Salta al contenuto principale

Main navigation

  • Home
  • Chi siamo
  • Inarcassa per te
  • Notizie
  • Avvisi
  • Incontri
  • Contatti

Header

  • ISO9001
    Image
  • Inarcassa On Line
    Image
  • Ricerca
    Image

Header mobile

Image
Home
Image
News
Image
Avvisi
Image
Contatti
Image
Incontri

Sidebar

Image
Chi siamo
Presentazione
Governance
Presidente
Vicepresidente
Consiglio di Amministrazione
Giunta Esecutiva
CND | Architetti
CND | Ingegneri
Collegio dei Sindaci
Elezioni 2020-2025
Norme e Regolamenti
Patrimonio
Bilanci e Relazioni Corte dei Conti
Report Sociale
Inarcassa in cifre
Struttura
Carta dei servizi
Glossario dei termini previdenziali
Image
Inarcassa per te
Image
Previdenza | Assistenza
Assistenza
Convenzioni
Pensioni
Contributi e Dichiarazioni
Iscrizioni e Cancellazioni
Image
Eredi
Image
Società
Image
Modulistica
Image
IOL
Image
Accedi al vecchio sito
Image
Media
Image
Editoria
La Rivista
InarcassaNews
Shortletter
Tutorial
Image
Qualità ISO 9001
Image
Amministrazione Trasparente
Image
Bandi ed esiti di gara
Image
Privacy e Note legali
Image
Covid-19

Assistenza

Briciole di pane

  1. Indennità per inabilità temporanea

Indennità per inabilità temporanea

Body
Image
Inabilità Temporanea

[art. 3.3 dello Statuto Inarcassa e Regolamento Inabilità Temporanea]

Inarcassa corrisponde un'indennità giornaliera al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità dell'associato all'esercizio dell'attività professionale.

L'indennità è erogata per l'intero periodo di inabilità assoluta che comporta la sospensione dell’attività dell’iscritto.

L’indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione. Nello specifico l’indennità non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, con l’indennità di maternità, con l’erogazione di sussidi e con la diaria giornaliera prevista nel piano base della polizza sanitaria Inarcassa “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”.

    Paragraphs
    Paragraphs
    Title
    COS'E' L'INABILITA' TEMPORANEA?
    Description

    Per inabilità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione.

    Per infortunio si intende l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

    Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

        Title
        I REQUISITI
        Description

        L’indennità viene erogata a condizione che:

        • la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 giorni solari;
        • l'associato, al momento della domanda, sia iscritto continuativamente ad Inarcassa nei tre anni immediatamente precedente l'insorgenza dell'inabilità e sia in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso d’infortunio;
        • l'associato resti iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;
        • l'associato non sia già pensionato Inarcassa;
        • l'evento inabilitante si sia verificato prima della data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2023: 66 anni e 6 mesi di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione Inarcassa).
        Title
        Nota Bene
        Description

        Sotto il profilo medico-legale l'inabilità non coincide con il tempo necessario a riprendersi dall'infortunio o a guarire dallo stato di malattia. Nello specifico, la stessa è commisurata al periodo di tempo durante il quale l’evento patologico inibisce totalmente il professionista, in modo tale che non riesca a svolgere in concreto alcun compito o mansione del lavoro cui era addetto al momento della insorgenza del processo morboso, posto che l’inabilità parziale non è indennizzabile. I periodi di prognosi e/o riposo indicati nei certificati medici non coincidono quindi necessariamente con l’inabilità totale assoluta temporanea.

         


        iOLLA DOMANDA

        Il professionista iscritto può inoltrare la domanda dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione “Domande e certificati > Domande” - compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dalla data di inizio dello stato di inabilità. In caso di suo impedimento, la domanda deve essere presentata entro il medesimo termine, da un familiare, utilizzando il modulo cartaceo dedicato, disponibile sul sito nella sezione modulistica).

        Le domande presentate oltre il suddetto termine ma comunque entro la fine del periodo di inabilità temporanea, saranno valutate solo se adeguatamente motivate.

