DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8
Vigente al: 25-5-2017
Capo I
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016 e del 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile», e successive
modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016,
con la quale e' stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e
1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24
agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016,
con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori
eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata
delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei
nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre
2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta
delibera del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio
2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla
seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo
il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n.
392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre
2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406
del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n. 414 del 19
novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre
2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n.
431 dell'11 gennaio 2017, nonche' n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti
ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli
eccezionali eventi sismici di cui trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9
settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di
eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali
condizioni climatiche avverse e calamita' naturali che hanno
interessato le medesime regioni nonche' di adottare misure urgenti
per il mantenimento della capacita' operativa del Servizio Nazionale
della Protezione Civile;
Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da
eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di misure
derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione
degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a
garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni
interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la
ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 2 febbraio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
((di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016)), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della
microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre
2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a
cio' finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, entro il limite di ((euro 6,5 milioni)), e definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e
criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre
2010, ((pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla)) Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ((a
professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza)) in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento
della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale
nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche'
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ((del presente
decreto)) ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi e nelle
forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ((del presente articolo)) ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico ((,)) ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri
nonche' degli standard di cui (( al numero 1) )), da parte del Centro
per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale
delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il
Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. ((Agli oneri derivanti dalla convenzione
di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle
disponibilita' previste all'alinea della presente lettera))»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'affidamento
degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34
((del presente decreto)).».
((1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il
numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138,
comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27
della legge 13 maggio 1999, n. 133";
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'".
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli
interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e
ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea, del decreto-legge n.
189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per la ricostruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni, anche con il supporto
degli Uffici speciali per la ricostruzione".
1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Mediante
apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia
di pianificazione e sviluppo territoriale")).
2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali e' compreso
il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonche' il
recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree")).
a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite
le seguenti: «oppure i Comuni ((, le unioni dei Comuni, le unioni
montane)) e le Province ((interessati))»;
((a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei
progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti
dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad
uno o piu' degli operatori economici indicati all'articolo 46 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.
L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi
3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale")).
b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite
dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».
((2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle
attivita' economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del
comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono
essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento
dell'attivita'. In caso di indisponibilita' di un immobile idoneo
ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune
risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di
continuita' e di salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione
puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi sia l'assenso
del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e'
delocalizzata.
2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le
nuove funzionalita' del sistema informativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' per il miglioramento dei
servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi
la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e' autorizzata la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2018.
2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto, i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di
cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene,
possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori
interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il
perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e
riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi
anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal
punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella
provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di
importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i
soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno
autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei
programmi definiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi
della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto".
2-septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di
demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata, di
cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle
attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al
soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attivita'
necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento
dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28,
comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come
modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami,
in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficolta'
nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti
dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di
procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa
comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti
internet istituzionali del comune, della provincia e della regione
interessati.
2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, le parole: ", mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita'
del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica" sono soppresse)).
Art. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza 1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione ((primaria e secondaria)) connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2016, nonche' dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo piu' basso. ((Ferme restando le modalita' di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il sorteggio di cui al presente comma puo' anche essere effettuato nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi di cui al periodo precedente)). 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016,)) al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento, del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, ((comprendente l'indicazione dei relativi costi)). ((3-bis. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei Comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila possono altresi' comprendere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavita', danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati gia' eseguiti")).
Art. 3
Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti
agevolati per la ricostruzione privata
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "finiture interne ed
esterne" sono inserite le seguenti: "e gli impianti")).
a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 45));
b) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili
distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita
perizia asseverata.».
((1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la
ricostruzione e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012,
appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con
continuita' aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su
richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore,
direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in
opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza
della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa puo' essere
avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera,
informandone l'impresa appaltatrice.
1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di
ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili
ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di
ammissione al concordato con continuita' aziendale da parte delle
imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito
prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune
inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della
richiesta dell'impresa affidataria la stessa puo' essere avanzata
anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera,
informandone l'impresa affidataria.
1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore
con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono avere per
oggetto solo prestazioni non contestate.
