I punti qualificanti
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- La rivalutazione dei contributi avviene in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. “Pil Inarcassa”), con un valore minimo pari all’1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un’ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità.
- I coefficienti di trasformazione sono specifici (in linea cioè con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa), applicati “per coorte” , cioè per anno di nascita e non solo per età (per garantire una maggiore equità all’interno di ogni generazione).
- La destinazione a previdenza di parte del contributo integrativo permette di garantire prestazioni contributive più; adeguate.
Altri aspetti qualificanti della Riforma, che operano a favore dell’equità intergenerazionale e dell’adeguatezza, soprattutto per le generazioni giovani, riguardano:
- il mantenimento della pensione minima anche nel metodo contributivo, subordinata però alla c.d. “prova dei mezzi” (cfr. la sezione “Cosa cambia in breve” );
- la flessibilità di uscita da 63 a 70 anni, per assicurare una pensione adeguata alle proprie esigenze, in quanto l’importo è funzione crescente dell’età al pensionamento. L’età ordinaria rimane di 65 anni per il 2013 e aumenta gradualmente negli anni successivi (cfr. la sezione “Cosa cambia in breve” );
- la destinazione a previdenza dell’intera aliquota del 14,5% di contributo soggettivo, ivi compreso lo 0,5% che la Riforma 2008 prevedeva per l’assistenza, ora finanziata con i restanti contributi;
- la “retrocessione” del contributo integrativo in funzione decrescente dell’anzianità maturata nel metodo retributivo, così da favorire l’equità fra generazioni;
- il riconoscimento di un accredito figurativo da destinare ai montanti individuali, per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuta ai giovani iscritti (con le modalità descritte nella sezione “Cosa cambia in breve”);
- la contribuzione facoltativa aggiuntiva, per incrementare la pensione (in base alla “propensione” al risparmio previdenziale del singolo associato).
Dal 1° gennaio 2013, è prevista la corresponsione del contributo integrativo anche nella fatturazione tra professionisti iscritti, associazioni o società (di professionisti e di ingegneria), per assicurarne la “retrocessione” sui montanti individuali anche a coloro che prestano la propria attività a favore di altri professionisti.
Al fine di evitare la duplicazione della contribuzione, i professionisti possono dedurre dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d’affari annuo calcolato ai fini Iva, il contributo integrativo corrisposto.
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