
ripristino, per tali immobili, l'intervento  di  miglioramento  o  di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza
compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia
dell'immobile, asseverata  da  un  tecnico  abilitato;  la  capacita'
massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in
base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla  sua
tipologia,  e'   individuata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
  b)  riparare,  ripristinare  o  ricostruire  gli   immobili   (("di
interesse strategico", di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza)) del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  29
ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti
dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve  conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le
costruzioni; 
  c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla  tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  di
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso. 
                               Art. 8 
 
 
                 Interventi di immediata esecuzione 
 
  1. Al fine di favorire il rientro nelle  unita'  immobiliari  e  il
ritorno alle normali condizioni  di  vita  e  di  lavoro  nei  Comuni
interessati dagli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1,  per  gli
edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  5
maggio 2011,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  8  luglio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di
protezione  civile  e  che  necessitano  soltanto  di  interventi  di
immediata  riparazione,  i  soggetti  interessati   possono,   previa
presentazione di apposito progetto e asseverazione  da  parte  di  un
professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici di cui all'articolo 1  e  lo  stato  della  struttura,
oltre alla valutazione economica del  danno,  effettuare  l'immediato
ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture. 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono emanate disposizioni operative
per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di  cui  al
comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel
limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5. 
  3. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, ed alle leggi  regionali  che  regolano  il
rilascio dei titoli abilitativi, i  soggetti  interessati  comunicano
agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3,  che
ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei  lavori
edilizi di  riparazione  o  ripristino,  da  eseguirsi  comunque  nel
rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di  cui  al
comma  2,  nonche'  dei  contenuti  generali   della   pianificazione
territoriale e urbanistica, ivi  inclusa  quella  paesaggistica,  con
l'indicazione   del   progettista   abilitato   responsabile    della
progettazione, del direttore dei lavori e della  impresa  esecutrice,
purche' le costruzioni non  siano  state  interessate  da  interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i  relativi
ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di  settore  con
particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza  e
sismica. I soggetti interessati entro il  termine  di  trenta  giorni
dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che
non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino,  e  che  sia  comunque  necessaria  per  il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo  abilitativo
edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
  ((4. Entro sessanta giorni dalla data di  comunicazione  dell'avvio
dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data  del
31  luglio  2017,  gli  interessati  devono  presentare  agli  Uffici
speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo  le
modalita' stabilite negli  appositi  provvedimenti  commissariali  di
disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il  mancato
rispetto del termine e delle  modalita'  di  cui  al  presente  comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.)) 
  5. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente
affidati a imprese: 
  a)  che   risultino   aver   presentato   domanda   di   iscrizione
nell'Anagrafe di cui all'articolo  30,  comma  6,  e  fermo  restando
quanto   previsto   dallo   stesso,   abbiano    altresi'    prodotto
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; 
  b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e
previdenziali come  attestato  dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo  8  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
  c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro,  che  siano  in
possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo  84  del  codice
dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                               Art. 9 
 
 
         Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili,  e
di beni  mobili  registrati,  puo'  essere  assegnato  un  contributo
secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del
contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni  di
cui all'articolo 1, come risultante dallo stato  di  famiglia  ((alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato
1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017  con  riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis)), da definire con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per  i  beni
mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso  solo  un  contributo
forfettario. 
                               Art. 10 
 
 
                    Ruderi ed edifici collabenti 
 
  1. Non sono ammissibili a  contributo  gli  edifici  costituiti  da
unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita'  produttive
che, ((alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di  cui
all'allegato 1, alla data del 26  ottobre  2016  con  riferimento  ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  2-bis)),  non  avevano  i
requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali  o  produttivi,
in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di
certificazione  o  accertamento  comunale,  per  motivi   statici   o
igienico-sanitari, o in quanto privi di  impianti  e  non  allacciati
alle reti di pubblici servizi. 
  2. L'utilizzabilita' degli edifici ((alla data del 24  agosto  2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1,  alla  data  del  26
ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  2  ovvero
alla data del 18 gennaio  2017  con  riferimento  ai  Comuni  di  cui
all'allegato 2-bis)) deve essere attestata dal richiedente in sede di
presentazione del progetto mediante  perizia  asseverata  debitamente
documentata. L'ufficio  per  la  ricostruzione  competente  verifica,
anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma  1,
la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo. 
  3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo'
essere concesso un contributo esclusivamente per le  spese  sostenute
per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e
la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del
suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili. 
                               Art. 11 
 
 
  Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali 
 
  1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione  dei  centri  e
nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ((i
Comuni,  anche  con  il  supporto  degli  Uffici  speciali   per   la
ricostruzione)),   assicurando   un   ampio   coinvolgimento    delle
popolazioni  interessate,  curano   la   pianificazione   urbanistica
connessa alla  ricostruzione  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3,
predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei  relativi
piani finanziari, al fine di programmare  in  maniera  integrata  gli
interventi di: 
  a)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico   o   ripristino   con
miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso  pubblico,  con
priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e
degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e
delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal
sisma; 
  b)  ricostruzione  con  adeguamento  sismico   o   ripristino   con
miglioramento sismico degli  edifici  privati  residenziali  e  degli
immobili  utilizzati  per  le  attivita'   produttive   distrutti   o
danneggiati dal sisma; 
  c)  ripristino  e  realizzazione  delle  opere  di   urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata
dagli strumenti  urbanistici  attuativi,  ivi  compresa  la  rete  di
connessione dati. 
  2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano
i  principi  di  indirizzo  per  la  pianificazione   stabiliti   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.  ((Mediante
apposita ordinanza commissariale sono disciplinate  le  modalita'  di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in  materia
di pianificazione e sviluppo territoriale)). 
  3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma  1,  oltre
alla definizione  dell'assetto  planivolumetrico  degli  insediamenti
interessati, sono indicati i danni  subiti  dagli  immobili  e  dalle
opere, la sintesi degli interventi proposti,  una  prima  valutazione
dei costi  sulla  base  dei  parametri  di  cui  all'articolo  6,  le
volumetrie,  superfici  e  destinazioni  d'uso  degli  immobili,   la
individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI)  e  i  soggetti
esecutori  degli  interventi.  Gli  strumenti  attuativi  individuano
altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano
stesso. 
  4. Il Comune adotta con atto consiliare gli  strumenti  urbanistici
attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati  all'albo
pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i
soggetti interessati possono presentare  osservazioni  e  opposizioni
entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione.
Decorso tale termine, il Comune trasmette gli  strumenti  urbanistici
adottati, unitamente alle osservazioni  e  opposizioni  ricevute,  al
Commissario straordinario  per  l'acquisizione  del  parere  espresso
attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16. 
  5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante  della  Conferenza
permanente, il comune approva definitivamente lo strumento  attuativo
di cui al comma 1. 
  6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti
urbanistici  vigenti.  Ove  siano   ricompresi   beni   paesaggistici
all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni  culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e  successive  modificazioni,   se   conformi   alle   previsioni   e
prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed  a
condizione che su di  essi  abbia  espresso  il  proprio  assenso  il
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del  turismo  in  seno  alla  Conferenza  permanente,  gli  strumenti
attuativi costituiscono, quanto al  territorio  in  essi  ricompreso,
piani paesaggistici. 
  7. Nel caso  in  cui  i  predetti  strumenti  attuativi  contengano
previsioni e prescrizioni di dettaglio, con  particolare  riferimento
alla conservazione degli aspetti  e  dei  caratteri  peculiari  degli
immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche'  alle
specifiche  normative  d'uso  preordinate  alla  conservazione  degli
elementi costitutivi e delle  morfologie  dei  beni  immobili,  delle
tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi
originariamente utilizzati, la realizzazione dei  singoli  interventi
edilizi puo' avvenire mediante  segnalazione  certificata  di  inizia
attivita'  (SCIA),  prodotta  dall'interessato,  con  la   quale   si
attestano la conformita' degli interventi  medesimi  alle  previsioni
dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior
semplificazione del regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  12
del  decreto-legge  31  maggio   2014,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni. 
  8. I  Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2,  sulla  base  della
rilevazione dei danni prodotti dal  sisma  ai  centri  storici  e  ai
nuclei  urbani  e  rurali  e   delle   caratteristiche   tipologiche,
architettoniche  e  paesaggistiche  del  tessuto  edilizio,   possono
altresi', con apposita deliberazione del Consiglio comunale,  assunta
entro il termine di centocinquanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli
stessi, individuare gli aggregati edilizi  da  recuperare  attraverso
interventi unitari. In tali aggregati edilizi la  progettazione  deve
tener conto delle possibili interazioni derivanti  dalla  contiguita'
strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto  dalla
vigente  normativa  tecnica  per  le  costruzioni.  Con  il  medesimo
provvedimento sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio,
le  UMI  costituite  dagli   insiemi   di   edifici   subordinati   a
progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione  del
complessivo processo edilizio finalizzato al loro  recupero,  nonche'
della  necessita'  di  soddisfare  esigenze  di  sicurezza   sismica,
contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico. 
  9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici  privati
o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui
ai  commi  1  e  8  i  proprietari  si  costituiscono  in   consorzio
obbligatorio   entro   trenta   giorni   dall'invito   loro   rivolto
dall'ufficio speciale  per  la  ricostruzione.  La  costituzione  del
consorzio  e'  valida  con  la  partecipazione  dei  proprietari  che
rappresentino  almeno  il  51  per  cento   delle   superfici   utili
complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo  6  del
decreto del Ministro dei lavori  pubblici  in  data  5  agosto  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  20  agosto  1994,
ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. 
  10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si
sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio,  per
l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili, che non puo' avere durata superiore a tre  anni  e  per  la
quale non e'  dovuto  alcun  indennizzo.  Per  l'effettuazione  degli
interventi sostitutivi, i  Comuni  utilizzano  i  contributi  di  cui
all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. 
  11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei  casi  previsti
dal comma 10, si rivalgono  sui  proprietari  nei  casi  in  cui  gli
interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione
per gli immobili privati di cui all'articolo  6  siano  superiori  al
contributo ammissibile. 
                               Art. 12 
 
 
     Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi 
 
  1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4,  l'istanza
di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti  legittimati
di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  all'ufficio  speciale  per   la
ricostruzione territorialmente competente unitamente  alla  richiesta
del  titolo  abilitativo  necessario  in  relazione  alla   tipologia
dell'intervento  progettato.  Alla  domanda  sono   obbligatoriamente
allegati, oltre alla documentazione necessaria per  il  rilascio  del
titolo edilizio: 
  a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  17  maggio  2011  ((,
anche da parte del  personale  tecnico  del  Comune  o  da  personale
tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente  formato,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica)); 
  b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato
e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante  la
riconducibilita' causale diretta dei danni  esistenti  ((agli  eventi
sismici di cui all'articolo 1)); 
  c) progetto degli  interventi  proposti,  con  l'indicazione  delle
attivita' di ricostruzione e  riparazione  necessarie  nonche'  degli
interventi di miglioramento sismico  previsti  riferiti  all'immobile
nel suo complesso, corredati da computo  metrico  estimativo  da  cui
risulti l'entita' del contributo richiesto; 
  d) indicazione dell'impresa affidataria dei  lavori,  con  allegata
documentazione   relativa   alla   sua   selezione   e   attestazione
dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. 
  2.  All'esito  dell'istruttoria  sulla  compatibilita'  urbanistica
degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta
dall'ufficio speciale per la ricostruzione,  il  Comune  rilascia  il
titolo edilizio. 
  3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza
del contributo e il relativo importo, trasmette al  vice  commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 
  4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con
decreto di  concessione  del  contributo  nella  misura  accertata  e
ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili. 
  5.  La  struttura  commissariale  procede  con  cadenza  mensile  a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato
il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno
il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi
in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il
finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento  o
la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei  contributi
e  provvede  a  richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme
indebitamente percepite. 
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,
sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle  domande
di concessione dei contributi  e  per  l'istruttoria  delle  relative
pratiche,  prevedendo  la  dematerializzazione  con   l'utilizzo   di
piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti  possono  essere
altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da  produrre  in
allegato all'istanza di contributo, anche in relazione  alle  diverse
tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita'  e  le
procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al
comma 5. 
                               Art. 13 
 
 
(Interventi  su  edifici  gia'  interessati  da   precedenti   eventi
                              sismici). 
 
