CREDITORE APPARENTE
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(art. 15 | Regolamento Generale Previdenza)
Il pagamento dei contributi effettuato ad altro Ente di previdenza diverso da Inarcassa ha efficacia liberatoria a condizione che il professionista abbia effettuato tali versamenti in buona fede, ritenendo l’altro Ente previdenziale destinatario della sua contribuzione.
La buona fede è comprovata dalla presentazione delle quietanze di pagamento, con dichiarazione personale (disponibile nella sezione sezione 'Documenti' a fondo pagina) e determina la non applicazione delle sanzioni relative a:
- Omessa domanda di iscrizione;
- Omessa dichiarazione obbligatoria;
- Omesso versamento dei contributi.
In accordo con il professionista si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altra gestione e se la stessa dovesse risultare inferiore a quella dovuta ad Inarcassa, l’associato dovrà integrare i contributi con la maggiorazione degli interessi ma senza applicazione di sanzioni.
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