1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei
contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera e' indicato nello
stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori.
L'erogazione e' condizionata al rispetto della normativa in merito
alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
1-sexies. I contributi gia' concessi ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non
sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative
rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il
beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero
dare in comodato l'unita' immobiliare oggetto del contributo a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi
sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi
beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone
concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2,
del citato Protocollo d'intesa.
1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti,
per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli
importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e
connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce
titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei
relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti
da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a
disposizioni diverse dalla presente.
1-octies. L'iscrizione a ruolo e' eseguita dai presidenti delle
regioni, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero, quali
soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento
dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa
erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al
comma 1-septies.
1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti,
riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e 1-octies, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento
alle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni.
1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione
dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' consentito
solo all'interno dello stesso comune.
1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2016 e 2017";
b) le parole: "nel limite massimo di 10 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 10
milioni di euro di cui almeno il 70 per cento e' riservato agli
interventi di cui al comma 1")).
Art. 4
Adeguamento termini per la richiesta di contributi
1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e
comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono
presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la
documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli
appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di
cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo.».
Art. 5
Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attivita' educativa e
didattica
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il
ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo
svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o
didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale,
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2
limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Gli
interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla
lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto per
l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli
appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi
da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei
criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30
((del presente decreto)). In mancanza di un numero sufficiente di
operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito
previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque
operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1,
comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'((Anagrafe antimafia di
cui al citato articolo 30)). Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice
costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
((1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli appalti di cui
al comma 1 puo' essere effettuata dal personale, assegnato alla
struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la
ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della
professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato anche lo svolgimento
dell'attivita' di progettazione da parte del personale, anche
dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa - Invitalia. Mediante apposita convenzione e'
altresi' disciplinato lo svolgimento da parte del personale della
societa' Fintecna Spa delle stesse attivita' di cui al periodo
precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello
sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui ai
periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)).
2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo
anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la
frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122.
((2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,
nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o
siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi
sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.
2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento
studentesco nella citta' di Teramo a causa degli eventi sismici, e'
assegnato all'Azienda per il diritto allo studio universitario di
Teramo un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la
realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si
provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232)).
3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a
disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle
aree di cui al comma 1.
Art. 6
Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» e'
sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze
regionali»;
((a-bis) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei
territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche'
di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli
interventi, e' istituito un organo a competenza intersettoriale
denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario
straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante,
rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del
Comune territorialmente competenti")).
b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti
urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in
particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti
urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori
relativi a beni culturali di competenza del Commissario
straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali,
che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle
infrastrutture ambientali.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi
privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo
15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di
tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze
regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo
delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o
amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma
1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione
privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza,
con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per
la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi
stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2,
per la concessione dei contributi.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Conferenza
regionale esprime il parere obbligatorio ((entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione)) per tutti i progetti di
fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere
pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al
vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o
delle aree protette regionali.»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a
disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di
convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle
Conferenze regionali di cui al comma 4.».
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali
derivanti dagli interventi di ricostruzione
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la
lettera e) e' ((abrogata)).
2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, approvano ((...)) il piano per la gestione delle macerie e
dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del
presente decreto.»;
b) al comma 6:
1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali
di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole
aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto» ((e dopo le
parole: "ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite le
seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5)
se le caratteristiche delle macerie lo consentono,"));
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 ((del
presente articolo)) insistenti nelle aree urbane su suolo privato,
l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il
consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei
finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come
disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a
notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni
di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi
ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione
((della data)) nella quale si provvedera' alla rimozione dei
materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione
dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo
che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il
trasporto dei materiali»;
((b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti
commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di
demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono
assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la
conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5"))
c) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero
e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione ((,
messa in riserva (R13))) e recupero (R5) di flussi omogenei di
rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile ((. I rifiuti
devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)).»;
2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»;
d) al comma 8 le parole: «del Commissario ((straordinario,))» sono
sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»;
e) il comma 10 e' abrogato.