  1. Per gli interventi sugli immobili  ubicati  nei  Comuni  di  cui
all'articolo  1  ricompresi  nella  Regione  Abruzzo,  nel  caso   di
danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi
contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009
e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate  ad
ottenere il riconoscimento di  contributi  per  gli  ulteriori  danni
derivanti dagli eventi sismici di cui all'articolo  1  sono  definite
secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  previste   da   successivi
provvedimenti  adottati  dal  Commissario  straordinario   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2,  del  presente  decreto,  di  concerto  con
l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,
istituito ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  2. Nel caso di danneggiamento ulteriore  di  immobili  ubicati  nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, per  i
quali  non  siano  ancora  stati  concessi  contributi  per  i  danni
riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le  istanze  tese  al
conseguimento di contributi  sono  presentate,  istruite  e  definite
secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  previste   da   successivi
provvedimenti  adottati  dal  Commissario  straordinario   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2,  del  presente  decreto,  di  concerto  con
l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui
al comma 1 del presente articolo. 
  3. Per le attivita'  di  sostegno  al  sistema  produttivo  e  allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi  precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese  nel  capo  II  del  presente
titolo, e secondo le modalita' ivi previste. 
  4. Per gli interventi su  immobili  danneggiati  o  resi  inagibili
dalla crisi sismica del 1997 e 1998 ((e, in Umbria,  del  2009))  non
ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli
eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una  inagibilita'
indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita',
si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche  utilizzando
quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e
le condizioni previste dal presente decreto. 
                               Art. 14 
 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei  limiti  delle  risorse  stanziate
allo scopo, per la ricostruzione,  la  riparazione  e  il  ripristino
degli edifici pubblici, per gli interventi  volti  ad  assicurare  la
funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per  gli  interventi  sui
beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti
a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,  che  devono  prevedere  anche  opere  di  miglioramento
sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita'
di resistenza delle strutture, nei  Comuni  di  cui  all'articolo  1,
attraverso la concessione di contributi a favore: 
  a) degli immobili adibiti ad uso  scolastico  o  educativo  per  la
prima infanzia, pubblici  o  paritari,  e  delle  strutture  edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e  degli  immobili  demaniali  o  di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai  sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
  ((a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili  con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati
alla soddisfazione delle esigenze  abitative  delle  popolazioni  dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016)); 
  b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture  e  degli
impianti  pubblici  di  bonifica  per  la  difesa  idraulica  e   per
l'irrigazione; 
  c)  degli  ((edifici  privati  ad  uso  pubblico)),  ivi   compresi
strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche  e
chiese, che a tale fine sono equiparati agli  immobili  di  cui  alla
lettera a); 
  d) degli interventi di riparazione e ripristino  strutturale  degli
edifici privati inclusi nelle aree  cimiteriali  e  individuati  come
cappelle private, al fine  di  consentire  il  pieno  utilizzo  delle
strutture cimiteriali. 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
2, comma 2, si provvede a: 
  a)  predisporre  e  approvare  un  piano  delle  opere   pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei
oggetto degli strumenti  urbanistici  attuativi,  articolato  per  le
quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede  il
finanziamento in base alla risorse disponibili; 
  ((a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati  ad  assicurare
il ripristino,  per  il  regolare  svolgimento  dell'anno  scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo
svolgimento  della  normale   attivita'   scolastica,   educativa   o
didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale,
nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche'  comma   2
limitatamente  a  quelli  nei  quali  risultano  edifici   scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici.  I  piani  sono
comunicati al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;)) 
  b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,  articolato
per le quattro Regioni interessate, che  quantifica  il  danno  e  ne
prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; 
  c) predisporre e approvare un  piano  di  interventi  sui  dissesti
idrogeologici, articolato per le  quattro  Regioni  interessate,  con
priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati  o
infrastrutture; 
  d)  predisporre  e  approvare  un  piano  per  lo  sviluppo   delle
infrastrutture  e  il  rafforzamento  del  sistema   delle   imprese,
articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate  limitatamente  ai
territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2; 
  e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017,  N.  8,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45)); 
  f)  predisporre  e  approvare  un  programma  delle  infrastrutture
ambientali da ripristinare e  realizzare  nelle  aree  oggetto  degli
eventi sismici di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli
impianti di depurazione e di collettamento fognario ((; nel programma
delle infrastrutture  ambientali  e'  compreso  il  ripristino  della
sentieristica  nelle   aree   protette,   nonche'   il   recupero   e
l'implementazione degli itinerari ciclabili  e  pedonali  di  turismo
lento nelle aree)). 
  3.  Qualora  la  programmazione  della   rete   scolastica   o   la
riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la  costruzione
di edifici in sedi nuove o diverse,  le  risorse  per  il  ripristino
degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale
scopo. 
  ((3-bis. Gli interventi funzionali  alla  realizzazione  dei  piani
previsti dalla lettera a-bis) del comma 2  costituiscono  presupposto
per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63,  comma  1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente,  per
gli appalti  pubblici  di  lavori,  di  servizi  e  di  forniture  da
aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si  applicano  le
disposizioni di cui  all'articolo  63,  commi  1  e  6,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,    contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque  operatori
economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
dall'articolo 30 del presente  decreto.  In  mancanza  di  un  numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta  Anagrafe,
l'invito previsto dal terzo periodo deve  essere  rivolto  ad  almeno
cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo  1,
comma 52 e seguenti, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,  e  che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di
cui al citato articolo  30.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base  della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice
costituita secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  216,  comma
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)) 
  ((3-ter. Ai fini del riconoscimento del  contributo  relativo  agli
immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i  Presidenti  delle
Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  in  qualita'  di  vice
commissari, procedono, sulla base della ricognizione  del  fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi  sismici  effettuata
in  raccordo  con  i  Comuni  interessati,  all'individuazione  degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili  secondo  la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del  17  maggio  2011,  e  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre  2014,  oppure  classificati
non  utilizzabili  secondo  procedure   speditive   disciplinate   da
ordinanza  di  protezione  civile,  che  siano   ripristinabili   con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.  Ciascun  Presidente
di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al
Commissario  straordinario  l'elenco  degli  immobili   di   cui   al
precedente periodo. 
  3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,  ovvero  gli
enti  regionali  competenti  in  materia  di  edilizia   residenziale
pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a  tali
fini da esse individuati, previa  specifica  intesa,  quali  stazioni
appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e  previa
approvazione da parte del Presidente della Regione,  in  qualita'  di
vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa  a  carico
delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del  presente  decreto,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli  immobili
di loro proprieta'. 
  3-quinquies. Gli Uffici speciali per la  ricostruzione  provvedono,
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4,  comma  3,  e
nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta  attuazione  degli
interventi relativi agli  edifici  pubblici  di  proprieta'  statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018  e
inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle  Regioni,  in
qualita' di vice commissari. 
  3-sexies. Con ordinanza del Commissario  straordinario,  emessa  ai
sensi e per gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  2,  del  presente
decreto,  sono  definite  le  procedure  per   la   presentazione   e
l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di  cui  ai  commi
3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di  cui  alla  lettera  a-bis)  del
comma 1,  ultimati  gli  interventi  previsti,  sono  tempestivamente
destinati  al  soddisfacimento   delle   esigenze   abitative   delle
popolazioni  dei   territori   interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016)). 
  4.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario  d'intesa  con  i  vice  commissari   nel   cabina   di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in  coerenza  con  il
piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di  cui  al
comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori ((oppure i Comuni,  le
unioni dei Comuni, le unioni  montane  e  le  Province  interessati))
provvedono a predisporre ed inviare i progetti  degli  interventi  al
Commissario straordinario. 
  ((4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del  decreto
legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  per  la  predisposizione  dei
progetti  e  per  l'elaborazione  degli  atti  di  pianificazione   e
programmazione urbanistica, in conformita'  agli  indirizzi  definiti
dal Commissario straordinario ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al  comma  4  del
presente articolo possono procedere all'affidamento di  incarichi  ad
uno o piu' degli operatori economici  indicati  all'articolo  46  del
citato  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,   purche'   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo  34  del  presente  decreto.
L'affidamento  degli  incarichi  di  cui  al  periodo  precedente  e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita'  di  personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste  dai  commi
3-bis e  seguenti  dell'articolo  50-bis  del  presente  decreto,  in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale)). 
  5.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti
presentati ((dai soggetti di  cui  al  comma  4))  e  verifica  della
congruita'  economica  degli  stessi,  acquisito  il   parere   della
Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed
adotta il decreto di concessione del contributo. 
  6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  7. A seguito del rilascio  del  provvedimento  di  concessione  del
contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi
alla centrale  unica  di  committenza  di  cui  all'articolo  18  che
provvede ad espletare le procedure di gara  per  la  selezione  degli
operatori economici che realizzano gli interventi. 
  8. Ai  fini  dell'erogazione  in  via  diretta  dei  contributi  il
Commissario straordinario puo' essere autorizzato,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di
durata  massima  venticinquennale,   sulla   base   di   criteri   di
economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato,  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le  rate  di  ammortamento  dei
mutui attivati sono pagate agli  istituti  finanziatori  direttamente
dallo Stato. 
  9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei
Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e
c)  si  promuove  un  Protocollo  di  Intesa   tra   il   Commissario
straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ed il rappresentante delle  Diocesi  coinvolte,  proprietarie
dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita'  e
termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce
le  modalita'  attraverso  cui  rendere  stabile  e  continuativa  la
consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al  fine
di affrontare  e  risolvere  concordemente  i  problemi  in  fase  di
ricostruzione. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  11.   Il   Commissario   straordinario   definisce,   con    propri
provvedimenti adottati d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6. 
                             Art. 14-bis 
 
 
                (Interventi sui presidi ospedalieri). 
 
  1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria effettuano  sui  presidi  ospedalieri  nei  territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 le verifiche tecniche di cui  all'articolo  2,  comma  3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  marzo
2003,  n.  3274,  ((secondo  procedure  da  stabilire  con   apposita
ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e   sentiti   i   Ministeri   delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute,  con  oneri  a  valere
sulle risorse stanziate per le emergenze a far  data  dal  24  agosto
2016)). 
                               Art. 15 
 
 
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere  pubbliche  e
                          ai beni culturali 
 
  1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e  dei  beni  culturali,  di  cui
all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: 
  a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione,
per i territori di rispettiva competenza; 
  b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2.  Le  Diocesi,  fermo  restando  la  facolta'  di  avvalersi  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono
essere  soggetti  attuatori  degli  interventi  quando  questi  siano
completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di
fondi pubblici la  funzione  di  soggetto  attuatore  e'  svolto  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo. 
                             Art. 15-bis 
 
 
          (Interventi immediati sul patrimonio culturale). 
 
  1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi  di  tutela  e
ricostruzione del  patrimonio  storico  e  artistico  danneggiato  in
conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano,
per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza  relativi  ai
beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  successive  modificazioni,  le
disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7,  e  163  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Con  riferimento  ai  servizi  di
progettazione inerenti la  messa  in  sicurezza  dei  beni  culturali
immobili,  nelle   more   della   definizione   e   dell'operativita'
dell'elenco  speciale  di   cui   all'articolo   34,   le   pubbliche
amministrazioni competenti, ivi  incluse  quelle  titolari  dei  beni
danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo  inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti  idonei,
senza ulteriori formalita'. 
  2. In applicazione degli articoli  27  e  149  del  citato  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche
in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni
interessati possono effettuare  gli  interventi  indispensabili,  ivi
inclusi quelli di messa  in  sicurezza  degli  edifici,  per  evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri
territori, dandone immediata comunicazione al Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo.  Ove  si  rendano  necessari
interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e  136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c),  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni, si  applica  il  comma  4  del  presente  articolo.  I
progetti dei successivi interventi  definitivi  sono  trasmessi,  nel
piu' breve tempo possibile, al Ministero  ai  fini  delle  necessarie
autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali  di  cui  al
presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo trasmette le comunicazioni e  i  progetti  ricevuti  alle
eventuali altre amministrazioni competenti. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  altresi'  agli
interventi di messa in sicurezza posti  in  essere  dai  proprietari,
possessori o  detentori  dei  beni  culturali  immobili  e  dei  beni
paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree
protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o  nelle  zone
di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE
del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre  2009,  nei  medesimi
Comuni. 
  ((3-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  del  culto,  i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei  comuni  di
cui all'articolo 1, ovvero  le  competenti  Diocesi,  contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia  del  bene,
possono effettuare, secondo le modalita'  stabilite  nelle  ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,  ulteriori
interventi che consentano la  riapertura  al  pubblico  delle  chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali  interventi,  per  il
perseguimento delle  medesime  finalita'  di  messa  in  sicurezza  e
riapertura al pubblico, sia  possibile  porre  in  essere  interventi
anche di natura definitiva  complessivamente  piu'  convenienti,  dal
punto  di  vista  economico,  dell'azione  definitiva  e  di   quella
provvisoria di cui al precedente  periodo,  comunque  nei  limiti  di
importi massimi stabiliti con  apposita  ordinanza  commissariale,  i
soggetti di cui al presente  comma  sono  autorizzati  a  provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate  ordinanze  commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle  competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo  e  della  valutazione  di  congruita'  dei  costi   previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio  speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del  danno  ai  beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  169  del  23  luglio  2015,  su  cui  saranno
autorizzati  tali  interventi,   e'   individuato   dal   Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi  ritenuti  prioritari  nell'ambito  dei
programmi definiti secondo le modalita'  previste  dall'articolo  14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai  sensi
della parte seconda del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque  subordinato  al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale  costituita  ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto)). 
  4. Per il rilascio  delle  autorizzazioni  previste  dalla  vigente
disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a  interventi
urgenti  su  resti  di  beni   di   interesse   artistico,   storico,
architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma  2,  secondo
periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione  di  ruderi  o  di
edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica,  si
applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo. 
  5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 si applica l'articolo 8, comma  5.  I  professionisti  incaricati
della  progettazione  devono  produrre   dichiarazione   di   impegno
all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34. 
  6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di  tutela  del
patrimonio culturale  nei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto   2016,   l'ufficio   del
Soprintendente speciale di cui al decreto del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016: 
    a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,
costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017,  presso
il Segretariato generale del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e composta da non piu'  di  venti  unita'  di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga  ai  limiti
finanziari  previsti  dalla  legislazione   vigente,   incarichi   di
collaborazione, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  la  durata  massima  di
ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai
componenti della segreteria tecnica possono essere altresi'  affidate
le funzioni di responsabile unico del procedimento; ((4)) 
    b) puo' reclutare personale di supporto, fino  a  un  massimo  di
venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma
3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui,
per la durata di cinque anni a far data dal 2017; 
    ((b-bis) per le  attivita'  connesse  alla  messa  in  sicurezza,
recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito  della
ricostruzione  post-sisma,  e'  autorizzato  ad  operare   attraverso
apposita contabilita'  speciale  dedicata  alla  gestione  dei  fondi
finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi
in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono  altresi'
le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere
sulle risorse di cui  all'articolo  4,  comma  3,  previo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  e  riassegnazione  su  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo  15,  comma
8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale  e'
aperta per il periodo di  tempo  necessario  al  completamento  degli
interventi e comunque non superiore a cinque anni.)) 
  7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi  dell'articolo
52. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le
unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera  a),
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori
venti unita', nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208". 
                             Art. 15-ter 
 
 
        (( (Misure urgenti per le infrastrutture viarie). )) 
 
  ((1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della
viabilita'  delle  infrastrutture  stradali  di  interesse  nazionale
rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli  eventi
sismici di cui all'articolo 1, ANAS S.p.a. provvede  in  qualita'  di
soggetto attuatore della  protezione  civile,  operando,  in  via  di
anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  all'articolo
1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  ai  sensi  dei
commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei  poteri  di
cui all'articolo 5 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il  coordinamento
degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  il  ripristino  della
viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella  competenza
delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  ANAS  S.p.a.  opera  in
qualita' di soggetto attuatore della  protezione  civile  e  provvede
direttamente,  ove  necessario,  anche  in  ragione  della  effettiva
capacita' operativa  degli  enti  interessati,  all'esecuzione  degli
interventi, operando sempre in via di anticipazione  a  valere  sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868,  della  legge  n.
208 del 2015, e con le medesime modalita' di cui al primo periodo. 
  2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo  la  parola:  "provinciali"  sono  inserite  le   seguenti:   "e
comunali")). 
                               Art. 16 
 
 
          ((Conferenza permanente e Conferenze regionali)) 
 
  ((1. Al fine  di  potenziare  e  accelerare  la  ricostruzione  dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'
di  garantire  unitarieta'  e  omogeneita'   nella   gestione   degli
interventi, e'  istituito  un  organo  a  competenza  intersettoriale
denominato  'Conferenza  permanente',  presieduto   dal   Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da  un  rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del  turismo,  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, della Regione, della  Provincia,  dell'Ente  parco  e  del
Comune territorialmente competenti)). 
  2. La  Conferenza  permanente  e'  validamente  costituita  con  la
presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera  a  maggioranza
dei  presenti.  La  determinazione  motivata   di   conclusione   del
procedimento, adottata dal presidente,  sostituisce  a  ogni  effetto
tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, inclusi quelli di  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia
espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione  conclusiva
ha altresi' effetto di variante agli  strumenti  urbanistici  vigenti
((e comporta l'applicazione della disciplina contenuta  nell'articolo
7 del Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno  2001,  n.  380)).  Si  applicano,  per   tutto   quanto   non
diversamente disposto nel presente articolo e in quanto  compatibili,
le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai  sensi  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.   Le
autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali
tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e  del
paesaggio di cui decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  in  seno  alla
Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e'  comunque  necessario  ai
fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.
Sono assicurate adeguate forme di  partecipazione  delle  popolazioni
interessate ((...)), definite dal Commissario straordinario nell'atto
di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente. 
  ((3. La Conferenza, in particolare: 
    a) esprime  parere  obbligatorio  e  vincolante  sugli  strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi; 
    b) approva i progetti  esecutivi  delle  opere  pubbliche  e  dei
lavori relativi  a  beni  culturali  di  competenza  del  Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi  sui  beni  culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza  stessa  dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul  programma  delle
infrastrutture ambientali.)) 
  ((4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle  Regioni
ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e  dalle  Diocesi  ai
sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che  necessitano  di  pareri
ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o  ricompresi
in aree dei parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  sono
costituite  apposite  Conferenze  regionali,  presiedute   dal   Vice
commissario competente  o  da  un  suo  delegato  e  composte  da  un
rappresentante di ciascuno  degli  enti  o  amministrazioni  presenti
nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine  di  contenere
al  massimo  i  tempi  della  ricostruzione  privata  la   Conferenza
regionale  opera,  per  i  progetti  di  competenza,  con  le  stesse
modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per  la  Conferenza
permanente ed esprime il proprio  parere,  entro  i  tempi  stabiliti
dalle apposite ordinanze di cui  all'articolo  2,  comma  2,  per  la
concessione dei contributi.)) 
  ((5. La Conferenza regionale esprime il parere  obbligatorio  entro
trenta giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  per  tutti  i
progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali  sottoposti  alla
tutela del codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e,  limitatamente  alle
opere  pubbliche,  esprime  il  parere   relativo   agli   interventi
sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree  dei  parchi
nazionali o delle aree protette regionali.)) 
  ((6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma  2,
si provvede  a  disciplinare  le  modalita',  anche  telematiche,  di
funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al
comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.)) 
                               Art. 17 
 
 
                              Art-Bonus 
 
  1. Il credito di imposta  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,  e  successive  modificazioni,
spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  a  favore  del
Ministero dei beni  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
di interesse religioso presenti nei  Comuni  di  cui  all'articolo  1
anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9  del  ((codice  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio)) 2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su  beni  immobili  di
cui al  presente  articolo,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  2. Al fine di favorire gli interventi di  restauro  del  patrimonio
culturale nelle aree colpite da  eventi  calamitosi,  il  credito  di
imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n.  106,  e  successive  modificazioni,  spetta  anche  per  le
erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore del presente  decreto-legge,  per  il  sostegno  dell'Istituto
superiore per la conservazione e  il  restauro,  dell'Opificio  delle
pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale  per  il   restauro   e   la
conservazione del patrimonio archivistico e librario. 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in
0,8 milioni di euro per l'anno 2018,  in  1,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6  milioni
di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 52. 
                             Art. 17-bis 
 
 
(( (Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da  sisma  e
                      da eventi calamitosi). )) 
 
  (( 1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  dopo  la
lettera m) e' inserita la seguente: 
    "m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato  e
dei comuni, per contributi volontari versati  in  seguito  ad  eventi
sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale  si
effettua il versamento. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla
base di criteri da definire sentita la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
individua gli enti che possono beneficiare delle predette  erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
soggetti  beneficiari;  vigila  sull'impiego   delle   erogazioni   e
comunica,  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento,  all'Agenzia  delle  entrate   l'elenco   dei   soggetti
erogatori  e  l'ammontare   delle   erogazioni   liberali   da   essi
effettuate")). 
                               Art. 18 
 
 
                    Centrale unica di committenza 
 
  1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15,  comma  1,  per  la
realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche
ed ai beni culturali di  propria  competenza,  si  avvalgono  di  una
centrale unica di committenza. 
  2. La centrale unica di  committenza  e'  individuata  nell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. 
  3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale  unica
di committenza individuata al  comma  2  sono  regolati  da  apposita
convenzione. 

