Norme transitorie
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• E’ eliminata la pensione di anzianità, con le seguenti eccezioni per:
- gli iscritti che al 31/12/2012 raggiungono quota 97 avendo almeno 58 anni di età con almeno 35 anni di anzianità (la domanda deve essere presentata entro il 31/12/2013 e la cancellazione dall’Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.2);
- gli iscritti che al 5/03/2010 avevano maturato almeno 55 anni di età e almeno 30 anni di contribuzione (la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti e la cancellazione dall’Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.3).
• Il requisito minimo di anzianità per poter fruire del diritto alla pensione di invalidità passa da 5 a 3 anni (art. 22.1);
• sono eliminate le prestazioni previdenziali contributive, ad eccezione di coloro che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti) (artt. 19.1-19.3); decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima (cfr. Requisiti di accesso alla Pensione di Vecchiaia Unificata);
• per gli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31/12/2012, all’età di 70 anni continua ad applicarsi il pro rata a condizione di aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (art. 32.6);
• gli iscritti prima del 29/01/1981 possono andare in pensione con almeno 65 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità solo se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015 (art. 32.1);
• è prevista la riduzione dell’importo della pensione ai superstiti nel caso di matrimonio contratto ad età superiore ai 70 anni, con differenza di età tra coniugi superiore a 20 anni e nessun figlio nato dal matrimonio (art. 24.6).
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