Superbonus e RC Professionale
Le novità intervenute con la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, hanno reso obsoleto il contenuto dell'articolo a seguire, chiuso in redazione il 23 settembre 2020.
Sono giunte numerose richieste di chiarimenti in ordine alla copertura dei rischi di potenziali danni causati nell’espletamento del ruolo di “certificatore” o “asseveratore” che è proprio del professionista abilitato previsto dal recente provvedimento normativo (art. 119 del decreto legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020). L'interesse degli Associati è stato catturato dai decreti attuativi sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici che definiscono sia i requisiti tecnici per l’Ecobonus e il Sismabonus al 110%, sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti.
Come noto, la norma ha innalzato al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il beneficio potrà essere ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione e praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione.
Con particolare riguardo al Sismabonus, il legislatore ha stabilito che la detrazione è elevata al 110% a condizione che gli edifici non siano ubicati nelle c.d. zone sismiche 4. La detrazione fiscale è riconosciuta per le spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Quanto ai requisiti di legge richiesti per espletare le suddette attività professionali ai sensi dell'art. 119, comma 14, del D.L. N. 34/2020, i soggetti abilitati al rilascio delle asseverazioni o attestazioni sono obbligati ad avere una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero di certificazioni prodotte, nonché; agli importi degli interventi per i quali le stesse sono rilasciate. Il predetto massimale non può comunque essere inferiore ai 500.000 euro.
Nell'ipotesi in cui il massimale sia inferiore al minimo fissato dalla legge, il professionista dovrà procedere ad un adeguamento dello stesso, in virtù; dei lavori eseguiti o da eseguire, tenuto conto che la Polizza RC Professionale prevede un massimale annuo per tutte le attività che il professionista esercita, comprese le asseverazioni di cui alla normativa Ecobonus e Sismabonus.
Rischi non assicurabili: sanzioni e rischi finanziari
In termini generali il contratto assicurativo non copre i rischi connessi alla violazione di norme che comportino sanzioni dirette dell’assicurato (sanzioni amministrative, multe, ammende). Le sanzioni inflitte al soggetto assicurato, per tutte le attività, sono infatti escluse per legge in quanto il sistema sanzionatorio richiede che il soggetto autore della violazione paghi personalmente per l’illecito commesso. Secondo quanto disposto dagli articoli 1343 e 1418 del codice civile, la stipulazione di polizze assicurative, da parte dell’autore potenziale della violazione, per i danni conseguenti a sanzioni, multe, ammende deve ritenersi illegittima per nullità della causa.
In linea di massima la copertura assicurativa è attiva in caso di sanzioni inflitte ai clienti dell’assicurato che, per effetto dell’azione di rivalsa, chiede il risarcimento dei danni subiti al professionista.
Inoltre sono generalmente esclusi dalla polizza RC professionale i rischi di natura esclusivamente finanziaria intesi come rischi collegati al pagamento o al rimborso di finanziamenti ricevuti allo scopo di acquisire fondi o disponibilità liquide e alle garanzie prestate a fronte di contratti di finanziamento in quanto non attinenti la libera professione. (art. 4, comma 2. Regolamento IVASS n. 29/2009).
Mentre sono coperti i rischi derivati dalle prestazioni professionali finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell’attività professionale.
Si rimanda gli associati alla verifica di dettaglio delle proprie condizioni di assicurazione al fine di valutare l’effettiva copertura nelle diverse casistiche sopra citate; in caso di dubbio si suggerisce di contattare il proprio assicuratore.
Assicurazione Lloyd's/Assigeco - in convenzione con Inarcassa.
Il testo di polizza in corso della Convenzione INARCASSA, è di tipo All Risks e garantisce eventuali danni arrecati a terzi derivanti dall’esercizio di attività previste dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano la professione di ingegnere ed architetto, ad eccezione di quanto esplicitamente escluso dal contratto Art. B.7 di polizza. Ne consegue che le asseverazioni/attestazioni rilasciate ai sensi dell’art. 119 della L. 77 del 17 luglio 2020 rientrano tra le attività professionali e, non essendo esplicitamente escluse dall’art. B.7 di polizza, le stesse devono intendersi incluse tra le garanzie di polizza a condizione che la polizza sia stata emessa senza la scelta e attivazione dell’appendice n.1.
Alla luce del disposto normativo è importante però verificare l’adeguatezza dei massimali sottoscritti; l’adeguamento del massimale può comunque essere fatto in autonomia dal professionista attraverso la procedura on line.
Resta ferma la possibilità di sottoscrivere una polizza indipendente (c.d. "Stand alone") con massimale dedicato per il Superbonus e vincolato alla durata dei lavori chiedendo una quotazione specifica all’Assigeco – Coverholder Lloyd’s, mediante il numero verde del Contact-Center 800.978446.
23 settembre 2020