((Capo I-bis))
((Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017))

                             Art. 18-bis 
 
 
((  (Misure  urgenti  per   lo   svolgimento   dell'anno   scolastico
                           2016/2017). )) 
 
  ((1. Per l'anno  scolastico  2016/2017  i  dirigenti  degli  Uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle  istituzioni
scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli
eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  sono   stati   dichiarati
parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici,
a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che
ospitano  alunni  sfollati,  al  fine  di  consentire   la   regolare
prosecuzione delle attivita'  didattiche  e  amministrative,  possono
derogare al numero minimo e massimo di alunni  per  classe  previsto,
per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81,  comunque  nei
limiti  delle  risorse  previste  al  comma  2.  Inoltre  i  medesimi
dirigenti possono: 
    a) istituire con loro decreti, previa verifica  delle  necessita'
aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine
dell'attivita' didattica dell'anno  scolastico  2016/2017,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 69,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA); 
    b) assegnare alle cattedre i docenti,  il  personale  ATA  e  gli
educatori o, per il personale in servizio presso  edifici  dichiarati
parzialmente  o  totalmente  inagibili,  modificare  le  assegnazioni
effettuate,  in  deroga  alle  procedure  e   ai   termini   previsti
dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015,  n.
107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  29   marzo   2016,   n.   42,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.  Tali  assegnazioni
sono regolate  con  contratto  collettivo  integrativo  regionale  di
lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  al  fine  di
salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica. 
  2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15  milioni  nell'anno
2017. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici  regionali
interessati    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa  per
le attivita' di cui  al  comma  1.  Per  l'adozione  del  decreto  di
riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a
sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso  fatto
salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di  cui
al comma 1 per il personale docente e ATA,  comunicando  le  relative
risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese  successivo.  Nel
caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti  rispetto  al  fabbisogno
previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   e'
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per  le  spese  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche e quelle relative al  pagamento  delle  spese
per il personale supplente. 
  4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i  dirigenti  scolastici  delle
istituzioni  scolastiche  autonome  di  cui  al   comma   1   possono
individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  fermo
restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la  priorita'
a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare  i
contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine  di  acquisire
la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al  presente
comma,  i  dirigenti  degli  Uffici  scolastici  regionali   di   cui
all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, pubblicano nel proprio sito  istituzionale  apposito  bando  con
specifica della tempistica di presentazione delle relative domande. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede: 
    a) quanto ad euro 5 milioni  nel  2016,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente  al
funzionamento; 
    b) quanto ad euro 15 milioni nel  2017,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 

Capo II
Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico

                               Art. 19 
 
 
Fondo di garanzia per le PMI in favore  delle  zone  colpite  ((dagli
                      eventi sismici del 2016)) 
 
  1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali
ubicate nei territori dei Comuni di cui  all'articolo  1,  che  hanno
subito  danni  in  conseguenza  degli   eventi   sismici   ((di   cui
all'articolo  1)),  l'intervento  del  fondo  di  garanzia   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con  priorita'  sugli  altri
interventi, per un importo massimo garantito per singola  impresa  di
2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale
massima di copertura e'  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  di
ciascuna  operazione  di  finanziamento.  Per   gli   interventi   di
controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90  per
cento  dell'importo  garantito  dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale massima di copertura dell'80  per  cento.  Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
                               Art. 20 
 
 
 Sostegno alle imprese danneggiate ((dagli eventi sismici del 2016)) 
 
  1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di  euro  delle  risorse
del fondo di cui all'articolo 4,  e'  trasferita  sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4  ed  e'  riservata
alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto
interessi, alle  imprese,  con  sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che  hanno  subito  danni
per effetto degli eventi sismici  ((di  cui  all'articolo  1)).  Sono
comprese tra i beneficiari anche le  imprese  agricole  la  cui  sede
principale non e' ubicata nei territori  ((dei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2)), ma i cui fondi siano situati in tali  territori.  I
criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione
dei contributi in conto interessi  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. 
  2. Al fine di sostenere  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  tessuto
produttivo  ((dell'area  colpita  dagli   eventi   sismici   di   cui
all'articolo 1)), le risorse  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in  conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano  realizzato,  a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
Comuni di cui all'articolo 1.  L'ammontare  delle  disponibilita',  i
criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'   di   concessione   delle
agevolazioni di cui  al  presente  comma  sono  disciplinati  con  il
provvedimento di  cui  al  comma  1,  tenuto  conto  delle  effettive
disponibilita' in relazione  all'onere  per  i  contributi  in  conto
interesse. Alla concessione delle agevolazioni  di  cui  al  presente
comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo  1,  comma
5. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato. 
                            Art. 20-bis. 
 
 
          (( (Interventi volti alla ripresa economica). )) 
 
  ((1. Al fine di favorire la ripresa produttiva  delle  imprese  del
settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e  del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle pertinenti  norme  regionali,  insediate  da  almeno  sei  mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui  agli
allegati 1 e 2 al presente decreto,  nel  limite  complessivo  di  23
milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime  imprese
contributi, a condizione che le stesse abbiano  registrato,  nei  sei
mesi successivi agli eventi  sismici,  una  riduzione  del  fatturato
annuo in misura non inferiore al  30  per  cento  rispetto  a  quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. 
  2. I criteri, le  procedure,  le  modalita'  di  concessione  e  di
calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto  delle  risorse
tra le regioni interessate sono stabiliti con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di  spesa
di cui al medesimo comma 1,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. Alla  concessione  dei
contributi provvedono i vice commissari. 
  3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati  ai  sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  23  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190)). 
                               Art. 21 
 
 
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
                    agroalimentari e zootecniche 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  i
cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui  all'articolo  7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13
settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. 
  2. ((In favore delle imprese agricole ubicate  nei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di  1.500.000
euro per l'anno 2016)), a valere sulle  disponibilita'  residue  gia'
trasferite all'ISMEA del Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1068,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino  all'intero
importo, secondo il metodo di calcolo di  cui  alla  decisione  della
Commissione Europea  C(2015)  597  final  del  5  febbraio  2015,  le
commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di  cui  all'articolo
17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto  della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
  3. All'articolo 23  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di  dare  attuazione
alle misure di cui  all'articolo  1  del  regolamento  delegato  (UE)
2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro
e' destinato  alle  aziende  zootecniche  ubicate  nei  Comuni  delle
Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,((colpiti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)).». 
  4. Al fine  di  perseguire  il  pronto  ripristino  del  potenziale
produttivo ((danneggiato dagli eventi  sismici  di  cui  all'articolo
1)), di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei  prodotti
agricoli e agroalimentari e  di  sostenere  un  programma  strategico
condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, l'intera quota  del  cofinanziamento
regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di
cui all'articolo 1, ((delle  annualita'  2016,  2017,  2018,  2019  e
2020)), e' assicurata dallo Stato attraverso  le  disponibilita'  del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183. 
  ((4-bis. Al fine di  assicurare  la  continuita'  produttiva  delle
attivita' zootecniche che operano nei Comuni di  cui  all'articolo  1
che  hanno  subito  danni  in  conseguenza   degli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di
cui al comma 4-ter, sono concessi  contributi  per  il  sostegno  dei
settori del latte, della carne bovina  e  dei  settori  ovicaprino  e
suinicolo nonche'  del  settore  equino,  ai  sensi  del  regolamento
delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
e' definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato  sulla  base
della specie allevata e dello stato di salute dell'animale. 
  4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel
capitale di rischio previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
e successive modificazioni, per gli interventi  di  cui  all'articolo
66, comma 3, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11  novembre
2016, n. 205, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio  dello
Stato, nel limite di  10.942.300  euro,  per  essere  riassegnate  ad
apposito capitolo di spesa per le finalita' di cui al comma 4-bis. 
  4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di  cui
all'articolo 8, i titolari di attivita' produttive svolte in  edifici
danneggiati a seguito degli eventi sismici  di  cui  all'articolo  1,
nella qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi  di  lavoro
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  acquisiscono  la
certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a  seguito   di
verifica di  sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme  tecniche
vigenti, da un professionista abilitato,  provvedendo  a  depositarla
presso il Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli  elenchi
delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al  presente
comma  sono  considerate,  in  caso  di   successiva   richiesta   di
contributo, ai fini dell'accertamento dei danni. 
  4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi
sismici di cui all'articolo  1  possono  acquistare  o  acquisire  in
locazione macchinari, nonche'  effettuare  gli  ulteriori  interventi
urgenti  necessari  a  garantire  la   prosecuzione   della   propria
attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un
professionista abilitato  che  attesti  la  riconducibilita'  causale
diretta dei danni esistenti agli  eventi  sismici  e  la  valutazione
economica del danno subito. 
  4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni  e  gli
interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere  rimborsate  ai
sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalita' del
relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2. 
  4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies  e  4-sexies
si applicano nel rispetto della  normativa  europea  e  nazionale  in
materia di aiuti di Stato)). 
                               Art. 22 
 
 
                        Promozione turistica 
 
  1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al
fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori
colpiti dagli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)), predispone in
accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  programma
per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori. 
  2. Il programma di cui al comma 1  e'  realizzato  a  valere  sulle
risorse disponibili a legislazione vigente sul  bilancio  di  ENIT  -
Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2017. 
                               Art. 23 
 
 
             Contributi INAIL per la messa in sicurezza 
                       di immobili produttivi 
 
  1.  Per  assicurare  la  ripresa  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei  territori
dei Comuni di cui all'articolo 1,  e'  trasferita  alla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4 la somma di  trenta  milioni  di  euro
destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per  l'anno  2016,  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. 
  2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al
comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono  definiti  con
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  nel
rispetto dei  regolamenti  UE  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
                               Art. 24 
 
 
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese  nelle  zone
                    colpite dagli eventi sismici 
 
  1. Per sostenere  il  ripristino  ed  il  riavvio  delle  attivita'
economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo
1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate  dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso
zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000
euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in  10  anni  con  un
periodo di 3 anni di preammortamento. 
  2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove  imprese  e
nuovi investimenti nei territori dei Comuni di  cui  all'articolo  1,
nei   settori   della   trasformazione    di    prodotti    agricoli,
dell'artigianato,  dell'industria,  dei  servizi  alle  persone,  del
commercio e del turismo  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie
imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del  cento
per cento degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamenti
sono  rimborsati  in  8  anni  con  un   periodo   di   3   anni   di
preammortamento. 
  3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, ((per
gli anni 2016 e  2017)),  ((nel  limite  massimo  complessivo  di  10
milioni di euro di cui almeno il  70  per  cento  e'  riservato  agli
interventi di cui al comma 1)), a tal  fine  utilizzando  le  risorse
disponibili sull'apposita contabilita'  speciale  del  fondo  per  la
crescita sostenibile, di cui all'articolo  23  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2  si  provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
                               Art. 25 
 
 
                   Rilancio del sistema produttivo 
 
  1. Per garantire ai territori dei Comuni  di  cui  all'articolo  1,
percorsi di sviluppo economico  sostenibile  e  per  sostenere  nuovi
investimenti  produttivi,  anche   attraverso   l'attrazione   e   la
realizzazione  di  progetti  imprenditoriali   di   nuovi   impianti,
ampliamento di impianti  esistenti  e  riconversione  produttiva,  si
prevede  l'applicazione,  nei  limiti  delle  risorse  effettivamente
disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge  1°  aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989, n. 181,  come  disciplinato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di  cui
al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,
provvede a riconoscere i Comuni ((di cui agli allegati 1 e 2))  quale
area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo  27  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

Capo III
Misure per la tutela dell'ambiente

                               Art. 26 
 
 
Norme in materia di risorse finanziarie degli  Enti  parco  nazionali
                         coinvolti dal sisma 
 
  1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti  della  Laga  e
dei Monti Sibillini, ((per gli esercizi finanziari 2016 e 2017)), non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi  12  e  14,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e
67  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  e  all'articolo  1,
commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno
2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
                               Art. 27 
 
