DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189
Vigente al: 25-5-2017
Titolo I
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE
Capo I
Principi organizzativi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24
agosto 2016;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile», e successive
modificazioni;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389
del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13
settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre
2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della
predetta deliberazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9
settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente
provvedimento sulla base di criteri di omogeneita' delle
caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di
cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita'
strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione
2014-2020;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento sismico
verificatosi in data 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione dell'11 ottobre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del
lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare
gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni
indicati negli ((allegati 1, 2 e 2-bis)). Nei Comuni di Teramo,
Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di
cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai
singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici
dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la
previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi,
altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati
in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati
negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino
il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato
da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il
Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario
straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in
relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici
successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al
comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto,
finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di
vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo
e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione
presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle
ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare
periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. ((Alla
cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice
commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti
della Giunta regionale munito di apposita delega motivata)). Al
funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale,
composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di
vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai
Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali
sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma
l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi,
nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi
parametrici.
Art. 2
Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della
protezione civile, al fine di coordinare le attivita' disciplinate
dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti
al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il
proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione
di quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli
immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo
all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei
relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi
stessi, ai sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e
con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione
delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere
pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II,
Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede
nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico
nelle aree colpite dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34,
raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle
attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita'
organizzata negli interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente
intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal
presente decreto nei territori colpiti;
l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente
decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel
rispetto delle norme europee e nazionali in materia di ((aiuti di
Stato)).
((l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato
a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre
2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a
cio' finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni, e definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e
criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre
2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a
professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale
nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche'
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente
decreto ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneita'
nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli
standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la
microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle
ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il
Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla convenzione di
cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilita'
previste all'alinea della presente lettera)).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito
della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
((2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure
negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto)).
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al
presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialita' dei
territori e delle singole filiere produttive esistenti anche
attraverso modalita' di ascolto e consultazione, nei Comuni
interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli
enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di
garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati attesi.
Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni e Stato svolgono
nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle
unita' del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e
classificato agibile, invenduto e di cui e' accertata la
disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1,
comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire
il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di
ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e
ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei
contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli
immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle
misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica
di cui al Titolo II, Capo II.
Art. 3
Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce,
unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune,
denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»,
di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione.
Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici,
per assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la
dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi ((da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e
Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche
amministrazioni)). Le Regioni, le Province e i Comuni interessati
possono altresi' assumere personale, strettamente necessario ad
assicurare la piena funzionalita' degli Uffici speciali per la
ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2017 e 2018. ((Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto)) si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui
all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52.
((Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo,
nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di
cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori
risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli
anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per
l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni
interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato
della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo
tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del Commissario
straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni
interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario.)) Le assunzioni a tempo
determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato
garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei
candidati nelle medesime graduatorie. ((Le disposizioni del presente
comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di
un contingente massimo di quindici unita', si applicano, nei limiti
delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco
nazionali il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2)). ((4))
((1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le
finalita' di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei
contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
((1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la
ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a
carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti
previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria)).
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici
speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili,
unita' di personale con professionalita' tecnico-specialistiche di
cui all'articolo 50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria
per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri
adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresi'
alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo
42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle
Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di
competenza degli enti locali.
4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di
supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad
adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo
edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni. ((Ferme restando
le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o
associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento
con l'attivita' di quest'ultimo)).
5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione e'
costituito uno Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
unitario per tutti i Comuni coinvolti.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera
a)) che nel comma 1 del presente articolo "al terzo periodo, le
parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite
dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte
di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»".
Art. 4
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una
dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. ((6))
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le
risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate
al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese
per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilita' speciale
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai
fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita'
speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi
titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori
colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse
quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre
2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese
sostenute nella fase di prima emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria
statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario
straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i
versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento
della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28
agosto, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita' speciale
di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure
previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti,
accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la
diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei garanti
previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato da un
rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone
al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture
destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero
solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della
legge 13 maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma
4 e' sostituito dal seguente:
'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha disposto (con l'art. 42, comma 1)
che "Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' incrementato di 63 milioni di euro per
l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche
per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione
delle attivita' di assistenza alla popolazione a seguito della
cessazione dello stato di emergenza".
((Capo I-bis))
((Strutture provvisorie di prima emergenza))
Art. 4-bis
(( (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi
provvisori). ))
((1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1, individuando soluzioni che
consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni
abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni,
in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano
il regolare svolgimento della vita della comunita' locale,
assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto
conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei
Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile
le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di
container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In
assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della
protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti
per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere
assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle
private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di
localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di
sussistenza di grave necessita' pubblica e valgono anche quali
provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione
delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata
fruizione degli insediamenti, avviene con modalita' definite con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in
relazione alla effettiva capacita' operativa dei soggetti
individuati.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla
installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la
fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze
abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile,
in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle
aree.
4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui
all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede,
anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure
negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una
pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad
oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di cui al
comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali.
5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga
agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' all'obbligo di utilizzo della banca dati
AVCpass, istituita presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di
cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in
relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura.
6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per
l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili
con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della
popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 puo' svolgersi con l'unico
operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della
possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in
appalto.
7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree
temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi
necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed
il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al
ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva
imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti,
gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli
necessari allo scopo, puo' essere richiesto un aumento delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,
in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta
comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di
quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti
possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed
ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare
espletate, alle medesime condizioni alle quali e' stata effettuata
l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le
modalita' di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad
una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure di cui al
comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi
di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli
di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente
dagli operatori danneggiati, con modalita' disciplinate con apposite
ordinanze di protezione civile.
