Indennità per inabilità temporanea
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[Art. 3.3 dello Statuto Inarcassa e Titolo II, Capo II, Sezione I del Regolamento Generale Assistenza]
Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità dell'associato all'esercizio dell'attività professionale.
L'indennità è erogata per l'intero periodo di inabilità assoluta che comporta la sospensione dell’attività dell’iscritto.
L’indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione. Nello specifico l’indennità non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, con le indennità di maternità o paternità, con l’erogazione di sussidi e con la diaria giornaliera prevista nel piano base della polizza sanitaria Inarcassa “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”.
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COS'E' L'INABILITA' TEMPORANEA?
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Per inabilità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione.
Per infortunio si intende l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.
Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
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I REQUISITI
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L’indennità viene erogata a condizione che:
- la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 giorni solari;
- l'associato, al momento della domanda, sia iscritto continuativamente ad Inarcassa nei tre anni immediatamente precedenti l'insorgenza dell'inabilità. Si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso d’infortunio;
- l'associato sia in regola nei confronti dell’Associazione con l'adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi;
- l'associato resti iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;
- l'associato non sia già pensionato Inarcassa;
- l’associato non sia titolare di pensione diretta erogata da altro Ente di previdenza;
- l'evento inabilitante si sia verificato prima della data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2024: 66 anni e 6 mesi di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).
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Nota Bene
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Sotto il profilo medico-legale l'inabilità non coincide con il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio o a guarire dallo stato di malattia. Nello specifico, la stessa è commisurata al periodo di tempo durante il quale l’evento patologico inibisce totalmente il professionista, in modo tale che non riesca a svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso, posto che l’inabilità parziale non è indennizzabile. I periodi di prognosi e/o riposo indicati nei certificati medici non coincidono quindi necessariamente con l’inabilità totale assoluta temporanea.
Il professionista iscritto può inoltrare la domanda dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande” - compilata in ogni sua parte, entro novanta giorni dalla data di inizio dello stato di inabilità. In caso di suo impedimento, la domanda deve essere presentata entro il medesimo termine, da un familiare, utilizzando il modulo cartaceo dedicato, disponibile nella sezione Documenti a fondo pagina.
Le domande presentate oltre il suddetto termine ma comunque entro la fine del periodo di inabilità temporanea, saranno valutate solo se adeguatamente motivate.
Alla domanda di inabilità deve essere allegato un certificato a valenza medico legale da redigere a cura di medico di struttura Pubblica o medico ASL (il cui modello è disponibile nella sezione Documenti in coda alla pagina) comprovante:
- la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea assoluta;
- il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all’infortunio o alla malattia;
- le motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità.
Al certificato medico dovrà essere obbligatoriamente allegata idonea documentazione medica e clinica (vedi Nota operativa n.3/2016) dalla quale si evincano natura e durata dell’infortunio o della malattia, con relativa prognosi. Nello specifico potranno essere acclusi:
- referto di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero;
- certificati medici relativi all’insorgenza dell’evento;
- referti di controlli clinici e/o strumentali effettuati presso ambulatori specialistici, ospedalieri o di altra struttura di cura, successivamente ai trattamenti iniziali;
- ulteriore documentazione sanitaria disponibile.
La domanda deve essere inviata nei termini previsti dal regolamento (entro 90 giorni dall’inizio dell’inabilità o comunque entro la data di fine dell’inabilità stessa) anche se la documentazione medica non è completa. Tale documentazione, appena disponibile, dovrà essere inoltrata successivamente. Non è necessario allegare la cartella clinica inerente i ricoveri. Tale documento sarà richiesto solo se indispensabile alla valutazione del medico legale Inarcassa.
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto indicandolo nell’apposito flag all’interno della domanda.
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Nota Bene
La domanda di Inabilità Temporanea decade se entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta di regolarizzare la posizione o di integrare la domanda:
- non vengono sanate le inadempienze dichiarative e/o contributive;
- non viene trasmessa la documentazione mancante e/o integrativa.
LA LIQUIDAZIONE
Sulla domanda e in base al parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva dell’Associazione la quale autorizza e liquida l’indennità.
L’indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo alla data di insorgenza dello stato di inabilità ritenuta indennizzabile dal Sanitario di Fiducia di Inarcassa e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi.
IL CALCOLO
L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:
- al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità;
- all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.
L'INDENNITA’ MINIMA E MASSIMA
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere:
- inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento, rapportato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni; per l’anno 2024 l’indennità giornaliera minima è pari ad euro 74,00.
- superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per l’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera; per l’anno 2024 l’indennità giornaliera massima è pari ad euro 294,00.
LA PROROGA
Nel caso in cui la prognosi clinica accertata in prima istanza venga integrata con ulteriori periodi, per chiedere il prolungamento di un periodo di inabilità già indennizzato, sarà necessario trasmettere ad Inarcassa la domanda di proroga di indennità per inabilita temporanea assoluta, compilata in ogni sua parte, dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL), nella sezione “Domande e certificati > Domande”.
Alla domanda dovrà essere allegato un nuovo certificato medico redatto dal medico legale di una struttura pubblica o, in alternativa, dal medico ASL, utilizzando il modulo disponibile nella sezione Documenti a fondo pagina, selezionando al suo interno la voce “continuazione”. Sarà necessario allegare alla domanda di proroga anche la documentazione medica e clinica novitaria rilasciata dalla struttura pubblica.
VERIFICA DELLA PERSISTENZA DELLO STATO DI INABILITA’
Inarcassa può effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare il perdurare dello stato di inabilità, sia tramite il Sanitario di fiducia sia tramite la struttura medica provinciale dell'Inail.
Nel caso in cui l’iscritto non risulti più inabile in modo assoluto all’esercizio dell’attività professionale l’indennità è revocata con effetto immediato.
L'istruttoria dell'Indennità per inabilita temporanea è coperta dal servizio
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