 
   Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali 
 
  1. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  il  Commissario  straordinario  predispone  e   approva   un
programma  delle  infrastrutture   ambientali   da   ripristinare   e
realizzare nei Comuni ((di cui agli allegati 1 e 2)), con particolare
attenzione agli impianti di depurazione e di  collettamento  fognario
((nonche' agli acquedotti)). 
  2. Per la progettazione e realizzazione degli  interventi  previsti
dal  programma  delle  infrastrutture   ambientali   il   Commissario
straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni  per
la disciplina dei relativi  rapporti,  di  societa'  in  house  delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica  competenza
tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I pareri,  i  visti,  i  nulla-osta
necessari per la realizzazione degli interventi  devono  essere  resi
dalle amministrazioni competenti entro sette giorni  dalla  richiesta
ovvero entro un termine complessivamente  non  superiore  a  quindici
giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale
termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei
limiti  di  3  milioni  di  euro  nel  2016,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 52. 
                               Art. 28 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  del  materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016,  n.
389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e  12
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  19
settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati  ai  sensi  delle
medesime disposizioni. 
  ((2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  ed  Umbria,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione
delle  macerie  e  dei  rifiuti   derivanti   dagli   interventi   di
ricostruzione oggetto del presente decreto.)) 
  3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: 
  a) fornire gli strumenti  tecnici  ed  operativi  per  la  migliore
gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni; 
  b) individuare le risorse  occorrenti  e  coordinare  il  complesso
delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle
macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi; 
  c) assicurare, attraverso la corretta rimozione  e  gestione  delle
macerie,  la  possibilita'  di  recuperare  le   originarie   matrici
storico-culturali degli edifici crollati; 
  d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che  tengano
conto delle diverse tipologie di materiale, al fine  di  favorire  il
trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero
delle macerie e riducendo i costi di intervento; 
  e) limitare il volume  dei  rifiuti  recuperando  i  materiali  che
possono essere  utilmente  impiegati  come  nuova  materia  prima  da
mettere a disposizione per  la  ricostruzione  conseguente  ai  danni
causati dagli  eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  e  se  non
utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto  come  contributo
al Comune da cui provengono tali materiali. 
  4. In deroga all'articolo 184  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali  derivanti  dal
crollo parziale o totale degli edifici  pubblici  e  privati  causati
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonche'  quelli  derivanti
dalle  attivita'  di  demolizione  e   abbattimento   degli   edifici
pericolanti disposte dai  Comuni  interessati  dagli  eventi  sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su  incarico
dei medesimi, sono classificati rifiuti  urbani  non  pericolosi  con
codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e  trasporto
da effettuarsi verso i centri  di  raccolta  comunali  e  i  siti  di
deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le  situazioni
in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi  ed  effettuare,
in condizioni di  sicurezza,  le  raccolte  selettive.  Ai  fini  dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore  dei  materiali
di cui al presente articolo e' il Comune  di  origine  dei  materiali
stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del  decreto
citato legislativo n. 152 del 2006. 
  5.  Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di  interesse
architettonico, artistico e  storico,  nonche'  quelli  dei  beni  ed
effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia  storica,
i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura
locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.  Tali  materiali  sono
selezionati e  separati  secondo  le  disposizioni  delle  competenti
Autorita', che ne individuano anche  il  luogo  di  destinazione.  Il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo  integra
con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   le   disposizioni
applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto  attuatore  nominato
ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le  autorizzazioni
previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale,
ove necessarie, si  intendono  acquisite  con  l'assenso  manifestato
mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante  del
Ministero che partecipa alle operazioni. 
  6. ((La raccolta dei materiali di cui al  comma  4,  insistenti  su
suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo  privato,  ed
il loro trasporto)) ai centri di raccolta  comunali  ed  ai  siti  di
deposito temporaneo ((, ovvero direttamente agli impianti di recupero
(R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,))  sono
operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i  territori  interessati  o  dei
Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche  amministrazioni
a diverso titolo coinvolte,  direttamente  o  attraverso  imprese  di
trasporto autorizzate da essi incaricate. Le  predette  attivita'  di
trasporto,  sono  effettuate  senza   lo   svolgimento   di   analisi
preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a  prendere  in
consegna i rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(RAEE) nelle condizioni in  cui  si  trovano,  con  oneri  a  proprio
carico. ((Ai fini  dei  conseguenti  adempimenti  amministrativi,  e'
considerato  produttore  dei  materiali  il  Comune  di  origine  dei
materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma  1,  lettera  f),
del citato decreto legislativo n.  152  del  2006.  Limitatamente  ai
materiali di cui al comma 4 del presente  articolo  insistenti  nelle
aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di  trasporto
viene effettuata con il consenso  del  soggetto  avente  titolo  alla
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata
come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune  provvede  a
notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti  disposizioni
di legge in materia  di  notifica  dei  provvedimenti  amministrativi
ovvero secondo quelle stabilite  dall'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della
data nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi
quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto  dal
sesto periodo, il Comune autorizza,  salvo  che  l'interessato  abbia
espresso  motivato  diniego,  la  raccolta  ed   il   trasporto   dei
materiali)). 
  ((6-bis. Al di fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai  precedenti
commi,  ai  fini  della  ricostruzione  degli  edifici  di  interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli  aventi  valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,  le  attivita'  di
demolizione  e  di  contestuale  rimozione   delle   macerie   devono
assicurare,  ove  possibile,  il  recupero   dei   materiali   e   la
conservazione delle componenti identitarie, esterne  ed  interne,  di
ciascun  edificio,  secondo  le  modalita'   indicate   dal   decreto
ministeriale di cui al comma 5)). 
  7. In coerenza con quanto stabilito al comma  1,  anche  in  deroga
alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica  della  sussistenza
delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della  salute
pubblica,  sono   individuati,   dai   soggetti   pubblici   all'uopo
autorizzati, eventuali e ulteriori  appositi  siti  per  il  deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al  31  dicembre  2018,
autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a  ricevere  i   materiali
predetti, e a detenerli  nelle  medesime  aree  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo  3,  comma
1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
1° settembre 2016, n. 391, sono  autorizzati,  nei  limiti  temporali
necessari, fino al 31 dicembre 2018, e  possono  detenere  i  rifiuti
gia' trasportati per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi.  Per
consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali  di
cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga,  fino
al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e  tipologie  di  rifiuti
conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica  istruttoria
semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che
cio'   determini   modifica   e   integrazione   automatiche    delle
autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la  salute  e  la
sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti  a
darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente
ai fini della raccolta e gestione in condizioni  di  sicurezza.  ((Il
Presidente  della  Regione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,))
autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili  per  le
operazioni di selezione ((, separazione, messa  in  riserva  (R13)  e
recupero  (R5)  di  flussi  omogenei  di  rifiuti   per   l'eventuale
successivo trasporto  agli  impianti  di  destinazione  finale  della
frazione non recuperabile. I  rifiuti  devono  essere  gestiti  senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e  metodi
che  potrebbero  recare  pregiudizio  all'ambiente,  secondo   quanto
stabilito dall'articolo 177,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152)).  ((Il  Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo   1,   comma   5,))   stabilisce   le   modalita'    di
rendicontazione dei quantitativi dei materiali  di  cui  al  comma  4
raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di
recupero e smaltimento. 
  8. I gestori dei siti di deposito temporaneo  di  cui  al  comma  6
ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo  svolgimento  di
analisi  preventive,  procedono  allo  scarico  presso  le   piazzole
attrezzate  e  assicurano  la  gestione  dei  siti  provvedendo,  con
urgenza,  all'avvio  agli  impianti  di   trattamento   dei   rifiuti
selezionati presenti nelle  piazzole  medesime.  Tali  soggetti  sono
tenuti altresi' a fornire il  personale  di  servizio  per  eseguire,
previa  autorizzazione  ((del  Presidente  della  Regione  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5,)) la separazione e cernita dal rifiuto  tal
quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE,
nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati  alle  operazioni  di
recupero e smaltimento. 
  9. Al fine di agevolare i flussi  e  ridurre  al  minimo  ulteriori
impatti  dovuti  ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani   indifferenziati
prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla  popolazione  colpita
dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo
scopo  autorizzati  secondo  il  principio  di   prossimita',   senza
apportare modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza  dei  rifiuti  urbani
medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si  accorda
preventivamente con i gestori degli  impianti  dandone  comunicazione
alla Regione e all'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale
(ARPA) territorialmente competenti. 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45)). 
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i materiali nei  quali  si  rinvenga,  anche  a  seguito  di
ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di
cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e  sono
gestiti secondo  le  indicazioni  di  cui  al  presente  comma.  Tali
materiali   non   possono   essere   movimentati,   ma    perimetrati
adeguatamente con nastro segnaletico.  L'intervento  di  bonifica  e'
effettuato  da  una  ditta  specializzata.  Qualora  il  rinvenimento
avvenga durante  la  raccolta,  il  rifiuto  residuato  dallo  scarto
dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di  tutte
le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE,  mantiene
la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso  con  codice  CER
20.03.99 e e'  gestito  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente
articolo.  Qualora  il  rinvenimento   avvenga   successivamente   al
conferimento presso il sito  di  deposito  temporaneo,  il  rimanente
rifiuto, privato del materiale contenente amianto,  e  sottoposto  ad
eventuale separazione  e  cernita  delle  matrici  recuperabili,  dei
rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto
urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere
gestito  per  l'avvio  a  successive   operazioni   di   recupero   e
smaltimento. In quest'ultimo  caso  i  siti  di  deposito  temporaneo
possono  essere  adibiti  anche  a  deposito,  in  area  separata  ed
appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per  quanto  riguarda
gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di  asportare
e  smaltire  correttamente  tutto  il  materiale,  devono  presentare
all'Organo di Vigilanza competente per  territorio  idoneo  piano  di
lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di
sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che
entro  24  ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di   Sanita'   pubblica
individuano un nucleo di operatori esperti che  svolge  attivita'  di
assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli  aspetti
di competenza. 
  12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le  aziende
unita'  sanitaria  locale  territorialmente  competenti,  nell'ambito
delle proprie  competenze  in  materia  di  tutela  ambientale  e  di
prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo,  al  fine  di  evitare  il
caricamento indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei  beni  di
interesse  architettonico,  artistico  e   storico,   assicurano   la
vigilanza e il rispetto del presente articolo. 
  13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e  a
quelli relativi alla raccolta,  al  trasporto,  al  recupero  e  allo
smaltimento dei rifiuti, provvede il  Commissario  straordinario  con
proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul  fondo
di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte  operano  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  ((13-bis. In deroga all'articolo  266  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i  materiali  da
scavo provenienti dai cantieri allestiti per la  realizzazione  delle
strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse  all'emergenza
sono gestiti secondo le indicazioni di  cui  ai  commi  da  13-ter  a
13-octies del presente articolo. 
  13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  41-bis
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i  materiali
di  cui  al  comma  13-bis  del   presente   articolo,   qualora   le
concentrazioni di  elementi  e  composti  di  cui  alla  tabella  4.1
dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del  2012  non  superino  i
valori delle concentrazioni soglia di  contaminazione  indicati  alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla
specifica destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
potranno  essere  trasportati  e  depositati,  per  un  periodo   non
superiore  a  diciotto  mesi,  in  siti   di   deposito   intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello
di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la  qualifica  di
sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera  qq),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti  amministrativi,  il
produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  e'  il  comune  del
territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il
soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali. 
  13-quinquies.  In  deroga  alle  lettere  a)  e  d)  del  comma   1
dell'articolo  41-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo
non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale  del
sottoprodotto. 
  13-sexies. E' competenza del produttore dei  materiali  di  cui  al
comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui  al  comma  13-ter,
finalizzati a verificare che i suddetti materiali  ricadano  entro  i
limiti indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato  5  al  titolo  V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  13-septies.  In  deroga  al  comma  2  dell'articolo   41-bis   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta  il  rispetto
delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite
dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  del
presente articolo si accerta che siano rispettate  le  condizioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del
loro utilizzo)). 
                             Art. 28-bis 
 
(( (Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi).)) 
 
  ((1. Al fine di consentire l'effettivo  recupero  dei  rifiuti  non
pericolosi derivanti da attivita' di  costruzione  e  demolizione,  a
seguito degli eventi sismici verificatisi a far data  dal  24  agosto
2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate  ai  sensi  degli
articoli 208, 209, 211, 213, 214 e  216  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, deve avvenire  entro  tre  anni  dalla  data  di
assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2.  Fino  al  31  dicembre  2020,  previo   parere   degli   organi
tecnico-sanitari  competenti,  e'  aumentato  del  50  per  cento  il
quantitativo di rifiuti non pericolosi,  derivanti  da  attivita'  di
costruzione   e   demolizione   conseguenti   agli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  indicato,  in  ciascuna
autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e  216  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero)). 
                               Art. 29 
 
 
              Disposizioni in materia di utilizzazione 
                    delle terre e rocce da scavo 
 
  1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli
articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1,  fermo  restando
il rispetto della disciplina  di  settore  dell'Unione  europea,  non
trovano applicazione, fino  al  31  dicembre  2018,  le  disposizioni
vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. 

Capo IV
Disposizioni in materia di legalita' e trasparenza

                               Art. 30 
 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei Comuni di cui  all'articolo  1,  e'  istituita,  nell'ambito  del
Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora  in
avanti denominata  «Struttura»,  diretta  da  un  prefetto  collocato
all'uopo  a  disposizione,   ai   sensi   dell'articolo   3-bis   del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 
  2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
in deroga agli articoli 90, comma 2,  e  92,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e'  competente  a  eseguire  le
verifiche finalizzate al rilascio, da parte della  stessa  Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di  cui  al  comma  1  di
qualunque valore o importo e assicura, con competenza  funzionale  ed
esclusiva,  il  coordinamento   e   l'unita'   di   indirizzo   delle
soprarichiamate   attivita',   in    stretto    raccordo    con    le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. 
  3. La Struttura, per lo svolgimento delle  verifiche  antimafia  di
cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di
cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
anche in deroga alle disposizioni di cui  al  Libro  II  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto: 
  a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato  di
cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,
con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1,  delle
verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione  e'  composta
da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture  e
dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento  della
programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio
dei ministri, della Procura  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della  Corte  dei
conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione
o suo delegato; 
  b) sono individuate, altresi', le  funzioni,  la  composizione,  le
risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura; ai relativi
oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo
di  cui  all'articolo  4  ((,  mediante   corrispondente   versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   delle   risorse   di   cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)). 
  5. Presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno e' istituito, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,
il Gruppo interforze centrale  per  l'emergenza  e  la  ricostruzione
nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura.
Con il medesimo decreto sono  altresi'  definite,  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo. 
  6. Gli operatori economici interessati a partecipare,  a  qualunque
titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi  di  ricostruzione,
pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1,  devono  essere
iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura  e
denominato  Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora  in  avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di
cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159
del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o
valore del contratto, subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse
con esito liberatorio.((Tutti  gli  operatori  economici  interessati
sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per
gli interventi di  ricostruzione  pubblica,  previa  dimostrazione  o
esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale  risulti
la presentazione della  domanda  di  iscrizione  all'Anagrafe.  Resta
fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  previsti  dal   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla  lettera
di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, l'operatore economico non risulti ancora  iscritto  all'Anagrafe,
il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla  Struttura
la  graduatoria  dei  concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le
verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
al comma 2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di  iscrizione
pervenute. A tal fine, le linee guida di  cui  al  comma  3  dovranno
prevedere procedure  rafforzate  che  consentano  alla  Struttura  di
svolgere le verifiche in tempi celeri.)) 
  7. Gli operatori economici che risultino  iscritti,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ((o in data  successiva)),  in
uno degli elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge  6
novembre 2012, n. 190, sono iscritti  di  diritto  nell'Anagrafe  ((,
previa presentazione della relativa domanda,)). Qualora  l'iscrizione
in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre  mesi  da
quella di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'iscrizione
nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da  effettuare
con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della  tenuta  dell'Anagrafe  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. 
  8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati  riferiti  all'operatore  economico
iscritto, sono riportati: 
  a) i  dati  concernenti  i  contratti,  subappalti  e  subcontratti
conclusi o approvati,  con  indicazione  del  relativo  oggetto,  del
termine di durata, ove previsto, e dell'importo; 
  b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o
gestionale; 
  c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese
o societa', anche fiduciarie; 
  d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le
violazioni  delle  regole  sul   tracciamento   finanziario   o   sul
monitoraggio finanziario di cui al comma 13; 
  e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per  le
violazioni  delle  norme  di  capitolato  ovvero  delle  disposizioni
relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite  dalla
Struttura in conformita' alle linee guida  del  comitato  di  cui  al
comma 3. 
  9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle  verifiche  e
la migliore  interazione  dei  controlli  soggettivi  e  di  contesto
ambientale, la gestione dei dati avviene con le  risorse  strumentali
di cui al comma 4, lettera b),  allocate  presso  la  Struttura  e  i
medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui  al  comma  5,
dalla Direzione investigativa Antimafia  e  dall'Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha  validita'  temporale  di  dodici
mesi ed e' rinnovabile alla scadenza,  su  iniziativa  dell'operatore
economico   interessato,   previo   aggiornamento   delle   verifiche
antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche  antimafia  anche
per gli eventuali  ulteriori  contratti,  subappalti  e  subcontratti
conclusi o approvati durante il periodo di validita'  dell'iscrizione
medesima. 
  11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe  riguarda  un
operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto  o  di
un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata
notizia al committente, pubblico o privato, ai fini  dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a  pena  di
nullita', ai sensi dell'articolo 1418  del  codice  civile,  in  ogni
strumento contrattuale relativo agli  interventi  da  realizzare.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il  provvedimento
di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a  verificare  altresi'
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso   positivo,   ne   informa   tempestivamente    il    Presidente
dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e   adotta   il   relativo
provvedimento. 
  12. L'obbligo di comunicazione delle  modificazioni  degli  assetti
societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3,  del  citato
decreto  legislativo  n.  159   del   2011,   e'   assolto   mediante
comunicazione al prefetto responsabile della Struttura. 
  13.  Ai  contratti,  subappalti  e   subcontratti   relativi   agli
interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si  applicano  le
disposizioni in materia di tracciamento dei  pagamenti  di  cui  agli
articoli 3 e 6 della legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive
modificazioni.  Per  la  realizzazione  di  interventi  pubblici   di
particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del  decreto
legislativo  18   aprile   2016,   n.   50,   propone   al   comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica   (CIPE)   di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni  in
materia di monitoraggio  finanziario,  di  cui  all'articolo  36  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga  all'articolo  6  della
citata legge n. 136 del 2010, e' sempre  competente  all'applicazione
delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 
  14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario
di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1,  nonche'  in  tutti
gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5,  lettera  b),  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto  di  diritto  e  la  Struttura  dispone  l'esclusione
dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si  applica  anche
in caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di  altra
operazione  atta  a  conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a
soggetto diverso dall'affidatario  originario;  in  tali  ipotesi,  i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono  nulli
relativamente al contratto di  appalto  per  affidamento  di  lavori,
servizi o forniture di cui sopra. 
  15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le  iniziative  per
il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse
nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
comportano  di  regola  l'esecuzione  delle  attivita'   maggiormente
esposte  a  rischio   di   infiltrazione   mafiosa,   come   definite
all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del  2012,  le  stazioni
appaltanti possono prevedere  che  la  partecipazione  alle  gare  di
appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per  il
risanamento ambientale delle medesime aree  e  la  sottoscrizione  di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione  siano  riservate
ai soli operatori economici iscritti negli appositi  elenchi  di  cui
all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012. 
                               Art. 31 
 
