Oneri dovuti dagli Enti Locali
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Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), in ricezione dell'art. 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, dispone che, per gli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, gli Enti locali provvedono al pagamento, a titolo di contributi previdenziali, di una cifra forfetaria annuale, da versarsi per quote mensili alle forme pensionistiche alle quali il soggetto è iscritto.
In attuazione della predetta disposizione, il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001 ha individuato, per ogni categoria di lavoratori non dipendenti, le quote forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere, per i propri Amministratori, agli Enti previdenziali di appartenenza.
Per Inarcassa, le quote equivalgono ai contributi minimi, soggettivo e integrativo, e al contributo di maternità/paternità, i cui importi sono riepilogati nella tabella delle quote forfetarie per gli oneri previdenziali.
Pertanto, tutti i professionisti iscritti ad Inarcassa che ricoprano le cariche amministrative citate nella normativa, e cioè:
- sindaci;
- presidenti di provincia;
- presidenti di comunità montane, di unioni, di comuni e di consorzi fra enti locali;
- assessori provinciali e assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del testo unico;
- presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni;
- presidenti delle aziende, anche consortili, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81 del testo unico;
per ottenere il versamento delle quote contributive dovute, devono rivolgersi all'Ente locale presso cui svolgono l'incarico affiché si attivi nei confronti di Inarcassa.
Alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (Basilicata n. 3/2014; Lombardia n. 95/2014; Piemonte n. 43/2014) hanno stabilito che gli amministratori locali che svolgono attività di lavoro autonomo, per aver diritto al pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'ente locale, devono dichiarare l'esplicita e totale rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del mandato (tesi confermata dal Ministero dell'Interno con parere n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014).
Se il professionista iscritto a Inarcassa dovesse, quindi, durante lo svolgimento della carica ricoperta, continuare l'esercizio della libera professione e l'ente locale non ritenesse di dover adempiere all'onere contributivo, l'obbligo di versamento dei contributi minimi permane a suo carico. Si invita pertanto a verificare il recepimento dei suddetti pareri da parte dell'ente di appartenenza, al fine di non incorrere nell'applicazione di sanzioni. Diversamente, in caso di una rinuncia all'esercizio della libera professione, l'ente locale rimane l'unico soggetto obbligato al versamento dei contributi minimi previsti dalla legge.
L'Ente locale può effettuare il versamento mediante bonifico bancario su conto corrente intestato ad Inarcassa c/o Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma, Via Cesare Pavese 336, - Cod. IBAN: IT67X0569603211000060030X88 - Cod. BIC: POSOIT22 (solo per bonifici internazionali).
Per agevolare l’accredito, è necessario che l'Ente locale effettui un versamento per ciascun iscritto. Per ogni versamento, deve essere inviata una comunicazione che indichi i nominativi (cognome, nome, codice fiscale) ed il periodo di riferimento delle contribuzioni via PEC all'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org.
I professionisti e gli Enti Locali che desiderino chiarimenti e istruzioni in merito all'applicazione della normativa citata, possono inviare una richiesta ad Inarcassa sempre via PEC all'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org.
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