Società di Ingegneria
Le SOCIETÀ DI INGEGNERIA devono avere contemporaneamente due presupposti:
- Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti).
- Presupposto oggettivo: prevedere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.
Le Società di Ingegneria sono tenute a presentare ad Inarcassa la comunicazione annuale relativa al volume d’affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell’IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza. L'art. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza sancisce inoltre l’obbligo per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione del 4% sul volume di affari ai fini IVA fatturato per le attività professionali.
ALTRI SOGGETTI CHE EFFETTUANO SERVIZI DI INGEGNERIA E/O ARCHITETTURA
L’art. 66 comma 1 lett. e) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), efficace dallo scorso 1° luglio 2023, ha previsto la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Tali operatori devono ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Alle attività professionali prestate dai suddetti soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza, cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento, in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti (art. 37 All.II.12 del D. Lgs. n. 36/2023).
Tali soggetti sono tenuti ad adempiere agli stessi obblighi di comunicazione e di eventuale versamento previsti per le società di ingegneria, presentando a tal fine domanda di registrazione on line a Inarcassa (disponibile di seguito, selezionare nel campo "Forma giuridica" la voce " Altro").
Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa (>> modello di iscrizione online) e devono avere richiesto i codici di accesso a Inarcassa ON line. La suddetta richiesta di accesso a Inarcassa ON line va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione online.