 
         Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata 
 
  1. Nei contratti  per  le  opere  di  ricostruzione  stipulati  tra
privati  e'  sempre  obbligatorio  l'inserimento  della  clausola  di
tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata  ai
sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta
clausola l'appaltatore assume gli  obblighi  di  cui  alla  legge  13
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni,  nonche'  quello  di
dare immediata comunicazione alla Struttura di  cui  all'articolo  30
dell'eventuale   inottemperanza   dei   propri    subappaltatori    o
subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari. 
  2.   L'eventuale   inadempimento   dell'obbligo   di   tracciamento
finanziario consistente nel mancato utilizzo di  banche  o  di  Poste
italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori
economici  incaricati  o  ai  professionisti   abilitati   ((di   cui
all'articolo 34)) per gli incarichi di progettazione e direzione  dei
lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per  la
ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato. 
  3. Nel caso in cui  sia  accertato  l'inadempimento  ad  uno  degli
ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma  2,  della  legge  13
agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale  del  contributo,
in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di  diritto.
A carico dell'operatore economico interessato,  oltre  alle  sanzioni
indicate all'articolo 6 della  citata  legge  n.  136  del  2010,  e'
altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui
all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In
caso di reiterazione, e' disposta  la  cancellazione  della  predetta
iscrizione.  I  citati  provvedimenti  sono  adottati  dal   prefetto
responsabile della Struttura di cui all'articolo 30. 
  5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1,  si  applicano,  in
caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma  6,
dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori  di
ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma  2,  del
citato decreto legislativo n.  159  del  2011.  Conseguentemente,  in
tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui  al  presente
articolo,  e'  apposta  una  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui
all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento  di  tale
clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi  dell'articolo
1418 del codice civile. 
  6. Nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni
speciali,  previa  autorizzazione   del   committente,   nei   limiti
consentiti dalla vigente normativa. In  tale  ipotesi,  il  contratto
deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con
l'indicazione della misura e  dell'identita'  dei  subappaltatori,  i
quali devono a  loro  volta  essere  iscritti  nell'Anagrafe  di  cui
all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono
il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati. 
  7. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi obbligatori, ai fini  dello  svolgimento  delle  prestazioni
professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi  sismici  ((di  cui
all'articolo 1)), assumono la qualifica  di  incaricato  di  pubblico
servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
                               Art. 32 
 
 
                 Controllo dell'ANAC sulle procedure 
                    del Commissario straordinario 
 
  1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo
30  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui  al
comma  1  sono   disciplinati   con   accordo   tra   il   Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario
e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18. 
  3. Per le  finalita'  del  presente  articolo,  l'Unita'  Operativa
Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n.  90  opera  fino  alla  completa  esecuzione  dei  contratti
pubblici relativi agli interventi previsti  nell'accordo  di  cui  al
comma 2 e comunque non oltre  il  termine  previsto  all'articolo  1,
comma 4. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 33 
 
 
                   Controllo della Corte dei conti 
 
  1. I provvedimenti  di  natura  regolatoria  ed  organizzativa,  ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati  dal  Commissario
straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge  14  gennaio
1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1,  della  legge
24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni  caso,  durante  lo
svolgimento della fase del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con
motivazione   espressa,   dichiararli   provvisoriamente    efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e   successive
modificazioni. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 34 
 
 
                  Qualificazione dei professionisti 
 
  1. Al fine di assicurare la massima  trasparenza  nel  conferimento
degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito
un  elenco  speciale  dei  professionisti   abilitati,   di   seguito
denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta  un
avviso  pubblico  finalizzato  a  raccogliere  le  manifestazioni  di
interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente  con
proprio  atto  i  criteri  generali  ed  i   requisiti   minimi   per
l'iscrizione  nell'elenco.  L'iscrizione  nell'elenco  speciale  puo'
comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti  che  presentano
il  DURC  regolare.  L'elenco  speciale,  adottato  dal   Commissario
straordinario, e' reso disponibile  presso  le  Prefetture  -  uffici
territoriali del Governo di Rieti, Ascoli  Piceno,  Macerata,  Fermo,
Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i Comuni  interessati
dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. 
  2.  I  soggetti  privati  conferiscono   gli   incarichi   per   la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli  eventi  sismici  esclusivamente  a   professionisti   iscritti
nell'elenco di cui al comma 1. 
  3. Sino all'istituzione dell'elenco  di  cui  al  comma  1  possono
essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti  agli
ordini e collegi professionali che  siano  in  possesso  di  adeguati
livelli di affidabilita' e professionalita' e  non  abbiano  commesso
violazioni  in  materia  contributiva  e  previdenziale  ostative  al
rilascio del DURC. 
  4. ((In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in  corso
ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non  episodici,  quali
quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore  tecnico,
con  le  imprese  invitate   a   partecipare   alla   selezione   per
l'affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto, ne' rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita'
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare  o
con chi riveste cariche societarie nelle stesse)). A  tale  fine,  il
direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici  speciali  per
la  ricostruzione.  La  struttura   commissariale   puo'   effettuare
controlli, anche a campione, in ordine  alla  veridicita'  di  quanto
dichiarato. 
  ((5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la  ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al  netto  dell'IVA  e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro  2  milioni  il  contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e  le  modalita'
di erogazione  del  contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che  tenga  conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'  essere
riconosciuto  un  contributo  aggiuntivo,  per  le  sole  indagini  o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.)) 
  6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi,
tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella
qualificazione. 
  7. ((Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da  quelli
previsti dall'articolo 8)), con i  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti  i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi che non  trovano  giustificazione
in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 
                               Art. 35 
 
 
                        Tutela dei lavoratori 
 
  1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione,  al
ripristino o alla ricostruzione  di  edifici  privati  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo
ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, e'  assoggettata  alle
disposizioni  previste   per   le   stazioni   appaltanti   pubbliche
relativamente alla osservanza integrale del trattamento  economico  e
normativo   stabilito   dai   contratti   collettivi   nazionali    e
territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC). 
  2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie  o  esecutrici
dei lavori di cui al comma 1, deve  essere  effettuata  dagli  uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3  con  riferimento
ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi. 
  3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al  comma
1 e di lavori di riparazione o  ricostruzione  di  immobili  pubblici
danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e  di  versamento
degli  oneri   contributivi   ((presso   le   Casse   edili/Edilcasse
provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e regolarmente operanti nelle  Province  di  Rieti,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo)). 
  4. Le imprese ((di cui al comma 3)) sono obbligate a provvedere  ad
una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti  e  sono
tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri
interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per  la
prevenzione infortuni, l'igiene  e  l'ambiente  di  lavoro  (CPT)  le
modalita'  di  sistemazione  alloggiativa  dei  suddetti  dipendenti,
l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile. 
  5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul  territorio
possono definire gli standard minimi alloggiativi  per  i  lavoratori
((di cui al comma 4)). 
  6. Le imprese ((di cui al comma 3)) sono altresi' tenute a  fornire
ai propri dipendenti un badge, con un  ologramma  non  riproducibile,
riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in  particolare
di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010,  n.
136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi. 
  7. Presso i centri per l'impiego e le casse  edili  delle  Province
interessate  sono  istituite  apposite  liste  di  prenotazione   per
l'accesso al lavoro.  Dette  liste  si  articolano  in  due  distinte
sezioni, una per i lavoratori  residenti  nei  territori  interessati
dagli eventi sismici e un'altra per  i  lavoratori  residenti  al  di
fuori. 
  8.  Presso  le  prefetture  interessate  sono  stipulati   appositi
protocolli  di  legalita',  al  fine  di  definire  in  dettaglio  le
procedure per l'assunzione dei lavoratori edili  da  impegnare  nella
ricostruzione,  prevedendo  altresi'  l'istituzione  di   un   tavolo
permanente. 
                               Art. 36 
 
 
 Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicita' degli atti 
 
  1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e
designazioni di  collaboratori  e  consulenti,  alla  predisposizione
dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma  1,  nonche'  alle
relative iscrizioni ed esclusioni,  alla  programmazione  di  lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per  l'affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori  e  opere  ed  alle
erogazioni  e   concessioni   di   provvidenze   pubbliche   per   la
ricostruzione  privata,  ove  non  considerati  riservati  ai   sensi
dell'articolo 112 ovvero secretati ai  sensi  dell'articolo  162  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  sono  pubblicati  e
aggiornati sul sito istituzionale  del  commissariato  straordinario,
nella sezione «Amministrazione  trasparente»  e  sono  soggetti  alla
disciplina di cui al decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e
successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e
per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono
altresi' pubblicati gli  ulteriori  atti  indicati  all'articolo  29,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
                            Art. 36-bis. 
 
 
((  (Informazione  sulle  misure   di   sostegno   alle   popolazioni
                             colpite).)) 
 
  ((1. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  anche
tramite  l'Agenzia  per  le  politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL),
provvede  alle  attivita'  informative  destinate  alle   popolazioni
colpite, alle imprese  e  ai  lavoratori  sulle  misure  di  sostegno
previste dal presente decreto, con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
                            Art. 36-ter. 
 
 
(( (Divieto di installazione di apparecchi e congegni  per  il  gioco
                             lecito).)) 
 
  ((1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino  al
31 dicembre 2017, e' vietata l'installazione di nuovi dispositivi  di
cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)). 

Titolo III
RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE

Capo I
Misure urgenti concernenti le attivita' e la piena operativita' del
servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza

                               Art. 37 
 
 
                Differimento dei termini di pagamento 
                     in situazioni di emergenza 
 
  1. In considerazione dell'impegno  straordinario  connesso  con  la
gestione dell'emergenza, le  amministrazioni  pubbliche  direttamente
coinvolte nella gestione degli interventi volti  a  fronteggiare  gli
eventi calamitosi per  i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della  legge
24  febbraio  1992,  n.  225,  sono  autorizzate  a  differire,   con
provvedimento motivato, i termini dei periodi  di  pagamento  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n.
231, per il tempo  strettamente  necessario  e,  comunque,  entro  il
limite massimo di centoventi giorni. 
                               Art. 38 
 
 
Disposizioni urgenti per l'impiego  del  volontariato  di  protezione
                               civile 
 
  1. Al fine di accelerare le procedure connesse  con  l'impiego  del
volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale
mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici  ((di  cui
all'articolo 1)), ed a fare data dall'entrata in vigore del  presente
decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  relativamente
agli  importi   effettivamente   spettanti   determinati   in   esito
all'istruttoria  tecnica  di  competenza   del   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono
alternativamente riconosciuti, su  apposita  domanda  del  datore  di
lavoro, con le modalita' del credito di imposta. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e'  cedibile,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti
del codice civile, previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'
del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o
assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare  il  credito  ceduto
esclusivamente in compensazione  con  i  propri  debiti  d'imposta  o
contributivi, ai sensi del citato  decreto  legislativo  n.  241  del
1997, e previa comunicazione della  cessione  al  Dipartimento  della
protezione  civile,  secondo   modalita'   stabilite   dal   medesimo
dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il  modello
F24  deve  essere  presentato  esclusivamente  attraverso  i  servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  il
mancato riconoscimento dell'operazione di versamento. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti le condizioni, i termini e  le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il
versamento periodico, da  parte  del  Dipartimento  della  protezione
civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai
sensi del comma 1, a valere  sulle  risorse  finanziarie  finalizzate
all'attuazione dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8  febbraio  2001,  n.  194,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio. 
                               Art. 39 
 
Mantenimento della continuita'  operativa  delle  reti  del  Servizio
  nazionale di protezione civile  e  completamento  del  piano  radar
  nazionale 
 
  1. Per l'anno 2016, in  relazione  alla  necessita'  e  urgenza  di
garantire senza soluzione di  continuita'  la  gestione  del  rischio
meteo-idrologico ed idraulico  nelle  aree  di  accoglienza  e  negli
insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento
delle attivita' afferenti alla gestione,  alla  manutenzione  e  allo
sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica  al  suolo,  e
della rete dei radar meteorologici utilizzati dai  centri  funzionali
regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento,  costituito
nell'ambito  delle  attivita'  di   protezione   civile,   ai   sensi
dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede
nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di  euro,  a
valere sul fondo di cui all'articolo 4. 
  2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano
i criteri e le modalita'  vigenti  ai  fini  della  ripartizione  del
contributo statale per la gestione, la  manutenzione  e  lo  sviluppo
delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della  rete
dei radar meteorologici utilizzati dai  centri  funzionali  regionali
operanti  nel   Sistema   nazionale   di   allertamento,   costituito
nell'ambito delle attivita' di protezione civile. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per
telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in
termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce,
ove occorra,  variante  agli  strumenti  urbanistici  e  comporta  la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei
lavori. Ai relativi oneri  si  provvede  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile. 
                               Art. 40 
 
 
Disposizioni  inerenti  gli  stanziamenti  residui   del   Fondo   di
                  solidarieta' dell'Unione europea 
 
  1. Per fronteggiare le esigenze connesse  con  gli  eventi  sismici
((di cui all'articolo 1)),  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti
solutori in carico al Dipartimento della protezione civile,  e  delle
procedure  di   rendicontazione   degli   stanziamenti   straordinari
riconosciuti dall'Unione  Europea  quale  rimborso  per  l'attuazione
degli interventi statali di prima emergenza,  confluiscono  per  l'80
per  cento  sul  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  (FEN)  di  cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e  per
il restante 20 per cento  sul  fondo  della  Protezione  civile,  per
essere  destinate  ad  attivita'  di  previsione  e  prevenzione  non
strutturale dei  rischi  e  di  pianificazione  e  preparazione  alla
gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi  2  e  3,  della
legge n. 225 del 1992. 
                               Art. 41 
 
 
              Disposizioni inerenti la cessione di beni 
 
  1. I beni mobili di proprieta' dello Stato, assegnati alle  Regioni
e agli Enti locali ed impiegati per la  realizzazione  di  interventi
connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto,  che  non
siano  piu'   utilizzabili   per   le   esigenze   funzionali   delle
amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso  per
cause tecniche, possono essere  ceduti  a  titolo  definitivo  e  non
oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita'
dell'amministrazione   cedente,   ai   medesimi   enti   territoriali
assegnatari, previo parere di una commissione istituita  allo  scopo,
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  dal
medesimo titolare del centro di responsabilita'((. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresi'  agli  eventi  calamitosi
per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del  presente  decreto,  e'  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225)). 

Capo II
Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti ((dagli eventi sismici del 2016))

                               Art. 42 
 
 
Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati  nella  fase
                         di prima emergenza 
 
  1. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,  in  raccordo
con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi  per
favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzione  di  continuita',
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate
durante la fase di prima emergenza,  disciplinate  con  le  ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di
prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il
Capo Dipartimento della protezione  civile,  sentito  il  Commissario
straordinario,   provvede   con   ordinanze,   adottate   ai    sensi
dell'articolo 5 della legge  n.  225  del  1992,  a  disciplinare  il
proseguimento o completamento delle suddette attivita'  delegando  ai
Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative
a determinati ambiti delle medesime attivita' e  a  singoli  contesti
regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti  adottati  in  attuazione
delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze  di
cui al  presente  comma,  allo  scopo  di  favorire  la  piu'  celere
transizione, sono adottate ((entro il 31 gennaio 2017)). 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  assicura,  ove   necessario,   anche   dopo
l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1,  il  completamento  dei
procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli
interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1  e
2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26
agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono
rese disponibili,  a  tal  fine,  con  successive  deliberazioni  del
Consiglio dei ministri, da  adottare  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 5 della  legge  n.  225  del  1992,  sulla  base  della
quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del
Fondo per le emergenze nazionali (FEN). 
  3. Allo scopo di garantire la continuita'  operativa  delle  azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  i
cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo  3,
comma 5, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile 19 settembre 2016, n.  394,  restano  in  vigore  fino  al  31
dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle
azioni poste in essere prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  fatte  salve   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  5  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile 13 settembre  2016,  n.  393,  ed  i  provvedimenti
adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 
  4.  Le  attivita'  estimative  richieste  dal  Dipartimento   della
protezione civile o dal Commissario alla  Agenzia  delle  entrate  ai
sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 43 
 
 
                Reperimento alloggi per la locazione 
 
  1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con  le  azioni
poste in essere prima della data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono fatte salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai  sensi  delle
medesime  disposizioni.  I  vice  commissari,  possono  procedere  al
reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici
danneggiati con esito diverso  da  «A»  della  scheda  AeDES  di  cui
all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili  non  utilizzati
per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate  o  ricostruite,  assicurando  l'applicazione   di   criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si
definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1
e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi  da
parte dei beneficiari. All'assegnazione  degli  alloggi  provvede  il
Sindaco del comune interessato. 
  3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza
in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati  a
seguito degli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)), la durata dei
contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche  per
periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della  legge  9
dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni. 
  4. Per le finalita' del presente articolo si  provvede  nell'ambito
delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4. 

