CREDITORE APPARENTE
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(art. 15 | Regolamento Generale Previdenza)
La normativa del Creditore apparente è definita dall’art. 116, comma 20, Legge n. 388/2000, recepito nell’art. 15 del Regolamento Generale Previdenza, che dispone che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
Il 7 maggio 2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra Inarcassa e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) che disciplina le modalità di trasferimento diretto delle somme indebitamente versate ai fini pensionistici dagli ingegneri e dagli architetti ad un ente previdenziale diverso da quello titolato a riceverle (Inps o Inarcassa).
Contributi oggetto di trasferimento
Sono oggetto di trasferimento i contributi previdenziali calcolati sul reddito professionale (ossia i soli contributi soggettivi) erroneamente versati, a condizione che non siano stati già liquidati trattamenti pensionistici, anche supplementari.
Sono quindi escluse tutte le altre tipologie di contributi: per Inarcassa il contributo integrativo e i contributi minimi di maternità e paternità.
Chi può chiedere il trasferimento
La richiesta può essere presentata direttamente dal professionista o dall’ente previdenziale titolato a ricevere la contribuzione.
Modalità di richiesta e trasferimento della contribuzione da INPS a Inarcassa
Il professionista compila il modulo “Dichiarazione versamento previdenziale alla GS INPS”, disponibile nella sezione Documenti, indicando di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione alla Gestione Separata INPS.
La dimostrazione dei versamenti effettuati in buona fede può essere prodotta in sede di domanda di iscrizione o anche successivamente alla stessa.
Per le annualità per le quali risulta applicabile il principio del creditore apparente, Inarcassa non addebita le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all’omessa comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, procede alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata alla Gestione Separata INPS.
Differenze contributive
Eventuali differenze contributive formeranno oggetto di richiesta o di rimborso a cura di Inarcassa o dell’Inps nei confronti del professionista, in base alle rispettive normative di ciascun ente.
Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad Inarcassa risulti superiore a quella versata e trasferita alla Gestione Separata INPS l’associato dovrà integrare il pagamento dei contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.
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