10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonche'
di quelli gia' conclusi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di
moduli abitativi e container, possono essere applicate le
disposizioni di cui al comma 8.
11. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo
il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi
anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile.
12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono
effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' e
i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione
dei controlli di competenza.
13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione
dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN)
di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del
1992)).
Titolo II
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E
PRODUTTIVO
Capo I
Ricostruzione dei beni danneggiati
Art. 5
Ricostruzione privata
1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei
contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il
Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e
ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale
degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o
ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e
attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni
gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la
progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione
con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con
miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere
compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti
architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche
indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e
l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti
i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono
utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le
relative procedure e modalita' di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono
utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento
sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad
abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni
gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare
interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei
quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici
attuativi;
f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del
costo degli interventi ed i costi parametrici.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in
coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per
cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle
seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di
edilizia abitativa ((e)) ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita'
produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative
agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati
dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per
traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di
garantirne la continuita';
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita' sociali,
socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese
le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti
privati, senza fine di lucro.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del
comma 2 sono erogati, con le modalita' del finanziamento agevolato,
sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei
lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni
necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3,
i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti,
secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata
con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello
Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di
concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello
Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse
le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i
criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al
beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile
esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna
scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte
capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di
fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta e'
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o
parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che
eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche
all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari,
l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale
e possono coprire le eventuali spese gia' anticipate dai soggetti
beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente
ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi
di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel presente
articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di
finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la
restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere
dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto
finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.
7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti
adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i
criteri e le modalita' attuative del presente articolo, anche per
garantire uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei
limiti di spesa allo scopo autorizzati.
8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di
esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare
dall'articolo 50.
9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare e'
determinato con la legge di bilancio in relazione alla
quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie
per gli interventi di cui al presente articolo.
Art. 6
Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti
agevolati per la ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel
rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono
essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento
del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni,
comprese le finiture interne ed esterne ((e gli impianti)), e delle
parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare
nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti
norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle
superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini
dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita'
inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al
100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o
del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli
elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso
l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi
architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e
delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a
domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, che, ((alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre
2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data
del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato
2-bis)), risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che, ((alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26
ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero
alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis)), risultavano concesse in locazione sulla base di
un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse
in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa,
e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o
dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai
proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal
sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di
diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma
e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali,
((alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis)), era presente
un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge o
per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data
della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o
ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che ((alla data
del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1,
alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis)) risultavano adibite
all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), e'
subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di
presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle
medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o
dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici,
successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non
inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto
l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato
ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto
degli eventi sismici di cui all'articolo 1.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale
riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato
secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.
5. COMMA SOPPRESSO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 22 OTTOBRE
2016, N. 248.
6. COMMA SOPPRESSO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 22 OTTOBRE
2016, N. 248.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su
immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da
eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi
caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari al 100
per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento
sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli
altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il
50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2
6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo
o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le
medesime finalita' di quelli di cui al presente decreto.
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul
confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le
superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti
comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti
sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito
del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo
conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di
quanto determinato all'articolo 34, comma 5.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono
la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la
concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori
contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni.
((10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a
privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni
di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e
prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due
anni dal completamento di detti interventi, e' dichiarato decaduto
dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite,
maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del
bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei registri
immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di
concessione, senza alcun'altra formalita'.
10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso
di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi
sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi
all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito
delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero
dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si
applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei
Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle
misure previste dal presente decreto)).
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo,
l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non
sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario
dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione
possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella
Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a
tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della
documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.
((13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che
dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi
verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.))
Art. 7
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati
o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle
zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le
condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia
privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e
commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati,
compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti
dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e
ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia
dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacita'
massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in
base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua
tipologia, e' individuata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili (("di
interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza)) del Consiglio dei ministri
21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29
ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti
dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni;
c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso.
Art. 8
Interventi di immediata esecuzione
1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il
ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni
interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli
edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di
protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di
immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa
presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un
professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici di cui all'articolo 1 e lo stato della struttura,
oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato
ripristino della agibilita' degli edifici e delle strutture.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono emanate disposizioni operative
per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al
comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel
limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5.
3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il
rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano
agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che
ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori
edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel
rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al
comma 2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione
territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice,
purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi
ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con
particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e
sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni
dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che
non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo
edilizio e dell'autorizzazione sismica.
((4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio
dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del
31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici
speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le
modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di
disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato
rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.))
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente
affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando
quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e
previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in
possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 9
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e
di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo
secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del
contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di
cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia ((alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato
1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis)), da definire con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni
mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo
forfettario.
Art. 10
Ruderi ed edifici collabenti
1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da
unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive
che, ((alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis)), non avevano i
requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi,
in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di
certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o
igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati
alle reti di pubblici servizi.
2. L'utilizzabilita' degli edifici ((alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26
ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero
alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis)) deve essere attestata dal richiedente in sede di
presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente
documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica,
anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1,
la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo.
3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo'
essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute
per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e
la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del
suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 11 Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali 1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ((i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione)), assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di: a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita' produttive distrutti o danneggiati dal sisma; c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati. 2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. ((Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale)). 3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso. 4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16. 5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1. 6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici. 7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche' alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi puo' avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attivita' (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformita' degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni. 8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresi', con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonche' della necessita' di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico. 9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. 10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. 11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.
