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  1. Oneri Dovuti Dagli Enti Locali

Oneri dovuti dagli Enti Locali

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Oneri dovuti dagli Enti Locali

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), in ricezione dell'art. 26 della legge 3 agosto 1999, n. 265, dispone che, per gli amministratori che non siano lavoratori dipendenti, gli Enti locali provvedono al pagamento, a titolo di contributi previdenziali, di una cifra forfetaria annuale, da versarsi per quote mensili alle forme pensionistiche alle quali il soggetto è iscritto.

In attuazione della predetta disposizione, il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001 ha individuato, per ogni categoria di lavoratori non dipendenti, le quote forfetarie che gli Enti locali devono corrispondere, per i propri Amministratori, agli Enti previdenziali di appartenenza.

Per Inarcassa, le quote equivalgono ai contributi minimi, soggettivo e integrativo, e al contributo di maternità/paternità, i cui importi sono riepilogati nella tabella delle quote forfetarie per gli oneri previdenziali.

Pertanto, tutti i professionisti iscritti ad Inarcassa che ricoprano le cariche amministrative citate nella normativa, e cioè:

  • sindaci;
  • presidenti di provincia;
  • presidenti di comunità montane, di unioni, di comuni e di consorzi fra enti locali;
  • assessori provinciali e assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del testo unico;
  • presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni;
  • presidenti delle aziende, anche consortili, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81 del testo unico;

per ottenere il versamento delle quote contributive dovute, devono rivolgersi all'Ente locale presso cui svolgono l'incarico affinché si attivi nei confronti di Inarcassa.

Alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (Basilicata n. 3/2014; Lombardia n. 95/2014; Piemonte n. 43/2014) hanno stabilito che gli amministratori locali che svolgono attività di lavoro autonomo, per aver diritto al pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'ente locale, devono dichiarare l'esplicita e totale rinuncia all'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del mandato (tesi confermata dal Ministero dell'Interno con parere n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014).

Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata sulla questione e, con le Ordinanze n. 24615 del 14/08/2023 e n. 18396 del 05/07/2024, ha fornito una diversa interpretazione dell’art. 86 TUEL, escludendo che l’onere del versamento contributivo da parte dell’Ente locale debba essere condizionato alla rinuncia esplicita e totale all’esercizio dell’attività professionale.

Si segnala che i suddetti orientamenti e pareri riguardano in via esclusiva il rapporto tra il professionista che riveste la carica pubblica e l’Ente Locale.

Laddove l’Ente Locale manifesti la volontà di versare i contributi minimi in luogo del professionista, trasmettendo via pec il Modulo di Comunicazione carica amministratori locali - reperibile nella sezione Documenti a fondo pagina -, Inarcassa si renderà disponibile a comunicare le modalità di pagamento dei contributi minimi e a ricevere dall’Ente stesso i relativi pagamenti.

Diversamente, in caso l’Ente locale non ritenesse di dover adempiere all'onere contributivo, l'obbligo di versamento dei contributi minimi permane a carico dell’associato.

In via generale, l'Ente locale può effettuare il versamento mediante bonifico bancario su conto corrente intestato ad Inarcassa c/o Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma, Via Cesare Pavese 336, - Cod. IBAN: IT67X0569603211000060030X88 - Cod. BIC: POSOIT22 (solo per bonifici internazionali).

Per agevolare l’accredito, è necessario che l'Ente locale effettui un versamento per ciascun iscritto. Per ogni versamento, deve essere inviata una comunicazione che indichi i nominativi (cognome, nome, codice fiscale) ed il periodo di riferimento delle contribuzioni via PEC all'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org.

Allo stesso indirizzo PEC, i professionisti e gli Enti Locali possono inoltrare richieste di istruzioni e chiarimenti in merito all'applicazione della normativa citata.

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Quote forfetarie oneri previdenziali - D.M. 25 maggio 2001
File
Comunicazione carica Amministratori locali
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