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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

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Ricongiunzioni

(legge 5 marzo 1990, n. 45)

ATTENZIONE: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, il 5 gennaio u.s., nuovi coefficienti unici per il calcolo dell’onere di riscatto e di ricongiunzione , che verranno applicati a tutte le domande di riscatto e/o di ricongiunzione presentate a Inarcassa dal 6 gennaio 2012.

CARATTERISTICHE

  • Consente il trasferimento presso Inarcassa di tutti i contributi - obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto - accreditati presso altre Gestioni previdenziali. Non può essere effettuata parzialmente (vedi anche totalizzazione ).
  • La facoltà è esercitabile su istanza dell'interessato e comporta di norma il pagamento di un onere contributivo destinato a garantire la copertura assicurativa del periodo ricongiunto.
  • L’accettazione dell’onere ed il versamento anche parziale dell’importo dovuto (o delle prime tre rate in presenza di scelta rateale) determinano la irrevocabilità della domanda, con avvio della procedura di richiesta alle altre Gestioni di trasferimento dei contributi. Tale circostanza (accettazione dell’onere e pagamento delle prime tre rate) impedisce l’accesso alla totalizzazione.
  • Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in forma rateale - con applicazione di un interesse annuo composto, di tasso variabile in base ad apposito indice ISTAT - in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai mesi ricongiunti.
  • Dopo la data da cui ha effetto la prima ricongiunzione è ammessa una nuova ricongiunzione, qualora l’interessato possa far valere un ulteriore periodo assicurativo di almeno 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione obbligatoria e continuativa in relazione ad attività effettivamente esercitata. Tale ultima facoltà può essere esercitata solo all’atto del pensionamento e solo presso la Gestione dove è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
  • La ricongiunzione può essere richiesta anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso dell'interessato.

REQUISITI

  • Assenza di trattamento pensionistico liquidato.
  • Iscrizione in atto alla data della domanda oppure - in caso di professionista che abbia già compiuto l’età pensionabile - possesso di un’anzianità di iscrizione e contribuzione continuativa in regime obbligatorio di almeno 10 anni.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata con indicazione delle Gestioni previdenziali presso cui sono accreditati i contributi ed i periodi assicurativi da ricongiungere (obbligatori, volontari, figurativi o di riscatto). Per gli Enti con sedi territoriali (ad esempio INPS) è necessario venga precisata la sede competente presso la quale sono stati versati.

Si precisa che nel caso di presentazione contestuale della domanda di riscatto e di ricongiunzione, quest’ultima verrà elaborata dopo la definizione dell’operazione di riscatto del periodo del corso legale di laurea/periodo militare (ed equiparati)/lavoro estero. Ciò in quanto la definizione del riscatto determinerà un’anzianità contributiva ed un coefficiente tabellare differenti, con conseguente diverso calcolo dell’onere di ricongiunzione.

Entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della domanda di ricongiunzione, l’Ente previdenziale ricevente richiede alla/e gestione/i interessata/e tutti gli elementi necessari alla costituzione della posizione assicurativa. La risposta da parte degli altri Enti dovrà essere inviata entro novanta giorni dalla data della richiesta. A ricezione di tali dati l’Ente presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa dovrà comunicare all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni (“..entro centottanta giorni dalla data della domanda…” – comma 2, art. 4 Legge 45/1990).

SIMULAZIONE DEL CALCOLO DELL'ONERE

Eventuali richieste di simulazione dell’onere di ricongiunzione – riservate esclusivamente agli iscritti a INARCASSA – potranno essere evase solo dietro presentazione di un estratto conto dell’Ente/i previdenziale/i contenente i dati relativi alla contribuzione versata, necessari per effettuare la simulazione del calcolo dell'onere.
E’ consigliabile peraltro presentare direttamente la domanda di ricongiunzione, non vincolante, poiché consente di avere la determinazione dell’importo dell’onere dovuto ad una data certa e comprensivo anche della rivalutazione dei contributi previdenziali versati del 4,5% utilizzabile a scomputo dell’onere da versare.

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO

La legge 45/90 disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi ai liberi professionisti ed opera esclusivamente sul territorio italiano. In proposito, per i contributi versati all’estero, suggeriamo di verificare la convenzione tra INPS e Gestione previdenziale estera nella quale avviene la contribuzione, allo scopo di effettuare successivamente la ricongiunzione tra INPS ed Inarcassa.

Consigliamo di rivolgersi alla sede INPS del luogo di residenza anagrafica o consultare il sito INPS www.inps.it . In assenza di possibilità di ricongiunzione si può accedere al riscatto dei periodi di lavoro all’estero.