Art. 12
Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza
di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati
di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la
ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta
del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia
dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente
allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del
titolo edilizio:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 ((,
anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale
tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica));
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato
e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la
riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti ((agli eventi
sismici di cui all'articolo 1));
c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle
attivita' di ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli
interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile
nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui
risulti l'entita' del contributo richiesto;
d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata
documentazione relativa alla sua selezione e attestazione
dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica
degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta
dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il
titolo edilizio.
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza
del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con
decreto di concessione del contributo nella misura accertata e
ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato
il decreto di concessione dei contributi a norma del presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno
il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi
in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il
finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o
la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi
e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme
indebitamente percepite.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande
di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative
pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di
piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere
altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in
allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse
tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le
procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al
comma 5.
Art. 13
(Interventi su edifici gia' interessati da precedenti eventi
sismici).
1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui
all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di
danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi
contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009
e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad
ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni
derivanti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono definite
secondo le modalita' e le condizioni previste da successivi
provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con
l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei
Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, per i
quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni
riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al
conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite
secondo le modalita' e le condizioni previste da successivi
provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con
l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e allo
sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti
si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente
titolo, e secondo le modalita' ivi previste.
4. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili
dalla crisi sismica del 1997 e 1998 ((e, in Umbria, del 2009)) non
ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli
eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilita'
indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita',
si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando
quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e
le condizioni previste dal presente decreto.
Art. 14
Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate
allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino
degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la
funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui
beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti
a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento
sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita'
di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1,
attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la
prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
((a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati
alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016));
b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione;
c) degli ((edifici privati ad uso pubblico)), ivi compresi
strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e
chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla
lettera a);
d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli
edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come
cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle
strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi
di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei
oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le
quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento in base alla risorse disponibili;
((a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare
il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo
svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o
didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale,
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2
limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;))
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato
per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne
prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti
idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con
priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o
infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle
infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese,
articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai
territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45));
f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture
ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli
eventi sismici di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli
impianti di depurazione e di collettamento fognario ((; nel programma
delle infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della
sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e
l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo
lento nelle aree)).
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la costruzione
di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino
degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale
scopo.
((3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani
previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto
per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da
aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori
economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe,
l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno
cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1,
comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di
cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice
costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))
((3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli
immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di vice
commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata
in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili secondo la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati
non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente
di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al
Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al
precedente periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli
enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale
pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali
fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni
appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualita' di
vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico
delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili
di loro proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono,
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e
nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e
inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in
qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente
decreto, sono definite le procedure per la presentazione e
l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi
3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del
comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente
destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle
popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016)).
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il
piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al
comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori ((oppure i Comuni, le
unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati))
provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al
Commissario straordinario.
((4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei
progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti
dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad
uno o piu' degli operatori economici indicati all'articolo 46 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.
L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi
3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale)).
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti
presentati ((dai soggetti di cui al comma 4)) e verifica della
congruita' economica degli stessi, acquisito il parere della
Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed
adotta il decreto di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del
contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi
alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che
provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli
operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il
Commissario straordinario puo' essere autorizzato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di
durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di
economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento
a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei
mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente
dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei
Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e
c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario
straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie
dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita' e
termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce
le modalita' attraverso cui rendere stabile e continuativa la
consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine
di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di
ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo
avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6.
Art. 14-bis
(Interventi sui presidi ospedalieri).
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo
2003, n. 3274, ((secondo procedure da stabilire con apposita
ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere
sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto
2016)).
Art. 15
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e
ai beni culturali
1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui
all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:
a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione,
per i territori di rispettiva competenza;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le Diocesi, fermo restando la facolta' di avvalersi del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono
essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano
completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di
fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore e' svolto dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo.
Art. 15-bis
(Interventi immediati sul patrimonio culturale).
1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e
ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in
conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano,
per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai
beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le
disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di
progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali
immobili, nelle more della definizione e dell'operativita'
dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche
amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni
danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei,
senza ulteriori formalita'.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche
in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni
interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi
inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri
territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo. Ove si rendano necessari
interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I
progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel
piu' breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie
autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al
presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle
eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' agli
interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari,
possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni
paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree
protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone
di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE
del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi
Comuni.
((3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto, i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di
cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene,
possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori
interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il
perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e
riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi
anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal
punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella
provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di
importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i
soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno
autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei
programmi definiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi
della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto)).
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente
disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi
urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico,
architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo
periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di
edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica, si
applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3
e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati
della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno
all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del
patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio del
Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,
costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso
il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e composta da non piu' di venti unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti
finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di
collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di
ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai
componenti della segreteria tecnica possono essere altresi' affidate
le funzioni di responsabile unico del procedimento; ((4))
b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un massimo di
venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma
3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui,
per la durata di cinque anni a far data dal 2017;
((b-bis) per le attivita' connesse alla messa in sicurezza,
recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della
ricostruzione post-sisma, e' autorizzato ad operare attraverso
apposita contabilita' speciale dedicata alla gestione dei fondi
finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi
in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono altresi'
le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma
8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale e'
aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli
interventi e comunque non superiore a cinque anni.))
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo
52.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le
unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a),
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori
venti unita', nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208".
Art. 15-ter
(( (Misure urgenti per le infrastrutture viarie). ))
((1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della
viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale
rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ANAS S.p.a. provvede in qualita' di
soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di
anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei
commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di
cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento
degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della
viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza
delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in
qualita' di soggetto attuatore della protezione civile e provvede
direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva
capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli
interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n.
