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  1. Notizie
  2. Indennità Governativa Per Iscritti Titolari di Pensione di Invalidità
Authored on
14/06/2021

Indennità governativa per iscritti titolari di pensione di invalidità

Body

14.06.2021 - L’art. 37 del Decreto Legge n°73/2021 prevede che gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, percettori di trattamento di invalidità, che non hanno avuto accesso all’indennità prevista dall’art. 44 del decreto legge n.18/2020, hanno il diritto di chiedere la corresponsione del reddito di ultima istanza alle stesse condizioni (una indennità pari a 600 euro per i mesi di marzo e aprile e di 1.000 euro per il mese di maggio) se non hanno già beneficiato dell’indennità di sostegno al reddito deliberata dal Governo.

Inarcassa, tuttavia, con propria delibera dell’11 e 12 maggio 2020, approvata dai Ministeri il 29 ottobre 2020, ha già provveduto ad erogare tale indennità, non prevista dal Decreto Legge n. 18/2020, ai percettori di trattamento di invalidità che ne hanno fatto richiesta. Segnaliamo che, fatta salva la presentazione delle domande, sono, pertanto, in corso ulteriori approfondimenti.


BENEFICIARI
La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti iscritti a Inarcassa alla data del 23 febbraio 2020 e titolari di pensione di invalidità nel mese di marzo, aprile e maggio 2020.

REQUISITI
Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che:

  • nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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    Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
    Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
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A titolari di pensione di invalidità che faranno domanda saranno liquidate le indennità per il mese di marzo, aprile e maggio se per le stesse mensilità non hanno beneficiato dell’indennità governativa in quanto pensionati di invalidità..

Non saranno accolte le domande dei professionisti che hanno omesso a Inarcassa - se dovuta - la dichiarazione relativa all’anno 2018, anno sul quale si basa la valutazione reddituale per attribuire il beneficio. Potranno essere tuttavia riammessi previa presentazione della relativa dichiarazione.

REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'
L’indennità non costituisce reddito sostitutivo di quello professionale e non sarà assoggettata a ritenuta di acconto. Non è cumulabile con analogo trattamento erogato da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale.

COME FARE DOMANDA
Per accedere all'indennità gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dal 14 giugno al 31 luglio 2021.

Il modulo “Indennità per iscritti titolari di pensione di invalidità - (Decreto Legge n. 73/2021 - art. 37)” è accessibile su Inarcassa On Line dal menu "Domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici").

La compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali, la comunicazione dell'IBAN e l’obbligo di allegare il codice fiscale ed un documento valido di identità.

La domanda, una volta confermati i presupposti normativi della erogabilità dell’indennità, sarà accolta dopo la verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati.

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA'

Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvederà ad erogare l’indennità in un'unica soluzione, successivamente alla rendicontazione finale di tutte le richieste pervenute.

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