FAQ - Società di Ingegneria
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Una Società di Ingegneria deve registrarsi a Inarcassa se prevede nell’oggetto sociale tutte le attività elencate dall’art. 66 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 [previgente art. 46 c. 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016]?
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No, non è necessaria una stretta riproduzione letterale della norma, ma è sufficiente che l’oggetto sociale preveda almeno una delle attività previste nel suddetto articolo.
Quando una Società di Ingegneria è tenuta a richiedere la registrazione ad Inarcassa?
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La registrazione in Inarcassa, finalizzata all’adempimento degli obblighi di comunicazione e di versamento - regolati rispettivamente dagli artt. 2 e 5 Regolamento Generale Previdenza - è prevista laddove una società possieda contemporaneamente i seguenti due requisiti:
- Requisito soggettivo: costituzione in forma di società di capitali ovvero nella forma di società cooperativa a compagine mista (soci professionisti e non professionisti);
- Requisito oggettivo: prevedere nell’oggetto sociale almeno una delle seguenti attività professionali: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico - economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi [art. 66 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023, previgente art. 46 c. 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016], ovvero altre attività professionali connesse ai servizi di ingegneria e/o architettura.
Da quando decorrono gli obblighi verso Inarcassa per una Società di Ingegneria?
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Gli obblighi di comunicazione e contribuzione a Inarcassa, di cui agli artt. 2.1 e 5.2 del Regolamento Generale Previdenza, decorrono da quando la Società ha acquisito entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo).
Come avviene la registrazione di una Società di Ingegneria?
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Il rappresentante legale della Società deve compilare e trasmettere telematicamente la domanda di registrazione. A ricezione della domanda si provvederà a trasmettere all’indirizzo PEC indicato un link di validazione. Ad avvenuta validazione, che dovrà essere effettuata entro sette giorni dalla ricezione del link, verrà trasmessa la matricola che identifica la posizione contributiva della Società, con la stessa sarà possibile procedere alla registrazione ai servizi telematici di Inarcassa On line. Verrà successivamente inviata alla Società di ingegneria una notifica di registrazione – con comunicazione degli adempimenti dichiarativi e contributivi da assolvere e della normativa di riferimento.
Chi rappresenta la Società di Ingegneria?
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Il legale rappresentante della Società.
La Società di Ingegneria ha introdotto nell'oggetto sociale anche le attività di cui all'art. 66 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 [previgente art. 46 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016] a decorrere dall'anno 2023, successivamente alla data della sua costituzione. Come si deve comportare verso Inarcassa?
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In questo caso, la Società, dovrà indicare, domanda di registrazione, quale data di costituzione la data di modifica dell’oggetto sociale a decorrere dalla quale sono state introdotte le attività di cui all’articolo citato. L'Ufficio verifica con la Banca dati della Camera di Commercio la correttezza delle dichiarazioni ricevute dalla Società e provvede alla registrazione della Società a decorrere dalla suddetta data, richiedendo gli adempimenti dichiarativi e contributivi solo da tale data.
La Società di Ingegneria, pur prevedendo nell'oggetto sociale tutte o alcune delle attività di cui all'art. 66 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 [previgente art.46 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016], non le ha mai esercitate. È tenuta ugualmente alla registrazione presso Inarcassa e all’adempimento degli obblighi contributivi?
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Si, anche se non vengono esercitate le attività professionali previste dalla normativa citata, la Società possiede comunque entrambi i requisiti di iscrizione previsti per le Società di ingegneria e dovrà pertanto registrarsi presso Inarcassa e trasmettere la comunicazione del volume di affari. In caso di mancato svolgimento delle attività tipiche previste dalla legge dovrà essere dichiarato il volume di affari professionale pari a zero. In tal caso la Società non dovrà versare alcun contributo a Inarcassa.
La Società di Ingegneria che amministro ha incorporato un’altra Società di Ingegneria, quali sono gli obblighi da assolvere verso Inarcassa?
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La Società incorporante deve comunicare a Inarcassa l’avvenuta fusione per incorporazione della Società incorporata. In caso di incorporazione in corso d’anno dovranno essere inviate a Inarcassa due dichiarazioni relative al volume d’affari, una della Società incorporata fino al momento dell’incorporazione ed una della Società incorporante. Il pagamento del contributo dovuto a Inarcassa spetterà però esclusivamente alla Società incorporante.
Una Società di Ingegneria che oltre all'attività professionale svolge anche altro tipo di attività deve applicare il contributo integrativo su tutte le fatture?
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No, in questi casi la Società dovrà applicare il contributo integrativo solo sulle fatture emesse relativamente alle attività professionali di cui all'art. 66 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 [previgente art.46 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016].
Il contributo integrativo versato dalle Società di Ingegneria ha natura previdenziale?
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Il contributo integrativo dovuto dalle società di ingegneria - avente una funzione solidaristica - ha natura di contributo previdenziale.
La Società di Ingegneria è tenuta al versamento dei minimi?
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No, la Società di ingegneria versa solo il contributo integrativo sul volume di affari professionale conseguito.
Quale è la base imponibile del contributo integrativo per le Società di Ingegneria?
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Il contributo integrativo da corrispondere ad Inarcassa da parte della Società di Ingegneria dovrà essere commisurato ai corrispettivi - rientranti nel volume di affari IVA, della dichiarazione fiscale - fatturati dalla Società stessa a fronte delle prestazioni professionali di ingegneria e/o di architettura o di altre attività alle stesse strettamente assimilate realizzate in Italia.
Una Società di Ingegneria può dedurre dal contributo integrativo dovuto a Inarcassa il contributo integrativo versato a un socio ingegnere, in ragione di una fattura emessa dal professionista alla Società?
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Sì, la Società può dedurre la contribuzione integrativa versata in riferimento alle fatture ricevute da professionisti ingegneri o architetti (anche soci della Società), Associazioni, Società di Professionisti e Società tra Professionisti o da altre Società di Ingegneria nell’anno in cui l’importo della fattura è stato corrisposto. L’unica eccezione è rappresentata da una fattura ricevuta dall’ingegnere/architetto Amministratore della Società per il pagamento del compenso dovuto al suo ruolo. In questo caso la Società non può dedurre il contributo integrativo corrisposto su tale fattura in quanto si configura come committente finale della prestazione ricevuta.
La Società di Ingegneria di cui sono Legale Rappresentante non deve contribuzione integrativa a Inarcassa in quanto, nel modello di dichiarazione, il contributo integrativo dovuto è risultato inferiore al contributo integrativo versato per una fattura ricevuta da un architetto. Considerando che il contributo versato all’architetto ha superato il contributo dovuto a Inarcassa per lo stesso anno, è possibile recuperare la differenza l’anno successivo?
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No. La deduzione della contribuzione integrativa è possibile fino all’integrale capienza del contributo integrativo dovuto a Inarcassa dalla Società in relazione all’anno di riferimento. La normativa previdenziale non prevede la generazione di crediti in caso di eccedenza del contributo versato al professionista ingegnere e/o architetto (anche socio/collaboratore) o Associazioni, Società di Professionisti e Società tra Professionisti o da altre Società di Ingegneria, rispetto al contributo dovuto nell’anno.
Una Società di Ingegneria può dedurre dal contributo integrativo dovuto a Inarcassa il contributo integrativo corrisposto all’ingegnere congiuntamente al compenso per il suo ruolo di Amministratore della Società?
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No, perché in questo caso la Società si configura come committente finale della prestazione ricevuta.