208 del 2015, e con le medesime modalita' di cui al primo periodo.
2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
dopo la parola: "provinciali" sono inserite le seguenti: "e
comunali")).
Art. 16
((Conferenza permanente e Conferenze regionali))
((1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'
di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli
interventi, e' istituito un organo a competenza intersettoriale
denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del
Comune territorialmente competenti)).
2. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la
presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza
dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del
procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto
tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi
pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva
ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti
((e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo
7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380)). Si applicano, per tutto quanto non
diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili,
le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali
tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla
Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e' comunque necessario ai
fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.
Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni
interessate ((...)), definite dal Commissario straordinario nell'atto
di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
((3. La Conferenza, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei
lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle
infrastrutture ambientali.))
((4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni
ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai
sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri
ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi
in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono
costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice
commissario competente o da un suo delegato e composte da un
rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti
nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere
al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza
regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse
modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza
permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti
dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la
concessione dei contributi.))
((5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i
progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla
tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle
opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi
sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi
nazionali o delle aree protette regionali.))
((6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
si provvede a disciplinare le modalita', anche telematiche, di
funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al
comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.))
Art. 17
Art-Bonus
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni,
spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del
Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1
anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di
altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del ((codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio)) 2004, n. 42, e successive
modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di
cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio
culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di
imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le
erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto
superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle
pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per
l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni
di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 52.
Art. 17-bis
(( (Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e
da eventi calamitosi). ))
(( 1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettera m) e' inserita la seguente:
"m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e
dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi
sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si
effettua il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla
base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti
erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi
effettuate")).
Art. 18
Centrale unica di committenza
1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la
realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche
ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una
centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata nell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.
3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica
di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita
convenzione.
((Capo I-bis))
((Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017))
Art. 18-bis
(( (Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico
2016/2017). ))
((1. Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni
scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1, sono stati dichiarati
parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici,
a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che
ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare
prosecuzione delle attivita' didattiche e amministrative, possono
derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto,
per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei
limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi
dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita'
aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine
dell'attivita' didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi
dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli
educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati
parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni
effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti
dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.
107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1,
del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni
sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di
lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di
salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno
2017. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali
interessati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa per
le attivita' di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di
riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a
sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso fatto
salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui
al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative
risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel
caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno
previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle
istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese
per il personale supplente.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono
individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo
restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita'
a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i
contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire
la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al presente
comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui
all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con
specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al
funzionamento;
b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio)).
Capo II
Misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico
Art. 19
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite ((dagli
eventi sismici del 2016))
1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali
ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno
subito danni in conseguenza degli eventi sismici ((di cui
all'articolo 1)), l'intervento del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con priorita' sugli altri
interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di
2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale
massima di copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di
ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di
controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90 per
cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di
garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 20 Sostegno alle imprese danneggiate ((dagli eventi sismici del 2016)) 1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, e' trasferita sulle contabilita' speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)). Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori ((dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2)), ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. 2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo ((dell'area colpita dagli eventi sismici di cui all'articolo 1)), le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilita', i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilita' in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 20-bis.
(( (Interventi volti alla ripresa economica). ))
((1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del
settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli
allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23
milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese
contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei
mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato
annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse
tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa
di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei
contributi provvedono i vice commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).
Art. 21
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,
agroalimentari e zootecniche
1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i
cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13
settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.
2. ((In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui
all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di 1.500.000
euro per l'anno 2016)), a valere sulle disponibilita' residue gia'
trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero
importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della
Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le
commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle
decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.
2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione
alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE)
2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro
e' destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,((colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)).».
4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale
produttivo ((danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo
1)), di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti
agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico
condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento
regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di
cui all'articolo 1, ((delle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020)), e' assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita' del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.
((4-bis. Al fine di assicurare la continuita' produttiva delle
attivita' zootecniche che operano nei Comuni di cui all'articolo 1
che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di
cui al comma 4-ter, sono concessi contributi per il sostegno dei
settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e
suinicolo nonche' del settore equino, ai sensi del regolamento
delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
e' definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base
della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.
4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel
capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo
66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre
2016, n. 205, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello
Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad
apposito capitolo di spesa per le finalita' di cui al comma 4-bis.
4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, i titolari di attivita' produttive svolte in edifici
danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1,
nella qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiscono la
certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a seguito di
verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche
vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla
presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono
periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi
delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente
comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di
contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.
4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi
sismici di cui all'articolo 1 possono acquistare o acquisire in
locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi
urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria
attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un
professionista abilitato che attesti la riconducibilita' causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione
economica del danno subito.
4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli
interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere rimborsate ai
sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalita' del
relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2.
4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies
si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato)).
Art. 22
Promozione turistica
1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al
fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori
colpiti dagli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)), predispone in
accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma
per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.
2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle
risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT -
Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di
euro per l'anno 2017.
Art. 23
Contributi INAIL per la messa in sicurezza
di immobili produttivi
1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita'
economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori
dei Comuni di cui all'articolo 1, e' trasferita alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro
destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al
comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel
rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
Art. 24
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone
colpite dagli eventi sismici
1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita'
economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo
1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso
zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000
euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un
periodo di 3 anni di preammortamento.
2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e
nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1,
nei settori della trasformazione di prodotti agricoli,
dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del
commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie
imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento
per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti
sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di
preammortamento.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, ((per
gli anni 2016 e 2017)), ((nel limite massimo complessivo di 10
milioni di euro di cui almeno il 70 per cento e' riservato agli
interventi di cui al comma 1)), a tal fine utilizzando le risorse
disponibili sull'apposita contabilita' speciale del fondo per la
crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134.
