Il calcolo della pensione
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(Art. 26 | Regolamento Generale Previdenza)
IL MECCANISMO DI CALCOLO
Il metodo di calcolo della pensione di vecchiaia unificata è il contributivo pro rata.
Tale metodo di calcolo si applica anche agli altri trattamenti pensionistici, se non diversamente stabilito.
La pensione di vecchiaia unificata è costituita da due quote:
- una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo pro-rata retributivo (gli anni dal 2009 al 2012 possono essere oggetto di calcolo contributivo se il reddito e il volume di affari sono inferiori ad una soglia di riferimento). Per gli iscritti che presentano una media reddituale pensionabile inferiore al valore della pensione minima (nel 2024 pari a € 12.740,00) è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contributivo se più favorevole;
- una contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2013.
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1. Quota relativa ai periodi maturati fino al 2012, così composta:
- Quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della riforma 2012, con le seguenti precisazioni:
- la media reddituale pensionabile è basata sui migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati rivalutati (il reddito relativo all’anno fiscale 2012 è l’ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quattro;
- riduzione della quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3), determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del pensionamento rispetto all’età ordinaria.
- Quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.
La quota retributiva di pensione si ottiene moltiplicando l’anzianità contributiva per la media reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito (Tabella G del Regolamento Generale Previdenza). Ai fini del calcolo della suddetta quota, per ciascuna annualità i redditi vengono presi in considerazione nella misura massima del tetto pensionabile riportato nella tabella corrispondente e rivalutati in base ai coefficenti previsti dall'art.33 del Regolamento Generale Previdenza.
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2. Quota contributiva per le anzianità maturate a partire dal 1/1/2013
La quota contributiva di pensione tiene conto dell’ammontare dei contributi accreditati sulla posizione assicurativa individuale fino al momento del pensionamento.
Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi:
- il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile;
- il coefficiente di trasformazione legato alla età alla data di maturazione del diritto a pensione.
Il montante individuale è formato da:
- contributo soggettivo;
- contributo facoltativo;
- parte del contributo integrativo, retrocesso in funzione dell’anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012
- contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive;
- il montante contributivo derivante da procedimenti di ricongiunzione da altro Ente;
- la contribuzione versata a titolo di onere di riscatto contributivo.
Il montante contributivo è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo dell’1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione può essere incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura che, con cadenza biennale, il Comitato Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di Inarcassa (art. 26.6 del Regolamento Generale Previdenza). >> Tabella dei tassi annui di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali
Ai fini del calcolo della quota, al montante contributivo individuale, viene applicato il coefficiente di trasformazione, determinato in base all’età e all’anno di nascita, di cui alle Tabelle H e F. Per coloro che maturino i requisiti nell'anno 2024 vengono applicati i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella corrispondente H 58 (per i montanti contributivi corrispondenti ad anzianità di iscrizione e riscatto contributivo) e F 58 (per i montanti contributivi corrispondenti ad anzianità di ricongiunzione contributiva).
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Nota Bene
Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo versato dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità Inarcassa al 31/12/2012:
- il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 non hanno periodi di iscrizione e contribuzione in Inarcassa o hanno una anzianità fino a 10 anni, oppure in caso di pensionamento dai 70 anni di età;
- 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
- 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.
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FORMULA DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI PENSIONE
La pensione annua lorda (P) è la seguente:
P = Q1a + Q1b + Q2 + Q2R | dove |
Q1a = quota di pensione retributiva ante 2013 Q1b = quota di pensione contributiva ante 2013 |
Q1a = Ar * Mr * Cr | dove | Ar = anzianità contributiva degli anni in quota retributiva (espressa in anni e giorni) Mr = media dei redditi scelti rivalutati Cr = Coefficienti di rendimento corrispondenti agli scaglioni di reddito |
Q1b = M * Ct | dove | M = montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile per gli anni in quota contributiva Ct = Coefficienti di trasformazione in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento |
Q2= M*Ct | dove | M = montante dei contributi accreditati post 2012 Ct = Coefficienti di trasformazione in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento Tabella H |
Q2R¹ =M*Ctr | dove | M = montante dei contributi acquisiti tramite ricongiunzione contributiva Ctr = Coefficienti di trasformazione in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento Tabella F |
¹)Solo in presenza di una ricongiunzione contributiva la Quota 2 contributiva sarà formata anche dalla quota 2R
L'importo della pensione è soggetto a rivalutazione annuale secondo la variazione dell'indice ISTAT a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo a quello di decorrenza della pensione.
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Nota Bene
Ai fini del calcolo della pensione, le anzianità da riscatto e ricongiunzione confluiscono nella Quota retributiva se riferite a periodi ante 2013 o nella Quota contributiva se riferite a periodi post 2012. Per periodi a cavallo tra le due normative gli effetti sul calcolo della pensione sono distintamente ripartiti.
Paragraphs
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