((e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da
scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle
strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19
settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza
sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1
dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla
specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non
superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello
di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di
sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis e' il comune del
territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il
soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo
non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto.
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al
comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter,
finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i
limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto
delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite
dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del
presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del
loro utilizzo")).
((2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di
cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016,
come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo,
e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto)).
Art. 7-bis
(( (Interventi volti alla ripresa economica).))
(( 1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge n. 189 del 2016 e'
inserito il seguente:
"Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). - 1. Al
fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore
turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del
commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e
dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi
antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli
allegati 1 e 2 al presente decreto, nel limite complessivo di 23
milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese
contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei
mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato
annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello
calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di
calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse
tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa
di cui al medesimo comma 1, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei
contributi provvedono i vice commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi
dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190".))
Art. 7-ter (( ((Modifica all'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016). )) ((1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "per l'esercizio finanziario 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli esercizi finanziari 2016 e 2017". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 190.118 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)).
Art. 8
Legalita' e trasparenza
1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «articolo 4» sono
aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;
c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto»
sono inserite le seguenti: «((o in data successiva))» e dopo le
parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le
seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».
Art. 9
Disciplina del contributo per le attivita' tecniche per la
ricostruzione pubblica e privata
1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "In
ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere
avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di
legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le
imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'
rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste
cariche societarie nelle stesse"));
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita'
di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;
c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione
privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di
ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».
Art. 9-bis
(( (Indennita' di funzione).))
((1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al
sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa',
e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione prevista dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra
10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del
bilancio comunale")).
Art. 10
Sostegno alle fasce deboli della popolazione
1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle
condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della
popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in
condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi
del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel
limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di
sostegno al reddito di cui al comma 5.
2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in
uno dei Comuni di cui all'allegato 1 ((al decreto-legge n. 189 del
2016)) alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui
all'allegato 2 ((al medesimo decreto-legge)) alla data del 26 ottobre
2016;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata
da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai
sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE
corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato
escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,
il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione
principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di
esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della
situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al
presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3,
lettera c), ((del)) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a
seguito degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
408 del 15 novembre 2016;
b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui
all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto ai
nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18
luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare e'
definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una
sola unita' abitativa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, le modalita' di concessione della
prestazione di cui al presente articolo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto
di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al
comma 5.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Art. 10-bis
(( (Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).))
((1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e
2017, al fine di superare eventuali criticita' connesse alla
distribuzione dei farmaci alla popolazione, con riferimento
particolare ai comuni sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il
30 aprile 2017 e senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario
di erogazione dei farmaci da presentare al Comitato paritetico
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni 23 marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, che si esprime entro il 15 maggio 2017. In
tale piano la regione illustra le modalita' organizzative per
garantire la puntuale e tempestiva distribuzione dei farmaci alla
popolazione anche prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di
distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano
essere distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con
le modalita' e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali
stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per le
regioni in piano di rientro, tale piano e' oggetto di valutazione
nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro
stesso)).
Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari
e ambientali
01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti:
"2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli
allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono
dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alle autorita' competenti la mancata presentazione della
comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e
220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi
sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino
piu' disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per
i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del
modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti
dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31 dicembre
2017".
1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei
soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti
residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016
fino al 18 dicembre 2016»;
2) la lettera b) e' abrogata;
3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite
dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti
d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli
interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non
devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017
fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte
sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»;
c) al comma 2, le parole: ", della telefonia e della
radiotelevisione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e della
telefonia,";
c-bis) al comma 7, le parole: "dell'imposta di bollo per le istanze
presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta di bollo e dell'imposta
di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per
quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui
all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e
dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto
e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della
registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro,
relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8".
d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2017».
e) al comma 11:
1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti:
«1-bis,»;
2) le parole da: "con decreto" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute
non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'
essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della
disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma
430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica".
f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. La ripresa
dei versamenti del canone di abbonamento alla televisione ad uso
privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con le modalita' di cui al comma
11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia
anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio televisivo il canone di
abbonamento alla televisione ad uso privato non e' dovuto per
l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;
g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».
g-bis) al comma 16, le parole: "28 febbraio 2017", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189
del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le
attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 ((fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei
versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229)) e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione.