4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 25
Rilancio del sistema produttivo
1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1,
percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi
investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la
realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti,
ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si
prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui
al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,
provvede a riconoscere i Comuni ((di cui agli allegati 1 e 2)) quale
area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Capo III
Misure per la tutela dell'ambiente
Art. 26
Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali
coinvolti dal sisma
1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e
dei Monti Sibillini, ((per gli esercizi finanziari 2016 e 2017)), non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e
67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1,
commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno
2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Art. 27 Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni ((di cui agli allegati 1 e 2)), con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario ((nonche' agli acquedotti)). 2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Art. 28 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. ((2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.)) 3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni; b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi; c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati; d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento; e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali. 4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo e' il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006. 5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni. 6. ((La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto)) ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo ((, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,)) sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attivita' di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. ((Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali)). ((6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5)). 7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. ((Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,)) autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione ((, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)). ((Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,)) stabilisce le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione ((del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,)) la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti. 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45)). 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unita' sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo. 13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo. 13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali. 13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto. 13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo)).
Art. 28-bis (( (Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi).)) ((1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attivita' di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero)).
Art. 29
Disposizioni in materia di utilizzazione
delle terre e rocce da scavo
1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli
articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando
il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non
trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni
vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
Capo IV
Disposizioni in materia di legalita' e trasparenza
Art. 30
Legalita' e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e
nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che
fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione
nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del
Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in
avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato
all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' competente a eseguire le
verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di
qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed
esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle
soprarichiamate attivita', in stretto raccordo con le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate
dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di
cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di
cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di
cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle
verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della
programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio
dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei
conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione
o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la composizione, le
risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura; ai relativi
oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo
di cui all'articolo 4 ((, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)).
5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,
il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione
nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura.
Con il medesimo decreto sono altresi' definite, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque
titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione,
pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere
iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e
denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di
cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159
del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o
valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse
con esito liberatorio.((Tutti gli operatori economici interessati
sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per
gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o
esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti
la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera
di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi
dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe,
il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura
la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le
verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione
pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno
prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di
svolgere le verifiche in tempi celeri.))
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto ((o in data successiva)), in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6
novembre 2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe ((,
previa presentazione della relativa domanda,)). Qualora l'iscrizione
in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da
quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione
nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare
con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico
iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti
conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del
termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o
gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese
o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le
violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul
monitoraggio finanziario di cui al comma 13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per le
violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni
relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite dalla
Struttura in conformita' alle linee guida del comitato di cui al
comma 3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle verifiche e
la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto
ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali
di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e i
medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,
dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale
anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale di dodici
mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore
economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche
antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche
per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti
conclusi o approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un
operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di
un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata
notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a pena di
nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni
strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento
di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare altresi'
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il relativo
provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti
societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, e' assolto mediante
comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le
disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli
articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di
particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in
materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della
citata legge n. 136 del 2010, e' sempre competente all'applicazione
delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario
di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonche' in tutti
gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione
dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche
in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra
operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a
soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli
relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori,
servizi o forniture di cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per
il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse
nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita' maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite
all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni
appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di
appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il
risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate
ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui
all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.
Art. 31
Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata
1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra
privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di
tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai
sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta
clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche' quello di
dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30
dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o
subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari.
2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento
finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste
italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori
economici incaricati o ai professionisti abilitati ((di cui
all'articolo 34)) per gli incarichi di progettazione e direzione dei
lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la
ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.
3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli
ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13
agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo,
in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto.
A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni
indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, e'
altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui
all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In
caso di reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta
iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto
responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.
5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in
caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6,
dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di
ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in
tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente
articolo, e' apposta una clausola risolutiva espressa, di cui
all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale
clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile.
6. Nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni
speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti
consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto
deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con
l'indicazione della misura e dell'identita' dei subappaltatori, i
quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui
all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono
il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei
consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni
professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici ((di cui
all'articolo 1)), assumono la qualifica di incaricato di pubblico
servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
Art. 32
Controllo dell'ANAC sulle procedure
del Commissario straordinario
1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo
30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al
comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario
e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.
3. Per le finalita' del presente articolo, l'Unita' Operativa
Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti
pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al
comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1,
comma 4.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 33
Controllo della Corte dei conti
1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario
straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio
1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge
24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo
svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con
motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 34
Qualificazione dei professionisti
1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento
degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito
un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito
denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un
avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di
interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con
proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per
l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo'
comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano
il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario
straordinario, e' reso disponibile presso le Prefetture - uffici
territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo,
Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i Comuni interessati
dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati
dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti
nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono
essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli
ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati
livelli di affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso
violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al
rilascio del DURC.
4. ((In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso
ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali
quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico,
con le imprese invitate a partecipare alla selezione per
l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in
subappalto, ne' rapporti di coniugio, di parentela, di affinita'
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o
con chi riveste cariche societarie nelle stesse)). A tale fine, il
direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici speciali per
la ricostruzione. La struttura commissariale puo' effettuare
controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto
dichiarato.
((5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita'
di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.))
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza
delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi,
tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella
qualificazione.
7. ((Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli
previsti dall'articolo 8)), con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad
evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione
in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
Art. 35
Tutela dei lavoratori
1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al
ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo
ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, e' assoggettata alle
disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche
relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici
dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento
ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma
1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici
danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento
degli oneri contributivi ((presso le Casse edili/Edilcasse
provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo)).
