Pensione Minima
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(Art. 28 | Regolamento Generale Previdenza)
Nel 2024 l’importo della pensione minima di cui alla tabella O del Regolamento Generale Previdenza è pari a € 12.740 annui lordi.
La pensione minima spetta se l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del pensionando è inferiore a € 35.850 per le domande presentate nel 2024.
Fa fede la certificazione ISEE rilasciata dall’INPS, dal Comune o dai CAF, nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto, qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.
Una volta soddisfatto il requisito ISEE, l'adeguamento alla pensione minima viene attribuita nella seguente misura:
1. Pensione minima di vecchiaia unificata ordinaria
L’importo della pensione minima non può essere superiore al minor valore tra l’importo fisso di cui alla tabella O RGP valido per l’anno di maturazione della pensione (€ 12.740,00 per l’anno 2024). e la media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento.
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Esempio – Decorrenza della Pensione di Vecchiaia Unificata Ordinaria nel 2024. Media dei 20 redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento pari a € 8.000, inferiore al valore fisso previsto per l’anno di maturazione della pensione. In questo caso la pensione minima, liquidabile nei casi previsti dalla norma, è pari a € 8.000,00.
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Pensione minima pro-rata per iscritti al 31/12/2012
Solo per gli associati che al 31/12/2012 vantano contemporaneamente un'anzianità di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa di almeno 20 anni e 50 anni di età, l’importo della pensione minima liquidabile nei casi previsti dalla norma è pari al minor valore tra il valore fisso di cui alla tabella O valido per l’anno di maturazione della pensione (€ 12.740,00 per l’anno 2024) e l’importo derivante dalla seguente formula (minimo pro-rata):
Pensione minima (pro-rata): Pm + Pc
dove:
Pm (quota di pensione ante 2013) = Vo x Ar / At
Pc= Quota di pensione post 2012
Vo = Valore della tabella O relativo all’anno di maturazione del diritto alla pensione
Ar = Anzianità in quota retributiva
At = Anzianità totale all’atto del pensionamento
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Esempio – Pensionando con 25 anni di iscrizione e contribuzione fino al 31/12/12 e 35 anni di requisito per il pensionamento ordinario, con quota contributiva di pensione post 2012 ipotizzata pari a euro 1.500 lordi annui:
Pensione minima (pro-rata) = 12.740,00 * (25/ 35) + quota contributiva post 2012= € 9.100 + € 1.500.
La somma delle due quote (fino al 2012 e dal 2013, pari a € 10.600) costituisce la pensione minima pro-rata, che non potrà comunque superare l'importo fisso di cui alla tabella O RGP per l’anno di maturazione del diritto alla pensione.
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Questo tipo di calcolo viene applicato solo se più favorevole rispetto alla media dei 20 redditi professionali rivalutati precedenti al pensionamento.
2. Pensione minima di inabilità:
€ 12.740,00 per l’anno 2024 (100% della pensione minima)
3. Pensione minima di invalidità:
€ 8.918,00 per l’anno 2024 (70% della pensione minima)
4. Pensione minima indiretta:
valore pensione minima (€ 12.740,00) riproporzionata in trentesimi in base all’anzianità contributiva maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi, a cui viene applicata la percentuale di reversibilità (60% coniuge, 20 % ciascun figlio avente diritto fino a un massimo del 100%).
L'adeguamento non spetta invece:
- al titolare della pensione di vecchiaia unificata posticipata che consegua la pensione al compimento dei 70 anni e 6 mesi di età senza aver raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima;
- al titolare della pensione di vecchiaia unificata anticipata;
- al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale e al superstite di un iscritto già pensionato di altro ente oppure di un non iscritto al momento del decesso;
- al titolare della pensione in totalizzazione o in cumulo contributivo, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata.