Lavoro all'estero
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Legislazione applicabile ai professionisti che svolgono la propria attività professionale in uno o più Stati membri dell’U.E.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 11.3.a) del Regolamento (CE) n. 883/2004, un libero professionista Ingegnere o Architetto che esercita in modo esclusivo l’attività lavorativa in un Paese dell’Unione Europea dovrà essere assoggettato unicamente alla legislazione previdenziale di tale Paese.
Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto, al fine di essere esonerati dall’obbligo contributivo ad Inarcassa, dovrà essere presentata una certificazione attestante il versamento dei contributi previdenziali presso la competente istituzione dello Stato membro nel quale il professionista svolge l'attività professionale in modo esclusivo, rilasciata da tale Ente. In caso di svolgimento di attività professionale in modo esclusivo in Italia, Inarcassa provvederà al rilascio di analoga certificazione, Modello A1, attestante l’adempimento degli obblighi contributivi (rif. RGP).
Legislazione applicabile agli Ingegneri e/o Architetti liberi professionisti che svolgono la propria attività professionale in due o più Stati membri dell’U.E.
Agli ingegneri e architetti che si spostano all’interno dell’Unione Europea, per lo svolgimento di attività professionale è garantita la copertura previdenziale ed assistenziale ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nel Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Regolamento applicativo (CE) n. 987/2009.
Tali disposizioni comunitarie prevedono:
- per il libero professionista che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri, l’assoggettamento alla legislazione dello Stato membro di residenza, se vi esercita una parte sostanziale della sua attività, oppure l’assoggettamento alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se diverso dallo Stato di residenza (art. 13.2.b);
- per il libero professionista che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro, il mantenimento dell’assoggettamento alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata dell’attività svolta nel secondo Stato non superi i ventiquattro mesi (art. 12.2).
La citata normativa si applica anche:
- alla Confederazione Svizzera, in applicazione dell'Accordo CH-UE;
- a Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in applicazione dell'accordo SEE;
- al Regno Unito, fino a diverse previsioni normative (a seguito dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, il distacco del lavoro nel Regno Unito non è più disciplinato dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, ma dal Trade and Cooperation Agreement UE-UK, cui l'Italia ha aderito).
I liberi professionisti che possono rimanere assoggettati alla legislazione italiana, al fine di essere esonerati dal versamento dei contributi previdenziali in uno degli Stati membri, devono richiedere all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio del Modello A1. Tale certificato dovrà poi essere consegnato alle autorità competenti dell’altro Stato membro.
Per i professionisti iscritti ad Inarcassa il modello A1 può essere richiesto tramite l'apposito modello di domanda disponibile su Inarcassa On Line, nella sezione 'Domande e certificati >> Certificati'.
Al contrario, i liberi professionisti assoggettati alla legislazione di un altro Stato membro, devono trasmettere a Inarcassa il Modello A1, rilasciato dall’Ente di previdenza competente per tale Stato, al fine di essere esonerati dal versamento, in Italia, della contribuzione riferita all’attività professionale.
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Cosa fare quando si svolge attività professionale all'estero?
Ascolta il podcast per avere le informazioni principali sulla normativa applicata negli Stati membri dell'Unione Europea
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Da febbraio 2025 l’ingresso con PIN e Password Inarcassa sarà dismesso
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