Indennità di paternità: deliberati in Cda minimo/massimo erogabile e tempi di richiesta
Le modifiche al Regolamento generale di previdenza approvate all’inizio dell’anno hanno introdotto l'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità, per le nascite, adozioni, affidamenti che avverranno dal 1° gennaio 2018.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dello scorso ottobre, ha deliberato di fissare i valori minimo e massimo dell’indennità, come di seguito riportato:
- valore minimo: importo corrispondente a tre mensilità di retribuzione calcolata nella misura del 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni dalla Legge 537/1981 e successive modificazioni), nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo;
- valore massimo: importo corrispondente a cinque volte il valore minimo.
Tali valori saranno determinati ogni anno insieme a quelli relativi alla maternità e sono fissati provvisoriamente, salvo aggiornamenti per il 2018, a € 2.231 per l’indennità minima e a € 11.155 per quella massima.
Stabiliti anche i termini di presentazione delle domande:
- in caso di nascita, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- in caso di adozione e di affidamento, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell’effettivo ingresso del figlio in famiglia.
>> I nformati sulla pagina dedicata all’indennità di paternità