3. Fermo restando l'obbligo di versamento ((entro il 16 dicembre
2017)), per il pagamento dei tributi ((oggetto di sospensione)) di
cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' per i
tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017,
i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo,
nonche' gli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un
finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30
novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del
30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i
criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il
relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di
imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle
spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto
previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4,
rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021
in cinque anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i
relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31
dicembre 2018.
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di
mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e'
assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la
fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti
finanziatori.
9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 e' riconosciuto ai soggetti
esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti di cui ai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro
degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica
del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2017", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "21 aprile 2017";
b) al comma 3, alinea, le parole: "31 maggio 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "15 giugno 2017";
c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:
"13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal
2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le
disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le
scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente
articolo".
10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della
definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato
articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il
debitore sia lo stesso ente previdenziale.
11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180
milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un
importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro
per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per
un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro
per il 2018.
12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190
milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno
2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini
di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno
2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro
per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80
milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno
2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro
per l'anno 2025 si provvede:
a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980
milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a
6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 10.
14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,
n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali
per l'esercizio 2017».
15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma
5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura
corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse
effettivamente utilizzate.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.
Art. 11-bis
(( (Applicazione dell'addizionale al tributo di conferimento dei
rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni colpiti da eventi
sismici del 2016 e 2017).))
(( 1. Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge
n. 189 del 2016, dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, non si
applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei
rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
Art. 11-ter
(( (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti).))
((1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento
dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole
e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nei comuni di cui agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo
economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e previo accordo con
l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei
rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure
necessarie al fine di sospendere per dodici mesi il pagamento della
quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere
alla data del 24 agosto 2016)).
Art. 12
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e
delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e
Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle
risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali
limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui
all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito
di riconoscimento delle predette misure.
Art. 13
Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attivita' di
redazione della Scheda Aedes
1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27
dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017,
e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e
nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189
del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a
competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia,
possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di
agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture
((interessati)) dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18
ottobre 2014, secondo le modalita' stabilite nelle apposite ordinanze
commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attivita'
progettuale.
2. Il compenso dovuto al professionista per l'attivita' di
redazione della scheda AeDES e' ricompreso nelle spese tecniche per
la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34
del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono
stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al
professionista. ((Con le medesime ordinanze sono individuate,
altresi', le modalita' di riconoscimento del compenso dovuto al
professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilita'
speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189
del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile,
sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
243 del 18 ottobre 2014)).
4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista
per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione
ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si
applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per
le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, ne' rilevano
i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7
dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione
degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione
privata.
((4-bis. Al fine di garantire il piu' elevato standard
professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di
consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della
protezione civile promuove e realizza, con proprio personale interno,
in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli
ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con
modalita' di formazione a distanza utilizzando gli strumenti piu'
idonei allo scopo.))
((4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente)).
Art. 14
Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della
popolazione
1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del
suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei,
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ((, sentiti i comuni
interessati)), possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio
dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti
territoriali, ((prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2
e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni
con essi confinanti,)) unita' immobiliari ad uso abitativo agibili
((o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di
vendita,)) e realizzate in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche ((contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16
gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali
successivamente adottati in materia)), da destinare temporaneamente
((in comodato d'uso gratuito)) a soggetti residenti in edifici
distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto
2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di
rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, ((pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta
Ufficiale n. 113)) del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al
percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 ((, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,)) e successive
modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di
emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 ((,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016)).
((In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di
vendita e il contratto preliminare e' risolto di diritto, qualora il
proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale
di attuazione, l'unita' immobiliare entro il termine di sessanta
giorni previsto dal periodo precedente)).
((1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito
internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi
del presente articolo)).
