La deduzione del contributo integrativo nella comunicazione annuale obbligatoria
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Come e quando è possibile dedurre il contributo integrativo versato a terzi prestatori professionisti e società?
La deduzione del contributo integrativo del 4% è possibile nell’anno in cui viene saldata la fattura ricevuta da ingegneri, architetti o società per attività di collaborazione. La deduzione può essere infatti riconosciuta alla duplice condizione di aver ricevuto la fattura con l'addebito del contributo e che il pagamento della stessa sia stato effettuato. Tale deduzione evita la duplicazione dei versamenti previdenziali e deve essere indicata nella dichiarazione annuale. La deduzione è consentita solo fino all'importo del contributo lordo dovuto risultante in dichiarazione e non può essere riportata agli anni successivi.
Ma facciamo un po’ di chiarezza. Come noto, l’obbligo di versare il contributo integrativo del 4% a Inarcassa è previsto dall’art. 5 del Regolamento Generale Previdenza a norma del quale la maggiorazione percentuale si applica “su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari professionale ai fini dell’IVA” fatturati da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti e società di ingegneria. Il contributo è dovuto indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore ed è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
Dall’importo calcolato (contributo lordo) è possibile dedurre gli importi versati allo stesso titolo a terzi prestatori (professionisti, associazioni e società). La norma infatti (art. 5.5) prevede che, in sede di dichiarazione annuale, gli ingegneri o architetti, loro associazioni o società di professionisti società tra professionisti e società di ingegneria - purché non siano i committenti finali della prestazione - possono dedurre dall’importo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa, commisurato al volume di affari professionale annuale ai fini dell’IVA, la quota di contributo integrativo versata a ingegneri, architetti o loro associazioni e società (di ingegneria o di professionisti e tra professionisti) risultante dalle fatture passive ricevute da tali collaboratori in relazione alle prestazioni professionali eseguite.
La ratio di tale disposizione - esclusivamente previdenziale - è quella di evitare una duplicazione di versamento contributivo ad Inarcassa, riferita alla medesima prestazione, sia da parte del prestatore / collaboratore, sia da parte del committente (ingegnere, architetto, società) che l’ha ricevuta e che la “rifatturerà” ad un terzo.
Al fine di poter effettuare tale deduzione, la norma prevede la compilazione in sede di comunicazione annuale di un modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti (ingegneri, architetti, associazioni e società) ai quali il contributo integrativo è stato corrisposto.
La mancata o infedele compilazione di tale modulo annulla la possibilità di deduzione.
Da un punto di vista pratico, la deduzione del contributo integrativo è dunque consentita al verificarsi dei seguenti due presupposti (entrambi necessari):
- la ricezione della fattura passiva da cui risulti l’addebito della maggiorazione percentuale del 4% (contributo integrativo);
- l’effettivo pagamento del corrispettivo che determina sia l’insorgenza della facoltà di portare in deduzione il contributo addebitato in fattura e corrisposto al prestatore/collaboratore, sia l’anno in cui gli importi versati possono essere dedotti in sede di presentazione della dichiarazione annuale.
La ricezione della fattura e l’effettivo pagamento del corrispettivo possono verificarsi sia nel medesimo periodo dichiarativo oppure in un anno successivo.
La deduzione del contributo integrativo è infine possibile fino a capienza del contributo lordo annuo dovuto, non essendo prevista la facoltà di riportare l’importo in deduzione a scomputo nelle dichiarazioni relative agli anni successivi.
Esempi:
- Fattura ricevuta nel 2023, con pagamento della stessa (comprensiva del contributo integrativo) nel 2023 -> il contributo integrativo potrà essere portato in deduzione nel 2024, in sede di compilazione della comunicazione annuale obbligatoria 2023 (anno di riferimento della dichiarazione).
- Fattura ricevuta nel 2023, con pagamento della stessa (comprensiva del contributo integrativo) nel 2024 -> il contributo integrativo potrà essere portato in deduzione nel 2025 in sede di compilazione della comunicazione annuale 2024 (anno di riferimento della dichiarazione).
- Fattura ricevuta nel 2023, con pagamento del contributo integrativo al collaboratore nello stesso anno pari a € 1.000,00 -> se il contributo dovuto dal dichiarante è pari a euro 500,00, la deduzione sarà possibile nell’anno di dichiarazione 2023 solamente per tale importo; la differenza di contributo integrativo corrisposta al collaboratore (pari a € 500,00) non potrà essere utilizzata per la deduzione in anni successivi.