Le modifiche statutarie per la sostenibilità
INFORMATIVA SULLA RIFORMA PREVIDENZIALE
APPROVATA DAI MINISTERI VIGILANTI CON DECRETO DEL 05/03/2010
Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato gli articoli 22-23-25-26 dello Statuto dell'Associazione come modificati (per semplicità la manovra è definita come Riforma Previdenziale) dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 25-26-27 giugno 2008 e del 21-22 luglio. Si è così data risposta al Decreto del 29 novembre 2007 che ha imposto alle Casse di previdenza di intervenire sulle proprie regole in modo da allungare da 15 anni a 30 anni il periodo di sostenibilità.
La Riforma assicura: a) la sostenibilità a trent’anni del sistema previdenziale della Cassa, così da evitare la situazione di tendenziale squilibrio dovuto al deterioramento del rapporto tra iscritti e pensionati, b) mantenere livelli adeguati delle pensioni e, accanto a questi interventi, si è operato per introdurre nuove prestazioni di natura assistenziale in considerazione dell’allungamento dell’aspettativa di vita.
Di seguito si descrivono le principali novità in materia contributiva e pensionistica:
CONTRIBUTO SOGGETTIVO – INCREMENTO DELLA ALIQUOTA
(art. 22 dello Statuto)
A partire dal 1° gennaio 2010 l’aliquota del contributo soggettivo, calcolata sul reddito professionale entro il limite del tetto pensionabile, è elevata progressivamente come segue:
- al 11,5% a decorrere dal 1/1/2010;
- al 12,5% a decorrere dal 1/1/2011;
- al 13,5% a decorrere dal 1/1/2012;
- al 14,5% a decorrere dal 1/1/2013.
Oltre il limite di reddito pensionabile continua a trovare applicazione il contributo del 3%.
Analogamente, il contributo soggettivo minimo è elevato progressivamente come segue:
euro 1.400 (di cui euro 60 destinati all’assistenza), dal 1/1/2010;
euro 1.600 (di cui euro 65 destinati all’assistenza), dal 1/1/2011;
euro 1.800 (di cui euro 70 destinati all’assistenza), dal 1/1/2013.
La quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo, con un valore minimo (fissato per il 2010 ad euro 60), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali.
La quota del contributo destinato alle attività assistenziali è improduttiva ai fini previdenziali e pertanto non viene computata nel montante per il calcolo delle prestazioni erogate da Inarcassa con il sistema contributivo (prestazioni contributive, e supplementi di pensione).
Sono state inoltre introdotte nuove facilitazioni per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono all’Associazione prima di avere compiuto i trentacinque anni di età e fino al compimento dei trentacinque anni di età: per essi la riduzione è concessa per i primi cinque anni solari dalla prima iscrizione, ed il diritto non cessa in caso di reiscrizione durante il periodo suddetto.
In tal caso la contribuzione soggettiva minima è ridotta a un terzo e la contribuzione calcolata con l’applicazione delle aliquote sopra indicate alla metà.
La riduzione trova applicazione fino al reddito dichiarato inferiore o uguale al primo scaglione utilizzato per il calcolo pensionistico, pari – per il 2010 – a euro 41.950,00.
Poiché; le modifiche relative al contributo soggettivo riguardano i redditi del 2010, sono immediatamente operanti per quanto riguarda il contributo minimo, mentre il conguaglio dovrà essere computato con l’applicazione dell’aliquota dell’11,50% con scadenza 31/12/2011, se dovuto.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO – INCREMENTO DELLA ALIQUOTA
(art. 23 dello Statuto)
A partire dal 1° gennaio 2011 l’aliquota per la determinazione del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4% .
Ne consegue che sui volumi d’affari del 2010 trova ancora applicazione l’aliquota del 2%.
Il contributo minimo integrativo è pari – per il 2010 - ad euro 360.
Analogamente a quanto previsto per il contributo soggettivo, e per gli stessi associati, anche per il contributo integrativo minimo è prevista la riduzione ad un terzo.
PENSIONE DI VECCHIAIA – NUOVO SISTEMA DI CALCOLO
(art. 25 dello Statuto)
A partire dall’anno 2010 l’importo della pensione Inarcassa è composto dalle seguenti quote:
- Quota calcolata con il metodo retributivo, per le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF maggiori o uguali ad euro 6.000,00 e/o volumi d'affari dichiarati ai fini IVA maggiori o uguali ad euro 10.000,00. I suddetti valori, che sono riferiti al 2009, devono essere rivaluti annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT.
- Quota calcolata con il metodo contributivo, per le annualità che presentano contemporaneamente redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori ad euro 6.000,00 e volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori ad euro 10.000,00.
Eccezioni
Resta applicabile in via esclusiva il sistema di calcolo retributivo di cui alla lettera a) per:
- le pensioni di invalidità, inabilità e indirette dei superstiti;
- gli anni per i quali il professionista usufruisce della contribuzione agevolata prevista dall'art. 22.4 dello Statuto.
Reddito medio pensionabile
La media reddituale per il calcolo della quota a) retributiva è determinata sulla base dei migliori 20 redditi professionali dichiarati dall’iscritto negli 25 anni anteriori alla maturazione del diritto. A partire dal 2011 il numero degli anni a riferimento per il calcolo della media è innalzato di un anno ogni anno, fino a raggiungere i migliori 25 degli ultimi 30 redditi.
Pensione minima
La pensione minima, applicabile solo alle prestazioni calcolate con sistema retributivo, per l’anno 2010 è rideterminata in euro 9.989,00. Tale valore sarà annualmente rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT.
Nel caso di redditi per i quali deve essere applicato il calcolo contributivo la pensione minima è ridotta di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità che confluiscono in quota b) contributiva.
Non si applica pensione minima per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.
Efficacia della norma
Il nuovo sistema di calcolo di pensione ha effetto nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti a partire dall’anno 2010.
PENSIONE DI ANZIANITÁ – REQUISITI DI ACCESSO E SISTEMA DI CALCOLO
(art. 26 Statuto)
Requisiti di accesso al trattamento – sistema delle quote
Ferma restando l’età minima di 58 anni e l’anzianità previdenziale minima di 35, per le domande di pensione presentate a partire dal 01/07/2010, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione, raggiungano le quote previste dalla normativa di cui alla legge 247/2007, secondo il seguente schema:
- quota 96 dal 01/07/2010
- quota 97 dal 01/01/2011
- quota 98 dal 01/01/2013
Riduzione dell’importo della pensione in funzione dell’età
La pensione di anzianità è determinata con i criteri previsti per il calcolo della pensione di vecchiaia. Al valore così ottenuto si applica il coefficiente di riduzione corrispondente all’età dell'avente diritto alla data di decorrenza del trattamento, sotto indicato:
Età di pensionamento | Coefficiente riduzione |
58 | 17,3% |
59 | 15,3% |
60 | 13,1% |
61 | 10,8% |
62 | 8,4% |
63 | 5,8% |
64 | 3,0% |
Norma transitoria
Coloro i quali, alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie (5 marzo 2010), abbiano compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 30 anni di contribuzione (compresi eventuali periodi oggetto di riscatto e ricongiunzione) conservano il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti precedentemente vigenti (58 anni e 35 anni di iscrizione e contribuzione) e all’importo di pensione non viene applicata alcuna riduzione.