4. Le imprese ((di cui al comma 3)) sono obbligate a provvedere ad
una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono
tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri
interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le
modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti,
l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio
possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori
((di cui al comma 4)).
6. Le imprese ((di cui al comma 3)) sono altresi' tenute a fornire
ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile,
riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare
di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n.
136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.
7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province
interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per
l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte
sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati
dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di
fuori.
8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi
protocolli di legalita', al fine di definire in dettaglio le
procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella
ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di un tavolo
permanente.
Art. 36 Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicita' degli atti 1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonche' alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Art. 36-bis.
(( (Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni
colpite).))
((1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
provvede alle attivita' informative destinate alle popolazioni
colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno
previste dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
Art. 36-ter.
(( (Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco
lecito).))
((1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al
31 dicembre 2017, e' vietata l'installazione di nuovi dispositivi di
cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)).
Titolo III
RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI
PROTEZIONE CIVILE
Capo I
Misure urgenti concernenti le attivita' e la piena operativita' del
servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza
Art. 37
Differimento dei termini di pagamento
in situazioni di emergenza
1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la
gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente
coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli
eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con
provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n.
231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il
limite massimo di centoventi giorni.
Art. 38
Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione
civile
1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del
volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale
mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici ((di cui
all'articolo 1)), ed a fare data dall'entrata in vigore del presente
decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente
agli importi effettivamente spettanti determinati in esito
all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di
lavoro, con le modalita' del credito di imposta.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e' cedibile,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti
del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettivita'
del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o
assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto
esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o
contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della
protezione civile, secondo modalita' stabilite dal medesimo
dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il
mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il
versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione
civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai
sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate
all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
Art. 39 Mantenimento della continuita' operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale 1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessita' e urgenza di garantire senza soluzione di continuita' la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attivita' di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 4. 2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalita' vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attivita' di protezione civile. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.
Art. 40
Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea
1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici
((di cui all'articolo 1)), dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti
solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle
procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari
riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione
degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80
per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per
il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per
essere destinate ad attivita' di previsione e prevenzione non
strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla
gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della
legge n. 225 del 1992.
Art. 41
Disposizioni inerenti la cessione di beni
1. I beni mobili di proprieta' dello Stato, assegnati alle Regioni
e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi
connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non
siano piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle
amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per
cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non
oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita'
dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali
assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal
medesimo titolare del centro di responsabilita'((. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresi' agli eventi calamitosi
per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225)).
Capo II
Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla
ricostruzione nei territori colpiti ((dagli eventi sismici
del 2016))
Art. 42
Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati nella fase
di prima emergenza
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo
con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi per
favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuita',
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate
durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze
adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di
prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il
Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario
straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il
proseguimento o completamento delle suddette attivita' delegando ai
Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative
a determinati ambiti delle medesime attivita' e a singoli contesti
regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione
delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di
cui al presente comma, allo scopo di favorire la piu' celere
transizione, sono adottate ((entro il 31 gennaio 2017)).
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo
l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei
procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli
interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e
2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26
agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono
rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del
Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della
quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del
Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
3. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni
poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i
cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31
dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle
azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti
adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
4. Le attivita' estimative richieste dal Dipartimento della
protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai
sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43
Reperimento alloggi per la locazione
1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con le azioni
poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle
medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al
reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici
danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui
all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati
per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si
definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1
e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da
parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il
Sindaco del comune interessato.
3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza
in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a
seguito degli eventi sismici ((di cui all'articolo 1)), la durata dei
contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche per
periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.
4. Per le finalita' del presente articolo si provvede nell'ambito
delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4.
Titolo IV
MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI
Capo I
Misure per gli enti territoriali
Art. 44
Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni
di cui agli allegati 1 e 2, nonche' alle Province in cui questi
ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, ((alla
data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis)), e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi
oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di
euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di
cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208.
((2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al
sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',
e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra
10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del
bilancio comunale)).
3. A decorrere, rispettivamente, ((dalla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per
i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
per i Comuni di cui all'allegato 2-bis)), sono sospesi per il periodo
di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi
Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi
previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
disposta la proroga del periodo di sospensione.
4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al
piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il rimborso
delle anticipazioni della liquidita' acquisita da ciascuna regione,
ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non
preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni
normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del
citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle
Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e'
sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali
sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli
anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere
dal 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla
base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto
previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con
legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 52.
Capo II
Misure per i lavoratori
Art. 45
Sostegno al reddito dei lavoratori
1. ((E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno
2016, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione
salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal
24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero
dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:))
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo,
impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in
parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende
((o da soggetti diversi dalle imprese)) operanti in uno dei Comuni di
cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi
al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con loro
conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
2. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuta,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di
riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e non
puo' essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennita' e'
riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le
giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, entro
l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di
trenta giornate di retribuzione.
3. L'onere di cui al comma 1, ((pari a 124,5 milioni di euro,)) per
l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge ((29 novembre 2008)), n. 185, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
((4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa
e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a
causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino
esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti,
prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, e'
riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro
per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro,
nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti
di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52)).
5. Le indennita' di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle
Regioni interessate, nei limiti delle risorse ((pari a 259,3 milioni
di euro)) per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate
dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e
i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle
prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita
convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti
delle Regioni. ((L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto)) del
limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di assegno ordinario e
assegno di solidarieta', ((in conseguenza degli eventi sismici di cui
all'articolo 1,)) sono dispensati dall'osservanza del procedimento di
informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali
previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
((7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui
all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime
complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente
comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08
milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri
valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da
12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)).