        Alla domanda di inabilità deve essere allegato un certificato a valenza medico legale da redigere a cura di medico di struttura Pubblica o medico ASL (il cui modello è disponibile nella sezione Documenti in coda alla pagina) comprovante:

        • la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea;
        • il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all’infortunio o alla malattia;
        • le motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità.

        Al certificato medico dovrà essere obbligatoriamente allegata idonea documentazione medica e clinica (vedi Nota operativa n.3/2016) dalla quale si evinca la natura dell’infortunio o della malattia, con relativa prognosi. Nello specifico dovrà essere prodotta:

        • referti di controlli clinici e/o strumentali effettuati presso ambulatori specialistici, ospedalieri o di altra struttura di cura, successivamente ai trattamenti iniziali;
        • referto di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero;
        • ulteriore documentazione sanitaria disponibile.

        La domanda deve essere inviata nei termini previsti dal regolamento (entro 30 giorni dall’inizio dell’inabilità o comunque entro la data di fine dell’inabilità stessa) anche se la documentazione medica non è completa. Tale documentazione, appena disponibile, dovrà essere inoltrata successivamente. Non è necessario allegare la cartella clinica inerente i ricoveri. Tale documento sarà richiesto solo se indispensabile alla valutazione del medico legale Inarcassa.

        Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto indicandolo nell’apposito flag all’interno della domanda.


        LA LIQUIDAZIONE

        Sulla domanda e sul parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva dell’Associazione la quale autorizza e liquida l’indennità.

        Per l'erogazione dell’indennità i professionisti devono essere in regola con tutti gli adempimenti dichiarativi e contributivi nei confronti dell’Associazione.

        L’indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi.


        IL CALCOLO

        L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:

        • al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità;
        • all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

        Esempio di calcolo Indennità per inabilità temporanea


        L'INDENNITA’ MINIMA E MASSIMA

        L’indennità giornaliera per inabilità temporanea non può essere:

        • inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento, rapportato su base giornaliera, considerato l’anno di 365 giorni; per l’anno 2023 l’indennità giornaliera minima è pari ad euro 68,00.
        • superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per l’anno di riferimento, rapportato su base giornaliera; per l’anno 2023 l’indennità giornaliera massima è pari ad euro 271,00.

        LA PROROGA

        Nel caso in cui la prognosi clinica accertata in prima istanza venga integrata con ulteriori periodi sarà necessario trasmettere ad Inarcassa un nuovo certificato medico redatto dal medico legale di una struttura pubblica o, in alternativa, dal medico ASL, utilizzando il modulo disponibile nella sezione 'Documenti' a fondo pagina ed allegando la relativa documentazione medica e clinica rilasciata dalla struttura pubblica.


        VERIFICA DELLA PERSISTENZA DELLO STATO DI INABILITA’

        Inarcassa può effettuare in qualsiasi momento controlli finalizzati ad accertare il perdurare dello stato di inabilità, sia tramite il Sanitario di fiducia sia tramite la struttura medica provinciale dell'Inail. Se l’iscritto non viene giudicato più; inabile a seguito di accertamento diretto, l’indennità è revocata con effetto immediato.


        L'istruttoria dell'Indennità per inabilita temporanea è coperta dal servizio

        Pronto Assistenza

        Collegamenti
        Links
        FAQ - INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA
        Inarcassa Pronto Assistenza
        Documenti
        Download
        File
        Nuovo Statuto
        File
        Regolamento Generale Previdenza
        File
        Regolamento Inabilità Temporanea
        File
        Certificato medico per inabilità professionale temporanea assoluta
        File
        Linee Guida per l'Accertamento dell'Indennità per Inabilità Temporanea in ambito INARCASSA - 2016
        File
        Nota operativa 3/2016 in tema di accertamenti medico legali per I.T.A.
        Torna indietro

        Via Salaria, 229 00199 Roma 
        C.F. 80122170584
        Centralino: 06852741

        Privacy Policy - Cookie Policy
        ©2023 Copyright Inarcassa

        Footer

        • Contatti
        • Mappa del sito
        • Privacy e Note Legali
        • Bandi ed esiti di gara
        icon_by_Poshlyakov10Created with Sketch. !! per te per te per te