Regolarità contributiva per professionisti e Società
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Essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla normativa vigente, una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi tramite procedure di appalto a professionisti singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria.
L’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici dispone infatti che un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla suddetta procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali.
Il certificato di regolarità contributiva - secondo i criteri stabiliti con deliberazione del CdA del 22/09/2015 - viene rilasciato qualora, alla data della richiesta, risulti:
- un debito (differenza tra somme dovute e somme versate) non superiore a 500,00 euro - limite considerato “non grave”;
- l’omissione di pagamento della contribuzione minima riferita all’anno corrente, non considerato come elemento di irregolarità grave;
- un ricorso amministrativo o giurisdizionale pendente avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite).
Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato anche ai contribuenti (professionisti/società) che presentano debiti affidati ad AdER, per i quali è stato concesso dall’Agente di Riscossione un piano di rateazione regolarmente rispettato.
L’assenza della dichiarazione relativa al reddito professionale e/o al volume di affari viene invece considerata una inadempienza grave e ostativa al rilascio del certificato di regolarità contributiva.
Il professionista/società che richiede il certificato ha a disposizione 15 giorni per procedere alla regolarizzazione spontanea del debito o dell’omessa dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il certificato di regolarità.
Come stabilito dall'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati AVCPass, istituita presso ANAC, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanare in relazione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici prevista dall'art.81 del D.Lgs n. 50/2016.
Ai professionisti/società che ne fanno domanda, Inarcassa continua a rilasciare il certificato di regolarità contributiva, utile nei rapporti contrattuali tra privati, che - in base alla normativa vigente - non può più; essere presentato né; alla pubblica amministrazione, né; ai privati gestori di pubblici servizi. Naturalmente, il certificato resta un valido strumento di informazione sulla regolarità degli adempimenti effettuati.
Il certificato di regolarità rilasciato da Inarcassa ha validità di 120 giorni.
Inarcassa On line (nella sezione “Domande e certificati” alla voce “Certificati”) mette a disposizione un servizio che consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico della certificazione. (L'applicativo non è ancora disponibile per le associazioni professionali, che devono inviare la richiesta via pec all'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org ).
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che devono richiedere un certificato di regolarità possono collegarsi alla sezione a loro riservata, seguendo il collegamento a fondo pagina.
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