Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Indennità per inabilità temporanea

[art. 3.4 lett. f) Statuto Inarcassa e Regolamento Inabilità Temporanea]
Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità dell'associato all'esercizio dell'attività professionale. L'indennità è erogata per l'intero periodo di inabilità assoluta che comporta la sospensione dellattività delliscritto.
Lindennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione. Nello specifico lindennità non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, con lindennità di maternità, con lerogazione di sussidi e con la diaria giornaliera prevista nel piano base della polizza sanitaria Inarcassa Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi.
COS'E' L'INABILITA' TEMPORANEA?
Per inabilità temporanea si intende lincapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto alliscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione allAssociazione.
Per infortunio si intende levento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.
Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
I REQUISITI
Lindennità viene erogata a condizione che:
- la durata minima dellinabilità sia superiore a 40 giorni solari;
- l'associato, al momento della domanda, sia iscritto continuativamente ad Inarcassa nei tre anni immediatamente precedente l'insorgenza dell'inabilità e sia in regola nei confronti dellAssociazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dallanzianità di tre anni in caso dinfortunio;
- l'associato resti iscritto allAssociazione per tutto il periodo di inabilità allesercizio dellattività professionale;
- l'associato non sia già pensionato Inarcassa;
- l'evento inabilitante si sia verificato prima della data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2017: 66 anni di età e 32 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).
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Nota Bene
Sotto il profilo medico-legale l'inabilità non coincide con il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio o a guarire dallo stato di malattia, bensì è commisurata al periodo di tempo durante il quale levento patologico inibisce totalmente il professionista, in modo tale che questultimo non riesca a svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso. In altri termini, linabilità rilevante ai fini dellindennizzo coincide con limpedimento a riprendere ogni funzione della medesima attività lavorativa. In tal senso, detto impedimento non deve consentire la ripresa neanche in minima parte del lavoro, posto che linabilità parziale non è indennizzabile. I periodi di prognosi e/o riposo indicati nei certificati medici non coincidono quindi necessariamente con linabilità totale assoluta temporanea.
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LA DOMANDA
La domanda (il cui modello è disponibile qui a destra) compilata in ogni sua parte dalliscritto ad Inarcassa o da un familiare, in caso di suo impedimento, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dello stato di inabilità.
Le domande presentate oltre il suddetto termine ma comunque entro la fine del periodo di inabilità temporanea, saranno valutate solo se adeguatamente motivate.
Alla domanda di inabilità deve essere allegato un certificato a valenza medico legale da redigere a cura di medico di struttura Pubblica o medico ASL (il cui modello è disponibile sempre qui a destra) comprovante:
- la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea;
- il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente allinfortunio o alla malattia;
- le motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità.
Al certificato medico dovrà essere obbligatoriamente allegata idonea documentazione medica e clinica (vedi Nota operativa n.3/2016) dalla quale si evinca la natura dellinfortunio o della malattia, con relativa prognosi. Nello specifico dovrà essere prodotta:
- referti di controlli clinici e/o strumentali effettuati presso ambulatori specialistici, ospedalieri o di altra struttura di cura, successivamente ai trattamenti iniziali;
- referto di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero;
- ulteriore documentazione sanitaria disponibile.
La domanda deve essere inviata nei termini previsti dal regolamento (entro 30 giorni dallinizio dellinabilità o comunque entro la data di fine dellinabilità stessa) anche se la documentazione medica non è completa. Tale documentazione, appena disponibile, dovrà essere inoltrata successivamente. Non è necessario allegare la cartella clinica inerente i ricoveri. Tale documento sarà richiesto solo se indispensabile alla valutazione del medico legale Inarcassa.
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto, utilizzando il modulo di dichiarazione disponibile qui a destra.
LA LIQUIDAZIONE
Sulla domanda e sul parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva dellAssociazione la quale autorizza e liquida lindennità.
In caso vi siano dichiarazioni riferite ad annualità pregresse non ancora presentate, è necessario compilare ed inviare anche l'apposito modulo di dichiarazione , sempre disponibile qui a destra (Modulo P160).
Lindennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo allinsorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi.
IL CALCOLO
Lindennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti levento, rivalutato secondo landamento dellindice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:
- al 60% fino al 60° giorno dallinsorgenza dello stato di inabilità;
- all80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.
L'INDENNITA MINIMA E MASSIMA
Lindennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere:
- inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dellanno in cui si verifica levento, rapportato su base giornaliera, considerato lanno di 365 giorni; per lanno 2018 lindennità giornaliera minima è pari ad euro 63,00.
- superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per lanno di riferimento, rapportato su base giornaliera; per lanno 2018 lindennità giornaliera massima è pari ad euro 254,00.
LA PROROGA
Nel caso in cui la prognosi clinica accertata in prima istanza venga integrata con ulteriori periodi sarà necessario trasmettere ad Inarcassa un nuovo certificato medico redatto dal medico legale di una struttura pubblica o, in alternativa, dal medico ASL, utilizzando il modulo disponibile qui a destra ed allegando la relativa documentazione medica e clinica rilasciata dalla struttura pubblica.
VERIFICA DELLA PERSISTENZA DELLO STATO DI INABILITA
Inarcassa può effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare il perdurare dello stato di inabilità, sia tramite il Sanitario di fiducia sia tramite la struttura medica provinciale dell'Inail. Se liscritto non viene giudicato più inabile a seguito di accertamento diretto, lindennità è revocata con effetto immediato.
Approfondimenti
Links
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