2. Ai fini di cui ((al comma 1)) le Regioni, in raccordo con i
Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo
conto delle rilevazioni gia' effettuate dagli stessi Comuni ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
3. Le proposte ((di acquisizione)) sono sottoposte ((, ai soli fini
dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,))
alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile previa valutazione di congruita' sul prezzo
convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia
residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo
dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni
dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate
nonche' valutazione della soluzione economicamente piu' vantaggiosa
tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza
(SAE).
4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la
proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo' essere
trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale
pubblica dei Comuni ((o dell'ente regionale competente in materia di
edilizia residenziale pubblica)) nel cui territorio sono ubicati.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal
presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono
rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della
situazione di emergenza.
Art. 15
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,
agroalimentari e zootecniche
1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa
dell'attivita' produttiva del comparto zootecnico nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di
cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, e'
autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui
20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota
nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi
del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8
settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e successivamente reintegrate, ((entro il 31 dicembre
2018)), alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed
Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto
dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse
disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della
quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni
disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente alle
imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, nonche' nelle Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni
a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita'
avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,
possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
((4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle
avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio
2017, e' previsto un contributo per la riduzione degli interessi
maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle
operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.))
((4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel
limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo
periodo.))
((4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e
4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali)).
5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini
stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del
2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalita' degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in
favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al
comma 4, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui
all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 e'
incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15-bis
(( (Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi
sismici).))
((1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di
progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.
2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi
di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della
misura di cui al citato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa -
Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel
cofinanziamento del programma e le eventuali altre amministrazioni
interessate)).
Art. 16
Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni
giudiziarie de L'Aquila e Chieti
1. Per le esigenze di funzionalita' delle sedi dei tribunali de
L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i
termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati
sino al 13 settembre 2020.
2. Ai maggiori oneri ((derivanti dalla disposizione del comma 1)),
pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
Art. 17
Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali
1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016,
e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla
data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o
avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di
cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al
comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti
dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta'
delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano
dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si
applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31
marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda.».
2. ((Se)) la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter,
secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata
nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto
termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del
medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31
marzo 2017.
Art. 17-bis
(( (Sospensione di termini in materia di sanita').))
((1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16
aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 non si
applicano, per i successivi trentasei mesi a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della
salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli
provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere
favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato
decreto ministeriale n. 70 del 2015, di cui al decreto del Ministro
della salute 29 luglio 2015)).
Art. 18
Ulteriori disposizioni in materia di personale
1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni,
Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni
regionali o locali interessate»;
2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono
sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo,
secondo, terzo e quarto»;
3) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ferme ((restando))
le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un
massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018,
per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o
locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici
speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale,
con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni,
con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente
comma e' effettuata con provvedimento del Commissario
straordinario.»;
((3-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi,
ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo
determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unita',
si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,
anche agli enti parco nazionali il cui territorio e' compreso, in
tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2")).
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalita' di
cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di
cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.»;
((b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la
ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a
carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti
previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria")).
2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino
a ulteriori venti unita', nel limite ((dell'ulteriore importo di un
milione di euro)) annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per le attivita'
connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del
patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e'
autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita' speciale
dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla
realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla
contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme assegnate allo
scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre
2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per il periodo di
tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non
superiore a cinque anni.».
4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «cento»;
((a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della
struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a
proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;
b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a
quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle
sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche', in attesa di specifica disposizione
contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'
connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e
della qualita' della prestazione individuale. Restano ferme le
previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e
c) del comma 7.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si
applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale
prevista dall'articolo 4, comma 3"));
((a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: "nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle more della definizione di appositi accordi
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata"));
((a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: "nell'ambito
della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento
fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e
alla ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione
integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del
trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su
specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione,
determinati semestralmente dal Commissario straordinario"));
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le
disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti
pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo
3.»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti
di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di
3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;
((c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' di
controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario
puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di
finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3")).
