FAQ - Dichiarazioni dei redditi e dei volumi d'affari
Body
Image
Il mio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF è in perdita. Devo presentare comunque la dichiarazione dei redditi a Inarcassa? In caso di risposta affermativa, cosa devo indicare nella comunicazione reddituale?
- - - - - - - - - - - - - - - -
La presentazione della dichiarazione a Inarcassa è obbligatoria anche in caso di reddito professionale in perdita. Le perdite andranno riportate in dichiarazione con valore ZERO.
Ho presentato la dichiarazione reddituale e la procedura si è conclusa con successo, dove posso trovare un certificato che attesti l’avvenuta trasmissione?
- - - - - - - - - - - - - - - -
È possibile visualizzare la ricevuta digitale della dichiarazione nell’Area Riservata, sotto la voce “Inar-box”.
Sono un professionista non iscritto ad Inarcassa. Ho partita IVA e sono iscritto all'albo. Quando devo presentare la dichiarazione dei redditi?
- - - - - - - - - - - - - - - -
Il non iscritto deve presentare la dichiarazione dei redditi a Inarcassa entro il 31 ottobre, ma deve pagare il contributo integrativo del 4% sul volume di affari IVA precedentemente, entro il 31 agosto. Laddove tale data sia trascorsa senza che abbia versato il contributo dovuto, può chiedere al più presto il Ravvedimento Operoso (che comporta un abbattimento delle sanzioni del 70%).
Ho aperto partita IVA lo scorso anno ma sono iscritto all'albo professionale dall'anno in corso. Devo presentare la dichiarazione a Inarcassa?
- - - - - - - - - - - - - - - -
Quest’anno non deve presentare a Inarcassa la dichiarazione, in quanto riferita a quanto prodotto nell’anno precedente, non qualificabile come professionale in assenza di iscrizione all’Albo. Dovrà invece presentare la dichiarazione il prossimo anno in relazione al reddito professionale IRPEF e al volume d’affari IVA prodotti nell’anno in corso, dalla data d’iscrizione all’Albo professionale.
Non ho inserito in alcune fatture il contributo integrativo del 4%. Devo escludere l’importo di queste fatture dalla dichiarazione reddituale da presentare a Inarcassa?
- - - - - - - - - - - - - - - -
No, pur non avendolo applicato, il contributo integrativo è comunque dovuto a Inarcassa sul volume di affari IVA riferito ad attività professionale. Tali fatture andranno quindi dichiarate indipendentemente dal pagamento da parte del committente.
Ho chiuso la partita iva nel 2022, ma alcune parcelle sono state incassate nel 2023 e i compensi relativi all'attività professionale non sono stati assoggettati a contribuzione Inarcassa. Sono comunque tenuto a presentare la comunicazione annuale obbligatoria riferita all'anno d'imposta 2023 per dichiarare tali compensi?
- - - - - - - - - - - - - - - -
La dichiarazione a Inarcassa non è dovuta in quanto per l'anno 2023 Lei non è stato titolare di partita IVA (articolo 2 RGP). Per quanto riguarda i compensi da Lei fatturati nel 2022, ma incassati nel 2023, gli stessi non saranno soggetti agli obblighi contributivi di Inarcassa. Dovrà pertanto dichiarare gli stessi nell’apposito quadro della dichiarazione fiscale relativa all’anno 2023 come Redditi diversi.
Sono un professionista titolare di pensione INPS. Devo dichiarare anche questo importo a Inarcassa?
- - - - - - - - - - - - - - - -
No, il reddito da dichiarare a Inarcassa è esclusivamente quello relativo all'attività professionale (rilevabile dai quadri valorizzati per indicare il reddito derivante da lavoro autonomo nel Modello Persone Fisiche).
Sono impossibilitato ad accedere al mio computer. Posso inviare a Inarcassa la dichiarazione dei redditi cartacea, considerato che domani scadrà il termine per la presentazione?
- - - - - - - - - - - - - - - -
La trasmissione della dichiarazione a Inarcassa può avvenire solo in via telematica, l'invio della dichiarazione cartacea equivale ad una omissione e prevede l’applicazione di sanzioni. L’unica eccezione riguarda gli eredi di professionista deceduto, che possono inviare la dichiarazione cartacea tramite raccomandata semplice o tramite PEC.
Sono la coniuge superstite di un iscritto a Inarcassa recentemente deceduto. Come e quando posso inviare la dichiarazione dei redditi di mio marito?
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e devono trasmettere il modello cartaceo, disponibile sul sito, tramite raccomandata semplice oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.
Sono socio di una Società di professionisti, cosa devo dichiarare in dichiarazione dei redditi?
- - - - - - - - - - - - - - - -
Deve riportare nella dichiarazione la quota del volume d’affari di competenza da Lei prodotto attraverso la P.IVA di Società. La Società ha invece l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’intero volume d’affari annuo dichiarato ai fini dell’IVA, utilizzando l’apposito modello reso disponibile nell’Area riservata Inarcassa On Line della Società, sezione “Adempimenti – Dichiarazioni”.
