Pensione di vecchiaia unificata "anticipata"
All’interno della sempre vivace discussione sulla previdenza in Italia, in tempi recenti si è aperto un serrato dibattito sulla flessibilità in uscita. Allo stato attuale tutto rimanda ad un acronimo ambiguo, si tratta dell’APE (stesso termine noto a noi professionisti per l’Attestato di Prestazione Energetica, per non parlare del mezzo della Piaggio o dell’imenottero), che si profila come un nuovo incubo per chi si avvicina all’età del pensionamento. Si parla di percentuali di riduzione, variabili in base al numero di anni di anticipo ed all’importo della pensione, ma si parla anche di prestiti bancari o assicurativi per evitare che lo Stato sfori i limiti di bilancio. Parte di questi costi (è ancora da capire come e con che importi) saranno comunque a carico del sistema pubblico.
Tuttavia giova ricordare che il sistema previdenziale di Inarcassa esula dalle regole della previdenza pubblica, inoltre la flessibilità in uscita, forse dimenticata per l’eccessiva fretta dalla riforma Fornero, da noi è già stata analizzata e prevista con la riforma del 2012.
Il principio alla base del concetto di anticipazione è già insito nel sistema di calcolo della pensione contributiva, dove il coefficiente di trasformazione è funzione dell’età dell’assicurato e quindi, da un punto di vista statistico, proporzionale al numero medio di anni di sopravvivenza del pensionando. Ciò non avviene per la pensione calcolata con sistema retributivo, che risulta indipendente dall’età di pensionamento. Questo, assieme all’allungamento dell’aspettativa di vita, è uno dei motivi che ha portato allo squilibrio del sistema pensionistico italiano. Un riequilibrio e quindi un recupero di equità nel sistema è possibile inserendo per le quote di pensione calcolate con sistema retributivo un coefficiente di riduzione che interviene in funzione dell’anticipo rispetto all’età di pensionamento ordinario; è quanto avviene in Inarcassa per la Pensione di Vecchiaia Unificata Anticipata.
Pure il progressivo aumento dell’aspettativa di vita è considerato nel sistema previdenziale riformato di Inarcassa, difatti i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo, così come quelli di riduzione per la quota retributiva, sono diversi in funzione della classe di età del pensionando (una classe è costituita da tutti gli iscritti nati in un determinato anno, tecnicamente definita coorte).
Per tornare un momento alle ipotesi per il sistema previdenziale pubblico, il principio è lo stesso anche se complicato dal prestito per evitare spostamenti di importi tra bilanci di diversi anni oltre che da coefficienti di riduzione variabili in funzione dell’importo di pensione, introdotti per un concetto di equità che se ha un qualche senso politico, tecnicamente è incoerente. Dell’aspettativa di vita variabile nel tempo invece non si hanno notizie, forse anche perché; si parla di primi tentativi da verificare nel proseguo.
Tornando ad Inarcassa il Regolamento Generale Previdenza all’art. 20 enuncia le tipologie e i requisiti di accesso alla Pensione di Vecchiaia Unificata. Ogni professionista, qualora rientri nelle diverse casistiche contemporaneamente, ha la facoltà di scegliere tra le diverse tipologie regolamentate.
Inizialmente, dal 1 gennaio 2013, i requisiti minimi di accesso alla Pensione di Vecchiaia Unificata Ordinaria erano 65 anni l’età anagrafica ed almeno 30 anni di anzianità contributiva maturata presso Inarcassa.
A decorrere dal 1 gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è stata elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni nell’anno 2017 mentre il requisito contributivo minimo è stato aumentato di sei mesi fino ad arrivare, a regime nel 2023, a 35 anni. Tabella di dettaglio
Pertanto ad oggi i requisiti minimi per l’accesso alla PVU ordinaria è di 65 anni e 9 mesi con 31 anni e 6 mesi di anzianità contributiva.
I professionisti hanno la possibilità di richiedere anticipatamente rispetto all’età pensionabile ordinaria la liquidazione della Pensione di Vecchiaia Unificata Anticipata. I requisiti di accesso sono 63 anni di età fermo restando l’anzianità contributiva minima.
La PVU, sia essa ordinaria o anticipata, è costituita dalla somma di due quote distinte quella retributiva, per i periodi di anzianità contributive maturate entro il 31.12.2012 e la quota contributiva per i periodi dal 1 gennaio 2013.
Anticipando l’erogazione della pensione, come descritto in precedenza, la parte retributiva è decurtata, in via definitiva e per tutto il periodo di erogazione della stessa, di una percentuale in base all’età di accesso alla pensione per le percentuali riportate nella tabella M del RGP 2012: nel 2015 a sessantatré; anni è pari a 8,360%, a sessantaquattro a 5,207% e a sessantacinque a 1,824%. Le quote 2016 sono in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.
Esistono alcune eccezioni nell’anticipazione, molto limitate che sono ancora per poco in vigore in via transitoria: la pensione previdenziale contributiva e la pensione di anzianità.
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