5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((a) al comma 1, le parole da: "e di 14,5 milioni di euro per
l'anno 2017" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
", di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel
limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di
euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno
2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3"));
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti
delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di
personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei
rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more
dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e
limitatamente allo svolgimento di compiti di natura
tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali,
all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e
non rinnovabili.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della
sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente
con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti
agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della
determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,
non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa
del trattamento economico previsto per il personale dipendente
appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe
professionali fisse o minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per
la sottoscrizione dei contratti previsti dal ((comma 3-bis)), sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa
con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la
possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa ((...)).
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e
per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a
trecentocinquanta.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e
3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una
quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi
e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a
tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del
Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della
protezione civile e previa deliberazione della cabina di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma
5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad
assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo
provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la
sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.
((3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la
chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave
stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o
meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia
disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che
consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei
propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.
In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla
prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al
lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il
lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non
lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno,
salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a
fattispecie diverse)).».
((5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, dopo le parole: "pari a 2,0 milioni di euro," sono
inserite le seguenti: "nonche' un contributo di 500.000 euro
finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici
territoriali per la ricostruzione,".
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma
1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi
rifinanziamenti.
5-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del
2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Alla cabina
di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in
casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale
munito di apposita delega motivata".
5-quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti
eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della
contabilita' speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le
risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della
rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalita' di
assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve
essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della
legge n. 225 del 1992)).
Art. 18-bis
(( (Realizzazione del progetto "Casa Italia").))
(( 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa
Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato
le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, al fine di
sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e
alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del
patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e
all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le
attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre
amministrazioni competenti in materia, e' istituito un apposito
dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
2. Per garantire l'immediata operativita' del suddetto
dipartimento, fermi restando la dotazione organica del personale di
ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del personale di
prestito previsti per la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' incrementata di tre posizioni di livello generale e di
quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facolta' alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in aggiunta a
quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta' assunzionali, al
reclutamento nei propri ruoli di venti unita' di personale non
dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello
non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del quale
puo' avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di 2.512.000 euro a
decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000 euro per
l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 18-ter
(( (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali
eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).))
((1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda
decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della
relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.))
Art. 18-quater
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia
centrale colpite dagli eventi sismici).
1. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti
dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli
allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, il credito d'imposta
di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, ((fino al 31 dicembre 2019)) e' attribuito nella misura
del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie
imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e'
notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20
milioni di euro per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 18-quinquies (( (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).)) ((1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 e' sostituito dai seguenti: "10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalita'. 10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano: a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2; b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto".))
Art. 18-sexies
(( (Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del
2016).))
((1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del
2016, le parole da: "nonche' la valutazione del fabbisogno
finanziario" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione
civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e
della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le
emergenze a far data dal 24 agosto 2016".))
Art. 18-septies
(( (Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la
ricostruzione).))
((1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferme restando le
disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o
associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento
con l'attivita' di quest'ultimo".))
Art. 18-octies
(( (Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico
suscettibile di destinazione abitativa).))
((1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati
alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016";
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
"3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli
immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di vice
commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata
in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili secondo la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati
non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente
di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al
Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al
precedente periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli
enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale
pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali
fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni
appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualita' di
vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico
delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili
di loro proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono,
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e
nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e
inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in
qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente
decreto, sono definite le procedure per la presentazione e
l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi
3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del
comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente
destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle
popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016".))
Art. 18-novies (( (Modifica all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).)) ((1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "dalla crisi sismica del 1997 e 1998" sono inserite le seguenti: "e, in Umbria, del 2009".))
Art. 18-decies
(( (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del
2016).))
((1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione,
degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei
territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al
decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici
di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente
decreto.))
Art. 18-undecies
(( (Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del
2016).))
((1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi
sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della
necessita' di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del
2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i
Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "allegati 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis";
b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole:
"alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti:
"alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: "alla data del 24 agosto
2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: "alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero
alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis";
e) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i
Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis";
2) al comma 3, le parole: "dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i
Comuni di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato
2-bis";
f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A
annesso al presente decreto.
2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge
n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente
decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni
effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera
f) del comma 1 del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 6,1 milioni di
euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019)).