Titolo IV
MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI

Capo I
Misure per gli enti territoriali

                               Art. 44 
 
 
         Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio 
 
  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016  e  2017
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.  ai  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2,  nonche'  alle  Province  in  cui  questi
ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e  delle  finanze  in
attuazione dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, ((alla
data di entrata in vigore del presente decreto per i  Comuni  di  cui
all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di  cui  all'allegato  2-bis)),  e'
differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  all'anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Ai  relativi
oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8  milioni  di
euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
  2. I Comuni di  cui  agli  allegati  1  e  2  non  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016  di
cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della  legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
  ((2-bis. In deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  82  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
all'articolo 1, comma 136, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  al
sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,
del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000  abitanti,  in
cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',
e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione  prevista  dal
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  aprile
2000, n. 119, per la classe di comuni con  popolazione  compresa  tra
10.001  e  30.000  abitanti,  come   rideterminata   in   base   alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data  di  entrata
in vigore  della  presente  disposizione,  con  oneri  a  carico  del
bilancio comunale)). 
  3. A decorrere, rispettivamente, ((dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,  dalla  data
di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per
i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
per i Comuni di cui all'allegato 2-bis)), sono sospesi per il periodo
di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei  medesimi
Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi
previsti dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
disposta la proroga del periodo di sospensione. 
  4. Il versamento della quota  capitale  annuale  corrispondente  al
piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il  rimborso
delle anticipazioni della liquidita' acquisita da  ciascuna  regione,
ai sensi degli articoli 2  e  3,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  non
preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette  disposizioni
normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo  12,  comma  6,  del
citato  decreto-legge  ed  iscritta  nei  bilanci  pluriennali  delle
Regioni colpite dagli  eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  e'
sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali  costanti,  negli
anni restanti di ogni piano di ammortamento originario,  a  decorrere
dal 2022. 
  5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla
base del  piano  di  ammortamento  rimodulato  a  seguito  di  quanto
previsto dal comma 4 nella  competenza  dei  relativi  esercizi,  con
legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro  per
l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 52. 

Capo II
Misure per i lavoratori

                               Art. 45 
 
 
                 Sostegno al reddito dei lavoratori 
 
  1. ((E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di  euro  per  l'anno
2016, una indennita' pari  al  trattamento  massimo  di  integrazione
salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere  dal
24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero
dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato  2,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:)) 
  a) dei lavoratori del settore privato,  compreso  quello  agricolo,
impossibilitati a prestare l'attivita'  lavorativa,  in  tutto  o  in
parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti  da  aziende
((o da soggetti diversi dalle imprese)) operanti in uno dei Comuni di
cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le  vigenti
disposizioni in materia di  ammortizzatori  sociali  in  costanza  di
rapporto di lavoro; 
  b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi
al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con  loro
conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. 
  2. L'indennita' di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  riconosciuta,
limitatamente ai lavoratori del  settore  agricolo,  per  le  ore  di
riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e  non
puo'  essere  equiparata  al  lavoro  ai  fini  del   calcolo   delle
prestazioni di disoccupazione agricola.  La  medesima  indennita'  e'
riconosciuta ai lavoratori di cui al comma  1,  lettera  b),  per  le
giornate di  mancata  prestazione  dell'attivita'  lavorativa,  entro
l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero  massimo  di
trenta giornate di retribuzione. 
  3. L'onere di cui al comma 1, ((pari a 124,5 milioni di euro,)) per
l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  ((29  novembre  2008)),   n.   185,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  ((4. In favore dei collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa degli eventi sismici di  cui  all'articolo  1,  e  che  operino
esclusivamente  o,  nel   caso   degli   agenti   e   rappresentanti,
prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli  allegati  1  e  2,  e'
riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8  milioni  di  euro
per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari  a  5.000  euro,
nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti
di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52)). 
  5. Le indennita' di cui ai commi  1  e  4  sono  autorizzate  dalle
Regioni interessate, nei limiti delle risorse ((pari a 259,3  milioni
di euro)) per l'anno 2016 ivi  previste  e  riconosciute  ed  erogate
dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e
i  limiti  concernenti  l'autorizzazione  e   la   erogazione   delle
prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita
convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed  i  Presidenti
delle Regioni. ((L'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto))  del
limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa  integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di  assegno  ordinario  e
assegno di solidarieta', ((in conseguenza degli eventi sismici di cui
all'articolo 1,)) sono dispensati dall'osservanza del procedimento di
informazione  e  consultazione  sindacale  e  dei  limiti   temporali
previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2  e  31,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  ((7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria concessi in conseguenza degli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 1 non sono conteggiati  ai  fini  delle  durate  massime
complessive previste dall'articolo  4,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente
comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019  e  in  11,08
milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico del Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2.  Agli  oneri
valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi  da
12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)). 
  8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione
addizionale  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo   14
settembre 2015, n.  148,  relativa  al  trattamento  di  integrazione
salariale straordinaria per il periodo  dal  24  agosto  2016  al  30
settembre 2017((con riferimento ai Comuni di cui  all'allegato  1,  e
per il  periodo  dal  26  ottobre  2016  al  30  settembre  2017  con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2)) ((. All'onere di cui al
presente comma, pari a 8,9 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  12,2
milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno  2019,
si provvede ai sensi dell'articolo 52)). 
  9. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229)). 

Capo III
Sospensioni di termini e misure in materia fiscale

                               Art. 46 
 
 
                    Perdite d'esercizio anno 2016 
 
  1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che  hanno  sede  o  unita'
locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo  1,  le  perdite
relative all'esercizio in corso alla data del 31  dicembre  2016  non
rilevano, nell'esercizio  nel  quale  si  realizzano  e  nei  quattro
esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli  articoli  2446,
2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. 
                               Art. 47 
 
 
        Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti 
 
  1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei
Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano  subito  danni,  verificati
con perizia asseverata, per effetto degli  eventi  sismici  ((di  cui
all'articolo 1)), i contributi,  gli  indennizzi  e  i  risarcimenti,
connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente
dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  2. Per i  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  svolgono  attivita'
economica, l'agevolazione e' concessa nel  rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
                               Art. 48 
 
Proroga  e  sospensione  di  termini  in  materia  di  adempimenti  e
versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione  di  termini
                           amministrativi 
 
  1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e  2,  in  aggiunta  a  quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207  del  5
settembre 2016, e fermo restando  che  la  mancata  effettuazione  di
ritenute  ed  il  mancato  riversamento  delle  stesse,  relative  ai
soggetti residenti nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire
dal 24 agosto 2016 fino al 19  ottobre  2016,  e  a  partire  dal  26
ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono regolarizzati entro il 31
maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono  sospesi
fino al 31 dicembre 2016: 
  a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo  18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 
  b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45; 
  c) il versamento dei contributi  consortili  di  bonifica,  esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed
extragricoli; 
  d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita  locazione
degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad
uso diverso da quello abitativo; 
  e) il pagamento dei canoni di concessione e  locazione  relativi  a
immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta'  dello
Stato e degli enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o
pubblici; 
  f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che  presentano  in
ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le  domande  di  iscrizione
alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di  verifica
periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa
tariffa; 
  g) il pagamento  delle  rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi  attivi  relativi  alle  rate   sospese   concorrano   alla
formazione  del  reddito  d'impresa,  nonche'  alla  base  imponibile
dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga  sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per  contratti  di  locazione
finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,
anche parzialmente, ovvero beni  immobili  strumentali  all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola  o  professionale
svolta nei medesimi edifici.  La  sospensione  si  applica  anche  ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto  beni  mobili  strumentali   all'attivita'   imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale; (3) 
  h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze  di  cui  alla
legge  14  agosto  1971,  n.  817,  concernente  lo  sviluppo   della
proprieta' coltivatrice; 
  i) il pagamento delle prestazioni e  degli  accertamenti  che  sono
effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario  nazionale  a
carico dei residenti  o  titolari  di  attivita'  zootecniche  e  del
settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma; 
  l) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  versamenti  verso  le
amministrazioni pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino
nei Comuni di cui all'agli allegati 1 e 2, per  conto  di  aziende  e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di persone in cui i soci residenti nei territori  colpiti  dal  sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
  1-bis.  I  sostituti  d'imposta,  indipendentemente  dal  domicilio
fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei  comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2, non devono operare  le  ritenute  alla  fonte  a
decorrere dal 1° gennaio  2017  fino  al  ((31  dicembre  2017)).  La
sospensione dei  pagamenti  delle  imposte  sui  redditi,  effettuati
mediante ritenuta alla fonte, si applica  alle  ritenute  operate  ai
sensi degli articoli 23, 24 e 29 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.  Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  1-ter. Nei  Comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,
Fabriano e  Spoleto,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis  si
applicano limitatamente ai  singoli  soggetti  danneggiati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. 
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle  assicurazioni
e della telefonia, la competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per  un
periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  24  agosto  2016  con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1  ovvero  dal  26  ottobre
2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini  di
pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso  periodo,
anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul  mercato
libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e  2.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui
pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed  introduce
agevolazioni, anche di  natura  tariffaria,  a  favore  delle  utenze
situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche  le
modalita' per  la  copertura  delle  agevolazioni  stesse  attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo. (3) (5) 
  3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono  computabili  ai  fini  della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo  51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i   sussidi
occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei
lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1  e  2  sia  da
parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a
favore dei  propri  lavoratori,  anche  non  residenti  nei  predetti
Comuni. (3) 
  4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che
alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o
avevano sede legale o operativa nei  Comuni  di  cui  rispettivamente
agli  allegati  1  e  2,  non  trovano   applicazione   le   sanzioni
amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione,  cessazione
e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo  tra  il
24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
  5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui  agli
allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai  sensi
dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione
della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla
Centrale dei rischi. 
  6. Fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  7,  commi  1  e  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  13
settembre 2016, n.  393,  gli  adempimenti  specifici  delle  imprese
agricole connessi  a  scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di
normative comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni
e  comunicazione  degli  eventi  in  stalla   nonche'   registrazioni
dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato
dagli  eventi  sismici,  con  eccezione  degli  animali  soggetti   a
movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017. 
  7.  Le  persone  fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le  persone
giuridiche che hanno sede  legale  o  operativa  nei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di  bollo  e
dell'imposta di registro per le istanze, i contratti  e  i  documenti
presentati alla pubblica amministrazione fino al  31  dicembre  2017,
esclusivamente per quelli in esecuzione  di  quanto  stabilito  dalle
ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle  istanze,
dei contratti e dei documenti effettuato presso gli  Uffici  speciali
per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal  presente
decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i  medesimi  effetti
della registrazione eseguita secondo le  modalita'  disciplinate  dal
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131. Non  si  procede  al  rimborso  dell'imposta  di
registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui  al  precedente
periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in  vigore  della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. (3) 
  8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla
politica  agricola  comune  2014  -  2020,  compresi  quelli  assunti
volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui
al regolamento  (CE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  nonche'  al  metodo  di  produzione
biologica  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.  834/2007   del
Consiglio del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno  di  domanda
2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento
degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11  marzo  2014.
La  dichiarazione   dell'autorita'   amministrativa   competente   e'
considerata  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2  del   citato
regolamento n. 640/2014. 
  9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle
produzioni con metodo  biologico,  autorizzano  le  aziende  agricole
situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad  usufruire,  per  un
periodo di tempo non superiore ad un  anno,  delle  deroghe  previste
dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008  della  Commissione
del 5 settembre 2008. Al fine di  informare  la  Commissione  europea
sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle  stesse,  le
Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  l'elenco  delle  aziende
oggetto di deroga. 
  10. Il termine del 16 dicembre 2016,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre  2016,  e'
prorogato al 30 novembre 2017. ((Per i  soggetti  diversi  da  quelli
indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il
termine del  30  novembre  2017  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2017)). La sospensione dei termini relativi agli adempimenti
e  versamenti   tributari   prevista   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica  anche  ai
soggetti residenti o  aventi  sede  legale  o  operativa  nei  Comuni
indicati  nell'allegato  1  al  presente  decreto,   non   ricompresi
nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli   adempimenti
tributari, prevista dal citato decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 1º settembre 2016,  e  dal  comma  10,  si  applica  ai
soggetti residenti o  aventi  sede  legale  o  operativa  nei  Comuni
indicati nell'allegato 2 al presente  decreto,  a  decorrere  dal  26
ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non  versati  per
effetto delle sospensioni, disposte dal citato  decreto  ministeriale
1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16
dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi ((e,  per  i
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11,  comma  3,  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45  entro  il  16  febbraio  2018.  I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo  11,  comma  3,  di
detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare  le  somme
oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni  e  interessi,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate  mensili  di  pari
importo, a decorrere dal 16 febbraio  2018.)).  Il  versamento  delle
ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del  presente  articolo
puo' essere disciplinato,  subordinatamente  e  comunque  nei  limiti
della disponibilita' di risorse del fondo previsto  dall'articolo  1,
comma 430, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  decreto  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  emanare  entro  il  30
novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge  27
luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
  11-bis. La ripresa dei versamenti del canone  di  abbonamento  alla
televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153,  lettera
c), della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  e'  effettuata  con  le
modalita' di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento
sismico la famiglia anagrafica non  detiene  piu'  alcun  apparecchio
televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad  uso  privato
non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017)). 
  12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per  effetto  delle   sospensioni   disposte   dal   citato   decreto
ministeriale 1°  settembre  2016  e  dai  commi  10  e  10-bis,  sono
effettuati entro il mese di ((febbraio 2018)). 
  ((12-bis. Al fine  di  assicurare  nell'anno  2017  i  tributi  non
versati  per  effetto  delle  sospensioni  citate  al  comma  11,  il
Commissario per la ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con
proprio provvedimento, a  valere  sulle  risorse  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma  3,  un'apposita  anticipazione
fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017. 
  12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio
2018 le somme anticipate di cui al  comma  12-bis,  non  versate  dai
comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo  periodo  del
presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema  del
versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997,  n.  241.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni  interessati  possono
in ogni caso procedere  nell'anno  2017  al  versamento  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui
al  comma  12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del  versamento
effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del  31
dicembre 2017.)) 
  13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi  i  termini
relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo  dal  24  agosto
2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre  2016  al
30 settembre 2017» e il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Agli oneri derivanti dalla sospensione di  cui  al  presente  comma,
valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di
euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52.  Non  si  fa
luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e  dei
premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti
e i pagamenti dei contributi  previdenziali  e  assistenziali  e  dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo,  sono  effettuati  entro  il   30   ottobre   2017,   senza
applicazione di sanzioni e interessi,  anche  mediante  rateizzazione
fini ad un massimo  di  diciotto  rate  mensili  di  pari  importo  a
decorrere dal mese  di  ottobre  2017.  Agli  oneri  derivanti  dalla
sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035  milioni  di
euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con  modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli  oneri  valutati  di  cui  al
presente comma, si applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  13-bis.  Per  ragioni  attinenti  agli  eventi  sismici  che  hanno
interessato  le  Regioni  colpite  dagli  eventi   sismici   di   cui
all'articolo 1,  alle  richieste  di  anticipazione  della  posizione
individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7,  lettere  b)  e
c), del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  avanzate  da
parte  degli  aderenti  alle   forme   pensionistiche   complementari
residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si  applica  in  via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma  7,  lettera  a),
del citato decreto legislativo n. 252 del  2005,  a  prescindere  dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad  una  forma  pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite  dagli  statuti  e  dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica  complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24  agosto
2016. 
  14. Le disposizioni di cui ai commi 4  e  13  trovano  applicazione
anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei  datori  di  lavoro
che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del  26  ottobre  2016  erano
assistiti   da   professionisti   operanti   nei   Comuni   di    cui
rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2. 
  15. All'articolo 9  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o  differiti,
ai sensi del  comma  2,  avviene,  senza  applicazione  di  sanzioni,
interessi e oneri accessori,  relativi  al  periodo  di  sospensione,
anche mediante rateizzazione fino  a  un  massimo  di  diciotto  rate
mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze sono definiti le modalita' e i  termini  della  ripresa
dei versamenti, tenendo anche  conto  della  durata  del  periodo  di
sospensione, nei limiti delle  risorse  preordinate  allo  scopo  dal
fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto  di  sospensione  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati  al
predetto fondo» . 
    b) il comma 2-ter e' abrogato. 
  16. I redditi dei fabbricati,  ubicati  nelle  zone  colpite  dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1, purche' distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno
2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono
alla formazione del  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilita'   dei
fabbricati medesimi e comunque  fino  all'anno  di  imposta  2017.  I
fabbricati  di  cui  al  primo   periodo   sono,   altresi',   esenti
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e  dal  tributo
per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1,  comma  639,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16
dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o  agibilita'  dei
fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.  Ai  fini
del presente comma, il contribuente  puo'  dichiarare,  entro  il  30
giugno 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale  o  parziale  del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei  successivi  venti  giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione  all'ufficio  dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competente. Con decreto  del  Ministro
dell'interno  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare  entro  il  30  novembre   2016,   sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche  nella  forma
di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai  comuni
interessati del  minor  gettito  connesso  all'esenzione  di  cui  al
secondo  periodo.  ((Al  fine  di  assicurare  ai   comuni   di   cui
all'articolo 1, continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani,  il  Commissario  per  la  ricostruzione  e'  autorizzato   a
concedere, con propri provvedimenti, a  valere  sulle  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo  4,  comma  3,  un'apposita
compensazione  fino  ad  un  massimo  di  16  milioni  di  euro   con
riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di  30  milioni  di
euro annui per il triennio 2017 - 2019,  per  sopperire  ai  maggiori
costi affrontati  o  alle  minori  entrate  registrate  a  titolo  di
TARI-tributo di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 o di  TARI-corrispettivo  di  cui  allo  stesso
articolo 1, commi 667 e 668.)) 
  17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e  2,
ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono
prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini  riferiti  ai
rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24  agosto
2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  ovvero  la  data  di   entrata   in   vigore   del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti  o
operazioni da compiersi su altra piazza. (3) 
  18. Al  fine  di  consentire  nei  Comuni  di  cui  allegato  1  il
completamento delle  attivita'  di  formazione  degli  operatori  del
settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici,  l'efficacia  delle  disposizioni  in   ordine   alla
dotazione  e   all'impiego   da   parte   delle   societa'   sportive
dilettantistiche dei predetti  dispositivi,  adottate  in  attuazione
dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017. (2) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 15 dicembre 2016, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "al comma 18, le parole: «di cui all'allegato 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto: 
  -(con l'art. 14, comma 2) che "Il termine di cui  all'articolo  48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato  di
ulteriori  6  mesi,  limitatamente  ai   soggetti   danneggiati   che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione,  studio
professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con
trasmissione agli enti competenti; la  proroga  e'  concessa  con  le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2"; 
  -(con l'art. 14, comma 3) che "Il termine di cui  all'articolo  48,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato  al
31 dicembre 2017"; 
  -(con l'art. 14, comma 4) che "Il termine di cui  all'articolo  48,
comma 7, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato  al
31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate  in  relazione
agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
189 del 2016"; 
  -(con l'art. 14, comma 5) che "Il termine di cui  all'articolo  48,
comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato  al
31 dicembre 2017"; 
  -(con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui  all'articolo
48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il termine di sospensione del 31 dicembre 2016  e'  prorogato  al  31
dicembre 2017 limitatamente alle attivita'  economiche  e  produttive
nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla  prima  casa
di abitazione, inagibile o distrutta". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Provvedimento 9 febbraio 2017 (in  G.U.  2/3/2017,  n.  51),  ha
disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1) che  "Per  le  polizze  di  assicurazione
relative ai  rami  di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n.  209  (Codice  delle  assicurazioni  private),  in
essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo
comma 2, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata
di premio assicurativo e' sospeso temporaneamente per un  periodo  di
sei mesi"; 
  -  (con  l'art.  2,  comma   2)   che   "La   sospensione   decorre
rispettivamente dal 24 agosto 2016 per  gli  assicurati  colpiti  dal
sisma  residenti  nei  comuni   individuati   nell'allegato   1   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e  dal  26  ottobre  2016  per  gli  assicurati
colpiti dal sisma residenti nei comuni ricompresi nell'allegato 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189  convertito  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229"; 
  - (con l'art. 2, comma 3) che "Nei comuni di Teramo, Rieti,  Ascoli
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a
favore dei soggetti danneggiati  che  dichiarino  l'inagibilita'  del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,  ai
sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'amministrazione  digitale)
con  trasmissione  agli   uffici   dell'Agenzia   delle   entrate   e
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  territorialmente
competenti  e  che  forniscano  prova  all'impresa  di  assicurazione
dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti  della  dichiarazione  di
inagibilita'"; 
  - (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine di  cui  al  comma  1  e'
prorogato di ulteriori sei mesi  o  dell'ulteriore  termine  previsto
dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  44
recante «Proroga e definizione di termini» limitatamente ai  soggetti
danneggiati residenti in tutti i comuni indicati al comma 2,  inclusi
quelli previsti  dal  comma  3,  che  dichiarino  l'inagibilita'  del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,  ai
sensi del Codice dell'amministrazione digitale con trasmissione  agli
enti competenti e che forniscano prova all'impresa  di  assicurazione
dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti  della  dichiarazione  di
inagibilita'". 
                               Art. 49 
 
Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e  decadenze.  Rinvio
di udienze, comunicazione e notificazione di atti 
 
  1. Fino al 31  maggio  2017,  sono  sospesi  i  processi  civili  e
amministrativi e quelli di competenza  di  ogni  altra  giurisdizione
speciale pendenti alla data del 24  agosto  2016  presso  gli  uffici
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle  cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti  per
l'adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione   di
sostegno, di interdizione, di  inabilitazione,  ai  procedimenti  per
l'adozione di ordini di protezione  contro  gli  abusi  familiari,  a
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura  civile  e  in
genere delle cause  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza  e'  fatta  dal  presidente  dell'ufficio
giudiziario in calce alla citazione o al  ricorso,  con  decreto  non
impugnabile, e, per le cause gia'  iniziate,  con  provvedimento  del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 
  2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi
i termini per  il  compimento  di  qualsiasi  atto  dei  procedimenti
indicati  al  comma  1  che  chiunque  debba  svolgere  negli  uffici
giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1. 
  3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017,  le
udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di
ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,
purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti  o
avevano sede nei Comuni di cui  all'allegato  1,  alla  data  del  24
agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti  interessati  di
rinunciare espressamente al rinvio. 
  4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,
avevano  sede  operativa  o   esercitavano   la   propria   attivita'
lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di  cui  all'allegato
1,  il  decorso  dei  termini  perentori,  legali  e   convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e  decadenze  da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini  per  gli
adempimenti contrattuali e' sospeso dal 24 agosto  2016  fino  al  31
maggio 2017  e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo  di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono
altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi  dei  medesimi
soggetti, i termini  relativi  ai  processi  esecutivi  e  i  termini
relativi  alle  procedure   concorsuali,   nonche'   i   termini   di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in
misura ridotta, di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che  va  dal  24  agosto
2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e
ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza  esecutiva,  sono
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
  6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici  giudiziari  aventi  sede
nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi  i  termini  stabiliti
dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini
per proporre querela e sono altresi' sospesi i  processi  penali,  in
qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto  2016.  Nel
procedimento di esecuzione e nel  procedimento  di  sorveglianza,  si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. 
  7. Nei processi penali in cui, alla data del 24  agosto  2016,  una
delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima  della  medesima
data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui  all'articolo
1: 
  a) sono sospesi, sino alla medesima data  di  cui  al  comma  1,  i
termini  previsti  dal  codice  di  procedura  penale   a   pena   di
inammissibilita'  o  decadenza  per  lo  svolgimento   di   attivita'
difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; 
  b) salvo quanto previsto  al  comma  8,  il  giudice,  ove  risulti
contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017. 
  8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza  di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in  stato  di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6  non  opera  nei
processi a carico di imputati minorenni. La  sospensione  di  cui  al
comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 
  9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo  in  cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei  commi
6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in  cui  il  processo  e'
rinviato ai sensi del comma 7, lettera b). 
  9-bis. Le disposizioni di cui al  comma  1  sulla  sospensione  dei
processi civili e amministrativi e di quelli di  competenza  di  ogni
altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici
del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla  sospensione  dei
termini prevista al comma 2, nonche' le disposizioni di cui al  comma
6 si applicano sino al 31 luglio 2017,  in  relazione  al  Comune  di
Camerino. 
  9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e  7  si  applicano,
per gli eventi sismici del 26 e del  30  ottobre  2016,  a  decorrere
dalla data dei predetti eventi e sino al 31  luglio  2017,  anche  in
relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. ((Per i soggetti che, alla
data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o
avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti,  Ascoli  Piceno,  Macerata,
Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali  di
cui al comma 3 e la sospensione dei termini  processuali  di  cui  al
comma 4, nonche' il rinvio e  la  sospensione  dei  termini  previsti
dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta'
delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7,  operano
dalla data dei predetti  eventi  e  sino  al  31  luglio  2017  e  si
applicano solo quando i predetti soggetti, entro il  termine  del  31
marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda.)) ((4)) 
  9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter  si  applicano  le
esclusioni di cui al  comma  8  e  la  sospensione  del  corso  della
prescrizione di cui al comma 9. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Se
la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  49,  comma  9-ter,  secondo
periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016,  non  e'  presentata  nel
termine ivi previsto, cessano, alla scadenza  del  predetto  termine,
gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo  comma
9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017". 

((Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI))


Capo I
Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici
pubblici

                               Art. 50 
 
 
Struttura del Commissario straordinario e  misure  per  il  personale
                 impiegato in attivita' emergenziali 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario,   nell'ambito   delle   proprie
competenze e funzioni,  opera  con  piena  autonomia  amministrativa,
finanziaria  e  contabile  in  relazione  alle  risorse  assegnate  e
disciplina l'articolazione interna della struttura anche  in  aree  e
unita' organizzative con propri atti in relazione  alle  specificita'
funzionali e di competenza. Il trattamento  economico  del  personale
della struttura e' commisurato  a  quello  corrisposto  al  personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri nel caso in cui  il  trattamento  economico  di  provenienza
risulti complessivamente inferiore. 
  2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale   gia'   prevista
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a
operare presso gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui
all'articolo 3, a supporto di  regioni  e  comuni  ovvero  presso  la
struttura commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
raccordo con il  territorio,  sulla  base  di  provvedimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 2. 
  3.  Nell'ambito  del   contingente   dirigenziale   gia'   previsto
dall'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con  funzioni  di  livello
dirigenziale  generale  e  due  unita'  con   funzioni   di   livello
dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale
di cui al comma 2 sono individuate: 
  a) nella misura massima di ((cento)) unita' tra il personale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  delle  quali  dieci  unita'  sono
individuate tra il personale in servizio  presso  l'Ufficio  speciale
per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito  dall'articolo
67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di
cui alla presente lettera e' collocato, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita'  di  ricostruzione  nei
territori  del  cratere  abruzzese,   l'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a stipulare,  per
il biennio  2017-2018,  contratti  a  tempo  determinato  nel  limite
massimo  di  dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle  risorse
rimborsate  dalla  struttura  del   Commissario   straordinario   per
l'utilizzo del contingente di personale in posizione  di  comando  di
cui al primo periodo, attingendo dalle  graduatorie  delle  procedure
concorsuali bandite  e  gestite  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, per le quali e' disposta la proroga  di  validita'  fino  al  31
dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma
14, della legge n. 127  del  1997,  senza  che  l'amministrazione  di
appartenenza abbia adottato il provvedimento  di  fuori  ruolo  o  di
comando, lo stesso si intende assentito qualora  sia  intervenuta  la
manifestazione di  disponibilita'  da  parte  degli  interessati  che
prendono servizio alla data indicata nella richiesta; 
  b) sulla base  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., o societa' da questa interamente controllata,  previa  intesa
con i rispettivi organi di amministrazione; 
  c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A.
o societa'  da  questa  interamente  controllata  per  assicurare  il
supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche. 
  ((3-bis. Il trattamento  economico  del  personale  pubblico  della
struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita': 
    a) le amministrazioni di  provenienza  provvedono,  con  oneri  a
proprio carico esclusivo,  al  pagamento  del  trattamento  economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione; 
    b) qualora l'indennita' di amministrazione  risulti  inferiore  a
quella prevista per il personale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, il Commissario straordinario  provvede  al  rimborso  delle
sole   somme   eccedenti   l'importo   dovuto,   a    tale    titolo,
dall'amministrazione di provenienza; 
    c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con  oneri  a
carico esclusivo del Commissario straordinario. 
  3-ter.  Al  personale  dirigenziale  di  cui  al   comma   3   sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura  equivalente  ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche', in attesa di  specifica  disposizione
contrattuale,  un'indennita'  sostitutiva   della   retribuzione   di
risultato,   determinata   con    provvedimento    del    Commissario
straordinario, di  importo  non  superiore  al  50  per  cento  della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche  responsabilita'
connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a  orari  disagevoli  e
della  qualita'  della  prestazione  individuale.  Restano  ferme  le
previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b)  e
c) del comma 7. 
  3-quater. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter  si
applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 
  3-quinquies.  Alle  spese  per  il  funzionamento  della  struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'  speciale
prevista dall'articolo 4, comma 3)). 
  4.  Per  la  risoluzione  di  problematiche  tecnico  contabili  il
commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, il supporto di un dirigente generale della  Ragioneria
Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi
o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti  del  dirigente  generale
che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 
  5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5,  comma  1,
lettera b), il commissario straordinario si  avvale  di  un  comitato
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata  esperienza  in
materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela  e  valorizzazione
dei beni culturali e  di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
rendersi  necessaria,  in  misura  massima  di  quindici  unita'.  La
costituzione e  il  funzionamento  del  comitato  sono  regolati  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2.  Per  la
partecipazione al comitato  tecnico  scientifico  non  e'  dovuta  la
corresponsione di gettoni di presenza, compensi  o  altri  emolumenti
comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese
per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui  al  comma
8. 
  6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto  del
Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,  ove  provenienti  da
altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il  collocamento
fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire
l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione  organica
dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti  equivalente
dal punto di vista finanziario. 
  7. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  commissario  straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti  delle  risorse
disponibili: 
  a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita'  di
cui all'articolo 1, puo' essere  riconosciuta  la  corresponsione  di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel  limite  massimo
di  75  ore  mensili  effettivamente  svolte,  oltre  a  quelle  gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina  in  materia  di  orario  di  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e  fino  al  31
dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate
dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018; 
  b) al  personale  dirigenziale  ed  ai  titolari  di  incarichi  di
posizione organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle  attivita'  di  cui
all'articolo  1,  puo'  essere   attribuito,   ((nelle   more   della
definizione di  appositi  accordi  nell'ambito  della  contrattazione
integrativa decentrata)), un incremento fino al 30  per  cento  della
retribuzione   mensile   di   posizione   prevista   dai   rispettivi
ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  dal  1°
ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino  al  31
dicembre 2018, fino al 20 per cento  della  retribuzione  mensile  di
posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale  dirigenziale,
all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo'
essere attribuito ((nelle more della definizione di appositi  accordi
nell'ambito   della   contrattazione   integrativa   decentrata,   un
incremento fino al 30 per cento del trattamento  accessorio,  tenendo
conto  dei  risultati  conseguiti  su   specifici   progetti   legati
all'emergenza e alla ricostruzione,  determinati  semestralmente  dal
Commissario straordinario)). 
  ((7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si  applicano  anche  ai
dipendenti pubblici impiegati  presso  gli  uffici  speciali  di  cui
all'articolo 3.)) 
  ((8. All'attuazione del presente articolo  si  provvede,  ai  sensi
dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno
2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e  2018.
Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro  il
limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017  e
2018.)) 
  9. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  3,  lettera  a),  il
Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di  apposita
convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  che  provvedono,  nell'ambito  delle  risorse   gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. ((Ai fini dell'esercizio di ulteriori e  specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione  privata,  il  Commissario
straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo  della
guardia di finanza e con il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.
Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con  le  risorse
della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3)). 
  9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti  di  servizio
civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016, nonche' ad  aumentare  il  numero  dei  volontari  da
avviare  al  Servizio  civile  nazionale,  la  dotazione  del   Fondo
nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno
2016. 
  9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto  a  euro
139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190,  e,  quanto  a  euro  7,3  milioni,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione  del  Fondo  previsto
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno  2016,  n.
106. 
                             Art. 50-bis 
 
