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'Bonus' governativi ai liberi professionisti

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Decreto Legge n°50 del 17/05/2022 Art. 33 - Indennità una tantum per liberi professionisti Decreto interministeriale attuativo del 19/08/2022

26.09.2022 - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, Decreto Energia e Investimenti, che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, nonché in materia di politiche sociali e servizi ai cittadini. Il decreto-legge n. 50 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, mentre il Decreto Interministeriale del 19/08/2022 ha definito le modalità di attribuzione dell’indennità una tantum di 200 euro a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (art. 33 del DL 50).

Il recente decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) ha individuato i requisiti per ricevere un incrementato del montante dell’indennità di ulteriori 150 euro.

BENEFICIARI
La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti iscritti a Inarcassa il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).
Sono esclusi:

  • i titolari di pensione Inarcassa o di altro ente decorrenza antecedente al 01/07/2022;
  • chi è contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS. Se un iscritto risulta contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali autonome dell’INPS (ad es. Gestione Separata), la domanda va presentata esclusivamente all’INPS.

     

REQUISITI
Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che:

  1. nell’anno di imposta 2021 abbiano conseguito un reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro per l’indennità di 200 euro o a 20.000 euro per l’indennità di 350 euro (cfr. NOTA a seguire) ;
  2. abbiano effettuato, entro il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge), almeno un versamento, totale o parziale, relativo alla contribuzione obbligatoria dovuta a Inarcassa con competenza dal 01/01/2020 fino al 18/05/2022 (quindi riferita agli anni 2020, 2021 o 2022). Tale requisito non si applica ai professionisti neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data del 18 maggio;
  3. non abbiano percepito le prestazioni di cui agli articoli 31 (“Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti”) e 32 (“Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti“) del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50;
  4. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

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Nota 

Il decreto interministeriale del 19 agosto 2022, all'articolo 4, specifica che il reddito da prendere in considerazione per accedere al beneficio è il "reddito personale assoggettabile ad IRPEF". 

Il reddito complessivo deve essere calcolato al netto:

  •     dei contributi previdenziali e assistenziali
  •     dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
  •     del reddito della casa di abitazione
  •     delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata

Si precisa che i contributi previdenziali da sottrarre al reddito complessivo sono quelli effettivamente versati. Non devono essere quindi sottratte le somme riconosciute da Inarcassa a titolo di esonero contributivo.

Il reddito complessivo è costituito dalla sommatoria tutti i redditi dichiarati in qualsiasi quadro del Modello Persone fisiche 2022. Rientrano, a titolo di esempio, anche i redditi di fabbricati conseguiti in regime di cedolare secca e i redditi derivanti da regimi fiscali agevolati.

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COME FARE DOMANDA
iol_cardGli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dalle ore 12 del 26/09/2022 all’30/11/2022 nel menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici"), modello “Indennità Una Tantum per i liberi professionisti (Decreto Legge n°50/2022 art. 33)”.

La compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti relativi alla situazione previdenziale, lavorativa e reddituale e la comunicazione dell'IBAN per l’accreditamento dell’importo.

In caso di errore si può:

  • modificare la domanda inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org con oggetto “RETTIFICA INDENNITA’ UNA TANTUM (DL n°50/2022);
  • revocare la domanda, in quanto l’indennità non spetta, inviando l’apposito modulo, disponibile nella sezione Documenti a fondo pagina, entro il termine del 30/11/2022;
  • rimborsare l’indennità già ricevuta mediante bonifico sul conto corrente intestato a Inarcassa:
    - IBAN IT55L 05696 03211 00006 0080X41
    - causale: “MATRICOLA - RESTITUZIONE INDENNITA' UNA TANTUM DL 50/2022”.

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA'
Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando il criterio cronologico di arrivo.

REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50.

L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale.

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Liquidazione Bonus governativi ai liberi professionisti
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Revoca dell’indennità una tantum Decreto Legge n°50 del 17.05.2022
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