La cancellazione da Inarcassa: guida utile per non compromettere la pensione
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di Franco Fietta
Le difficoltà del mercato del lavoro stimolano sempre più; i nostri iscritti a cogliere nuove opportunità, parallele al mercato professionale tipico, per sopperire alla flessione dei redditi accettando o proponendosi a rapporti di lavoro dipendente e/o di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co). E’ un fenomeno non nuovo che si è accentuato nel corso della lunga crisi economica di questi anni.
Il professionista deve prestare molta attenzione alle conseguenze di tale scelte considerato che l’iscrizione ad Inarcassa è incompatibile con l’iscrizione ad altra forma previdenziale.
Qualora infatti la formula contrattuale utilizzata comporti l’apertura di una posizione assicurativa presso un’altra gestione (ad. es. Inps IVS o Gestione Separata) il professionista verrà cancellato da Inarcassa, interrompendo la fase di accumulo contributivo ai fini pensionistici e le tutele assistenziali offerte dalla nostra Associazione.
I requisiti di iscrizione
L'iscrizione a Inarcassa non è né; facoltativa, né; volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso dei seguenti requisiti che devono sussistere contemporaneamente:
- Iscrizione all’albo professionale;
- Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali.
In particolare si segnala che l'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia gestita da Inps, sia da Enti Previdenziali Privatizzati (Dl. 509/1994) o da Enti Previdenziali Privati (L.103/1990), comporta l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa. Nel caso di INPS si comprende la Gestione Separata, qualora l'attività in concreto esercitata non sia riconducibile a quella professionale (come chiarito dalla circolare INPS n° 72/2015 )
Obblighi di comunicazione successivi all’iscrizione
Per evitare spiacevoli sorprese l’iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente a Inarcassa le variazioni del proprio status professionale (variazione di partita IVA, dimissioni dall’Albo, attivazione di rapporti di lavoro dipendente e autonomo). Una comunicazione tardiva può determinare come effetto, accanto alla restituzione dei contributi versati in eccedenza, l’annullamento di periodi previdenziali con effetto retroattivo, compromettendo la maturazione dei requisiti pensionistici in corso. Inoltre qualora tali periodi avessero già dato già luogo alla erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali indebite, queste dovranno essere restituite dall’iscritto.
A coloro che alternano alla professione esclusiva frequenti periodi di rapporti di lavoro dipendente e/o collaborazione parasubordinata (ad es. come avviene per gli incarichi di insegnamento a tempo), suggeriamo di comunicare ad Inarcassa tali variazioni almeno una volta l’anno.
L’adempimento è semplice e immediato: è sufficiente compilare la domanda di cancellazione (Modulo MEU007) reperibile sul sito nella sezione modulistica e inviarlo alla casella di posta protocollo@pec.inarcassa.org.
In alternativa, le informazioni possono essere rese all’interno della dichiarazione annuale obbligatoria entro il termine del 31 ottobre, compilando la SEZIONE C - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE. Gli uffici provvederanno ad aggiornare la posizione contributiva.
Qualche suggerimento. La verifica della propria posizione previdenziale diventa importante all’avvicinarsi della soglia del pensionamento. Una ricostruzione della carriera fatta per tempo (a partire da un paio di anni prima la data ipotizzata per la pensione) evita ritardi nella liquidazione del trattamento. E’ possibile infatti recuperare agevolmente gli effetti di una eventuale cancellazione di periodi contributivi sovrapposti facendo ricorso all’istituto della ricongiunzione, garantendosi in questo modo il massimo beneficio pensionistico dai contributi versati nelle diverse gestioni.
Effetti della cancellazione da Inacassa
Esaminiano in dettaglio gli effetti previdenziali e contributivi derivanti dalle variazioni dello status professionale. Si possono verificare le seguenti situazioni:
- a) chiusura della partita iva (individuale, associativa o societaria);
- b) dimissioni o sospensione dall’albo professionale;
- c) assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria a seguito dell’attivazione di un rapporto di lavoro dipendente o di un rapporto di lavoro “parasubordinato” non riconducibile all’attività professionale (v. rapporti co.co.co con committenti pubblici o privati) i cui compensi non siano fatturati ma percepiti sotto forma di “cedolino di pagamento” e dichiarati nella sezione RC del modello Unico.
Nei casi di chiusura di partita iva (a) e/o di esclusione dall’albo professionale (b) il professionista cessa di avere ogni rapporto con Inarcassa, sia sotto il profilo assicurativo (non vengono più; accreditati contributi per la pensione, vengono meno le tutele sanitarie, per disabilità, per inabilità temporanea, per maternità/paternità), sia sotto il profilo degli obblighi contributivi.
Il professionista non deve dimenticare tuttavia gli ultimi adempimenti. L’anno successivo alla cessazione dell’attività è tenuto a trasmettere la dichiarazione per l’ultima volta (31 ottobre) e a versare l’eventuale conguaglio soggettivo e integrativo (31 dicembre).
Diversamente, nell’ipotesi di assoggettamento ad altra previdenza obbligatoria (c) il professionista perde i requisiti di iscrizione ad Inarcassa con gli effetti previdenziali e assistenziali sopra citati ma mantiene lo status di contribuente. Rimane infatti l’obbligo di addebitare in fattura il contributo integrativo del 4% per le prestazioni professionali rese, anche se effettuate in concomitanza con altra attività lavorativa dipendente o autonoma, come pure quello di versarne l’importo [vedi nota 1] ad Inarcassa (31 agosto dell’anno successivo) e di trasmettere la dichiarazione annuale (31 ottobre).
Naturalmente tutti i contributi corrisposti fino al momento della cancellazione non vanno persi e attribuiscono il diritto ad una pensione Inarcassa al compimento dell’età pensionabile e dei requisiti previsti oppure potranno, sempre per i fini pensionistici, formare oggetto di ricongiunzione, totalizzazione o cumulo gratuito.
N O T E
[1] Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del committente
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