 
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del  Dipartimento
                      della protezione civile). 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  in
ordine alla composizione degli Uffici speciali per la  ricostruzione,
tenuto conto degli eventi  sismici  di  cui  all'articolo  1,  e  del
conseguente numero di procedimenti facenti carico ai  Comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2, gli stessi possono  assumere  con  contratti  di
lavoro a tempo determinato, in  deroga  ai  vincoli  di  contenimento
della spesa di  personale  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e  di
cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno  2016  ((,
di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale  con  professionalita'  di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte,  nel
limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di  14,5  milioni  di
euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di  9,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di  euro  per  l'anno
2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale  di  cui
all'articolo 4, comma 3)). 
  ((1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma  1
e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di  cui  al
comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono,  con  efficacia
limitata  agli  anni  2017  e  2018,  incrementare  la  durata  della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo  parziale  gia'
in essere con professionalita' di tipo tecnico o  amministrativo,  in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa  di  personale  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.)) 
  2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo
del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della
cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita  dall'articolo
1, comma 5, sono determinati i profili  professionali  ed  il  numero
massimo delle unita' di personale che ciascun Comune  e'  autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1.  Il  provvedimento  e'
adottato  sulla  base  delle  richieste  che  i  Comuni  avanzano  al
Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del  profilo
professionale richiesto,  il  Comune  puo'  procedere  all'assunzione
previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 
  ((3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste  dal
comma 3  e  limitatamente  allo  svolgimento  di  compiti  di  natura
tecnico-amministrativa  strettamente  connessi  ai  servizi  sociali,
all'attivita' di  progettazione,  all'attivita'  di  affidamento  dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di  controllo  sull'esecuzione  degli  appalti,  nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1  e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di  personale  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e di cui all'articolo  1,  commi  557  e  562,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  possono  sottoscrivere  contratti  di  lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31  dicembre  2017  e
non rinnovabili. 
  3-ter.  I  contratti  previsti  dal  comma  3-bis  possono   essere
stipulati, previa  valutazione  dei  titoli  ed  apprezzamento  della
sussistenza di un'adeguata esperienza  professionale,  esclusivamente
con  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche
universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti
agli ordini e collegi professionali  ovvero  abilitati  all'esercizio
della  professione  relativamente  a  competenze  di   tipo   tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle  opere  pubbliche.  Ai  fini  della
determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in  ogni  caso,
non puo' essere superiore alle voci di natura  fissa  e  continuativa
del  trattamento  economico  previsto  per  il  personale  dipendente
appartenente  alla  categoria  D  dalla   contrattazione   collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si  applicano  le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, relativamente alla non  obbligatorieta'  delle  vigenti  tariffe
professionali fisse o minime. 
  3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per
la sottoscrizione  dei  contratti  previsti  dal  comma  3-bis,  sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti delle Regioni  -  vice  commissari,  assicurando  la
possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 
  3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che  i  Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai  sensi  e
per  gli  effetti  del  comma  3-bis,   puo'   essere   superiore   a
trecentocinquanta. 
  3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis,  3-ter  e
3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal  fine,  una
quota pari al dieci per  cento  delle  risorse  finanziarie  e  delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati  commi
e' riservata alle Province per le assunzioni  di  nuovo  personale  a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro  autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa.  Con  provvedimento  del
Commissario straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile   e   previa   deliberazione   della   cabina   di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo  1,  comma
5, sono determinati i profili  professionali  ed  il  numero  massimo
delle unita' di personale che ciascuna Provincia  e'  autorizzata  ad
assumere per le  esigenze  di  cui  al  comma  1,  sulla  base  delle
richieste da esse formulate  entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Con  il  medesimo
provvedimento  sono  assegnate  le   risorse   finanziarie   per   la
sottoscrizione dei contratti di  lavoro  autonomo  di  collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter. 
  3-septies. Nei casi in cui con  ordinanza  sia  stata  disposta  la
chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave
stato di allerta derivante da calamita' naturali di  tipo  sismico  o
meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici  situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia
disposto la chiusura verificano se  sussistono  altre  modalita'  che
consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da  parte  dei
propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il  lavoro  agile.
In caso  di  impedimento  oggettivo  e  assoluto  ad  adempiere  alla
prestazione  lavorativa,  per  causa  comunque  non   imputabile   al
lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono,  d'intesa  con  il
lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore  non
lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un  anno,
salvo  che  il  lavoratore  non  chieda  di  utilizzare  i   permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o  in  ore,  contemplati  dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  anche  se  relativi  a
fattispecie diverse)). 
  4.  Al  fine  di   far   fronte   all'eccezionalita'   dell'impegno
conseguente al reiterarsi delle  situazioni  di  emergenza  correlate
agli eventi sismici di cui  all'articolo  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo  determinato
della durata di un anno, fino  ad  un  massimo  di  venti  unita'  di
personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per
lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza,
con le modalita' e secondo  le  procedure  di  cui  al  comma  3.  Ai
relativi oneri si provvede, entro il limite  complessivo  massimo  di
140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per  l'anno  2017,  ai
sensi dell'articolo 52. 
  5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,
adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
deroga alla normativa vigente e fino alla  scadenza  dello  stato  di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, purche' nel rispetto del  limite  massimo  imposto
dalle   disposizioni   dell'Unione   europea,   dei    rapporti    di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei  contratti  per
prestazioni     di     carattere     intellettuale     in     materie
tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture  operative
del  Servizio  nazionale  della   protezione   civile,   direttamente
impegnate  nella  gestione   delle   attivita'   di   emergenza.   Le
disposizioni del primo periodo si applicano  ai  rapporti  in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.
205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze  adottate
in attuazione del presente  articolo  si  provvede  esclusivamente  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente  nei  bilanci
delle amministrazioni interessate, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
                               Art. 51 
 
 
  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. In relazione ((alla  situazione  emergenziale  conseguente  agli
eventi sismici di cui all'articolo 1)), il fondo  di  amministrazione
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e' incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016. 
  2. All'onere derivante dal comma  1,  pari  a  2.600.000  euro  per
l'anno 2016, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n.
160, per l'assunzione di 400 unita' nella  qualifica  di  vigile  del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con
decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Al fine di ripristinare l'integrita' del parco mezzi  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per garantire l'attivita'  di
raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici
((...)) nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
colpiti ((dagli eventi sismici di cui all'articolo 1)),  nonche'  per
assicurare lo svolgimento dell'attivita'  di  rimozione  e  trasporto
delle macerie dai predetti territori, e' autorizzata la  spesa  di  5
milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
                             Art. 51-bis 
 
 
(( (Norme transitorie per consentire il  voto  degli  elettori  fuori
residenza a  causa  dei  recenti  eventi  sismici  in  occasione  del
         referendum costituzionale del 4 dicembre 2016). )) 
 
  ((1. In occasione del  referendum  costituzionale  del  4  dicembre
2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1  e  2,
che, a seguito dei predetti eventi, sono  temporaneamente  alloggiati
in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi  di  inagibilita'
della propria abitazione o per provvedimenti  di  emergenza,  possono
essere ammessi a votare nel Comune di dimora. 
  2. Gli elettori possono  far  pervenire,  entro  il  quinto  giorno
antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del  Comune  di
dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune  ed
autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
trovarsi  nelle  condizioni  di  cui  al  comma   1   e   di   godere
dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del  documento
d'identita'  nonche'  copia  della  tessera  elettorale  personale  o
dichiarazione di suo smarrimento. 
  3. Il Comune  di  dimora  consegna  ad  ogni  elettore  richiedente
un'attestazione di ammissione al voto  nella  quale  e'  indicata  la
sezione  elettorale  di  assegnazione  e  trasmette  ai   Comuni   di
rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente  la  data
della votazione, i nominativi degli ammessi al  voto,  affinche'  gli
ufficiali  elettorali  provvedano  a  prenderne  nota   nelle   liste
sezionali. 
  4. Dei nominativi degli ammessi al voto il  Comune  di  dimora  da'
notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva  assegnazione.  Gli
elettori votano in tali  sezioni,  previa  esibizione  del  documento
d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3. 
  5.  Le  Commissioni  elettorali  circondariali,  ove   strettamente
necessario e su proposta dei  Comuni  di  dimora,  possono  istituire
seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile  1976,
n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero  complessivo  di
almeno trecento elettori dimoranti presso strutture  ricettive  o  di
accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi. 
  6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al  comma  1,  che  non
sono nelle condizioni di assicurare  il  regolare  svolgimento  della
consultazione referendaria, sono ammessi  al  voto,  in  uno  o  piu'
Comuni  vicini,  previa  attestazione  del  Sindaco  del  Comune   di
residenza al  predetto  Comune,  sentita  la  Commissione  elettorale
circondariale)). 

Capo II
Disposizioni finali

                               Art. 52 
 
 
                  (( (Disposizioni finanziarie). )) 
 
  ((1.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno  2018
e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma  1,
4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e  8,
48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51,  comma  4,  e  dal
comma 1  del  presente  articolo,  pari  complessivamente  a  671,502
milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per  l'anno
2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di  euro
per l'anno 2019, a 64,9 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  13,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro  per  l'anno
2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  a
367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai  fini  della  compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno  ed  indebitamento  netto,  si
provvede: 
    a) quanto a 2,067 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  a  16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
per 0,127 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico  per  1  milione  di  euro  per
l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia  e
delle finanze per 0,940  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022; 
    b) quanto a 63,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2016-2018,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2016,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per   60   milioni   di   euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e  l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale per 1 milione di euro; 
    c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,85 milioni
di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro  per  l'anno
2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 80 milioni di euro,  definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
    e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze   nazionali   di   cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225.  Le  predette  risorse   sono   trasferite   direttamente   alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; 
    f)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    g) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    h) quanto  a  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    i) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    l) quanto a 201,35 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a  348,7
milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per  l'anno
2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dalle  misure  previste  dagli
articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis; 
    m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno  2016,  mediante  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di  pari
importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all'erario; 
    n) quanto a 141,835 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  231,23
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3  milioni  di  euro  per  l'anno
2018,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale   per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato
dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente
articolo; 
    o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di
euro per l'anno 2020 e  a  0,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    p) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo  2015,  n.
22,  come  incrementata  dall'articolo  43,  comma  5,  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma  387,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui
al  presente  decreto  sono  realizzati  nell'ambito  delle   risorse
finanziarie disponibili. Le  amministrazioni  interessate  provvedono
allo svolgimento delle attivita'  di  rispettiva  competenza  con  le
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio,  anche  in  conto  residui.  Ove  necessario,
previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'   disporre   il   ricorso   ad
anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa)). 
                               Art. 53 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Costa,  Ministro  per  gli   affari
                                  regionali e le autonomie 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

                                                           Allegato 1 
 
               Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 
                                                             (Art. 1) 
REGIONE ABRUZZO. 
  Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
    1. Campotosto (AQ); 
    2. Capitignano (AQ); 
    3. Montereale (AQ); 
    4. Rocca Santa Maria (TE); 
    5. Valle Castellana (TE); 
    6. Cortino (TE); 
    7. Crognaleto (TE); 
    8. Montorio al Vomano (TE). 
REGIONE LAZIO. 
  Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
    9. Accumoli (RI); 
    10. Amatrice (RI); 
    11. Antrodoco (RI); 
    12. Borbona (RI); 
    13. Borgo Velino (RI); 
    14. Castel Sant'Angelo (RI); 
    15. Cittareale (RI); 
    16. Leonessa (RI); 
    17. Micigliano (RI); 
    18. Posta (RI). 
REGIONE MARCHE. 
  Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
    19. Amandola (FM); 
    20. Acquasanta Terme (AP); 
    21. Arquata del Tronto (AP); 
    22. Comunanza (AP); 
    23. Cossignano (AP); 
    24. Force (AP); 
    25. Montalto delle Marche (AP); 
    26. Montedinove (AP); 
    27. Montefortino (FM); 
    28. Montegallo (AP); 
    29. Montemonaco (AP); 
    30. Palmiano (AP); 
    31. Roccafluvione (AP); 
    32. Rotella (AP); 
    33. Venarotta (AP). 
  Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
    34. Acquacanina (MC); 
    35. Bolognola (MC); 
    36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
    37. Cessapalombo (MC); 
    38. Fiastra (MC); 
    39. Fiordimonte (MC); 
    40. Gualdo (MC); 
    41. Penna San Giovanni (MC); 
    42. Pievebovigliana (MC); 
    43. Pieve Torina (MC); 
    44. San Ginesio (MC); 
    45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
    46. Sarnano (MC); 
    47. Ussita (MC); 
    48. Visso (MC). 
REGIONE UMBRIA. 
  Area Val Nerina: 
    49. Arrone (TR); 
    50. Cascia (PG); 
    51. Cerreto di Spoleto (PG); 
    52. Ferentillo (TR); 
    53. Montefranco (TR); 
    54. Monteleone di Spoleto (PG); 
    55. Norcia (PG); 
    56. Poggiodomo (PG); 
    57. Polino (TR); 
    58. Preci (PG); 
    59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
    60. Scheggino (PG); 
    61. Sellano (PG); 
    62. Vallo di Nera (PG). 
                                                         ((Allegato 2 
 
     Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 
                                                         (articolo 1) 
REGIONE ABRUZZO: 
  1. Campli (TE); 
  2. Castelli (TE); 
  3. Civitella del Tronto (TE); 
  4. Torricella Sicura (TE); 
  5. Tossicia (TE); 
  6. Teramo. 
REGIONE LAZIO: 
  7. Cantalice (RI); 
  8. Cittaducale (RI); 
  9. Poggio Bustone (RI); 
  10. Rieti; 
  11. Rivodutri (RI). 
REGIONE MARCHE: 
  12. Apiro (MC); 
  13. Appignano del Tronto (AP); 
  14. Ascoli Piceno; 
  15. Belforte del Chienti (MC); 
  16. Belmonte Piceno (FM); 
  17. Caldarola (MC); 
  18. Camerino (MC); 
  19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
  20. Castel di Lama (AP); 
  21. Castelraimondo (MC); 
  22. Castignano (AP); 
  23. Castorano (AP); 
  24. Cerreto D'esi (AN); 
  25. Cingoli (MC); 
  26. Colli del Tronto (AP); 
  27. Colmurano (MC); 
  28. Corridonia (MC); 
  29. Esanatoglia (MC); 
  30. Fabriano (AN); 
  31. Falerone (FM); 
  32. Fiuminata (MC); 
  33. Folignano (AP); 
  34. Gagliole (MC); 
  35. Loro Piceno (MC); 
  36. Macerata; 
  37. Maltignano (AP); 
  38. Massa Fermana (FM); 
  39. Matelica (MC); 
  40. Mogliano (MC); 
  41. Monsapietro Morico (FM); 
  42. Montappone (FM); 
  43. Monte Rinaldo (FM); 
  44. Monte San Martino (MC); 
  45. Monte Vidon Corrado (FM); 
  46. Montecavallo (MC); 
  47. Montefalcone Appennino (FM); 
  48. Montegiorgio (FM); 
  49. Monteleone (FM); 
  50. Montelparo (FM); 
  51. Muccia (MC); 
  52. Offida (AP); 
  53. Ortezzano (FM); 
  54. Petriolo (MC); 
  55. Pioraco (MC); 
  56. Poggio San Vicino (MC); 
  57. Pollenza (MC); 
  58. Ripe San Ginesio (MC); 
  59. San Severino Marche (MC); 
  60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
  61. Sefro (MC); 
  62. Serrapetrona (MC); 
  63. Serravalle del Chienti (MC); 
  64. Servigliano (FM); 
  65. Smerillo (FM); 
  66. Tolentino (MC); 
  67. Treia (MC); 
  68. Urbisaglia (MC). 
REGIONE UMBRIA: 
  69. Spoleto (PG) )). 
                                                    (( Allegato 2-bis 
 
                 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma 
                    del 18 gennaio 2017 (Art. 1) 
 
  Regione Abruzzo: 
    1) Barete (AQ); 
    2) Cagnano Amiterno (AQ); 
    3) Pizzoli (AQ); 
    4) Farindola (PE); 
    5) Castelcastagna (TE); 
    6) Colledara (TE); 
    7) Isola del Gran Sasso (TE); 
    8) Pietracamela (TE); 
    9) Fano Adriano (TE) )).