FAQ - Indennità per Inabilità Temporanea
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Al fine di chiedere l’indennità per inabilità temporanea è sufficiente indicare nella domanda solo il periodo di prognosi determinato dal mio medico?
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No, sotto il profilo medico-legale l'inabilità non coincide con i periodi di prognosi e/o riposo indicati nei certificati medici. L’inabilità deve essere certificata con appositi e recenti accertamenti clinico-strumentali, atti a certificare che lo stato inabilitante impedisca totalmente e di fatto all’iscritto di svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso. In tal senso, detto impedimento non deve consentire la ripresa neanche in minima parte del lavoro, posto che l’inabilità parziale non è indennizzabile.
Mi è stata certificata un’inabilità temporanea per malattia per un periodo inferiore al minimo riconosciuto di 41 giorni. Purtroppo per tale malattia si prevede in genere un rapido peggioramento nel tempo. Questo elemento viene tenuto in considerazione ai fini dell’accettazione o meno della domanda se indicato nel certificato medico?
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No, per la valutazione della domanda viene presa in considerazione esclusivamente la situazione recentemente accertata a livello medico dello stato morboso e non il suo decorso futuro. La domanda può essere presentata, solo se nel certificato medico allegato all’istanza (modello MU333) sia indicata espressamente una data di inizio e fine, anche presunta, di inabilità, che copra un periodo superiore a 40 giorni. Successivamente dovrà essere prodotta ulteriore documentazione sanitaria che consenta di valutare l’effettivo periodo ed esprimere un parere in merito (es. referti di controlli clinici e/o strumentali, effettuati successivamente ai trattamenti iniziali; i referti di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero).
Quali documenti devo allegare alla domanda di indennità per inabilità temporanea?
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La domanda (disponibile presso l’Area riservata IOL, sezione “Domande e Certificati – Domande”) deve essere corredata da:
- certificato, che potrà scaricare sempre da IOL, sezione “Domande” tra gli “Allegati alla domanda-Certificato medico per inabilità professionale temporanea assoluta”, redatto da medico di struttura Pubblica, medico ASL o medico di famiglia, comprovante: causa data di insorgenza dell’ inabilità professionale temporanea; periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all’infortunio o alla malattia; motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità;
- documentazione medica e clinica come referti di controlli clinici e/o strumentali effettuati successivamente ai trattamenti iniziali; referti di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero; ulteriore documentazione sanitaria disponibile.
Non è necessario inviare le cartelle cliniche inerenti ai ricoveri, che potranno essere eventualmente richieste qualora il medico legale di fiducia di Inarcassa lo riterrà necessario.
Quali modalità e tempistiche devo rispettare per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di indennità per inabilità temporanea?
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La documentazione deve essere inviata preferibilmente in formato PDF, via pec, all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org, entro il termine di 90 giorni dall’insorgenza dell’evento inabilitante. Nel caso di impossibilità, debitamente motivata, l’associato può comunque inviare la domanda anche oltre il termine dei 90 giorni, purché; al momento dell’invio permanga lo stato di inabilità assoluta (in sostanza è necessario che la documentazione medica allegata certifichi che al momento della presentazione della domanda l’inabilità sia ancora in essere e non sia terminata). Nel caso in cui la documentazione medica non sia ancora disponibile la domanda va comunque presentata entro i termini di cui sopra e sarà cura dell’ufficio chiederne la necessaria integrazione.
Non ho potuto presentare domanda di indennità per inabilità temporanea nei termini, considerando che non mi trovo più in situazione d’inabilità, posso presentare la domanda?
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No, la domanda di inabilità non può essere presentata laddove sia terminato il periodo di inabilità.
Sono un iscritto Inarcassa, purtroppo mi hanno riscontrato una malattia che mi impedirà di svolgere l’attività professionale per circa un mese. Posso presentare domanda di inabilità temporanea?
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No, l'indennità viene erogata a condizione che l'inabilità accertata superi i 40 giorni a partire dal primo giorno successivo la data di insorgenza dell'inabilità riconosciuta e certificata dal medico. Tale data, così come la menomazione subita (malattia o infortunio), devono essere indicate sulla documentazione clinica da allegare alla domanda.
I tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione alla Cassa, requisito necessario per la richiesta d’indennità per inabilità temporanea, devono essere immediatamente precedenti la domanda di inabilità?
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Sì, nei casi di malattia i tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione devono essere immediatamente precedenti la domanda. Non è richiesta, invece, la continuità di iscrizione in caso di domanda di inabilità temporanea assoluta conseguente a infortunio.
Quali sono i periodi minimo e massimo coperti dall’indennità per inabilità temporanea?
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L'indennità viene erogata a condizione che l'inabilità accertata superi i 40 giorni, a partire dal primo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità, fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo di 270 giorni naturali e consecutivi. Eventuali interruzioni non posticipano la data ultima prevista di erogazione.
Cosa succede se il professionista si cancella da Inarcassa durante il periodo di inabilità ancora in corso?
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La cancellazione durante il periodo di inabilità in corso determina la revoca dell'intera indennità con restituzione integrale delle somme erogate.
