Esonero parziale dei contributi previdenziali 2021
04.08.2021 (agg. 20.10.2021) - È stato pubblicato il 27 luglio 2021 sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 20 e 21, della Legge 30 dicembre 2020, n.178, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti.
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BENEFICIARI
Possono accedere all’esonero tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2020 n. 178). Hanno diritto all’esonero anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza dell’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2021.
Possono presentare la domanda anche gli iscritti a Inarcassa titolari di pensione con decorrenza successiva al 01/01/2021.
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CONTRIBUTI OGGETTO DI ESONERO
Sono oggetto di esonero:
- i contributi soggettivi minimi e di maternità relativi all’anno 2021;
- il contributo soggettivo a conguaglio relativo ai redditi prodotti per il 2020 in scadenza nel 2021. Sarà possibile chiedere la rateizzazione del conguaglio sull’importo eccedente l’importo oggetto di esonero.
L’importo effettivamente spettante a ciascun iscritto sarà definito con successivo decreto ministeriale dopo il 2 novembre 2021, tenuto conto delle disponibilità del fondo stanziato dallo Stato, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto e nel limite massimo individuale di euro 3.000.
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REQUISITI
Per richiedere l’esonero, il professionista deve:
- non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- non essere titolare di pensione diretta erogata da Inarcassa o da altro ente previdenziale, diversa dalla pensione d’invalidità (o qualsiasi altro emolumento erogato ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, comunque esso sia denominato) per il periodo oggetto di esonero con decorrenza antecedente al 01/01/2021;
- non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività, anche per i professionisti in regime forfetario);
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
- aver presentato, se dovuta, la dichiarazione relativa all'anno 2020;
- essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e relativi oneri accessori alla data del 1° novembre 2021.
Gli associati che hanno avviato l’attività professionale nel corso del 2020 (ovvero con unica Partita IVA aperta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020) non devono dichiarare i requisiti riportati nei punti d) ed e).
Per coloro che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019, la verifica del calo del fatturato dell’anno 2020 sull’anno 2019 deve essere effettuata sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame (cfr. messaggio INPS n. 3217 del 24-09-2021).
I professionisti già iscritti prima del 2020, che per l’anno 2019 hanno dichiarato reddito e volume di affari pari a zero, non possono accedere all’esonero.
I professionisti irregolari e/o che hanno omesso a Inarcassa – se dovuta – la dichiarazione relativa all’anno 2019 (anno sul quale si basa la valutazione reddituale) dovranno regolarizzare la propria posizione in tempo utile per la presentazione della domanda entro il 2 novembre 2021.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Non saranno accolte le domande dei professionisti prive dei requisiti sopra indicati.
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COME FARE DOMANDA
L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale. Per usufruire dell’esonero gli associati devono presentare la domanda entro il 2 novembre 2021 esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata.
Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile dal menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici") e si chiama “Esonero parziale contributi 2021 - art. 1 Legge 178/2020”.
La compilazione è semplice e guidata e prevede l'autocertificazione dei requisiti previdenziali, reddituali e contributivi previsti dal decreto.
Occorre allegare copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB).
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ACCREDITO DEL CONTRIBUTO OGGETTO DI ESONERO
Inarcassa, insieme a tutti gli altri enti di previdenza, invia una rendicontazione mensile ai Ministeri delle richieste pervenute fino al 2 novembre 2021.
L’importo dell’esonero sarà quantificato a seguito dell’emanazione di un ulteriore Decreto Interministeriale. Il contributo sarà versato direttamente dallo Stato e accreditato automaticamente sull‘estratto conto previdenziale del professionista. Inarcassa invierà una comunicazione successivamente a tale data indicando anche l’eventuale differenza tra il dovuto e la somma versata dallo Stato che dovrà quindi essere pagata dagli associati entro un termine e con modalità ancora da definire.
L’eventuale contribuzione già versata, oggetto di esonero, sarà compensata con eventuali altri debiti o se l’associato è in regola lasciata in acconto del contributo del 2022; in alternativa potrà essere restituita all’interessato ad avvenuto accredito della somma da parte del Ministero.
Ai fini pensionistici il contributo versato dallo Stato è equiparato alla contribuzione soggettiva ordinariamente versata dall’associato e contribuirà al calcolo dell’anzianità previdenziale e del montante contributivo utile a pensione.
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DEROGA SOGGETIVO MINIMO
La deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo del 2021 è incompatibile con la richiesta di esonero parziale. La richiesta di quest’ultimo comporterà la revoca automatica della deroga stessa per chi ne avesse già inoltrato richiesta, ma non inciderà sull’assorbimento del plafond delle cinque annualità fruibili previste dal Regolamento.
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REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E LIQUIDAZIONE DI PRESTAZIONI
La contribuzione sospesa oggetto di esonero non è ostativa al rilascio del certificato di regolarità e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.