Capo II
Altre misure urgenti per il potenziamento della capacita' operativa
del Servizio nazionale della protezione civile
Art. 19
Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del
Dipartimento della protezione civile
1. In considerazione della necessita' e urgenza di assicurare la
piena operativita' della funzione di coordinamento delle attivita'
emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in
riferimento alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni
colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche
specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della
protezione civile, e' autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale
della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al
ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di
reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite
complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760
milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel
quadro delle finalita' previste dalla lettera b) del medesimo comma.
((2-bis. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma
1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle
procedure di interpello svolte ai sensi delle vigenti disposizioni,
e' autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi
dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i limiti percentuali ivi
previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali
vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci
incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in
deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale, sono rinnovabili
per una sola volta e, comunque, cessano alla data dell'entrata in
servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa
copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2.
Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono
titolo ne' requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale
di cui al comma 1.
2-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4,
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello
svolgimento del concorso di cui al comma 1, puo' avvalersi della
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)).
Art. 19-bis
(( (Unita' cinofile).))
((1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50
per cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa
vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale
da destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedure
speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato
nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da
almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato non meno
di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermi restando il conseguimento della prescritta
certificazione operativa alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' il possesso dei
requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco
previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di
verifica dell'idoneita', nonche' modalita' abbreviate per l'eventuale
corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)).
Art. 20
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Dipartimento della
protezione civile
1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti
bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate a norma
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate
esclusivamente al perseguimento delle finalita' connesse con la
gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in
conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attivita' di
ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali,
non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di
sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilita' e
l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal
giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa
depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo
periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena
disponibilita' delle stesse.
Art. 20-bis
(( (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilita' sismica
degli edifici scolastici).))
((1. Per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili
pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico
classificate 1 e 2 nonche' per la progettazione degli eventuali
interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a
seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse
di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, assicurando la destinazione di
almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano
nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni
2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla
societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
disciplina le modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai
finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali
provvedimenti di accertata inagibilita' degli edifici scolastici,
della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita'
sismica nonche' dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia
scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita'
sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono
pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione
scolastica che utilizza l'immobile.
2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e
messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle
zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di
vulnerabilita' sismica degli edifici e, ove necessario, della
progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico
dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli
edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche
di vulnerabilita' sismica di cui al comma 1 o gia' certificati da
precedenti verifiche di vulnerabilita' sismica sono inseriti nella
programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere
finanziati con le risorse annualmente disponibili della
programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano
disponibili.
4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico
situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con
priorita' per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2
al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica
di vulnerabilita' sismica.))
Art. 20-ter
(( (Disposizioni finanziarie).))
((1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli
interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma,
nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico
del Fondo di solidarieta' di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002,
come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, dispone le
occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di
euro, a valere sulle disponibilita' finanziarie del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1
si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione
europea a titolo di contributo del Fondo di solidarieta' per il sisma
del centro Italia)).
Capo III
Disposizioni di coordinamento e finali
Art. 21
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti
modificazioni:
((0a) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: "da parte
di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche
Amministrazioni regionali o locali interessate" sono sostituite dalle
seguenti: "da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e
Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche
amministrazioni"));
a) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «aiuti di stato»
sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;
b) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «edifici
pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici
privati ad uso pubblico»;
c) dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in
materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle
seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e
personale e finali».
2. L'importo di 47 milioni di euro, ((versato dalla Camera dei
deputati e)) affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre
2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio
2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere
trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29
settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti
amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo
con riferimento all'esercizio 2016.
Art. 21-bis
(( (Utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei
territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio
2012).))
((1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualita' di
Commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare fino a 205
milioni di euro per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".))
Art. 21-ter
(( (Destinazione di risorse della quota dell'otto per mille
dell'IRPEF a diretta gestione statale).))
((1. Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui
all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle
dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e
riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di
ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o
distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76
del 1998)).
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Minniti, Ministro dell'interno
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Orlando, Ministro della giustizia
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Costa, Ministro per gli affari
regionali
Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
((Allegato A
(Art. 18-undecies)
"Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma
del 18 gennaio 2017 (Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)")).