La prestazione di inabilità è cumulabile con altri trattamenti previdenziali o assistenziali erogati da Inarcassa?
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No. L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre prestazioni erogate da Inarcassa, sia direttamente sia in convenzione. In particolare l'indennità non è cumulabile con i trattamenti di pensione, con l'indennità di maternità e di paternità, e con tutte le indennità giornaliere previste dalla Polizza Sanitaria "Base".
Percepisco una pensione di vecchiaia da Inps, posso chiedere l’indennità per inabilità temporanea?
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No. I titolari di pensione diretta erogata da Inarcassa o da altro Ente non possono beneficiare dell’Indennità.
Ho presentato domanda di indennità per inabilità temporanea ma la mia posizione contributiva Inarcassa è irregolare. La richiesta verrà respinta?
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No, la domanda non viene respinta e ha 180 giorni a partire dalla data di richiesta di regolarizzazione da parte dell’ufficio per provvedere a regolarizzare la posizione e/o integrare la documentazione.
Come e quando viene erogata l’indennità per inabilità temporanea?
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L’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea viene deliberata dalla Giunta Esecutiva di Inarcassa ed erogata a partire dal 27 del mese successivo la data di delibera. Eventuali proroghe riconosciute verranno erogate con gli stessi criteri.
Sono un iscritto Inarcassa, sono stato ricoverato due settimane presso un ospedale pubblico per malattia, potendo esercitare solo parzialmente l’attività professionale. Inarcassa fornisce qualche tipo di sostegno economico in questi casi?
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No. Inarcassa prevede l’erogazione di una indennità per inabilità temporanea assoluta esclusivamente per periodi di inabilità superiori a 40 giorni riconosciuti tali dal Sanitario di fiducia incaricato da Inarcassa. Le ricordiamo, comunque, che tutti gli iscritti Inarcassa, in regola con gli adempimenti formali e contributivi, sono coperti da una Polizza Sanitaria Base e, pertanto Le consigliamo di contattare la Compagnia Assicuratrice per verificare la sussistenza o meno del diritto alla corresponsione dell’indennità giornaliera di 100 euro per ogni giorno di ricovero. Tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti e ai limiti sono disponibili nella pagina dedicata all'assistenza sanitaria.
Sono un iscritto a Inarcassa da due anni e, in seguito a grave infortunio, per il quale sono stato ricoverato venti giorni e ho ricevuto la diaria giornaliera prevista dalla polizza sanitaria, sono temporaneamente impossibilitato a svolgere l’attività professionale. Posso richiedere l’indennità per inabilità temporanea?
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Si: in caso di infortunio si prescinde dall’anzianità d’iscrizione di tre anni, a condizione che l’inabilità sia superiore a 40 giorni solari. E’ importante precisare però che Inarcassa non erogherà l’indennità per inabilità assoluta, eventualmente riconosciuta dal Sanitario di fiducia, per gli stessi giorni per i quali l’associato ha già ricevuto l’indennità da infortunio disciplinata nel Piano sanitario Base, poiché dette prestazioni non sono cumulabili.
Sono un iscritto a Inarcassa che beneficia di indennità di inabilità temporanea inizialmente prevista per due mesi, la previsione d’inabilità iniziale è stata però integrata da ulteriori periodi di inabilità, cosa devo comunicare alla Cassa?
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In caso di prolungamento del periodo di inabilità già indennizzato sarà necessario trasmettere la domanda di proroga di indennità per inabilita temporanea assoluta dalla propria area riservata Inarcassa On Line - sezione “Domande e certificati > Domande” - compilata in ogni sua parte. Alla domanda dovrà essere allegato un nuovo certificato medico redatto dal medico legale di una struttura pubblica o, in alternativa, dal medico ASL, corredato da documentazione medica e clinica novitaria rilasciata da una struttura pubblica.
Inarcassa può disporre degli accertamenti nei confronti dell’iscritto richiedente il trattamento di inabilità temporanea?
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Sì, Inarcassa può effettuare, su indicazione del sanitario di fiducia dell’Associazione, in qualsiasi momento, controlli finalizzati ad accertare il perdurare dello stato di inabilità, sia tramite il suddetto sanitario, sia tramite altri medici convenzionati.
L’erogazione di mutui, finanziamenti agevolati e prestiti d'onore è cumulabile con l'indennità per inabilità temporanea?
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Sì, stante la diversa finalità di tali istituti assistenziali.
Qual è il trattamento fiscale dell'indennità per inabilità temporanea?
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L'indennità per inabilità temporanea ha carattere sostitutivo del reddito di lavoro autonomo. Al momento della corresponsione è applicata la ritenuta di acconto nella misura del 20%.
Qual è il trattamento fiscale dell'indennità sostitutiva da ricovero e da gesso erogata dalla Compagnia assicuratrice?
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Le indennità erogate dalla Compagnia assicuratrice non sono da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sui redditi, in quanto hanno una funzione risarcitoria di mera reintegrazione patrimoniale e non invece la funzione sostitutiva o integrativa del reddito dell’assicurato (Risoluzione Agenzia Entrate n. 106/2009 e n. 16/2018).