Indennità una tantum per iscritti titolari di pensione di invalidità e ai superstiti
05.11.2020 - Con nota del 29.10.2020 i ministeri vigilanti hanno approvato l'impiego dei 100 milioni di euro, deliberati dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione dell'11 e 12 maggio 2020, in provvedimenti finalizzati a fronteggiare l’impatto economico del COVID-19 sui liberi professionisti architetti e ingegneri.
In tale ambito, Inarcassa erogherà i bonus da 600 euro per i mesi di marzo e aprile e di 1.000 euro per il mese di maggio 2020 agli iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, esclusi dai provvedimenti governativi, alle stesse condizioni reddituali previste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2020, in attuazione dell’art. 44 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto cura Italia”) e successive modifiche.
A seguito delle richieste regolarmente presentate, ai pensionati di invalidità saranno liquidate le indennità relative ai mesi di marzo, aprile e maggio. Sarà invece erogato il solo bonus di marzo ai titolari di pensione indiretta ai superstiti, che per i due mesi successivi hanno potuto beneficiare dell’indennità prevista dal provvedimento governativo.
BENEFICIARI
La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020.
REQUISITI
Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che:
- nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- - -
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
- - -
A titolari di pensione di invalidità che faranno domanda per il mese di marzo saranno liquidate d’ufficio anche le indennità per il mese di aprile e maggio.
Non saranno accolte le domande dei professionisti che hanno omesso a Inarcassa - se dovuta - la dichiarazione relativa all’anno 2018, anno sul quale si basa la valutazione reddituale per attribuire il beneficio. Potranno essere tuttavia riammessi previa presentazione della relativa dichiarazione.
REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'
L’indennità costituisce reddito sostitutivo di quello professionale e sarà assoggettato a ritenuta di acconto. Non è cumulabile con analogo trattamento erogato da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale.
E' invece cumulabile con le misure emanate da Inarcassa.
COME FARE DOMANDA
Per accedere all'indennità gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dal 5 novembre al 5 dicembre 2020.
Il modulo su Inarcassa On Line è accessibile dal menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici") e si chiama ‘Indennità iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti’. La compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti previdenziali e reddituali e la comunicazione dell'IBAN.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA'
Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvederà ad erogare l’indennità per gli iscritti titolari di pensione indiretta ai superstiti per il mese di marzo, mentre per gli iscritti titolari di pensione di invalidità in una unica soluzione per i mesi di marzo, aprile e maggio.