Ho ricevuto da Inarcassa una nota di verifica sulla deduzione del contributo integrativo richiesta in sede di dichiarazione riferita all’anno 2020. Era emersa una divergenza in quanto il prestatore non aveva inserito nel suo modello di dichiarazione la fattura emessa. Ho contattato il prestatore e ha rettificato la sua dichiarazione 2020, devo fare altro?
- - - - - - - - - - - - - - - -
Per riscontrare alla nota di verifica sulla deduzione è necessario agire dalla propria Area riservata Inarcassa On Line seguendo le istruzioni riportate nella comunicazione. Non è sufficiente pertanto la rettifica della comunicazione annuale effettuata dal prestatore.
Ho ricevuto da Inarcassa una nota di verifica della deduzione del contributo integrativo richiesta in sede di dichiarazione riferita all’anno 2020. Per quale motivo, in seguito alla mia conferma delle informazioni fornite nella dichiarazione tramite procedura Inarcassa OnLine, mi è stata richiesta prova dell’avvenuto pagamento nell’anno 2020 delle fatture ricevute indicate per la deduzione?
- - - - - - - - - - - - - - - -
Poiché è possibile dedurre dall’importo del contributo integrativo dovuto a Inarcassa per l’annualità oggetto di dichiarazione, l’importo del contributo integrativo versato nel corso dell’annualità stessa in ragione di fatture ricevute da ingegneri, architetti, Associazioni, Società di Professionisti, Società tra Professionisti o da Società di Ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale.
Sto compilando la schermata “Prestazioni ricevute” della dichiarazione per chiedere la deduzione della contribuzione integrativa dovuta a Inarcassa. Nello specifico, nel corso del 2023 ho ricevuto quattro fatture da ingegneri, architetti, Associazioni, Società di Professionisti, Società tra Professionisti o da Società di Ingegneria, ma ne ho corrisposte due nel 2023 e due nel 2024. Posso dedurre l’importo integrativo versato per tutte e quattro le fatture nella dichiarazione 2023?
- - - - - - - - - - - - - - - -
No. Potrà chiedere in riferimento all'anno 2023 di dedurre esclusivamente la contribuzione integrativa versata in tale annualità in ragione di fatture ricevute da ingegneri, architetti, Associazioni, Società di Professionisti, Società tra Professionisti o da Società di Ingegneria, purché non sia il committente finale della prestazione. Potrà invece chiedere la deduzione della contribuzione integrativa corrisposta nel 2024 nella dichiarazione riferita a tale anno, compilando il relativo modello.
Sono socio di una Società di Professionisti composta da tre ingegneri iscritti a Inarcassa. Il contributo integrativo versato dalla Società per fatture ricevute da ingegneri e/o architetti (anche soci/collaboratori) o Associazioni, Società di o tra Professionisti o Società di ingegneria può essere dedotto da un solo socio se gli altri sono d’accordo?
- - - - - - - - - - - - - - - -
No, i soci ingegneri e/o architetti possono procedere alla deduzione del contributo integrativo - versato dalla Società ad ingegneri e/o architetti o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti- in relazione alla quota societaria posseduta.
Sono un architetto libero professionista e anche socio di una Società tra Professionisti. Con partita IVA individuale emetto delle fatture per prestazioni professionali alla suddetta Società. Posso dedurre dal contributo integrativo che devo a Inarcassa il contributo integrativo a me versato dalla Società per le prestazioni fatturate alla stessa con la mia partita Iva individuale?
- - - - - - - - - - - - - - - -
I professionisti che emettono fatture a Società tra Professionisti di cui sono soci, per prestazioni da quest’ultima fatturate al cliente finale, possono dedurre, dal contributo integrativo dovuto a Inarcassa, il contributo integrativo per fatture emesse con propria partita IVA individuale alla Società e da essa corrisposto nell’anno di riferimento. La deduzione dovrà tuttavia essere effettuata solo in riferimento alla propria quota societaria (riproporzionata in presenza di soci non professionisti).
Sono un ingegnere socio di una Società tra Professionisti con quota di partecipazione del 40%, gli altri soci sono un architetto con stessa quota di partecipazione e un non professionista con quota del 20%. La Società ha pagato il contributo integrativo Inarcassa su una fattura ricevuta da un architetto per un imponibile di 100.000 euro. A quanto ammonta la deduzione della contribuzione integrativa che posso chiedere nella dichiarazione?
- - - - - - - - - - - - - - - -
Può dedurre il contributo integrativo versato per la prestazione ricevuta, determinato in relazione alla sua quota di partecipazione societaria e alla quota del socio non professionista riproporzionata sui soci professionisti. A titolo esemplificativo lei e il socio architetto potrete dedurre 2.000 euro ciascuno di contribuzione integrativa versata, calcolata, per entrambi, su un imponibile di euro 50.000 (50% dell'imponibile dell'intera fattura, determinato sommando al 40% della rispettiva quota societaria il 10% della quota del socio non professionista riproporzionata).