8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione
addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione
salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30
settembre 2017((con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e
per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2)) ((. All'onere di cui al
presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2
milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019,
si provvede ai sensi dell'articolo 52)).
9. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229)).
Capo III
Sospensioni di termini e misure in materia fiscale
Art. 46
Perdite d'esercizio anno 2016
1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unita'
locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite
relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non
rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro
esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446,
2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.
Art. 47
Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti
1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei
Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati
con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici ((di cui
all'articolo 1)), i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti,
connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente
dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita'
economica, l'agevolazione e' concessa nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Art. 48
Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e
versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini
amministrativi
1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di
ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai
soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire
dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26
ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono regolarizzati entro il 31
maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi
fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45;
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed
extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad
uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a
immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello
Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o
pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in
ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione
alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa
tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla
formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile
dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,
anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale
svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale; (3)
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono
effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a
carico dei residenti o titolari di attivita' zootecniche e del
settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti,
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino
nei Comuni di cui all'agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio
fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui
agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a
decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al ((31 dicembre 2017)). La
sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati
mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai
sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle assicurazioni
e della telefonia, la competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un
periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre
2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo,
anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato
libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui
pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce
agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze
situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le
modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo. (3) (5)
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi
occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei
lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da
parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a
favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti
Comuni. (3)
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che
alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o
avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente
agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni
amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione
e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il
24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi
dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione
della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla
Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13
settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese
agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di
normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni
e comunicazione degli eventi in stalla nonche' registrazioni
dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato
dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a
movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui
all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e
dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti
presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017,
esclusivamente per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle
ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze,
dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente
decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti
della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di
registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente
periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. (3)
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla
politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti
volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui
al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione
biologica in conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di domanda
2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento
degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del
regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
La dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato
regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle
produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole
situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un
periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste
dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione
del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea
sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le
Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende
oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e'
prorogato al 30 novembre 2017. ((Per i soggetti diversi da quelli
indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il
termine del 30 novembre 2017 e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2017)). La sospensione dei termini relativi agli adempimenti
e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai
soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni
indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi
nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti
tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai
soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni
indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26
ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per
effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale
1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16
dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi ((e, per i
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di
detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme
oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari
importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.)). Il versamento delle
ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo
puo' essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti
della disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo 1,
comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30
novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27
luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
11-bis. La ripresa dei versamenti del canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera
c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con le
modalita' di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento
sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio
televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato
non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017)).
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto
ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono
effettuati entro il mese di ((febbraio 2018)).
((12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non
versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il
Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con
proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione
fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio
2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai
comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del
presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del
versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono
in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui
al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento
effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31
dicembre 2017.))
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto
2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al
30 settembre 2017» e il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di
euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Non si fa
luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione
fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla
sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di
euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al
presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno
interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione
individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e
c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da
parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari
residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a),
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica
complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto
2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione
anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro
che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano
assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui
rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti,
ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione,
anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate
mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa
dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di
sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal
fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al
predetto fondo» .
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli
eventi sismici di cui all'articolo 1, purche' distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno
2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono
alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei
fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I
fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo
per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16
dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei
fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini
del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30
giugno 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma
di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni
interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al
secondo periodo. ((Al fine di assicurare ai comuni di cui
all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a
concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita
compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con
riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di
euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di
TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso
articolo 1, commi 667 e 668.))
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2,
ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono
prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai
rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto
2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti o
operazioni da compiersi su altra piazza. (3)
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il
completamento delle attivita' di formazione degli operatori del
settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla
dotazione e all'impiego da parte delle societa' sportive
dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione
dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017. (2)
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 dicembre 2016, n. 229 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "al comma 18, le parole: «di cui all'allegato 1» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli allegati 1 e 2»".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto:
-(con l'art. 14, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato di
ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli enti competenti; la proroga e' concessa con le
modalita' di cui al medesimo articolo 48, comma 2";
-(con l'art. 14, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 48,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al
31 dicembre 2017";
-(con l'art. 14, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 48,
comma 7, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al
31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione
agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n.
189 del 2016";
-(con l'art. 14, comma 5) che "Il termine di cui all'articolo 48,
comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al
31 dicembre 2017";
-(con l'art. 14, comma 6) che "Per i pagamenti di cui all'articolo
48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 e' prorogato al 31
dicembre 2017 limitatamente alle attivita' economiche e produttive
nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa
di abitazione, inagibile o distrutta".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il Provvedimento 9 febbraio 2017 (in G.U. 2/3/2017, n. 51), ha
disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "Per le polizze di assicurazione
relative ai rami di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in
essere alle date di decorrenza della sospensione di cui al successivo
comma 2, l'obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata
di premio assicurativo e' sospeso temporaneamente per un periodo di
sei mesi";
- (con l'art. 2, comma 2) che "La sospensione decorre
rispettivamente dal 24 agosto 2016 per gli assicurati colpiti dal
sisma residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e dal 26 ottobre 2016 per gli assicurati
colpiti dal sisma residenti nei comuni ricompresi nell'allegato 2 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229";
- (con l'art. 2, comma 3) che "Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a
favore dei soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale)
con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente
competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione
dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di
inagibilita'";
- (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine di cui al comma 1 e'
prorogato di ulteriori sei mesi o dell'ulteriore termine previsto
dalla legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 44
recante «Proroga e definizione di termini» limitatamente ai soggetti
danneggiati residenti in tutti i comuni indicati al comma 2, inclusi
quelli previsti dal comma 3, che dichiarino l'inagibilita' del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai
sensi del Codice dell'amministrazione digitale con trasmissione agli
enti competenti e che forniscano prova all'impresa di assicurazione
dell'avvenuta trasmissione ai predetti enti della dichiarazione di
inagibilita'".
