Quesiti frequenti - Indennità una tantum Liberi Professionisti art.44 D.L. 18/2020
Ho chiesto l'indennità e ho già ricevuto il bonifico sul mio conto, ma dopo un ulteriore controllo mi sono accorto che non ne avevo diritto. Devo segnalarlo ad Inarcassa?
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Deve al più; presto restituire la somma mediante bonifico sul conto corrente di Inarcassa (IBAN: IT55L 05696 03211 00006 0080X41) indicando nella causale “MATRICOLA N.___ - RESTITUZIONE INDENNITA' 600 EURO COVID-19 - MARZO”.
Mi serve qualche documentazione per inviare la domanda?
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La domanda è on line ma vanno allegati due file in formato pdf/jpeg/png di grandezza inferiore a 2 MB: documento d’identità in corso di validità e codice fiscale.
Gli iscritti che si trovano nella fascia di reddito 35.000/50.000 nel 2018, come dovranno dimostrare di aver ridotto il loro reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019?
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Basta l’autocertificazione on line poi nella fase di controlli successivi dovranno poter dimostrare la diminuzione del 33%.
Si fa riferimento al reddito "complessivo" quindi non solo di natura professionale. Per un associato che nel corso del 2018 non era titolare di p.iva ma ad oggi risulta iscritto, è possibile inoltrare la richiesta per l'indennità?
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Si. Dovrà autocertificare on line qual è la sua fascia di reddito complessivo: fino a 35.000 euro oppure tra 35.000 e 50.000 euro.
Come interpretare la frase "non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi, emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”? Come si giustifica?
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Basta autocertificare che i provvedimenti restrittivi emanati abbiano determinato una contrazione dell’attività lavorativa.
Posso autocertificare un reddito x il 2018 < 35.000 se in quell'anno non ho avuto reddito?
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Si.
L'indennità è richiedibile dai pensionati di qualunque genere (invalidità superstiti altri enti)?
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No.
L’indennità è richiedibile per coloro che hanno fatto domanda di pensione? Il professionista può essere pensionando al momento della domanda?
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Non deve essere titolare di pensione Inarcassa o di altro Ente al momento della richiesta. Possono invece inoltrare richiesta i titolari di trattamento in via di liquidazione.
Per far sì che la richiesta possa essere accolta, basta che la decorrenza di iscrizione sia antecedente alla domanda di indennità?
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Si. L'associato deve essere iscritto al momento della richiesta o in alternativa alla data del 23/02/2020. (Ad esempio, coloro che si sono cancellati il 1° marzo, se erano iscritti il 23 febbraio scorso, possono fare domanda).
Ho presentato la domanda di iscrizione ma non ho ancora ricevuto dagli Uffici la Comunicazione di iscrizione. Posso presentare la domanda di indennità?
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Chi è in attesa della delibera della Giunta Esecutiva potrà inviare la richiesta. L’iscrizione verrà lavorata in tempo utile per consentire all’iscritto di poter presentare la domanda di indennità. La decorrenza dell’iscrizione però dovrà essere antecedente al 1 aprile 2020.
L’indennità si può cumulare con altre misure di sostegno?
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L’indennità non è cumulabile con l’analogo trattamento erogato da altri enti previdenziali e con quanto previsto dal Decreto Ministeriale (articolo 1 – comma3).
Invece è cumulabile con tutte le altre misure decise da Inarcassa.
Ho inviato la richiesta. Cosa succede ora?
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Al termine della procedura di invio, come indicato, viene notificata un’attestazione, protocollata, di ricezione della richiesta. Successivamente riceverà o una comunicazione di ammissione o una comunicazione di reiezione. Il bonifico sarà effettuato prima possibile, tenendo conto anche dei tempi tecnici di lavorazione delle banche.
Ho ricevuto la lettera di reiezione perché; non avevo presentato la dichiarazione 2018. Cosa posso fare?
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Per poter ricevere l’indennità bisogna provvedere immediatamente alla presentazione della Dich on line e la Cassa provvederà automaticamente al controllo e riammissione della sua richiesta (con relativo invio della notifica di ammissione). Non è necessario quindi presentare una seconda richiesta.
ATTENZIONE: ricordiamo che la richiesta deve essere inviata entro il 30 aprile e che pertanto è indispensabile fare la Dich. on line in tempo utile.
Agg. 7 maggio 2020