Novità in materia di Riscatti e Ricongiunzioni dal 1° gennaio 2021
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ALCUNE LIMITAZIONI ALLA RINCONGIUNZIONE GRATUITA
Con nota del 27/04/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato le modifiche al Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che il Comitato Nazionale dei Delegati aveva deliberato nell’adunanza del 28/02 e 01/03 2019.
Le novità principali riguardano i requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa e il calcolo della relativa quota di pensione.
Nello specifico:
- a) la ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi lavorativi anteriori al 2013 - come alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa – è permessa agli iscritti che alla data della domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa;
- b) vengono introdotti parametri specifici per il calcolo della quota di pensione dei periodi ricongiunti con “metodo contributivo” per tener conto dei maggior oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti.
Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.
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COSA CAMBIA
Di seguito sono riassunte le modalità per ricostruire la carriera di periodi assicurativi presso Inarcassa ai fini del conseguimento di una unica pensione (art. 5):
- Periodi assicurativi fino al 31/12/2012 (NOVITA’). Gli iscritti con almeno 15 anni di anzianità contributiva alla data della domanda mantengono una doppia opzione potendo scegliere tra ricongiunzione contributiva (non onerosa) e ricongiunzione retributiva (onerosa). Gli iscritti che non soddisfano il requisito di anzianità minima potranno invece ricongiungere esclusivamente con metodo retributivo a cui corrisponde normalmente un maggior beneficio pensionistico.
- Periodi assicurativi dal 1/1/2013. Sono confermati i requisiti precedenti. Per tutti gli iscritti è prevista una unica modalità per ricostituire la carriera attraverso la ricongiunzione contributiva che non comporta alcun onere per il richiedente, a prescindere dall’anzianità maturata all’atto della domanda.
Con la modifica all’art. 6 del Regolamento sono stati introdotti parametri per il calcolo di pensione specifici per la ricongiunzione contributiva. Si tratta dei coefficienti di trasformazione, definiti in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento, che saranno applicati al montante dei contributi trasferiti dagli enti per determinare la corrispondente quota di pensione. Tali coefficienti sono indicati nella nuova Tabella F (in coda al nuovo Regolamento), annualmente aggiornati alla speranza di vita della categoria.
Le variazioni regolamentari sono state adottate nell’ottica di garantire maggiore equità e sostenibilità delle prestazioni, confermando da un lato il favore dell’Associazione verso l’istituto della ricostituzione gratuita della carriera, ma eliminando al contempo alcuni effetti distorsivi che avvantaggiavano coloro i quali, avendo esercitato la libera professione solo per pochi anni, potevano approfittare di tutele generose (pensione anticipata, prestazioni assistenziali e di solidarietà) senza aver adeguatamente contribuito a finanziarle.
>> Consulta il nuovo Regolamento riscatti e ricongiunzioni (in vigore dal 1° gennaio 2021)