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Rateazione del conguaglio 2022
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Tutti gli iscritti a Inarcassa nel 2022, anche pensionati, possono rateizzare il conguaglio contributivo 2022, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2024, ad un tasso di interesse dell’1,5% annuo senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico alla propria banca).
L'agevolazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2022 (da presentare entro il 31 ottobre) oppure entro il 30 novembre 2023 tramite l'apposita voce di menù; su iOL, nella sezione 'Agevolazioni'.
La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000.
Tutte le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte e i beneficiari dell’agevolazione riceveranno la notifica del piano di rateazione in tempo utile per il rispetto del termine di pagamento della prima rata (31 marzo 2024).
La richiesta di rateizzazione resta valida anche in caso di rettifica della dichiarazione 2022, purché la modifica ai dati reddituali:
- venga apportata entro il 31 dicembre,
- venga apportata successivamente al 31 dicembre ma non comporti un incremento della contribuzione dovuta.
Potranno accedere i soli professionisti e pensionati iscritti nel 2022 che:
- non abbiano, per lo stesso anno del conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
- non abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 2023.
In caso di presentazione di una domanda di pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2024, verrà richiesta l’estinzione anticipata del piano di rateazione del conguaglio 2022.
La rateazione potrebbe inoltre, per i pensionati, impedire la liquidazione dell’eventuale supplemento con decorrenza dal 1° gennaio 2024 fino al pagamento dell’ultima rata, salvo che non si proceda con l’estinzione anticipata del piano.
Il piano di rateizzazione decade:
- in caso di rettifiche reddituali che diano luogo ad una maggiore contribuzione comunicate successivamente al 31 dicembre;
- al mancato pagamento anche di una sola rata.
All’atto della decadenza, che comporta l’obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell’anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.