Indennità liberi professionisti art. 78 D.L. N. 34/2020 Mese di Maggio
15.08.2020 (agg. 19.08.2020). E’ stato pubblicato il 14 agosto 2020 il Decreto Legge n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) che definisce le modalità dell’attribuzione dell’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse. Sono sostanzialmente confermati i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 29 maggio 2020.
EROGAZIONE AUTOMATICA E TEMPISTICHE PER I BENEFICIARI DELL’INDENNITA’ DEL MESE DI APRILE
Ai beneficiari dell’indennità di aprile, a condizione che non siano diventati nel frattempo pensionati a decorrere dal 1° maggio, il bonus verrà erogato automaticamente, senza la necessità di presentare una nuova domanda, con data valiuta 20 agosto.
Gli associati che hanno l’esigenza di modificare le coordinate di accredito trasmesse in precedenza, devono inviare una PEC a protocollo@pec.inarcassa.org, con l'indicazione del nuovo IBAN, con oggetto "richiesta indennità mese di maggio" e chiamare il call center per segnalarlo.
Coloro che non intendono beneficiare del bonus di maggio per qualunque motivo devono darne tempestiva comunicazione inviando una PEC a protocollo@pec.inarcassa.org e chiamare il call center per segnalarlo.
NUOVI BENEFICIARI
I professionisti iscritti che non hanno percepito l’indennità ad aprile, potranno inoltrare la domanda, per il mese di maggio, tramite Inarcassa On line, entro il 14 settembre 2020, seguendo le istruzioni riportate di seguito nel paragrafo “COME FARE DOMANDA”.
Possono accedere all’indennità del mese di maggio tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa con decorrenza anteriore o uguale alla data del 23 febbraio 2020, oppure che siano stati cancellati tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020.
Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è anteriore o uguale al 23 febbraio 2020.
Possono presentare la domanda anche gli iscritti a Inarcassa titolari di pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta). Sono invece esclusi i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità).
REQUISITI
Possono beneficiare dell’indennità di 1.000 euro:
a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:
- nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
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b) Professionisti iscritti nel corso dell’anno 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 che dichiarino di aver conseguito un reddito professionale non superiore a 50.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 29 maggio 2020.
E' invece cumulabile con le misure emanate da Inarcassa.
COME FARE DOMANDA
Professionisti che hanno percepito l’indennità di aprile - Coloro che hanno ricevuto l’indennità del mese di aprile non devono inoltrare domanda. L’indennità del mese di maggio sarà liquidata automaticamente da Inarcassa.
Professionisti che non hanno percepito l’indennità di aprile ma vogliono richiederla per il mese di maggio - L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale. Gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dal 15 agosto al 14 settembre 2020.
Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile, dal 15 agosto, dal menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici") e si chiama ‘Indennità una tantum liberi professionisti - art. 13 D.L. 104/2020’. La compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell'IBAN. Occorre allegare copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB).
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA'
Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando strettamente il criterio cronologico di arrivo.