Regolarità contributiva per professionisti e Società
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Essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla normativa vigente, una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi tramite procedure di appalto a professionisti singoli o associati, società di professionisti o tra professionisti e società di ingegneria e altri soggetti abilitati, in forza del diritto nazionale, a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.
Ai sensi dell'art. 99 del Codice dei contratti pubblici, la verifica dei requisiti necessari ai fini della partecipazione a tali procedure avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, disciplinato dall'art. 24 del D.Lgs. N. 36/2023.
Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è disponibile presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e consente alle stazioni appaltanti la verifica dell'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 (Cause di esclusione automatica) e art. 95 (Cause di esclusione non automatica).
Il certificato di regolarità contributiva - secondo i criteri stabiliti con deliberazione del CdA del 22/09/2015 - viene rilasciato da Inarcassa qualora, alla data della richiesta, risulti:
- un debito (differenza tra somme dovute e somme versate) non superiore a 500,00 euro - limite considerato “non grave”;
- l’omissione di pagamento della contribuzione minima riferita all’anno corrente, non considerato come elemento di irregolarità grave;
- un ricorso amministrativo o giurisdizionale pendente avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite).
Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato anche ai contribuenti (professionisti/società) che presentano debiti affidati ad AdER o ad altre Società specializzate (ad es: FIRE), per i quali è stato concesso dall’Agente di Riscossione o dalla Società un piano di rateazione regolarmente rispettato.
L’assenza della dichiarazione relativa al reddito professionale e/o al volume di affari viene invece considerata una inadempienza grave e ostativa al rilascio del certificato di regolarità contributiva.
Il professionista/società che richiede il certificato ha a disposizione 15 giorni per procedere alla regolarizzazione spontanea del debito o dell’omessa dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il certificato di regolarità.
Ai professionisti/società che ne fanno domanda, Inarcassa continua a rilasciare il certificato di regolarità contributiva, utile nei rapporti contrattuali tra privati, che - in base alla normativa vigente - non può più essere presentato né alla pubblica amministrazione, né ai privati gestori di pubblici servizi. Naturalmente, il certificato resta un valido strumento di informazione sulla regolarità degli adempimenti effettuati.
Il certificato di regolarità rilasciato da Inarcassa ha validità di 120 giorni.
Inarcassa On line (nella sezione “Domande e certificati” alla voce “Certificati”) mette a disposizione un servizio che consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico della certificazione. (L'applicativo non è ancora disponibile per le associazioni professionali, che devono inviare la richiesta via pec all'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org ).
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che devono richiedere un certificato di regolarità possono collegarsi alla sezione a loro riservata, seguendo il collegamento a fondo pagina.
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Entra subito con SPID e CIE
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Da febbraio 2025 l’ingresso con PIN e Password Inarcassa sarà dismesso
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