Pensione di vecchiaia unificata
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(Art. 20 | Regolamento Generale Previdenza)
La Pensione di Vecchiaia Unificata costituisce la principale prestazione pensionistica nell’ordinamento Inarcassa.
MATURAZIONE DEL DIRITTO
Oltre a verificare i requisiti per il diritto alla pensione si consiglia di visitare le pagine dedicate alla ricongiunzione, alla totalizzazione, al riscatto e al cumulo per poter valutare tutte le opportunità a disposizione
• Pensione di vecchiaia unificata “ORDINARIA”
Nel 2024 la Pensione di Vecchiaia Unificata ordinaria è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto almeno sessantasei anni e sei mesi di età e maturato trentacinque anni di iscrizione e contribuzione, come da Tabella I | Regolamento Generale Previdenza.
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Nota Bene
Gli iscritti che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29 gennaio 1981 conservano il diritto a pensione con l’anzianità minima di 20 anni in base alla norma transitoria di cui al primo comma dell’art. 32 del Regolamento Generale di Previdenza, a condizione che abbiano maturato i requisiti (65 anni di età e 20 di iscrizione e contribuzione) entro il 19 novembre 2015. Per tali professionisti si applica comunque l’innalzamento dell’età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia unificata.
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• Pensione di vecchiaia unificata “ANTICIPATA”
Nel 2024 la pensione di vecchiaia unificata può essere “anticipata” a sessantatre anni e sei mesi di età a condizione che sia stata raggiunta l’anzianità d’iscrizione e contribuzione prevista per il pensionamento ordinario (nel 2024 pari 35 anni).
Per chi opta per detta prestazione, dal 01/01/2021 la quota retributiva di pensione - riferita agli anni anteriori al 2013 - è decurtata di una percentuale dello 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per il pensionamento ordinario.
A coloro che richiedono il pensionamento anticipato sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell'ultima generazione disponibile, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Generale di Previdenza. Al compimento dell'età pensionabile ordinaria la quota contributiva della pensione sarà ricalcolata automaticamente, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza, che verranno applicati al montante contributivo che residua tale data.
• Pensione di vecchiaia unificata “POSTICIPATA”
La Pensione di Vecchiaia Unificata “Posticipata” è corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto settanta anni e sei mesi di età, anche in assenza del requisito contributivo minimo di cui alla Tabella I | Regolamento Generale Previdenza.
L’importo della prestazione – anche in relazione alla quota di pensione ante Riforma – è calcolato esclusivamente secondo il metodo contributivo. Il pro-rata retributivo è tuttavia riconosciuto, all’atto del pensionamento posticipato, a coloro che abbiano maturato il requisito contributivo minimo di cui alla Tabella I | Regolamento Generale Previdenza e anche a coloro che soddisfino ambedue le seguenti condizioni:
- almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre 2012;
- un’anzianità contributiva complessiva alla data della domanda di pensione di almeno 30 anni.
CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
I titolari di pensione di vecchiaia unificata possono continuare l'esercizio della libera professione. In questo caso, permane l'obbligo di contribuzione a Inarcassa e si acquisisce il diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari ogni ulteriori 5 anni d'iscrizione e contribuzione oppure fino alla data di cancellazione.
Si ricorda, invece, solo per i titolari di pensione di anzianità, per i quali la cancellazione dall'Albo rappresenta un requisito ai fini del diritto a pensione, che la re-iscrizione all'Albo degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori comporta la sospensione della pensione con effetto dalla data di re-iscrizione.
DECORRENZA
La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza dei requisiti.
L'importo della pensione è soggetto a rivalutazione annuale secondo la variazione dell'indice ISTAT a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo a quello di decorrenza della pensione.
DOMANDA
La domanda di pensione può essere compilata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati” alla voce “Domande” - a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti. In caso vi siano redditi e/o volumi d'affari riferiti ad annualità pregresse non ancora presentati, i dati dovranno essere trasmessi sempre tramite iOL, utilizzando la funzione disponibile nella sezione “Adempimenti” alla voce “Come rimettersi in regola”, scegliendo l'opzione omessa/ritardata o infedele Dichiarazione (gli eredi dovranno invece utilizzare il modello "Modello di dichiarazione per gli eredi" disponibile alla voce Modulistica del sito).
La domanda di pensione può essere revocata fino alla notifica di liquidazione del trattamento pensionistico.
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Nota Bene
La domanda di pensione decade se entro 180 giorni dalla richiesta di regolarizzazione non vengono sanate eventuali inadempienze dichiarative o contributive ed estinti i piani di rateazione in corso.
Novità: è possibile estinguere anticipatamente un piano di rateazione dall’Area riservata Inarcassa OnLine. Basterà accedere alla sezione “Estratto Conto -> Rateizzazioni in corso”, selezionare il piano di rateazione, e cliccare su “Estingui piano”. Al termine della procedura verrà reso disponibile un avviso di pagamento PagoPA per il saldo dell’importo residuo dovuto.
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Il servizio consente ai professionisti che hanno maturato i requisiti di accedere al trattamento previdenziale pur in presenza di un debito contributivo. L'istituto si rivolge ai professionisti pensionandi e pensionati e ai loro aventi causa e si applica anche se è in corso una procedura per il recupero del credito.
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE
La liquidazione della pensione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva di Inarcassa entro 60 giorni dalla presentazione dell'ultimo documento utile ai fini dell'istruttoria.
La pensione viene erogata in 13 mensilità, salvo che l’ammontare annuo del trattamento sia inferiore nel 2024 a € 1.280,00, caso in cui la stessa è erogata in unica soluzione annuale.
L'istruttoria della Pensione di Vecchiaia Unificata è coperta dal servizio di assistenza dedicato ai pensionandi
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