Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
I contributi

(artt. 22 e 23 Statuto Inarcassa)
COME SI CALCOLANO
- Contributo soggettivo, da calcolarsi in ragione percentuale sulla base del reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F.
- Contributo integrativo, da calcolarsi in ragione percentuale sulla base del volume di affari dichiarato ai fini IVA.
- Contributo maternità
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
La percentuale di calcolo è variata nel tempo, in quanto la stessa è modificabile biennalmente (art. 33, Statuto Inarcassa). Per il 2012 è pari al 13,5% sul reddito sino a € 87.700,00 ed al 3% sul reddito eccedente.
A partire dal 2010 la quota dello 0,5 per cento di soggettivo calcolata sul reddito è destinata al finanziamento delle attività assistenziali. Tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali.
È comunque dovuto un contributo minimo - il cui valore è soggetto a rideterminazione sulla base dell’indice annuale ISTAT - che è pari, per l'anno 2012, a € 1.645,00, frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. Nel contributo soggettivo minimo è compresa la quota di € 67,00 per l’attività assistenziale.
La frazionabilità è applicata, su espressa istanza documentata degli interessati, anche al reddito dichiarato per l’anno di iscrizione all’albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l’inizio dell’anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall’interessato, viene utilizzato ai fini contributivi Inarcassa solo il reddito prodotto nel periodo successivo all’iscrizione all’albo professionale, escludendo così quel reddito eventualmente percepito prima e non identificabile come reddito “professionale”.
Nota bene: sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali sul reddito professionale anche coloro che si avvalgono della facoltà prevista dall'art.1, comma 499 e seguenti, della Legge n. 266/05 - Legge Finanziaria 2006.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
La percentuale di calcolo, anch’essa modificabile ma a cadenza annuale, è pari al 4% del volume di affari IVA.
È comunque dovuto un contributo minimo - il cui valore è soggetto a rideterminazione sulla base dell’indice annuale ISTAT, che è pari per l’anno 2012 a € 375,00 - frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione.
Per i professionisti che abbiano percepito eventuali compensi nella frazione di anno precedente l'iscrizione all'Albo professionale, il contributo integrativo è applicabile sui soli corrispettivi fatturati nel periodo successivo alla predetta iscrizione.
In tali casi, su espressa istanza documentata degli interessati, il volume di affari IVA dichiarato viene conseguentemente rideterminato con esclusione dei corrispettivi antecedenti in quanto non attengono la attività professionale. Il contributo minimo frazionato è in ogni caso dovuto per intero se superiore al contributo determinato in misura percentuale sul suddetto volume di affari.
Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti dei committenti.
Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Esso non è dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra Società di Ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati.
CONTRIBUTO DI MATERNITA'
E' un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti destinato alla copertura degli oneri connessi alla erogazione della indennità di maternità per le libere professioniste, nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2012 esso ammonta a € 85,00.
Il contributo di maternità è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione.

