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Società di Ingegneria

Intro
e altre persone giuridiche
Description

[art. 2 | Regolamento Generale Società]

Le SOCIETÀ DI INGEGNERIA devono avere contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti);
  • Presupposto oggettivo: previsione nell'oggetto sociale di una o più attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
  • Compagine societaria: soci non professionisti e/o soci professionisti anche diversi da ingegneri e architetti.

Le Società di Ingegneria sono tenute a registrarsi in Inarcassa e la domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 5.2, deve essere effettuata non oltre il termine di presentazione della comunicazione annuale obbligatoria. Tale comunicazione, relativa al volume d’affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell’IVA, deve essere trasmessa a Inarcassa con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento Generale Società. Gli articoli 6, comma2, e 8 commi 1, 2 e 3, del Regolamento Generale Società sanciscono inoltre l’obbligo per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione del 4% sul volume di affari ai fini IVA fatturato per le attività professionali.

Rientrano, tra le Società di Ingegneria, anche le società che stipulano contratti aventi ad oggetto la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di opere complete di ingegneria e architettura, chiavi in mano, se tali opere rappresentano almeno il 30% del valore della produzione media dell’ultimo triennio, rispetto alla produzione totale della società per lo stesso periodo. Per tali società, l’art. 6 comma 3 del Regolamento prevede che il volume d’affari professionale imponibile del contributo integrativo Inarcassa venga determinato parametricamente su scaglioni del volume d’ affari complessivo annuo, applicando le percentuali seguenti:

  • 10%, fino a 3.000.000 euro;
  • 5%, dai 3.000.001 euro.

La società può ad ogni modo scegliere di comunicare la misura effettiva del volume d’affari professionale prodotto nell’anno, al fine di versare il contributo integrativo calcolato su tale importo. Se il valore della produzione media dell’ultimo triennio, relativa a opere complete di ingegneria e architettura chiavi in mano, è inferiore al 30%, il volume d’affari professionale imponibile del contributo integrativo dovrà, invece, essere quello riferito alle prestazioni professionali di ingegneria e/o architettura. 


ALTRI SOGGETTI CHE EFFETTUANO SERVIZI DI INGEGNERIA E/O ARCHITETTURA

L’art. 66 comma 1 lett. e) del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), efficace dallo scorso 1° luglio 2023, prevede la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Tali operatori devono ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Alle attività professionali prestate dai suddetti soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza, cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento, in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti (art. 37 All.II.12 del D. Lgs. n. 36/2023).

Tali soggetti sono tenuti ad adempiere agli stessi obblighi di comunicazione e di eventuale versamento previsti per le società di ingegneria, presentando a tal fine domanda di registrazione on line a Inarcassa (disponibile di seguito, selezionare nel campo "Forma giuridica" la voce "Altro").


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