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  1. Notizie
  2. Rateazione del Conguaglio 2021
Authored on
13/07/2022

Rateazione del conguaglio 2021

Body

13.07.2022 - Tutti gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, possono rateizzare il conguaglio contributivo 2021, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2023, ad un tasso di interesse dell’1,5% annuo senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico alla propria banca).

L'agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2021 (da presentare entro il 31 ottobre) oppure entro il 30 novembre 2022 tramite l'apposita voce di menù; su iOL, nella sezione 'Agevolazioni'.

Tutte le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte e i beneficiari dell’agevolazione riceveranno la notifica del piano di rateazione in tempo utile per il rispetto del termine di pagamento della prima rata (31 marzo 2023).

La richiesta di rateizzazione resta valida anche in caso di rettifica della dichiarazione 2021, purché; la modifica ai dati reddituali venga apportata entro il 31 dicembre, oppure successivamente, purché; non comporti un incremento della contribuzione dovuta.

Potranno accedere i soli professionisti e pensionati iscritti nel 2021 che:

  • non abbiano, per lo stesso anno del conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
  • non abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 2022.

La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000.

Il piano di rateizzazione decade:

  • in caso di rettifiche reddituali che diano luogo ad una maggiore contribuzione comunicate successivamente al 31 dicembre;
  • al mancato pagamento anche di una sola rata.

All’atto della decadenza, che comporta l’obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell’anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.

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