FAQ - Deroga
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Ho esercitato il diritto di deroga del contributo soggettivo minimo e successivamente mi sono cancellato da Inarcassa, l’agevolazione resta in piedi?
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Sì, la deroga del contributo soggettivo minimo è valida purché nell’anno solare risulti almeno un giorno di iscrizione ad Inarcassa.
A cosa corrispondono gli interessi di rivalutazione applicati al riscatto degli anni in deroga e qual è il vantaggio di chiederne l’applicazione in sede di domanda di riscatto?
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Gli interessi di rivalutazione sono somme che vengono calcolate sull’importo del contributo soggettivo in deroga a partire dalla sua scadenza istituzionale fino alla data della domanda di riscatto. Avendo chiesto la deroga, gli interessi inizierebbero a maturare dal momento del pagamento del riscatto, chiedendo invece di applicarli in sede di domanda di riscatto sarà possibile avere gli interessi maturati come se si fosse pagata la contribuzione soggettiva minima entro la scadenza istituzionale, ai fini dell’aumento del montante pensionistico.
Nel calcolo dei cinque anni complessivi in cui si può esercitare la deroga rientrano anche le annualità in cui l’agevolazione è decaduta per superamento del reddito?
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Sì, anche tali annualità vengono conteggiate nei cinque anni complessivi, anche se di fatto il contributo soggettivo minimo risulta versato insieme al conguaglio per effetto del superamento del limite di reddito.
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