Art. 49 Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti 1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. 2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1. 3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni. 7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1: a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017. 8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera b). 9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonche' le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino. 9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. ((Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta' delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.)) ((4)) 9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della prescrizione di cui al comma 9. --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017".
((Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI))
Capo I
Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici
pubblici
Art. 50
Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale
impiegato in attivita' emergenziali
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie
competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e
disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e
unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita'
funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale
della struttura e' commisurato a quello corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza
risulti complessivamente inferiore.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a
operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la
struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui
all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia' previsto
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, sono comprese un'unita' con funzioni di livello
dirigenziale generale e due unita' con funzioni di livello
dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale
di cui al comma 2 sono individuate:
a) nella misura massima di ((cento)) unita' tra il personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale
per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo
67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di
cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di ricostruzione nei
territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per
il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse
rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per
l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di
cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure
concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31
dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma
14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di
appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di
comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che
prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa
con i rispettivi organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A.
o societa' da questa interamente controllata per assicurare il
supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche.
((3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della
struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a
proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;
b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a
quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle
sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche', in attesa di specifica disposizione
contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'
connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e
della qualita' della prestazione individuale. Restano ferme le
previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e
c) del comma 7.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si
applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale
prevista dall'articolo 4, comma 3)).
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il
commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria
Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi
o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale
che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato
tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in
materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione
dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'. La
costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la
partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la
corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti
comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese
per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma
8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da
altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il collocamento
fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire
l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente
dal punto di vista finanziario.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario straordinario,
adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di
cui all'articolo 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo
di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31
dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate
dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di
posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'articolo 1, puo' essere attribuito, ((nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione
integrativa decentrata)), un incremento fino al 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1°
ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31
dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di
posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale,
all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma puo'
essere attribuito ((nelle more della definizione di appositi accordi
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un
incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo
conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal
Commissario straordinario)).
((7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai
dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui
all'articolo 3.))
((8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi
dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno
2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il
limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018.))
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposita
convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse gia'
disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. ((Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario
straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della
guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse
della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3)).
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio
civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, nonche' ad aumentare il numero dei volontari da
avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo
nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno
2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro
139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e, quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto
dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.
106.
Art. 50-bis
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento
della protezione civile).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in
ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione,
tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del
conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di
lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di
cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 ((,
di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel
limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di
euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno
2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3)).
((1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1
e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al
comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia
limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia'
in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.))
2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo
del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della
cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo
1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero
massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e'
adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al
Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo
professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione
previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
((3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal
comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura
tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali,
all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e
non rinnovabili.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della
sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente
con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti
agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della
determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,
non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa
del trattamento economico previsto per il personale dipendente
appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe
professionali fisse o minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per
la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa
con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la
possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e
per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a
trecentocinquanta.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e
3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una
quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi
e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a
tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del
Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della
protezione civile e previa deliberazione della cabina di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma
5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad
assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo
provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la
sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.
3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la
chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave
stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o
meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia
disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che
consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei
propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.
In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla
prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al
lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il
lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non
lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno,
salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a
fattispecie diverse)).
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita' dell'impegno
conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate
agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato
della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unita' di
personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per
lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza,
con le modalita' e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai
relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di
140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai
sensi dell'articolo 52.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,
adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in
deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto
dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per
prestazioni di carattere intellettuale in materie
tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative
del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente
impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza. Le
disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.
205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate
in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci
delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 51 Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. In relazione ((alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici di cui all'articolo 1)), il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'assunzione di 400 unita' nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Al fine di ripristinare l'integrita' del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per garantire l'attivita' di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici ((...)) nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti ((dagli eventi sismici di cui all'articolo 1)), nonche' per assicurare lo svolgimento dell'attivita' di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Art. 51-bis
(( (Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori
residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016). ))
((1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre
2016, gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2,
che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati
in Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilita'
della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono
essere ammessi a votare nel Comune di dimora.
2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno
antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di
dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed
autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere
dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento
d'identita' nonche' copia della tessera elettorale personale o
dichiarazione di suo smarrimento.
3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente
un'attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la
sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di
rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data
della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinche' gli
ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste
sezionali.
4. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora da'
notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli
elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento
d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3.
5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente
necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire
seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,
n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di
almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di
accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi.
6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non
sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della
consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o piu'
Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di
residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale
circondariale)).
Capo II
Disposizioni finali
Art. 52
(( (Disposizioni finanziarie). ))
((1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018
e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1,
4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8,
48, commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal
comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502
milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno
2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro
per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno
2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a
367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si
provvede:
a) quanto a 2,067 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per 0,127 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per
l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016, 16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022;
b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per 1 milione di euro;
c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,85 milioni
di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2
milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno
2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio
dello Stato;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3»;
f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
l) quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7
milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno
2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli
articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis;
m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari
importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all'erario;
n) quanto a 141,835 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23
milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno
2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato
dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente
articolo;
o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
p) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui
al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili. Le amministrazioni interessate provvedono
allo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario,
previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa)).
Art. 53
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Orlando, Ministro della giustizia
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).
((Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG) )).
(( Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma
del 18 gennaio 2017 (Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE) )).