Sono un ingegnere socio di una Società tra Professionisti con quota di partecipazione del 40%, gli altri soci sono un architetto con stessa quota di partecipazione e un non professionista con quota del 20%. La Società ha effettuato una prestazione ad un architetto per un imponibile di 100.000 euro, applicando la maggiorazione del 4% Inarcassa. Siamo tenuti ad indicare questa fattura tra le prestazioni effettuate della dichiarazione Inarcassa? Se sì, in che modo?
- - - - - - - - - - - - - - - -
La prestazione deve essere obbligatoriamente indicata nella sezione “Prestazioni effettuate” della comunicazione annuale obbligatoria di Inarcassa sia dalla Società che da ognuno dei soci professionisti. La Società dovrà indicare nella sua dichiarazione l’intero imponibile della fattura. I singoli professionisti dovranno invece dichiarare la fattura determinando l’imponibile in relazione alla propria quota di partecipazione societaria, a cui dovrà essere sommata la quota del socio non professionista su di loro riproporzionata. A titolo esemplificativo lei e il socio architetto dovrete indicare 2.000 euro ciascuno di contribuzione integrativa applicata sulla fattura in esame, calcolata, per entrambi, su un imponibile di euro 50.000 (50% dell'imponibile dell'intera fattura, determinato sommando al 40% della rispettiva quota societaria il 10% della quota del socio non professionista riproporzionata).
Sono un professionista in regime forfetario, è corretto dichiarare a Inarcassa il reddito professionale al netto dei contributi versati?
- - - - - - - - - - - - - - - -
No, per i contribuenti che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati il reddito da considerare come imponibile della contribuzione soggettiva deve essere determinato al lordo dei contributi versati nel periodo d’imposta.
L’art. 1 c. 104 della L. n. 244/2007 (richiamato dal D.M. 2 gennaio 2008 art. 5 applicabile ai regimi di vantaggio) identifica infatti “la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale” per i contribuenti minimi come differenza tra i ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute, senza menzionare i contributi previdenziali. Tale aspetto è anche chiarito dalla Circolare INPS 79/2009, nella quale viene specificato che per i contribuenti minimi il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali.
Sono un professionista in regime forfetario e ho effettuato una prestazione nel quadro del Superbonus 110%. Quale importo devo assoggettare alla contribuzione integrativa Inarcassa e come devo dichiararlo all’Associazione?
- - - - - - - - - - - - - - - -
L'intero importo del 110% deve essere ricompreso nel volume d’affari complessivo da dichiarare a Inarcassa. Tuttavia, il 10% aggiuntivo che non compare tra le voci in fattura, ma nel proprio cassetto fiscale, non va assoggettato alla contribuzione integrativa. Dovrà quindi indicare come volume d’affari professionale imponibile della contribuzione dovuta a Inarcassa l’importo della fattura al netto dello sconto del 10%. La quota del 10% eccedente l’importo oggetto dello sconto in fattura andrà invece dichiarato come volume d’affari riferito ad attività diverse.
Sono un professionista che beneficia del regime agevolato per “lavoratori impatriati” (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015), tale regime comporta delle agevolazioni anche riguardo gli obblighi con Inarcassa?
- - - - - - - - - - - - - - - -
No, il regime agevolato per “lavoratori impatriati” non ha effetti sulla determinazione della contribuzione dovuta a Inarcassa. I professionisti iscritti sono pertanto tenuti a fare riferimento alle indicazioni fornite nelle istruzioni e nei fac-simile del modello di dichiarazione per la determinazione del reddito professionale imponibile ai fini contributivi.
Una Società di ingegneria può indicare tra le prestazioni ricevute per la deduzione del contributo integrativo dovuto a Inarcassa il compenso corrisposto all’ingegnere/architetto Amministratore della Società, che per lo stesso emette fattura applicando la maggiorazione del 4% Inarcassa?
- - - - - - - - - - - - - - - -
No, in quanto in questo caso la Società si configura come committente finale della prestazione ricevuta.
Sono iscritto ad Inarcassa da giugno dello scorso anno. Da gennaio a maggio ho versato i contributi sul reddito professionale alla Gestione Separata INPS; tuttavia, ho prodotto la maggior parte del reddito professionale a partire da giugno. Per evitare la duplicazione del versamento sul medesimo reddito ne ho chiesto il frazionamento selezionando il riquadro A2 della dichiarazione, ma il sistema in automatico lo parametra sui soli mesi di iscrizione presso Inarcassa, non considerando quando il reddito è stato prodotto. E’ possibile versare i contributi a Inarcassa sul reddito effettivamente prodotto dalla data di iscrizione?
- - - - - - - - - - - - - - - -
No, il reddito professionale complessivo può essere frazionato soltanto in base ai mesi di iscrizione a Inarcassa nell’anno di riferimento.
Paragraphs
Documenti
Download